Elenco in ordine alfabetico delle domande di Fondi strutturali
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- Secondo il considerando 4 del Regolamento (UE) 2021/1057, il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile - OSS1, OSS 4, OSS 5, OSS 8, OSS 10. Eliminare le forme estreme di povertà è l'obiettivo: OSS 1
- Secondo il considerando 4 del Regolamento (UE) 2021/1057, il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile - OSS1, OSS 4, OSS 5, OSS 8, OSS 10. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso è l'obiettivo: OSS 8
- Secondo il considerando 4 del Regolamento (UE) 2021/1057, il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile - OSS1, OSS 4, OSS 5, OSS 8, OSS 10. Promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità è l'obiettivo: OSS 4
- Secondo il considerando 4 del Regolamento (UE) 2021/1057, il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile - OSS1, OSS 4, OSS 5, OSS 8, OSS 10. Ridurre le diseguaglianze è l'obiettivo: OSS 10
- Secondo il considerando 4 del Regolamento (UE) 2021/1057, il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli OSS: OSS 1, OSS 4, OSS 5, OSS 8, OSS 10. È l'obiettivo "Promuovere la parità di genere": OSS 5
- Secondo il considerando 4 del Regolamento (UE) 2021/1057, il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli OSS: OSS 1, OSS 4, OSS 5, OSS 8, OSS 10. È l'obiettivo "Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso": OSS 8
- Secondo il considerando 4 del Regolamento (UE) 2021/1057, il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli OSS: OSS 1, OSS 4, OSS 5, OSS 8, OSS 10. È l'obiettivo "Promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità": OSS 4
- Secondo il considerando 4 del Regolamento (UE) 2021/1057, il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli OSS: OSS 1, OSS 4, OSS 5, OSS 8, OSS 10. È l'obiettivo "Ridurre le diseguaglianze": OSS 10
- Secondo il considerando 4 del Regolamento (UE) 2021/1057, il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli OSS: OSS1, OSS 4, OSS 5, OSS 8, OSS 10. È l'obiettivo "Eliminare le forme estreme di povertà": OSS 1
- Secondo il disposto del Regolamento (UE) 2021/1059, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, i costi ammissibili per consulenze e servizi esterni si limitano a quelli indicati nell'articolo 42 del medesimo Regolamento, tra cui rientrano: Le spese per la creazione, modifiche e aggiornamenti di sistemi informatici e siti web
- Secondo il disposto del Regolamento (UE) 2021/1059, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, le spese ammissibili relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione si limitano a quelle indicati nell'articolo 43 del medesimo Regolamento, tra cui rientrano: Strumenti e macchinari
- Secondo il disposto dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1058, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, per gli indicatori di output: I valori base sono fissati a zero
- Secondo il disposto dell'articolo 2, comma 8 bis, del DPR n. 196/2008, in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sono ammissibili, in caso di sovvenzioni, anche le somme forfetarie? Sì, nel rispetto di quanto previsto nel citato DPR
- Secondo il disposto dell'articolo 2, comma 8 bis, del DPR n. 196/2008, in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sono ammissibili, in caso di sovvenzioni, anche le spese indirette su base forfetaria? Sì, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006 ed entro il limite previsto nel citato comma
- Secondo il disposto dell'articolo 2, comma 8 bis, del DPR n. 196/2008, in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sono ammissibili, in caso di sovvenzioni, anche le unità di costo standardizzate? Sì, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006
- Secondo il disposto dell'articolo 2, comma 8 bis, del DPR n. 196/2008, in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sono ammissibili, in caso di sovvenzioni, anche le spese indirette su base forfetaria? Sì, nel rispetto di quanto previsto nel citato DPR
- Secondo il disposto dell'articolo 2, comma 8 bis, del DPR n. 196/2008, in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sono ammissibili, in caso di sovvenzioni, anche le spese indirette su base forfetaria? Sì, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006 ed entro il limite del 20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati
- Secondo il disposto dell'articolo 2, comma 8 bis, del DPR n. 196/2008, in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sono ammissibili, in caso di sovvenzioni, anche le somme forfetarie? Sì, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e fino a 50.000 euro
- Secondo il disposto dell'articolo 2, comma 8 bis, del DPR n. 196/2008, in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sono ammissibili, in caso di sovvenzioni, anche le somme forfetarie? Sì, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e fino al limite previsto nel citato comma
- Secondo il disposto dell'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/1057, riferito all'ammissibilità delle operazioni relative al sostegno del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) volto a contrastare la deprivazione materiale, i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti possono essere acquistati dal beneficiario o per suo conto? Sì
