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UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale in "sistemi colturali, forestali e scienze
dell'ambiente" "Crop system, forestry and environmental science" -
XVIII ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 3/1/2003
Ente:UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
Località:Potenza  (PZ)
Codice atto:02E10260
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/1/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visti i decreti dei Presidente del Consiglio dei ministri
30 aprile 1997 e 9 aprile 2001;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, con il
quale e' stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di
ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001 con il quale
e' stato emanato il Regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi della Basilicata;
Visto il combinato disposto degli articoli 5 e 7 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di ricerca;
Acquisiti i pareri espressi dal Nucleo di valutazione di Ateneo
nelle sedute del 20 giugno 2002 e 12 luglio 2002, in ordine alla
verifica dei requisiti di idoneita' delle strutture dipartimentali
proponenti;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 26 giugno 2002 con la quale sono state determinate
le risorse finanziarie e l'importo delle borse;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 25 luglio 2002 con la quale e' stato approvato il
Regolamento per la determinazione dei contributi per i corsi di
dottorato di ricerca anno accademico 2002/2003;
Vista la deliberazione assunta dal Senato accademico nella seduta
del 30-31 luglio 2002, con la quale ha approvato, tra l'altro,
l'istituzione del corso di dottorato di ricerca internazionale con
l'Universita' di Ioannina (Grecia) e sede amministrativa presso
l'Universita' della Basilicata, XVIII ciclo per l'anno accademico
2002/2003;
Viste le deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti e dal
Consiglio di dipartimento di produzione vegetale in data 10 settembre
2002, in ordine al finanziamento di una borsa di studio gravante sui
fondi del Dipartimento;
Vista la nota del prof. Cristos Xiloyannis con la quale mette a
disposizione fondi occorrenti per finanziare una borsa di studio
aggiuntiva, nonche' la nota del Dipartimento del 16 dicembre 2002;
Vista la convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi
della Basilicata (Italia) e l'Universita' di Ioannina (Grecia) in
data 31 ottobre 2002,
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso l'Universita' degli studi della Basilicata e' istituito,
per l'anno accademico 2002/2003, il XVIII ciclo del corso di
dottorato di ricerca internazionale con l'Universita' di Ioannina
(Grecia) dal titolo: "Sistemi colturali, forestali e scienze
dell'ambiente" - "Crop system, forestry and environmental science",
di durata triennale, con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi della Basilicata.
E' indetto concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
sotto riportato corso di dottorato di ricerca, da svolgersi presso
l'Universita' degli studi della Basilicata e l'Universita' di
Ioannina (Grecia).
Sistemi colturali, forestali e scienze dell'ambiente "Crop
system, forestry and environmental science" (Area 07: Scienze agrarie
e veterinarie).
Settori scientifico-disciplinari: AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05,
AGR/06, AGR/13;
Curricula:
1) Produzioni vegetali;
2) Difesa dell'ambiente;
3) Forestale.
Struttura interessata: Dipartimento di produzione vegetale.
Durata: anni tre.
Posti: sei per studenti italiani, comunitari e stranieri.
Borse: tre (uno su fondi Ateneo, uno su fondi del Dipartimento di
produzione vegetale uno su fondi del prof. Cristos Xiloyannis).
Posti: quattro per gli studenti greci che svolgeranno il corso di
dottorato e saranno iscritti presso l'Universita' di Ioannina, con
due borse finanziate dalla medesima Universita'.
Posti in sovrannumero per assegnisti di ricerca: due.
Il numero dei posti e delle borse di studio potranno essere
aumentati a seguito di finanziamenti di soggetti estranei
all'Amministrazione universitaria, purche' comunicate dai
finanziatori entro il termine di scadenza del bando. Il numero delle
borse potra' essere aumentato a seguito di eventuali cofinanziamenti
provenienti dall'U.E. L'eventuale aumento del numero delle borse di
studio sara' reso noto anche utilizzando strumenti informatici.

                               Art. 2.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il
titolo non sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei docenti del
dottorato di ricerca deliberera' sull'equipollenza del titolo
accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai
corsi. Il titolo accademico conseguito presso le Universita' della
Grecia e' automaticamente riconosciuto equipollente.
Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di
ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea
entro e non oltre la data di scadenza del bando di concorso. E'
richiesta altresi' la conoscenza di una lingua straniera.

                               Art. 3.
Gli studenti che copriranno i quattro posti riservati a studenti
greci, saranno selezionati dall'Universita' di Ioannina (Grecia),
secondo le modalita' previste dai regolamenti in vigore presso la
medesima Universita'. I nominativi dei dottorandi saranno comunicati
all'Universita' degli studi della Basilicata, sede amministrativa del
dottorando.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando, e debitamente
sottoscritta dovra' pervenire al Rettore dell'Universita' degli studi
della Basilicata - Ufficio speciale ricerca scientifica e rapporti
internazionali via N. Sauro, 85 -- 85100 Potenza, entro il termine
perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo una
delle modalita' di seguito indicate:
a) consegna a mano all'Ufficio protocollo e posta - Palazzo del
Rettorato, piano terra, via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza, dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13; e dalle 15 alle 17
escluso il venerdi';
b) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: "Al Rettore dell'Universita' degli studi della
Basilicata - Ufficio ricerca e relazioni internazionali - settore
Dottorati di ricerca via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza. Sulla
busta dovra' essere riportata la seguente dicitura: "domanda di
partecipazione al concorso di dottorato di ricerca in "Sistemi
colturali, forestali e scienze dell'ambiente" - "Crop system,
forestry and enviromental science".
In caso di spedizione fara' fede il timbro e la data dell'Ufficio
postale accettante. I candidati, sono tenuti al versamento del
contributo di Euro 25,82 da effettuarsi sul bollettino di c/c postale
n. 111856 intestato a: Universita' degli studi della Basilicata -
85100 Potenza - Causale del versamento: contributo esame di
ammissione concorso dottorato di ricerca - XVIII ciclo. La relativa
ricevuta dovra' essere allegata alla domanda.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), con espressa menzione dell'impegno di comunicare
tempestivamente ogni variazione dello stesso.
I cittadini stranieri dovranno indicare, se possibile, il proprio
recapito in Italia o quello della Ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio;
e) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
f) il curriculum prescelto;
g) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera;
h) la cittadinanza;
i) se cittadini italiani, di essere iscritto nelle liste
elettorali con l'indicazione del comune, ovvero i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se
cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento;
j) la lingua straniera in cui si intende sostenere la prova
orale (per i cittadini italiani);
k) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini comunitari e stranieri);
l) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
m) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
n) se titolare di assegno di ricerca, indicarne il settore
scientifico-disciplinare, l'Universita' e la durata.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno farne espressa
richiesta ed allegare alla domanda i documenti utili a consentire al
Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di
laurea con esami e votazioni). I documenti di cui sopra dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia. In ogni
caso i cittadini stranieri devono allegare il titolo di studio
posseduto. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme
di semplificazioni delle certificazioni amministrative, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di partecipazione al concorso, i candidati
portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale. Nella prova orale il candidato dovra' inoltre
dimostrare buona conoscenza della lingua straniera prescelta. Per i
cittadini stranieri la Commissione, nel corso della prova orale,
accertera' l'adeguata conoscenza della lingua italiana. Le prove
d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica.
Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 22 gennaio 2003, ore 9 - Universita' degli studi
della Basilicata -- C/d a Macchia Romana -- Facolta' di agraria, 1o
piano, aula A18 - 85100 Potenza.
prova orale: 23 gennaio 2003, ore 9 - Universita' degli studi
della Basilicata -- C/d a Macchia Romana -- Facolta' di agraria, 1o
piano, aula A18 --85100 Potenza.
La comunicazione della data e della sede della prova d'esame ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento nonche' in caso d'invio della domanda a
mezzo posta, apposita ricevuta dell'avvenuta spedizione.

                               Art. 6.
La Commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca e' nominata con decreto
rettorale e costituita da tre componenti facenti parte del Collegio
dei docenti, di cui almeno uno proveniente dall'Universita' di
Ioannina.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
massimo di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. La prova orale si
intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno
40/60.
Espletate le prove concorsuali, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 7.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti (fino a sei),
messi a concorso per il corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione, che
dovra' essere espressa entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu'
graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 8.
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni quindici:
1) domanda in bollo, da Euro 10,33 di iscrizione al 1o anno del
corso di dottorato corredata dai seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta di versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza al corso di dottorato di ricerca, pari a
Euro 187,47 da effettuarsi sul c.c. postale n. 111856 intestato
all'Universita' della Basilicata, con l'indicazione della causale;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
cittadinanza;
diploma di laurea con relativa votazione ed indicazione della
data e dell'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero per i
cittadini stranieri titolo equipollente in originale con traduzione
legalizzata;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, che attesti di non essere iscritto ad altro corso di
studi, ovvero l'impegno a sospenderne la frequenza nel caso di
iscrizioni a corsi di laurea, scuole di specializzazione o
perfezionamento prima dell'inizio del corso di dottorato;
di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
4) autocertificazione del reddito, per coloro che intendono
avvalersi della riduzione dei contributi. Coloro che risultino
vincitori della borsa di studio ed intendono fruirne sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
a) di non aver fruito in precedenza di altre borse di studio
per dottorato di ricerca;
b) di impegnarsi a non cumulare la borsa stessa con altra
borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine
perentorio di quindici giorni, pena la decadenza, i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e
politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
stato in cui lo straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre
al certificato anzidetto, deve autocertificare anche la mancanza di
condanne penali in Italia.

                               Art. 9.
Le borse di studio saranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e 30 aprile 1997.
L'importo annuale della borsa e' di Euro 10.561,54.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.
Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali posticipate,
previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del
corso.
Gli studenti greci riceveranno il pagamento della borsa di studio
dall'Universita' di Ioannina. L'importo della borsa di studio e'
aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella
misura non inferiore del 50%. Tale periodo non puo' essere inferiore
ad un anno e non puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata
del corso di dottorato. In caso di mancata corresponsione di una
rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione
dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate
successive.

                              Art. 10.
L'ammontare della contribuzione per l'anno accademico 2002/2003
e' stabilito in Euro 1.032,91.
Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari,
ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche
amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda secondo quanto
stabilito dal Regolamento per la determinazione dei contributi degli
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi della Basilicata per l'anno 2002/2003, elaborato nel
rispetto dei decreti del Presidenti del Consiglio dei ministri
30 aprile 1999 e 9 aprile 2001.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 l'Universita' esonera totalmente dai contributi
universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate
dall'A.R.D.S.U. (Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario), nonche' gli studenti risultati idonei al
conseguimento di tali borse di studio che, per scarsita' di risorse,
non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidita'
riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap
intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge
n. 382/1970) o sordomuti (legge n. 381/1970), indipendentemente dalle
percentuali di invalidita';
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del
Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo
sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e
relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al
primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da
parte del Ministero degli affari esteri;
4) su apposita istanza, gli studenti, per l'anno di svolgimento
del servizio militare di leva o del servizio civile, le studentesse,
per l'anno di nascita di ciascun figlio e gli studenti che siano
costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e
prolungate debitamente certificate. Per tale periodo essi sono tenuti
al pagamento di un diritto fisso, stabilito nella misura di Euro
51,65.
Sono a domanda esonerati totalmente dalla contribuzione i
dottorandi che certifichino la condizione di invalidita' riconosciuta
pari o superiore al 66% ovvero invalidita' con handicap
intellettivo-fisico, indipendentemente dalla percentuale di
invalidita'.
La prima rata e' fissata in Euro 187,47 e deve essere versata
all'atto dell'iscrizione.
La seconda rata e' fissata in Euro 413,17 e deve essere versata
entro il 30 aprile 2003.
La terza rata e' fissata in Euro 432,27 e deve essere versata
entro il 30 giugno 2003.
I dottorandi esonerati dalla contribuzione universitaria sono
comunque tenuti al pagamento di Euro 51,65 per oneri amministrativi.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli
studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di Dottore di
ricerca.
Gli studenti dell'Universita' di Ioannina provvederanno al
pagamento, se dovute, presso l'Universita' di appartenenza.

