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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario per l'arruolamento nell'anno 2001 di
milleottocento volontari con ferma di tre anni nella Marina militare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 14/8/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E7426
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/9/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di Finanza, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione pubblica, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente incentivi per il reclutamento di volontari nelle Forze
armate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante
norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997 concernente
l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il
personale militare dell'amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 177;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente le misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 28 aprile 1999, n. 188;
Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 16 marzo 2000, che ha modificato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa
all'indicazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in
attuazione dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 380/1999,
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare,
che prevede tra l'altro la possibilita' di indicare nei bandi di
concorso specifici requisiti psico-fisici, in relazione alle esigenze
di impiego;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare relativa all'applicazione dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare, di cui al citato decreto ministeriale 4 aprile
2000;
Considerato che, presumibilmente, il numero dei volontari in
ferma breve reclutati ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 332/1997, per l'anno 2001, risultera'
insufficiente a soddisfare le esigenze organiche della Forza armata
marina militare e che, pertanto, secondo quanto previsto dalla
disposizione di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della citata legge
n. 186/1999, occorre procedere ad un reclutamento straordinario di
volontari, con ferma di tre anni, ai sensi della legge n. 958/1986,
citata in premessa;
Visto il foglio n 10060283/A/2/2 in data 27 luglio 2001, con il
quale lo Stato Maggiore della marina stabilisce il numero complessivo
di volontari con ferma breve triennale da arruolare, con la procedura
suddetta, nella Marina militare per l'anno 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti due concorsi per l'arruolamento nell'anno 2001 di
milleottocento volontari con ferma di tre anni nella Marina militare
cosi' ripartiti:
a) milleduecento posti per le categorie specialita' indicate
nell'allegato A al presente bando, destinati agli arruolati della
leva di mare che, gia' precettati per la leva, devono assolvere i
relativi obblighi e presentarsi per l'incorporamento presso i centri
addestramento reclute Marina militare;
b) seicento posti destinati al personale in servizio nella
Marina militare quali militari di leva e quali volontari in ferma
annuale. In quest'ultimo caso la categoria gia' posseduta potra'
essere eventualmente variata, nell'ambito delle categorie indicate
nell'allegato A, in relazione alle esigenze della Forza armata.
2. I candidati possono indicare la categoria/specialita' in via
preferenziale. La scelta della categoria non e' tuttavia vincolante
per l'Amministrazione.
3. Il numero dei posti messi a concorso per le categorie
suindicate potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione
delle relative graduatorie di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze della Forza armata.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti debbono:
a) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il
ventiduesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Per i
volontari in ferma annuale che abbiano gia' assolto gli obblighi di
leva, il limite massimo e' elevato al ventitreesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
b) essere cittadini italiani di sesso maschile;
c) possedere il titolo di studio di scuola media inferiore o
titolo equipollente. L'ammissione al concorso dei concorrenti che
abbiano conseguito un titolo di istruzione all'estero e' subordinata
alla presentazione della dichiarazione di equipollenza, rilasciata da
un provveditorato agli studi di loro scelta. Il suddetto documento
potra' essere prodotto presso i Maricentro o i comandi di
appartenenza successivamente al termine di scadenza della
presentazione della domanda;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) essere celibi o vedovi;
f) avere, se minorenni, il consenso di entrambi i genitori o
del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre
l'arruolamento volontario;
g) non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa;
h) non avere riportato condanne per delitti non colposi, non
essere incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o
di espulsione dalle Forze armate o Forze di polizia, non siano
sottoposti a misure di prevenzione;
i) avere la statura minima di m. 1,65;
j) possedere un profilo/idoneita' fisio-psico-attitudinale
previsto per l'impiego nella Forza armata in qualita' di volontari in
servizio permanente;
k) non risultare positivi ai test sierologici per
l'accertamento della tossicodipendenza o tossicofilia effettuati in
occasione dell'accertamento fisio-psico-attitudinale di cui al
successivo art. 5 del bando;
l) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
m) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
"ammessi a prestare servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
n) non essere incorsi nel proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o
Forza di polizia ad ordinamento militare o civile o nel corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
o) non essere in servizio quale volontario in ferma breve.
2. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione
al concorso e mantenuti, ad eccezione del requisito di cui alla
lett. a), fino alla data di effettiva incorporazione.
3. I candidati che risultassero ad una verifica anche successiva
in difetto di uno soltanto dei requisiti prescritti saranno esclusi
dall'arruolamento con provvedimento motivato della direzione generale
per il personale militare; se gia' incorporati verra' disposta la
revoca della ferma.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dall'arruolamento debbono ritenersi tutti ammessi con
riserva alle varie fasi dell'arruolamento stesso.

                               Art. 3.
 
Compilazione ed inoltro delle domande
 
1. La domanda dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo il modello riportato
nell'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente
decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello
stesso;
b) firmata per esteso dall'aspirante (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
Il candidato che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione all'arruolamento sia minorenne dovra' allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato "C" che costituisce parte integrante del
presente decreto, redatto dal Sindaco o suo delegato e sottoscritto
da entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento
dell'altro o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.
Nel caso che l'assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno
essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro
genitore;
c) presentata a pena di decadenza:
per gli aspiranti (AA.L.M.) di cui all'art. 1, comma 1,
lett. a) presso i Maricentro cui sono stati chiamati per
l'incorporazione quali militari di leva entro il 6 settembre 2001 per
coloro che saranno avviati con il 7o contingente 2001, entro il
4 ottobre 2001 per coloro che saranno avviati con l'8o contingente
2001, entro il 2 novembre 2001 per coloro che saranno avviati con il
9o contingente 2001 ed entro il 29 novembre 2001 per coloro che
saranno avviati con il 10o contingente 2001. Le domande dovranno
essere immediatamente trasmesse, a mezzo corriere, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto -
3a Divisione - 3a Sezione - via XX Settembre n. 123/A - c.a.p. 00187
Roma;
per gli aspiranti (militari di leva appartenenti al 3o, 4o,
5o e 6o contingente 2001 e VFA) di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)
presso il Comando/Ente di appartenenza, entro il termine del
30 novembre 2001. La domanda dovra' essere immediatamente trasmessa,
a mezzo fax o corriere, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 3a Divisione - 3a
Sezione - via XX Settembre n. 123/A - c.a.p. 00187 Roma, completa
della certificazione del comandante di corpo redatta secondo il
modello di cui all'allegato "D".
2. La inosservanza delle modalita' indicate nel comma precedente
ai punti b) e c) comportera' il non accoglimento della domanda
medesima e quindi la esclusione dalle procedure concorsuali.
3. Nella predetta domanda l'aspirante, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il numero di codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) la capitaneria di porto di iscrizione;
f) di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile";
g) per i soli volontari in ferma annuale l'eventuale
assolvimento degli obblighi di leva;
h) per il militare in servizio la data di inizio del servizio,
il proprio grado ed il reparto/ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda e non tramite il comando di appartenenza;
i) non essere in servizio quale volontario in ferma breve;
j) l'aspirante che all'atto della presentazione della domanda
abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare
l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione
al concorso;
k) l'eventuale possesso di altri titoli di studio o brevetti o
corsi professionali, specialistici e di mestiere di ogni tipo,
valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al
successivo art. 6;
l) l'eventuale possesso di porto d'armi/licenze di fucili uso
caccia/tiro al volo e patenti nautiche per la navigazione da diporto
valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al
successivo art. 6;
m) la categoria prescelta. La scelta effettuata non e' tuttavia
vincolante per l'amministrazione;
n) di avere/non avere procedimenti penali in corso;
o) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, non
essere incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o
di espulsione dalle Forze armate e Forze di polizia, non essere
sottoposti a misure di prevenzione;
p) di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata o Forza di polizia
q) l'eventuale possesso di titoli di riserva, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 12 del presente decreto;
r) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
4. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso dovra' essere segnalata, con
dichiarazione specifica, direttamente e nel modo piu' celere, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 3a Divisione - 3a Sezione - via XX Settembre n. 123/A -
c.a.p. 00187 Roma, fax num. 06/47354458.
5. Ogni variazione della destinazione d'impiego che venga a
verificarsi nei riguardi degli aspiranti militari in servizio durante
l'espletamento del concorso dovra' essere tempestivamente segnalata,
a cura dell'ultimo comando d'appartenenza, tramite messaggio
telegrafico o via fax, a Persomil - I Reparto - 3a Divisione - 3a
Sezione - fax num. 06/47354458.
6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o incomplete di
talune delle prescritte dichiarazioni, ovvero non conformi al modello
di domanda di cui al citato allegato "B" al presente decreto,
potranno essere accettate a giudizio discrezionale ed insindacabile
dell'amministrazione per essere regolarizzate ed integrate delle
dichiarazioni mancanti. L'omissione o l'incompleta indicazione delle
generalita' (nome e cognome), la mancanza della firma del candidato e
la mancanza, nel caso di minorenni, dell'atto di assenso, costituira'
motivo di esclusione dall'ammissione all'arruolamento e
dall'incorporazione.

