Elenco in ordine alfabetico delle domande di Accesso civico e generalizzato
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- Il comma 1 dell'art. 5 d.lgs. 33/2013, definisce così: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"... l'accesso civico "semplice"
- Il comma 1 dell'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 disciplina i casi in cui l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di determinati interessi pubblici. Tra questi interessi pubblici troviamo: le relazioni internazionali
- Il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, definisce così: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis"... l'accesso civico generalizzato equivalente all'anglosassone Freedom of information act (FOIA)
- Il D. Lgs. 33/2013 prevede la possibilità che il richiedente, cui sia stato opposto il diniego alla richiesta di accesso civico, qualora si tratti di atti degli enti locali, possa presentare ricorso avverso il diniego al: difensore civico competente per territorio
- Il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, prevede che l'istanza di accesso civico può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005 e può essere presentata alternativamente ad uno degli uffici indicati all'art. 5 del medesimo decreto. Quale dei seguenti uffici non rientra tra quelli indicati dalla predetta disposizione? L'ufficio dell'Organismo indipendente di valutazione
- Il d.lgs. 33/2013 fissa un termine per la conclusione del procedimento di accesso civico? Sì, 30 giorni dalla comunicazione dell'istanza
- Il d.lgs. 33/2013 prevede un termine per la conclusione del procedimento di accesso civico? Sì, 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
- Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, disciplina, tra l'altro: il diritto di accesso civico
- Il diritto di accesso civico semplice a dati e documenti ex art. 5 del d.lgs. 33/2013 in caso di inadempimento all'obbligo di pubblicazione degli stessi da parte della P.A., può essere esercitato da: chiunque
- Il diritto per qualsiasi cittadino di richiedere, a titolo gratuito e senza necessita' di motivazione, i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione da parte della p.a, si definisce: Accesso civico
- Il divieto di accesso generalizzato riguarda (art. 5-bis, D.Lgs. n. 33/2013): Tra l'altro i documenti coperti da segreto di Stato
- Il divieto di accesso generalizzato, di cui al c. 2, art. 5, riguarda (art. 5-bis, D.Lgs. n. 33/2013): Tra l'altro i documenti inerenti la sicurezza nazionale
- Il divieto di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, riguarda (art. 5-bis, D.Lgs. n. 33/2013): Tra l'altro i documenti coperti da segreto di Stato
- Il divieto di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, riguarda (art. 5-bis, D.Lgs. n. 33/2013): Tra l'altro i documenti coperti da segreto di Stato
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato? Si, per espressa previsione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013
- Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi: Con l'adozione di un provvedimento da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda
- Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi: Con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato
- Il procedimento di accesso civico semplice deve concludersi: Con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati
- Il procedimento di accesso civico, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 33/2013, deve concludersi nel termine di: 30 giorni
- Il procedimento di accesso civico, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013 deve concludersi: in 30 giorni
- Il procedimento di accesso civico: deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
- Il rifiuto e il differimento dell'accesso civico, ai sensi del d.lgs. 33/2013, costituiscono, salve legittime ragioni contrarie, causa di responsabilità per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione? Possono costituirla
- In base a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., l'accesso civico semplice è: il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del medesimo decreto nei casi in cui sia omessa la loro pubblicazione
- In base al d.lgs 33/2013, i dati oggetto di accesso civico: sono pubblici e chiunque ha diritto di utilizzarli e riutilizzarli
- In base al d.lgs. 33/2013 e s.m.i., il rilascio, a seguito di accesso civico, di dati o documenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni: in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali
- In base al d.lgs. 33/2013, i dati oggetto di accesso civico sono pubblici: e chiunque ha diritto di utilizzarli e riutilizzarli
- In base al d.lgs. 33/2013, l'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2 è escluso nei casi di segreto di Stato? Sì, è escluso
- In base al d.lgs. 33/2013, l'accesso civico generalizzato è il diritto: di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione
- In base al d.lgs. 33/2013, l'istanza di accesso civico generalizzato: non richiede motivazione
- In base al d.lgs. 33/2013, l'istanza di accesso civico semplice e quella di accesso civico generalizzato richiedono una motivazione? No, non la richiedono
- In base al d.lgs. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico o in caso di mancata risposta dalla Pubblica Amministrazione entro il termine indicato: il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- In base al d.lgs. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico, il richiedente può presentare richiesta di riesame: al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- In base al d.lgs. 33/2013, per accesso civico generalizzato si intende: il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
- In base al d.lgs. 33/2013, si definisce accesso civico semplice: il diritto di chiunque - senza indicare motivazioni - di richiedere a una Pubblica Amministrazione documenti, informazioni e dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
- In base all'art. 2 del d.lgs. 33/2013, la libertà di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni è realizzata tramite: l'accesso civico e la pubblicazione di determinati documenti, informazioni e dati
- In base all'art. 5 del d.lgs. 33/2013, i controinteressati cui viene comunicata da parte di una Pubblica Amministrazione la richiesta di accesso civico da parte di terzi possono presentare entro: dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione, una motivata opposizione alla richiesta di accesso
- In base all'art. 5 del d.lgs. 33/2013, l'accesso civico generalizzato consente: a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
- In base all'art. 5 del d.lgs. 33/2013, l'istituto dell'accesso civico consente di richiedere dati della Pubblica Amministrazione: a chiunque senza limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
- In base all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013, per accesso civico "semplice" si intende: il diritto di chiunque di richiedere alla Pubblica Amministrazione documenti, informazioni o dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione
- In base all'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, l'accesso civico generalizzato nei casi di segreto di Stato è: escluso
- In base all'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, se la P.A. accoglie la richiesta di accesso civico e quest'ultimo riguarda dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: la P.A. provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti
- In base all'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, se la richiesta di accesso civico è respinta, il richiedente può presentare richiesta di riesame: al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- In base all'articolo 5, comma 6, del d.lgs 33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico: devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del medesimo decreto
- In base all'articolo 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, se la richiesta di accesso civico è respinta, il richiedente può presentare richiesta di riesame: al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- In caso di accesso civico c.d. "semplice", previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), la relativa richiesta del privato necessita di specifica motivazione? No, per espressa previsione legislativa
- In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso: Il richiedente può, entro trenta giorni, presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione
- In cosa consiste l'accesso civico semplice? Diritto di richiedere, senza indicare motivazioni, ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
- In merito all'accesso civico è corretto affermare che: l'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
- In merito all'accesso civico è corretto affermare che: L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
- In merito all'accesso civico è corretto affermare che: l'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
- In quali casi la richiesta di accesso deve essere accompagnata da istanza formale? Nel caso in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda, ovvero sorgano dubbi sull'accoglibilità della stessa
- In quali casi può essere escluso o limitato l'accesso civico, di cui al D. Lgs. 33/2013? Per tutelare la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali
- In un'istanza di accesso civico generalizzato è necessario motivare adeguatamente? No, la richiesta può essere fatta da chiunque senza obbligo di motivazione
- Indicare quale affermazione non è conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 afferente all'accesso civico di cui al comma 1. La richiesta di accesso civico non comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5
- Indicare quale affermazione non è conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 afferente all'accesso civico di cui al comma 1. La richiesta di accesso civico deve essere motivata



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