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UNIVERSITA' DI MILANO

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi afferenti alle Scuole di
dottorato dell'Universita' degli studi di Milano - Anno accademico
2008/2009

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.80 del 14/10/2008
Ente:UNIVERSITA' DI MILANO
Località:Milano  (MI)
Codice atto:08E09546
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/11/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato
con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;
Visto il regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca,
emanato con decreto rettorale 9 ottobre 2006;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche
al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli
interventi regionali per il diritto allo studio universitario», che
prevede l'erogazione di servizi a favore degli iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008, con il quale e'
stata disposta la rivalutazione delle borse di dottorato di ricerca;
Visti i decreti rettorali con i quali sono state costituite presso
l'Ateneo le Scuole di dottorato di ricerca e sono stati emanati i
relativi regolamenti;
Viste le deliberazioni adottate dal Senato accademico nelle sedute
del 15 gennaio 2008, 13 maggio 2008, 10 giugno 2008 e 16 settembre
2008;
Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione
nelle sedute del 27 maggio 2008, 15 luglio 2008 e 30 settembre 2008;
Sentito il parere espresso dal nucleo di valutazione
dell'Universita' degli studi di Milano in data 14 luglio 2008;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Attivazione dei corsi afferenti alle Scuole di dottorato
 

Sono attivati presso l'Universita' degli studi di Milano per
l'anno accademico 2008/2009 (XXIV ciclo) i sottoelencati corsi
afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca.
Sono pertanto indetti presso l'Universita' degli studi di Milano
pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi
delle Scuole di dottorato, per ciascuno dei quali vengono di seguito
indicati l'area e il settore o i settori scientifico-disciplinari di
riferimento, il Dipartimento o la facolta' sede amministrativa, le
sedi consorziate, la durata, i posti e le borse di studio messi a
concorso, il coordinatore, gli eventuali curricula, le eventuali
lauree specialistiche/magistrali richieste per l'ammissione, il
criterio di ripartizione del punteggio, i criteri per la valutazione
dei titoli, il diario delle prove.
Per l'equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio
ordinamento alle classi delle lauree specialistiche/magistrali si
applicano le disposizioni di cui al decreto 5 maggio 2004 emanato dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti esterni che si rendano disponibili prima della scadenza
del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
----> Vedere da pag. 82 a pag. 128 <----

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito
secondo l'ordinamento anteriore all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 30 novembre 1999, n. 509 (sostituito dal decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270), o di laurea
specialistica/magistrale, ovvero di titolo equipollente conseguito
presso Universita' straniere.
I candidati in possesso di un titolo accademico straniero, che non
sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana,
dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale
intendono concorrere - farne espressa richiesta al Collegio dei
docenti nella domanda di partecipazione al concorso.
Possono partecipare agli esami di ammissione ai dottorati anche
coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea (v.o.) o di laurea
specialistica/magistrale entro la data della prima riunione delle
commissioni esaminatrici, riunione finalizzata alla valutazione dei
titoli.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 

La domanda di ammissione al concorso dovra' essere presentata
entro e non oltre il 13 novembre 2008. Entro lo stesso termine i
candidati sono tenuti a versare, per ogni domanda presentata, il
contributo di iscrizione di € 50,00 sul conto corrente postale
n.17755208 oppure sul conto corrente bancario n. 463971 intestati
all'Universita' degli studi di Milano (codice IBAN
IT97G0306909400000000463971 - Swift Code: BCITIT33100). In entrambi i
casi dovra' essere indicata come causale o motivo del versamento:
«Contributo per la partecipazione al concorso del dottorato di
ricerca in ... (XXIV ciclo)» oppure «Enrolment fee for the
application form - Ph.D. Program in ... (XXIV cycle)».
Tale contributo non verra' in alcun caso rimborsato.
I candidati extra-comunitari possono corrispondere il contributo
di iscrizione dopo la notifica dell'ammissione alla Scuola di
dottorato.
La domanda di ammissione dovra' essere presentata con le seguenti
modalita':
a) i candidati italiani e stranieri in possesso del codice
fiscale dovranno presentare la domanda esclusivamente per via
telematica, tramite l'accesso al SIFA online, direttamente dal sito
Internet dell'Ateneo http://www.unimi.it, ovvero dagli appositi
terminali SIFA messi a disposizione dei candidati presso le sedi
dell'Universita'.
Per accedere al sistema di iscrizione telematica occorre scegliere
nei Servizi online SIFA la sezione Servizi di ammissione ai corsi
post laurea, selezionare la descrizione Ammissione Dottorati di
ricerca e seguire passo per passo le istruzioni che compaiono sul
video. Chiave d'accesso al servizio e' il codice fiscale; ai laureati
presso l'Universita' degli studi di Milano e' consentito recuperare i
propri dati anagrafici tramite l'inserimento del numero di matricola.
La domanda potra' essere modificata sino alla scadenza dei termini
per l'iscrizione e potra' essere stampata a conferma dell'avvenuto
inserimento nel sistema.
A pena di esclusione dal concorso tutti i candidati sono tenuti a
presentare entro il termine perentorio del 13 novembre 2008 copia
della ricevuta del versamento di € 50,00 con le seguenti
modalita':
tramite posta indirizzata all'Universita' degli studi di Milano,
segreterie studenti - ufficio dottorati, via Festa del Perdono, 7 -
20122 Milano;
consegna allo sportello dottorati, presso le segreterie studenti
in via S. Sofia 9/1 (orari di apertura al pubblico: dal lunedi' al
venerdi', dalle ore 9 alle ore 12).
Con le stesse modalita' i candidati con titolo di studio
conseguito all'estero dovranno far pervenire un certificato di laurea
in italiano o in inglese con gli esami sostenuti e le relative
votazioni;
b) i candidati sprovvisti di codice fiscale dovranno redigere la
domanda secondo il modello disponibile sul sito Internet
all'indirizzo http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/15708.htm.> Alla domanda dovranno essere allegati:
il certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami
sostenuti e le relative votazioni
copia della ricevuta del contributo di iscrizione di €
50,00.
La domanda e i documenti allegati dovranno essere inviati
all'Universita' entro il termine perentorio del 13 novembre 2008 con
una delle seguenti modalita':
per e-mail all'indirizzo ufficio.dottorati@unimi.it
via telefax al n. 00390250312141
per posta all'indirizzo: Universita' degli studi di Milano -
segreterie studenti - ufficio dottorati, via Festa del Perdono, 7 -
20122 Milano. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data
del timbro dell'ufficio postale di origine.

                               Art. 4.
 
Disposizioni per i portatori di handicap
 

Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 i
candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo
ritengano opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove concorsuali. A questo scopo e' necessario che
trasmettano a mezzo posta entro il termine di scadenza del concorso
la certificazione medica attestante la validita' della richiesta. In
deroga a quanto disposto dall'art. 3 possono presentare domanda per
posta, con le modalita' di cui al punto b) dello stesso articolo,
allegandovi la documentazione necessaria.

                               Art. 5.
 
T i t o l i
 

I titoli e le pubblicazioni scientifiche possono essere presentati
in originale o in fotocopia autenticata. I candidati comunitari
possono avvalersi anche dell'autocertificazione resa secondo quanto
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (allegato A).
I titoli possono essere prodotti in italiano o in inglese.
I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata
saranno restituiti, su richiesta dell'interessato, dall'Ateneo. I
candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita'; trascorso il periodo
indicato l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle
suddette pubblicazioni e titoli.
Le lettere di presentazione dovranno pervenire in busta chiusa,
spedite direttamente dai docenti o da esperti all'indirizzo del
coordinatore o del referente del dottorato entro il termine
perentorio di scadenza del bando (13 novembre 2008), a pena di
esclusione dal concorso. Sulla busta dovra' essere riportata la
seguente dicitura: «Lettere di presentazione - Dottorato di ricerca
in ... » oppure «Academic Reference Forms - Ph.D. Program in ...».