                               Art. 4.
 
Fasi dell'arruolamento
 
La procedura di arruolamento si articola secondo le seguenti
fasi:
a) accertamenti dell'idoneita' al servizio militare di cui al
successivo art. 5;
b) valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6.

                               Art. 5.
 
Accertamenti dell'idoneita' al servizio militare
 
1. Per i candidati di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sara' effettuato
presso il Centro nazionale di selezione di Ancona nei periodi che
verranno rispettivamente comunicati per ogni contingente (7o, 8o, 9o
e 10o contingente 2001) dal Maricentro presso cui e' avvenuto
l'incorporamento quale militare di leva.
2. Per i candidati di cui all'art. 1, comma 1, lett. b),
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sara' effettuato
presso il centro nazionale di selezione di Ancona secondo il
calendario che verra' trasmesso ai comandi/enti di appartenenza con
circolare della direzione generale per il personale militare.
3. I comandi di appartenenza dei militari che nel frattempo si
fossero congedati sono tenuti a notificare tempestivamente agli
stessi la data della suddetta convocazione e riferire a questa
direzione generale dell'avvenuto adempimento.
4. Selezione medica:
a) i candidati dovranno presentarsi muniti di:
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C;
certificato rilasciato da struttura sanitaria civile o
militare (RX visita di leva o RX eseguito in stabilimento sanitario
militare) attestante l'esito di esame radiologico del torace, solo se
eseguito in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
b) la commissione medica, prima di eseguire la visita generale
dispone l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e
strumentali:
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
neuropsichiatrico;
radiografia del torace in due proiezioni (solo nel caso non
sia stato prodotto il certificato);
analisi delle urine completo con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
c) saranno giudicati idonei i candidati che a seguito della
predetta visita abbiano avuto conferma del possesso del coefficiente
non minore di "2" nelle varie caratteristiche costituenti il profilo
psico-fisio e risultino in possesso degli ulteriori requisiti per
l'idoneita' fisica adeguata all'espletamento del servizio in qualita'
di volontario in servizio permanente prevista dal decreto
ministeriale 4 aprile 2000, relativo all'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare;
d) il giudizio di idoneita' o di non idoneita' relativo agli
accertamenti in parola sara' reso noto ai candidati seduta stante
sottoponendo alla firma degli stessi, a cura dell'organo preposto
all'accertamento, apposito foglio di notifica;
e) saranno giudicati comunque non idonei i candidati affetti
da:
imperfezioni e infermita' previste dalle vigenti normative in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva;
disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertamenti
presso un ospedale militare;
tutte le imperfezioni e infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del
servizio quale volontario in ferma triennale;
f) il giudizio riportato nei predetti accertamenti e'
definitivo e nel caso di non idoneita' comporta l'esclusione
dall'arruolamento.
5. Accertamento psico-attitudinale:
a) i candidati risultati idonei alla precedente selezione
medica saranno sottoposti ad una serie di accertamenti
psico-attitudinali consistenti in prove tendenti ad accertare il
possesso di capacita' che assicurino lo svolgimento dei compiti
propri della Forza armata quale volontario in servizio permanente.
Per tale accertamento sara' espresso un giudizio di idoneita' ovvero
non idoneita' senza attribuzione di punteggio;
b) i risultati degli accertamenti saranno resi noti ai
candidati seduta stante mediante apposito foglio notifica.
6. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alla selezione
medica o all'accertamento fisio-psico-attitudinale verra' considerata
rinuncia da parte del candidato.
7. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e' definitivo
e nel caso di non idoneita' comporta l'esclusione dall'arruolamento.
8. I provvedimenti di esclusione saranno adottati per delega
della direzione generale per il personale militare dal Centro di
selezione della marina militare di Ancona.

                               Art. 6.
 