- Secondo il disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018, le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione costituiscono spese ammissibili? Sì, alle condizioni stabilite dall'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013
- Secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018, le spese per i premi costituiscono spese ammissibili? Sì, costituiscono spese ammissibili i premi definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 966/2012 come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un concorso
- Secondo il regolamento votato dal Parlamento europeo sulla programmazione 2021-2027, il FSE+ aggrega al suo interno, tra gli altri, il seguente programma: Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)
- Secondo il testo dell'art. 3, co. 3, del DPR n. 196/2008 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione - le spese per garanzie fornite da una banca o da altri istituti finanziari sono ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi, quando tra le altre, è rispettata la condizione che tali garanzie siano previste: da prescrizioni dell'autorità di gestione
- Secondo il testo dell'art. 3, co. 4, del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, le spese per garanzie fornite da una società di assicurazione sono ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi, quando tra le altre, è rispettata la condizione che tali garanzie siano previste: dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione
- Secondo l'art. 10, par. 1, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, il quadro strategico comune, contrassegnato con l'acronimo "QSC": stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE
- Secondo l'art. 178 del TFUE, sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni: i regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale
- Secondo l'art. 2, punto 6, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, cosa s'intende con il termine "area del programma"? Una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni
- Secondo l'art. 22, comma 4, del Regolamento (UE) N. 1303/2013 - recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - nell'ambito dell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi: lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione
- Secondo l'art. 33, par. 5, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo: stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato
- Secondo l'art. 33, par. 5, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo: stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato
- Secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, gli strumenti finanziari: sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato
- Secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, gli strumenti finanziari: sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato
- Secondo l'art. 4 del DPR 196/2008 e s.m.i. l'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte tre condizioni, tra cui: il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario (art. 4, co. 1, lettera a)
- Secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di fondi comunitari il Fondo Sociale Europeo contribuisce al perseguimento dell'obiettivo Convergenza? Sì, insieme al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di coesione
- Secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, il Fondo di coesione contribuisce al perseguimento dell'obiettivo: Convergenza
- Secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale contribuisce al perseguimento dell'obiettivo Convergenza? Sì, insieme al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione
- Secondo l'art. 4, co. 1 lett. a), del DPR 196/2008 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione - l'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario
- Secondo l'art. 4, co. 1 lett. a), del DPR 196/2008 e s.m.i., l'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario
- Secondo l'art. 4, co. 1 lett. b), del DPR 196/2008 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione - l'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte tre condizioni, tra cui: il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo
- Secondo l'art. 4, co. 1 lett. b), del DPR 196/2008 e s.m.i., l'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo
- Secondo l'art. 4, co. 1 lett. c), del DPR 196/2008 e s.m.i., l'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti
- Secondo l'art. 4, co. 1, lettera a), del DPR 196/2008 e s.m.i. l'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte tre seguenti condizioni, tra cui: il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario
- Secondo l'art. 5 del DPR n. 196/2008 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione - nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti previsti, se, tra le altre, è soddisfatta anche la condizione che: sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione
- Secondo l'art. 5 del DPR n. 196/2008 e s.m.i., in materia di Fondi comunitari, nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti previsti, se, tra le altre, è soddisfatta anche la condizione che: sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione
- Secondo l'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA sostengono tutti i seguenti obiettivi strategici, TRANNE: un'Europa meno competitiva attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente
- Secondo l'art. 5, co 1, lettera a), del DPR n. 196/2008 e s.m.i., in materia di Fondi comunitari, nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti previsti, se, tra le altre, è soddisfatta anche la condizione che: sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione
- Secondo l'art. 88, par. 5, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione: entro il 30 settembre
- Secondo l'art. 9-bis del D.lgs. 196/2008 e s.m.i., nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese: relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga
- Secondo l'articolo 43, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1828/2006, i costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, il 4% del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione: agli strumenti di microcredito a favore delle microimprese
- Secondo l'articolo 8, par. 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1828/2006, il beneficiario, quando possibile, espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un'operazione che rispetta, tra altre, la condizione che il contributo pubblico totale dell'operazione superi: 500.000 euro
- Secondo le prescrizioni dell'art. 48 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza: a titolo consultivo
- Secondo quanto disposto dall'articolo 100 del Regolamento (UE) 2021/1060 (cosiddetto Regolamento sulle Disposizioni Comuni o RDC), qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione con gli importi dovuti allo Stato membro nei pagamenti successivi per lo stesso programma. Da chi viene emesso tale ordine di riscossione: Dalla Commissione
- Secondo quanto disposto dall'articolo 100 del Regolamento (UE) 2021/1060 (cosiddetto Regolamento sulle Disposizioni Comuni o RDC), qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione con gli importi dovuti allo Stato membro nei pagamenti successivi per lo stesso programma. Tale recupero: Costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario
- Secondo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE, fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo: Le spese relative a sanzioni pecuniarie
- Secondo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE, fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, le spese relative: A penali
- Secondo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE, fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, le spese relative: A multe
- Secondo quanto disposto dall'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1059, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno: Non sono ammissibili i costi dei regali
- Secondo quanto disposto dall'articolo 67 del Regolamento (UE) 2021/1060, possono essere considerati ammissibili i contributi in natura sotto forma di forniture di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente? Sì, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dallo stesso articolo
- Secondo quanto disposto dall'articolo 67 del Regolamento (UE) 2021/1060, possono essere considerati ammissibili i contributi in natura sotto forma di forniture di opere in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente? Sì, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dallo stesso articolo
- Secondo quanto disposto dall'articolo 67 del Regolamento (UE) 2021/1060, possono essere considerati ammissibili i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente? Sì, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dallo stesso articolo
- Secondo quanto disposto dall'articolo 67 del Regolamento (UE) 2021/1060, possono essere considerati ammissibili i contributi in natura sotto forma di forniture di terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente? Sì, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dallo stesso articolo
- Secondo quanto disposto dall'articolo 67 del Regolamento (UE) 2021/1060, possono essere considerati ammissibili i contributi in natura sotto forma di forniture di terreni in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente? Sì, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dallo stesso articolo
- Secondo quanto previsto dal disposto dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2021/1059, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, i costi per il personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del partner Interreg secondo alcune modalità ivi indicate. A riguardo, è corretto affermare che tra le predette modalità rientra anche quella a tempo pieno? Sì
- Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.1303/2013 (art. 123) ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione: per ciascun programma operativo; la stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo
- Secondo quanto previsto dall'art. 3 reg. (UE) 2021/1057 il Fondo sociale europeo plus (FSE+) comprende: 2 componenti di cui una da attuare in regime di gestione diretta e indiretta
- Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020), le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dal predetto decreto si applicano anche alle spese relative ad operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (FESR) sostenute sul territorio nazionale? Sì, qualora l'ammissibilità della spesa non sia diversamente disciplinata dagli atti normativi e regolamentari elencati nel predetto articolo
- Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020), le norme sull'ammissibilità delle spese di cui al predetto decreto si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020? Sì
- Secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1058, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, a chi è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del predetto Regolamento per modificare l'allegato II allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio? Alla Commissione
- Sono ammissibili, a norma dell'art. 9-bis del DPR 196/2008 e s.m.i., nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, le spese: relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga
- Sono ammissibili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020), le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno e di consulenze professionali necessarie per le attività di assistenza tecnica? Sì, lo prevede espressamente l'articolo 22 del predetto decreto
- Sono ammissibili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020), le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi di servizi tecnico-specialistici e delle dotazioni strumentali necessarie per le attività di assistenza tecnica? Sì, lo prevede espressamente l'articolo 22 del predetto decreto
- Sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020), anche le spese sostenute per sostenere lo scambio delle buone prassi dei partner interessati? Sì
- Sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020), anche le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati? Sì
- Sono ammissibili, nel contesto dei Fondi SIE, le spese relative agli interessi di mora (DPR n. 22/2018)? No, non sono ammissibili per espressa previsione dell'art. 13
- Sono ammissibili, nel contesto dei Fondi SIE, le spese relative ai deprezzamenti (DPR n. 22/2018)? No, non sono ammissibili per espressa previsione dell'art. 13
- Sono ammissibili, nel contesto dei Fondi SIE, le spese relative alle commissioni per operazioni finanziarie (DPR n. 22/2018)? No, non sono ammissibili per espressa previsione dell'art. 13
- Sono ammissibili, nel contesto dei Fondi SIE, le spese relative alle perdite di cambio (DPR n. 22/2018)? No, non sono ammissibili per espressa previsione dell'art. 13
- Sono spese ammissibili, alle condizioni stabilite dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020), le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione? Sì
- Specifica il paragrafo 4 delle Considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 che il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile - OSS 1. Qual è l'obiettivo OSS 4? Promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità
- Specifica il paragrafo 4 delle Considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 che il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile - OSS 1. Qual è l'obiettivo OSS 10? Ridurre le diseguaglianze
- Specifica il paragrafo 4 delle Considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 che il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile - OSS 1. Qual è l'obiettivo OSS 8? Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso
- Specifica il paragrafo 4 delle Considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 che il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile - OSS 1. Qual è l'obiettivo OSS 1? Eliminare le forme estreme di povertà
- Specifica il paragrafo 4 delle Considerazioni del Regolamento (UE) 2021/1057 che il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile - OSS 1. Qual è l'obiettivo OSS 5? Promuovere la parità di genere
- Spese relative agli interessi di mora - Spese relative alle commissioni per operazioni finanziarie. Nel contesto dei Fondi SIE (art. 13, DPR n. 22/2018) quali tra le citate sono spese ammissibili? Nessuna
- Spese relative ai deprezzamenti - Spese relative agli interessi di mora. Nel contesto dei Fondi SIE (art. 13, DPR n. 22/2018) quali tra le citate sono spese ammissibili? Nessuna
- Spese relative ai deprezzamenti - Spese relative alle passività. Nel contesto dei Fondi SIE (art. 13, DPR n. 22/2018) quali tra le citate sono spese ammissibili? Nessuna
- Spese relative alle commissioni per operazioni finanziarie - Spese relative alle perdite di cambio. Nel contesto dei Fondi SIE (art. 13, DPR n. 22/2018) quali tra le citate sono spese ammissibili? Nessuna
- Spese relative alle passività - Spese relative alle perdite di cambio. Nel contesto dei Fondi SIE (art. 13, DPR n. 22/2018) quali tra le citate sono spese ammissibili? Nessuna
- Spese relative alle perdite di cambio - Spese relative ai deprezzamenti. Nel contesto dei Fondi SIE (art. 13, DPR n. 22/2018) quali tra le citate sono spese ammissibili? Nessuna
- Stabilisce il Regolamento (UE) 2021/1059, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, che le spese ammissibili per infrastrutture e lavori si limitano a quelle indicati nell'articolo 44 del medesimo Regolamento, tra cui sono comprese anche le licenze edilizie? Sì
- Stabilisce l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020) che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il periodo di stabilità previsto di regola è di: Cinque anni dal pagamento finale al beneficiario
- Stabilisce l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020) che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI, possono ridurre il limite temporale del periodo di stabilità decorrente dal pagamento finale al beneficiario: Da cinque a tre anni



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