                              Art. 11.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' fissate dal Collegio dei docenti. In ogni caso, i
dottorandi dovranno svolgere non meno di dodici mesi e fino ad un
massimo di diciotto mesi presso una istituzione universitaria
all'estero.
L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni,
per tutta la durata del corso, e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo esclusivamente per le
attivita' connesse al corso di dottorato. Eventuali differimenti
della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai
dottorandi che comprovino di dover adempiere agli obblighi militari o
che si trovino nelle condizioni previste dalla legge n. 1204 del
30 dicembre 1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che
si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata, sentito
il Collegio dei docenti.
Il dipendente di pubbliche amministrazioni ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli
obblighi, il Collegio dei docenti proporra' l'esclusione del
dottorando dal corso, in tal caso il dottorando e' obbligato alla
restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della
borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.

                              Art. 12.
Il periodo di studio svolto nell'ambito del dottorato di ricerca
internazionale sara' riconosciuto sulla base dei crediti formativi
maturati con particolare riferimento a quanto riportato negli
articoli 5 e 7 del decreto ministeriale n. 509/1999.
L'ammontare dei crediti didattici annuali e' pari a 60. Un
credito didattico equivale a 25 ore di lavoro standard da parte dello
studente.
I periodi di studio effettuati che non costituiscono un ciclo
completo comportante il rilascio del titolo di dottore di ricerca,
comunque comprovati da un esame o da un certificato delle autorita'
competenti che ne attestino l'esito positivo, potranno essere
riconosciuti anche nel caso in cui non siano sufficienti per il
conseguimento del titolo finale di dottore di ricerca.

                              Art. 13.
Al candidato, dopo aver sostenuto l'esame finale, sara' conferito
dalle rispettive Universita' di appartenenza un titolo riportante la
dizione di dottore di ricerca in "Sistemi colturali, forestali e
scienze dell'ambiente" redatto nelle rispettive lingue. Il titolo
rilasciato sara' accompagnato da una certificazione esplicativa
rilasciata dall'Universita' sede amministrativa del dottorato.
Il dottorato di ricerca si conclude con la discussione di una
tesi. La discussione della tesi avverra' a Potenza presso
l'Universita' degli studi della Basilicata per gli studenti italiani
e stranieri e presso l'Universita' di Ioannina (Grecia) per gli
studenti greci.
La tesi sara' redatta, per gli studenti italiani, in lingua
italiana e corredata da un riassunto in lingua inglese; per gli
studenti greci la tesi sara' redatta in lingua greca e corredata da
un riassunto in lingua inglese. I dottorandi, previa autorizzazione
del Collegio dei docenti, potranno redigere la propria tesi in lingua
inglese.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' designata
dalle due Universita'. Il numero dei componenti sara' stabilito
conformemente a quanto previsto nei regolamenti vigenti di entrambe
le Universita'.

                              Art. 14.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Basilicata per le finalita' di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una
banca dati automatizzata, pure successivamente alla procedura
selettiva, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
della Basilicata all'indirizzo: http://www.unibas.it> Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale del 30 aprile 1999, al Regolamento di Ateneo
emanato con decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001, nonche' alla
Convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi della Basilicata
e l'Universita' di Ioannina.
Responsabile del procedimento e' la sig.ra Mariangela Colucci,
responsabile dell'Ufficio ricerca e relazioni internazionali
dell'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza -
Tel. 0971/202199 - 0971/202198) e-mail: uffrs@unibas.it
Potenza, 18 dicembre 2002
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

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