Valutazioni dei titoli
 
1. Per gli aspiranti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del
presente decreto, che abbiano conseguito l'idoneita' ai suddetti
accertamenti, la commissione di cui al successivo art. 7 provvedera'
alla valutazione dei sottoindicati titoli assegnando il relativo
punteggio, espresso in centesimi, per ciascuno degli aspiranti stessi
:
a) titolo di studio:
diploma di scuola media superiore o titolo equipollente:
punti 11;
b) eventuali altri titoli di studio o brevetti o corsi
professionali, specialistici e di mestiere di ogni tipo: punti 3 (per
un massimo di tre quindi massimo 9 punti);
c) profilo sanitario:
per ogni coefficiente 2 posseduto: da 1 a 4 punti;
per ogni coefficiente 1 posseduto: da 5 a 8 punti;
d) possesso di porto d'armi/licenze di fucili uso caccia/tiro a
volo: punti 3;
e) patente nautica per la navigazione da diporto: punti 5.
2. Per gli aspiranti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del
presente decreto la commissione di cui al successivo art. 7
provvedera' alla valutazione dei sottoindicati titoli assegnando il
relativo punteggio, espresso in centesimi, per ciascuno degli
aspiranti stessi:
a) titolo di studio:
diploma di scuola media superiore o titolo equipollente :
punti 11;
b) eventuali altri titoli di studio o brevetti o corsi
professionali, specialistici e di mestiere di ogni tipo: punti 3 (per
un massimo di tre quindi massimo 9 punti);
c) VFA: punti 30
d) giudizio del comandante:
ottimo da 25 a 50 punti;
buono fino ad un massimo di 24 punti;
sufficiente punti 0.
e) decremento per sanzioni disciplinari: 1 punto per ogni
giorno di consegna di rigore.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
commissione giudicatrice che dovra' provvedere:
a) alla valutazione dei titoli di cui all'art. 6 del presente
decreto;
b) alla redazione delle graduatorie finali di merito di cui al
successivo art. 8;
c) alla attribuzione della categoria.
2. La citata commissione sara' composta da:
a) un dirigente ovvero ufficiale della Marina militare di grado
equiparato, presidente;
b) due ufficiali superiori della Marina militare, membri, di
cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) un funzionario civile appartenente ad una qualifica non
inferiore all'ottava ovvero un collaboratore amministrativo
appartenente ad una qualifica non inferiore alla settima, membro;
d) un ufficiale inferiore della Marina militare, segretario.

                               Art. 8.
 
Graduatorie
 
1. La commissione di cui al precedente art. 7 redigera':
a) la graduatoria finale di merito relativa ai candidati di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) sulla base del punteggio riportato
dagli stessi nella valutazione dei titoli;
b) la graduatoria finale di merito relativa ai candidati di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) sulla base del punteggio riportato
dagli stessi nella valutazione dei titoli.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in possesso dei titoli di preferenza e precedenza indicati
nell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. In
caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu'
giovane di eta', ai sensi del comma 3, dell'art. 7 della legge
5 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 9, dell'art. 8 della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto
dirigenziale adottato dalla direzione generale per il personale
militare.

                               Art. 9.
 
Motivi di esclusione dall'ammissione all'arruolamento e
dall'incorporazione
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento o
dall'incorporazione qualsiasi aspirante che non venisse ritenuto in
possesso dei requisiti prescritti.
2. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' dei requisiti
prescritti dal presente decreto sara' disposta, con provvedimento
motivato adottato dalla direzione generale per il personale militare:
a) l'esclusione dall'arruolamento, se utilmente collocati in
graduatoria;
b) la revoca della ferma, se gia' arruolati.

                              Art. 10.
 
Attribuzione della categoria/specialita'
 
L'attribuzione della categoria avverra' a cura della commissione
di cui al precedente art. 7 dopo aver redatto le graduatorie di
merito di cui al precedente art. 8. La categoria gia' in possesso dei
militari in servizio potra' essere variata in relazione alle esigenze
della Forza armata.

                              Art. 11.
 
