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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSID

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Ai fini della utilizzabilità ai fini fiscali dei dati acquisiti nel corso di attività di polizia giudiziaria, le norme prevedono che i dati trasmissibili siano quelli acquisiti:   nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria
Ai fini dell'utilizzabilità ai fini fiscali dei dati o documenti acquisiti in attività di polizia giudiziaria, una volta ottenuta la prescritta autorizzazione dall'A.G., si prospettano problematiche?   No, nessuna limitazione o problematica, né teorica, né pratica, può prospettarsi per l'utilizzo ai fini dell'accertamento dei documenti acquisiti nel corso di procedimenti penali
Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 600/73 a chi devono essere trasmesse le violazioni tributarie?   al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione delle stesse
Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 600/1973, chi deve segnalare alla Guardia di Finanza fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie?   I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria
Ai sensi dell'art. 63, 1° comma del DPR 633/72, la Guardia di Finanza può utilizzare e trasmettere agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria:   previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 c.p.p.
Ai sensi di quale dei seguenti articoli la Guardia di Finanza può utilizzare in ambito fiscale, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, dati e notizie acquisite con i poteri di polizia giudiziaria?   art. 33, 3° comma, del D.P.R. n. 600/1973
Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri (art. 31 bis del D.P.R. 600/73):   possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata