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UNIVERSITA' DI TRENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
di elaborazione dati

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.50 del 27/6/2000
Ente:UNIVERSITA' DI TRENTO
Località:Trento  (TN)
Codice atto:000E5843
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:27/7/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Trento emanato
con decreto rettorale di data 1o dicembre 1995;
Visto il regolamento emanato con decreto rettorale di data
23 marzo 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di data
20 maggio 1983, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,
cosi' come modificato dall'art 29 del decreto legislativo 23 dicembre
1993 n. 546;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare
l'art. 20;
Visto il decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693 recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto il nuovo contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del comparto universita', stipulato in data
21 maggio 1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il proprio decreto n. 131 di data 26 maggio 2000 con il
quale si e' provveduto ad individuare il numero dei posti di
personale tecnico e amministrativo e le relative strutture di
assegnazione, con riferimento alla seconda manovra di assunzioni per
l'anno 2000;
Visto il proprio decreto n. 42/2000 con il quale e' delegata al
Dirigente della Ripartizione del Personale la competenza
all'emanazione dei provvedimenti relativi all'indizione dei concorsi
per l'assunzione di personale tecnico ed amministrativo;
Accertata la disponibilita' in bilancio per la relativa copertura
finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
Presso l'Universita' degli Studi di Trento e' indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel
profilo professionale di collaboratore di elaborazione dati settima
qualifica funzionale, area funzionale delle strutture di elaborazione
dati.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) Titolo di studio:
diploma di laurea o diploma universitario o diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale piu'
esperienza lavorativa esterna di almeno quattro anni, anche non
continuativi, in mansioni corrispondenti (alla settima qualifica
funzionale collaboratore di elaborazione dati).
Ovvero: titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente a quelli sopra indicati, in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592, ovvero per il quale sia intervenuto
provvedimento di riconoscimento ministeriale ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 115;
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello
italiano richiesto ai fini dell'ammissione.
b) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica);
c) Eta' non inferiore agli anni 18;
d) Godimento dei diritti politici;
e) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
f) Idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
g) Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2,
terzo comma decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per il persistente insufficiente
rendimento;
Non possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale:
ai sensi dell'art. 127 lettera d), dello stesso testo unico,
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
ai sensi dell'art. 1, comma 61, legge 622/1996;
Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati
licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati per i comparti della pubblica
amministrazione a norma dell'art. 45 decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;
Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati
licenziati ai sensi dell'art. 1, comma 61, legge 622/1996;
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i
cittadini della Repubblica italiana;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale
conoscenza sara' accertata attraverso le prove d'esame.
I predetti requisiti, sia per i cittadini italiani che per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
e' disposta, in qualunque momento, con motivato decreto del direttore
amministrativo e notificata all'interessato con lettera raccomandata
a.r.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
utilizzando lo schema in allegato (allegato A) che e' parte
integrante del presente bando, firmata dal candidato, indirizzata al
direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Trento,
dovra' essere presentata o fatta pervenire all'Universita' degli
Studi di Trento - Divisione del personale amministrativo e tecnico,
ufficio concorsi, via Rosmini, n. 70 - 38100 Trento, entro il termine
perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
L'ufficio concorsi, per il personale tecnico ed amministrativo,
osserva il seguente orario d'apertura al pubblico:
lunedi'/venerdi' 8.30 - 13;
martedi'/mercoledi'/giovedi' 8.30 - 12.45 / 14.15 - 16.30.
La domanda d'ammissione al concorso si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terra' conto
delle domande presentate, o spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, oltre il termine di cui sopra.
Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso saranno inoltrate
agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva,
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Redazione della domanda di partecipazione al concorso
 
La domanda dovra' contenere il cognome, nome e il preciso
domicilio eletto dal concorrente ai fini della partecipazione al
concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili).
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita':
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza posseduta;
c) se cittadini italiani, il comune ove sono iscritti nelle
liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2
lettera a) del presente bando con l'indicazione dell'anno in cui e'
stato conseguito, dell'istituto che l'ha rilasciato e del punteggio;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego (la dichiarazione non va resa in caso negativo);
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per il persistente insufficiente
rendimento;
i) di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale:
ai sensi dell'art. 127 lettera d) decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile;
ai sensi dell'art. 1, comma 61, legge 622/1996;
di non essere stati licenziati per motivi disciplinari a
norma dei Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i
comparti della pubblica amministrazione a norma dell'art. 45 decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e
modificazioni;
di non essere stati licenziati ai sensi dell'art. 1, comma
61, legge 622/1996;
j) i titoli di preferenza (tra quelli di cui all'allegato 1 del
presente bando) dei quali il candidato intenda avvalersi,
dettagliatamente descritti;
k) domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni
relative al concorso, con l'impegno a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente;
l) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono
dichiarare, altresi', di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento e di aver adeguata conoscenza della lingua
italiana;
I portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere
le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi
aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari e
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 5.
 