Ammissione alla ferma breve ed incorporazione
 
1. Saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma triennale i
concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di
merito.
2. Qualora il numero degli idonei appartenenti alla categoria di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto non fosse
sufficiente a ricoprire il rispettivo numero di posti si attingera',
secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei appartenenti alla
categoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del presente
decreto, qualora esuberanti. Analogamente, qualora il numero degli
idonei appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) del presente decreto non fosse sufficiente a ricoprire il
rispettivo numero di posti si attingera', secondo l'ordine di
graduatoria, agli idonei appartenenti alla categoria di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto, qualora
esuberanti.
3. L'ammissione alla ferma breve decorrera' per tutte le suddette
categorie, quanto agli effetti giuridici ed amministrativi, dalla
data di incorporazione presso gli enti di destinazione.
4. L'incorporazione avverra' nei tempi stabiliti dalla Forza
armata.
5. All'atto dell'incorporazione i candidati ammessi
all'arruolamento verranno sottoposti, da parte del dirigente del
servizio sanitario dell'ente, ad una visita medica d'incorporazione
per verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Qualora
risultino "non idonei" per qualsiasi causa gli stessi saranno
immediatamente inviati alla commissione medica ospedaliera
dell'ospedale militare per l'accertamento dell'idoneita' fisica al
servizio militare quale volontario in ferma breve. Nel caso di
giudizio di non idoneita' o di temporanea non idoneita' superiore a
quindici giorni, gli aspiranti saranno immediatamente esclusi
dall'arruolamento con provvedimento della direzione generale per il
personale militare. Tali provvedimenti di esclusione sono definitivi.
6. I vincitori ammessi all'arruolamento che non si presenteranno
presso gli enti di destinazione nel termine fissato dalla direzione
generale per il personale militare nella lettera di convocazione,
saranno considerati rinunciatari.
7. La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito a rinuncia da parte dei vincitori o a decadenza o a
esclusione dal diritto di essere ammessi all'arruolamento, convocando
entro venti giorni dalla data prevista per l'incorporazione altri
concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

                              Art. 12.
 
Documentazione amministrativa
 
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per
l'ammissione all'arruolamento nella ferma triennale saranno invitati
a presentare all'indirizzo e nel termine perentorio indicato
nell'invito stesso, i documenti attestanti il possesso di eventuali
titoli di riserva, preferenza o precedenza dichiarati nella domanda
di arruolamento.
2. I candidati dichiarati vincitori, qualora fosse necessario
regolarizzare la domanda di partecipazione al concorso, saranno
invitati a far pervenire agli enti di destinazione la documentazione,
specificata nell'invito stesso, comprovante il possesso dei requisiti
prescritti per l'arruolamento, entro il termine perentorio di un mese
dalla data di incorporazione. La mancata consegna della
documentazione predetta entro il termine suindicato o il mancato
completamento o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta
giorni dal ricevimento di apposito invito comportera' la decadenza
dall'arruolamento.
3. I candidati, in luogo dei documenti di cui ai precedenti commi
1 e 2, possono presentare dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.

                              Art. 13.
 
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
 
L'amministrazione procedera' ai controlli anche a campione sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui sopra emerga la non veridicita' della dichiarazione
rilasciata, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 14.
 
Benefici
 
1. Al termine della ferma volontaria contratta compete:
la corresponsione di un premio di congedamento nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni;
la costituzione, a cura e a spese dell'amministrazione, della
posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti).
2. Ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191 il personale
congedato senza demerito al termine delle ferme o rafferme potra'
essere assunto, sempreche' in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge 13 maggio 1975, n. 157:
nei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle
maestranze del Ministero della difesa (categoria degli operai
specializzati, qualificati o comuni), nel limite del 40% dei posti
annualmente disponibili (art. 28);
nei posti di impiego civile del Ministero della difesa
riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della
legge 31 luglio 1954, n. 599 e rimasti vacanti per mancanza di
aspiranti (art. 29).
3. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, il personale congedato senza demerito al termine della ferma
contratta puo' essere assunto nelle amministrazioni indicate nello
stesso articolo, nel limite del 20% delle assunzioni annuali del
personale civile, impiegatizio ed operaio, ferme restando le aliquote
dei posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive
modificazioni.
La domanda di assunzione dovra' essere presentata entro dodici
mesi dal collocamento in congedo.
4. I brevetti di specializzazione sono validi sia agli effetti
dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini della
eventuale emigrazione all'estero.

                              Art. 15.
 
Disposizioni amministrative
 
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi delle prove sono a carico dei candidati che, per
l'acquisto del biglietto ferroviario, potranno usufruire della
riduzione di cui alla prevista tariffa. Il documento che da' diritto
alla concessione potra' essere rilasciato dai comandi/enti di
appartenenza, previa esibizione della documentazione comprovante
l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione al concorso
ovvero della comunicazione di convocazione per le selezioni
fisio-psico-attitudinali.
2. Durante le fasi relative alle sopracitate selezioni, i
concorrenti potranno usufruire, compatibilmente con le disponibilita'
logistiche del momento, di vitto e alloggio a carico del Centro unico
di selezione della Marina militare.
3. I viaggi in ferrovia sopra citati saranno considerati, a tutti
gli effetti, per servizio.

                              Art. 16.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del concorso e saranno tratti presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
leggittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore generale
della Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2001
Il direttore generale: Simeone

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