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UNIVERSITA' DI CASSINO

Concorso, per titoli, per l'attribuzione di venticinque borse di
studio di durata annuale, riservato agli studenti immatricolati ad
uno dei corsi di laurea.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 29/8/2003
Ente:UNIVERSITA' DI CASSINO
Località:-
Codice atto:02E04918
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/11/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 390 del 2 dicembre 1991 ed in particolare
l'art. 17;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 concernente le disposizioni per l'uniformita' di
trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4
legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Visto il decreto del MIUR 20 settembre 2001 concernente le
definizioni e modalita' del conferimento di borse di studio;
Viste le deliberazioni S.A. e C.d.A., rispettivamente in data
10 luglio 2003 e 15 luglio 2003;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Per l'anno accademico 2003/2004 e' indetto un concorso per titoli
per l'attribuzione di venticinque borse di studio di durata annuale,
riservato agli studenti immatricolati ad uno dei corsi di laurea,
appresso indicati, rinnovabili per un periodo pari alla durata del
corso per un ulteriore semestre, dell'importo di euro 4000,00:
facolta' di lettere e filosofia:
C/so di filosofia: n. 3;
C/so di lettere: n. 2;
C/so di scienze della comunicazione (Sora): n. 2;
facolta' di economia:
C/so di economia e commercio: n. 5;
C/so di economia del sistema agro-alimentare e dell'ambiente:
n. 4;
facolta' di ingegneria:
C/so di ingegneria elettrica: n. 3;
C/so di ingegneria della produzione industriale (Frosinone):
n. 3;
C/so di ingegneria dell'ambiente e territorio (Frosinone): n.
3.

                               Art. 2.
Al concorso possono accedere tutti gli studenti dell'Universita'
degli studi di Cassino regolarmente iscritti al primo anno dei corsi
di laurea per l'anno accademico 2003/2004 e che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1) abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore, con
votazione non inferiore a 70/100 da non oltre due anni; a tal fine
non viene computato il periodo inerente al servizio militare o civile
sostitutivo;
2) condizione economica ISEE (Indicatore dalla situazione
economica equivalente) non deve superare l'importo di Euro
16.000,00, con riferimento all'anno 2002 (dichiarazione redditi
2003). Per il calcolo dell'ISEE verra' presa in considerazione la
situazione economica equivalente determinata per il pagamento delle
tasse relative all'anno accademico 2003/2004.

                               Art. 3.
Sono esclusi dai benefici delle borse di studio gli studenti che:
siano percettori di una situazione economica equivalente (ISEE)
superiore a quella prevista nell'art. 2 punto 2);
usufruiscano della borsa di studio A.D.I.S.U. per il medesimo
anno accademico;
siano in possesso di altri titoli di studio o diploma
universitario;
abbiano riportato al diploma di maturita' una votazione
inferiore a 70/100;
abbiano conseguito il titolo di studio suddetto da oltre 2
anni; a tal fine non viene computato il periodo inerente al servizio
militare o civile sostitutivo.

                               Art. 4.
La borsa di studio puo' essere revocata nei seguenti casi:
a) in mancanza dei requisiti di merito e reddito economico
richiesti e previsti dal bando;
b) quando il beneficiario rinuncia al proseguimento degli
studi;
c) quando il beneficiario chiede ed ottenga il trasferimento ad
altra Universita';
d) quando il beneficiario chieda ed ottenga il passaggio ad
altro c/so di laurea;
e) quando il beneficiario non ha conseguito almeno 12 crediti
(CFU) entro il 10 agosto 2004 con una media di 24/30 tra le verifiche
finali acquisite.

                               Art. 5.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Cassino - Servizio
affari generali - redatte in carta semplice, secondo il fac-simile
allegato al bando, possono essere consegnate presso l'ufficio
medesimo o spedite a mezzo raccomandata A/R, fara' fede la data
dell'ufficio postale accettante, entro il giorno 5 novembre 2003.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'autocertificazione presentata (I.S.E.E.) per l'iscrizione
all'anno accademico 2003/2004 e' utilizzata per la valutazione del
merito e della condizione economica.