Allegati alla domanda; modalita' per la presentazione di titoli e
pubblicazioni/lavori originali
 
Il candidato dovra' allegare alla domanda:
1) documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti,
attestanti il possesso di titoli (si veda quanto specificato nei
commi successivi del presente articolo);
2) eventuali pubblicazioni e/o lavori originali, in unica
copia, che si ritengano utili ai fini del concorso.
3) copia fotostatica del documento di identita'.
Per quanto riguarda le pubblicazioni: per i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale
ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla Procura della
Repubblica). L'assolvimento di tali obblighi (in sostanza il fatto
che la pubblicazione e' regolarmente editata) e' automaticamente
certificato dalla produzione a cura del candidato dell'originale
della pubblicazione oppure puo' essere certificato mediante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato
sotto propria responsabilita', ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio
1968, n. 15.
Le pubblicazioni e, in particolare modo, gli articoli scientifici
(estratti di stampa), possono essere ritenuti validi ai fini della
valutazione, anche qualora siano presentati in semplice fotocopia,
purche' rechino le indicazioni relative all'autore, titolo
dell'opera, luogo di pubblicazione ed, eventualmente, numero della
rivista, enciclopedia, trattato da cui sono ricavati e siano
accompagnati da dichiarazione avente ad oggetto la conoscenza del
fatto che la copia della pubblicazione e' conforme all'originale.
Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere
elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la
necessita' di osservare le formalita' previste per i lavori a stampa.
Ai fini della valutazione, il candidato dovra' presentare i
documenti attestanti il possesso dei titoli: a) in originale o b) in
copia autenticata, ai sensi della legge n. 15/1968, o, anche, c) in
copia semplice. In tale ultimo caso, il candidato dovra' accompagnare
la copia semplice da una propria dichiarazione sottoscritta avente ad
oggetto la conoscenza del fatto che la copia del documento e'
conforme all'originale.
In sostituzione della documentazione, il candidato potra'
produrre una dichiarazione, sottoscritta, di possesso dei titoli
medesimi, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998), possono essere
autocertificati i seguenti titoli:
titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
Il candidato potra' inoltre comprovare, mediante propria
dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, l'ulteriore possesso dei
titoli che, ai sensi del successivo art. 8 del presente bando, sono
considerati tra quelli valutabili.
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico affinche' la commissione possa utilmente valutare i titoli
ai quali si riferiscono.
L'amministrazione effettuera' dei controlli, anche a campione;
sanzioni penali sono previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci.
I documenti ed i certificati devono essere prodotti in carta
semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.
Non e' consentito il semplice riferimento a documenti e
pubblicazioni gia' presentati all'Universita'.

                               Art. 6.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge n. 675/1996 i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'ufficio concorsi della divisione del personale tecnico ed
amministrativo di questa Universita', per le finalita' di gestione
del presente concorso. Saranno trattati presso una banca dati della
divisione bilancio successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la possibile
esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dalle norme del
presente bando.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Universita' degli studi di Trento - Divisione del personale
tecnico ed amministrativo. Successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto anche nei confronti della divisione
bilancio di quest'Ateneo, per quanto di competenza.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice sara' costituita ai sensi ai sensi
dell'art. 6 del regolamento emanato con decreto rettorale di data
23 marzo 1998.
Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi
dalla data della prima convocazione.

                               Art. 8.
 
Prove di esame con relativo calendario e titoli valutabili
 
Gli esami, di cui all'allegato programma, consisteranno in due
prove scritte ed una prova orale. Il punteggio complessivo
attribuibile alle prove e' pari a 60 punti ed e' calcolato sommando
la media del punteggio conseguito nelle prove scritte ed il punteggio
della prova orale.
Ai titoli sara' attribuito, ai sensi dell'art. 5, sesto comma,
del regolamento emanato con decreto rettorale 231/1998, un punteggio
complessivo pari al 30/90 del totale dei punti a disposizione.
Essendo determinato in 90 punti il punteggio massimo, ai titoli
potranno essere attribuiti un massimo di 30 punti.
Sono valutabili i seguenti titoli:
a) titolo di studio, sino ad un massimo di 6 punti.
Sono valutabili i seguenti titoli di studio: diploma
universitario, diploma di laurea.
b) anzianita' di servizio prestate presso pubbliche
amministrazioni, presso enti privati ovvero nell'ambito di attivita'
professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in
proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le suddette
attivita' sino ad un massimo di 4 punti.
c) incarichi svolti nell'ambito di rapporti di lavoro con
pubbliche amministrazioni o enti privati ovvero nell'ambito di
attivita' professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali
svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le
suddette attivita', sino ad un massimo di 5 punti.
d) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali, sino ad un
massimo di 5 punti.
e) attestati di qualificazione e/o specializzazione (es.
master) rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione
professionale organizzati da pubbliche amministrazioni od organismi
privati; sino ad un massimo di 5 punti.
f) professionali (diversi da quelli di cui ai punti B) e C) ma
dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in
relazione alle mansioni da svolgere); sino ad un massimo di 5 punti.
I titoli, dalla lettera b) alla f), sono valutati solo se
inerenti al profilo professionale messo a concorso.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata, dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle
prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
Le prove d'esame si svolgeranno presso le sedi e secondo il
calendario sotto indicati:
Prima prova scritta: ore 9 del 1o agosto 2000 presso la facolta'
di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Trento situata in
via Verdi, 53 - 38100 Trento.
Seconda prova (pratica): ore 9 del 2 agosto 2000 presso la
facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Trento
situata in via Verdi, 53 - 38100 Trento.
Prova orale: ore 9 del 7 agosto 2000 presso la sede che verra'
comunicata a ciascun candidato con le modalita' di seguito
specificate.
L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e la sede di
svolgimento della stessa verra' comunicato mediante affissione, a
partire dalle ore 10 del giorno 4 agosto 2000:
1. all'albo dell'Universita' degli studi di Trento - via
Belenzani 12;
2. presso la sede della ripartizione del personale - via
Rosmini 70, Trento;
mediante pubblicazione, a partire dalle ore 10 del giorno
4 agosto 2000, sul sito UNITN.IT (link amministrazione centrale-link
successivi: concorsi selezioni pubbliche/concorsi e selezioni
personale universitario/risultati prove scritte concorso
collaboratore di elaborazione dati.
Si precisa inoltre che ai numeri telefonici 0461-882382 / 882394
i candidati potranno ugualmente verificare la propria eventuale
ammissione alla prova orale (con l'indicazione circa il luogo di
effettuazione della stessa) ed ottenere l'indicazione del punteggio
riportato nelle prove scritte.
La pubblicazione del suesposto calendario delle prove di esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso quale ne sia la causa.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti di idoneo ed aggiornato (non scaduto per decorso del
termine di validita') documento di riconoscimento.
Sono considerati idonei i seguenti documenti:
tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
tessera postale;
porto d'armi;
passaporto;
carta d'identita';
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
La prova orale si intende superata solo da quei candidati che
abbiano riportato una votazione minima di 21/30 o equivalente.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di
esame.
La valutazione complessiva e' determinata sommando al voto
conseguito nella valutazione dei titoli la media dei voti riportati
nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

