Elenco in ordine alfabetico delle domande di Politica di bilancio
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- La Nota di aggiornamento del DEF deve essere corredata da un rapporto programmatico che indichi: Gli interventi per ridurre o eliminare le spese fiscali ingiustificate o superate
- La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis della medesima legge: Per ciascun anno del triennio di riferimento
- La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene: Le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi
- La prima sezione del disegno di legge di bilancio: Provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi
- L'all.1 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 è chiaro nel prevedere che ogni sistema contabile deve rispondere alla caratteristica di durare nel tempo. Ciò in virtù: Del principio della continuità
- L'all.1 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 è chiaro nel prevedere che: Il principio della coerenza presuppone l'esistenza di un nesso logico e conseguente tra il processo di programmazione, di previsione, gli atti della gestione e il processo di rendicontazione
- L'allegato 1 alla Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono come requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica, tenendo sempre in considerazione la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legislazione vigente. Ciò in applicazione: Del principio della neutralità e imparzialità del bilancio
- L'allegato 1 alla Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che il sistema di bilancio assolve anche a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. Ciò in applicazione: Del principio della pubblicità del bilancio
- L'allegato 1 alla Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che il totale delle entrate finanzia nel suo complesso le amministrazioni e sostiene la totalità delle spese durante la gestione. Ciò in ossequio: Al principio di unità del bilancio
- L'allegato 1 alla Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che in sede preventiva gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale siano conseguenti agli obiettivi programmatici prefissati e coerenti con i vincoli programmati di bilancio. Ciò in ossequio: Al principio della coerenza del bilancio
- L'allegato 1 alla Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che l'adozione di una corretta classificazione dei dati contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica e consente di svolgere le necessarie analisi finalizzate al miglioramento della qualità della spesa. Ciò in ossequio: Al principio della chiarezza del bilancio
- L'art. 14 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 è chiara nel prevedere che, laddove le amministrazioni pubbliche non provvedano regolarmente agli obblighi di trasmissione dei dati SIOPE: Non potranno effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato
- L'art. 19 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 è chiaro nel prevedere che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere: La previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali
- L'art. 20 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede espressamente che l'unità temporale della gestione finanziaria dello Stato è l'anno finanziario: Che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso
- L'art. 21 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 è chiaro nel prevedere che la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze, avviene: Annualmente, con il disegno di legge di bilancio
- L'art. 21 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio: Non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari
- L'art. 21 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: Oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi
- L'art. 21 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio: Non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge
- L'art. 32 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che: L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
- L'art. 32 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che: Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi
- L'art. 32 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che: Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio
- L'art. 36 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede espressamente che il conto generale del patrimonio comprende: Le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa
- L'art. 36 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 prevede espressamente che il conto generale del patrimonio: È corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria
- Le azioni del bilancio dello Stato sono individuate: Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
- Le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi: Sono contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio
- Le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF: Sono indicati nella terza sezione del DEF
- L'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento: Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio
- Lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 è individuato: Dalla prima sezione del DEF
- Lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196, contiene: Gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico



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