                               Art. 6.
L'Universita' controlla la veridicita' delle autocertificazioni
prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie anche con
controlli a campione.
Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato
dichiarato falso, la borsa di studio sara' revocata e sara'
effettuato il recupero delle somme eventualmente erogate, salvo
l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico dello studente a
fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Universita' di Cassino
segnalera' il fatto all'autorita' giudiziaria per i provvedimenti di
competenza.

                               Art. 7.
Dopo l'esame preliminare delle domande e l'esclusione di coloro
che non hanno i requisiti richiesti (Art. 2), l'amministrazione
provvede sulla base di criteri di merito e reddito, a formulare una
distinta graduatoria provvisoria per ciascun corso di laurea, in
relazione alla ripartizione delle borse operate dagli organi
accademici.

                               Art. 8.
Avverso le graduatorie provvisorie, che sono pubblicate agli albi
del rettorato e delle facolta' per quindici giorni, ed a decorrere
dalla data di affissione, gli interessati possono proporre eventuali
ricorsi entro e non oltre i successivi cinque giorni dalla scadenza
delle affissioni medesime.

                               Art. 9.
Con decreto rettorale sara' nominata una apposita commissione
composta dal direttore amministrativo o un suo delegato, da un
rappresentante di ciascuna delle facolta' interessate designato dai
presidi, dal funzionario responsabile del servizio e da un
rappresentante degli studenti delegato dal senato degli studenti.
La commissione avra' i seguenti compiti:
verificare il lavoro svolto dal competente ufficio in ordine
alla formulazione della graduatoria provvisoria;
pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi eventualmente
pervenuti;
risolvere le situazioni di «ex equo» per merito e reddito
secondo la normativa vigente.

                              Art. 10.
La graduatoria definitiva, approvata con decreto rettorale, sara'
resa pubblica mediante affissione agli albi del rettorato e delle
facolta'.

                              Art. 11.
Le borse di studio verranno conferite con decreto rettorale ai
concorrenti che risultino vincitori in base al posto ottenuto in
graduatoria e che risultino effettivamente immatricolati al corso di
studio indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Il provvedimento di cui sopra e' emanato a conclusione delle
procedure concorsuali.

                              Art. 12.
Il pagamento delle borse sara' corrisposto in due rate di
Euro 2.000,00 ciascuna.
L'erogazione delle due rate della borsa avra' luogo con la
seguente modalita':
prima rata entro trenta giorni dall'assegnazione definitiva di
cui all'art. 10, previa verifica della regolare iscrizione al corso
di laurea;
seconda rata entro il 30 settembre dell'anno 2004, previa
verifica dell'avvenuto superamento entro il 10 agosto dello stesso
anno accademico di riferimento, di almeno 12 crediti con una media di
24/30 tra le verifiche finali acquisite.

                              Art. 13.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 la conferma delle borse di
studio fino ad un numero di anni pari alla durata legale del c/so di
studio piu' un semestre, e' subordinata al superamento, alla data del
10 agosto, dei crediti per anno di corso previsti e riportati nella
tabella allegata «A» ed al possesso dei requisiti richiesti relativi
alle condizioni economiche.
La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina la
decadenza anche per gli anni successivi.
La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro
presentazione di domanda entri il 5 novembre di ogni anno e previo
accertamento dell'ufficio competente delle condizioni di merito
richieste dal bando e delle condizioni economiche determinate
dall'Universita' per l'accesso al concorso medesimo.

                              Art. 14.
I beneficiari delle borse di studio sono esonerati dal pagamento
di tutte le tasse e contributi per gli anni accademici durante i
quali percepiscono le borse stesse.

                              Art. 15.
La non osservanza degli obblighi previsti dal presente bando
comporta la revoca della borsa, la restituzione del rateo riscosso e
la refusione delle tasse dovute ed eventualmente rimborsate.
Il presente decreto, inserito nella raccolta ufficiale
dell'Ateneo viene inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione.
Cassino, 4 agosto 2003
Il rettore: Vigo

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