                               Art. 9.
 
Preferenze a parita' di merito
 
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano,
trovandosi in posizione di parita' di punteggio finale, far valere i
titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni,
sono tenuti ad esibire i relativi documenti (gia' indicati nella
domanda) in originale o copia autenticata, in carta semplice. Dai
documenti, anzidetti, dovra' risultare il possesso dei requisiti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
ai fini della preferenza, e' di quindici giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno
sostenuto la prova orale.
I titoli di preferenza a parita' di merito sono quelli indicati
nell'allegato 1 al presente bando.

                              Art. 10.
 
Approvazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
cosi' come determinato ai sensi dell'art. 8, con l'osservanza, a
parita' di merito, delle norme sulle preferenze previste nel
precedente articolo.
E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di cui al comma precedente.
Con decreto del direttore amministrativo sara' approvata la
graduatoria di merito e dichiarato il vincitore.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
graduatoria di merito e quella dei vincitori, saranno pubblicate
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi
di Trento sito in via Belenzani, 12 - Trento. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica; dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 7 del
regolamento emanato con decreto rettorale 231/1998, la possibilita',
nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi
di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche ed
umane, di utilizzare le graduatorie di merito, per un periodo non
superiore a 24 mesi dalla data di approvazione delle stesse, al fine
di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

                              Art. 11.
 
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro ai sensi dell'art. 16 del nuovo contratto collettivo di lavoro
del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita'.
 
Al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro
l'amministrazione invitera' il vincitore a sottoscrivere le
dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il possesso
dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego;
Rimane fermo l'obbligo di presentazione, entro trenta giorni, del
certificato medico, in carta semplice, comprovante l'idoneita' fisica
all'impiego.
Il suddetto certificato medico dovra' essere rilasciato
dall'azienda dei servizi sanitari, competente per territorio, o da un
medico militare o dall'ufficiale sanitario.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.

                              Art. 12.
 
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
 
Il vincitore del concorso sara' invitato a stipulare, ai sensi
dell'art. 16 del nuovo contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del comparto universita', un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro e' costituito e regolato, ai sensi
dell'art. 16, comma 1, del nuovo contratto collettivo nazionale del
lavoro, dal contratto individuale - secondo quanto previsto dal
contratto collettivo -, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale spettante al settimo livello funzionale-retributivo, oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma
servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio; e' fatto salvo il caso dell'impedimento giuridico alla
presentazione in servizio che rende giustificata l'assenza ed
equivalente l'assenza stessa alla presenza in servizio con
conseguente decorrenza degli effetti economici, correlati alla
situazione di assenza giustificata dal servizio, sin dal giorno
indicato dall'amministrazione quale termine per la presa di servizio.
La durata del periodo di prova sara' di tre mesi. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e
gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.

                              Art. 13.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento del concorso e responsabile
del procedimento
 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempre se
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nelle norme citate in premessa.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando e' il Sig. Aste Rudi, collaboratore amministrativo,
divisione del personale tecnico e amministrativo - previdenza,
Universita' degli studi di Trento, via Rosmini, n. 70 - 38100 Trento,
telefoni 0461/882394 - 882382; fax 0461/882391; e-mail
rasteamm.unitn.it.
Trento, 30 maggio 2000
p. Il direttore amministrativo: Mezzena

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