                               Art. 6.
 
Esame di ammissione
 

L'ammissione al corso di dottorato avviene in due fasi. Nella
prima fase la commissione esaminatrice procede alla valutazione dei
titoli in conformita' ai criteri determinati dal collegio dei docenti
del singolo dottorato e riportati all'art. 1. Sono ammessi all'esame
i candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a
12/20 o 18/30 o 24/40, secondo il criterio di ripartizione del
punteggio predefinito.
L'esame consiste in un colloquio - o, secondo quanto specificato
nell'art. 1 per ciascun corso di dottorato, in due prove: una scritta
e una orale - inteso ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica e le sue
motivazioni personali. Il colloquio e' finalizzato a verificare le
conoscenze del candidato su argomenti riguardanti gli indirizzi
formativi e scientifici del dottorato e comprende la presentazione
formale da parte dello stesso del progetto di ricerca proposto. A
discrezione della commissione oltre al colloquio puo' essere
richiesta la stesura di un breve elaborato scritto. Il colloquio si
intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non
inferiore a 28/40 o 21/30 o 14/20, secondo il criterio di
ripartizione del punteggio predefinito.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
Qualora gli esami consistano in due prove, una scritta e l'altra
orale, si applicano le medesime prescrizioni stabilite per il
colloquio. In questo caso la graduatoria generale di merito e'
formata sommando il punteggio conseguito dai candidati nella
valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle singole
prove.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) porto d'armi.

                               Art. 7.
 
Commissioni esaminatrici
 

Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca sono formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.
Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della struttura presso cui si e' svolto il
colloquio.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio
(o, qualora gli esami consistano in due prove, con la media dei voti
riportati nelle singole prove).
La graduatoria generale di merito verra' pubblicata all'albo della
divisione segreterie studenti, in via S. Sofia n. 9/1 e tramite i
Servizi on line SIFA - Graduatorie ammissioni sul sito Internet
dell'Ateneo http://www.unimi.it.>

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi
 

I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato. A parita' di punteggio prevale l'eta' minore. Le
graduatorie degli idonei saranno pubblicate sul sito Internet
dell'Universita' tramite i Servizi on line SIFA - Graduatorie
ammissioni sul sito internet dell'Ateneo http://www.unimi.it, nei
giorni successivi ai colloqui.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione
delle graduatorie. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il
rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio,
e' tenuto alla loro restituzione. Il subentro e' comunicato
personalmente dall'ufficio dottorati agli interessati, che sono
tenuti a esprimere la loro accettazione nei successivi tre giorni.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
In mancanza di candidati idonei nell'ambito di un corso della
Scuola di dottorato i corrispondenti posti e borse di studio potranno
essere assegnati ai candidati risultati idonei in altro corso,
secondo i criteri determinati dal consiglio direttivo della scuola.
Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio,
nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento
all'unita' per eccesso:
a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca
presso l'Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate
che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
b) i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali
l'Universita' abbia stipulato convenzioni di collaborazione in
conformita' alle disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato
di ricerca;
c) i candidati extracomunitari beneficiari di borse di studio
equiparabili a quelle conferite dall'Ateneo e assegnate per l'intera
durata dei corsi.

                               Art. 9.
 
Immatricolazione
 

L'immatricolazione al dottorato di ricerca sara' effettuata on
line tramite il servizio SIFA entro il termine perentorio di cinque
giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione dell'esito del concorso.
Per i candidati comunitari non di lingua italiana e per i
candidati extracomunitari il modulo per l'immatricolazione al
dottorato sara' reperibile sul sito Internet dell'Universita'
all'indirizzo http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/18532.htm.
L'operazione
dovra' essere eseguita secondo le istruzioni ivi
descritte entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Nei tempi e nei modi che saranno indicati a conclusione della
procedura di selezione dovranno essere consegnati allo sportello
dottorati e master, presso le segreterie studenti: una fototessera,
la documentazione originale relativa al titolo di studio se
conseguito all'estero e ogni altro documento utile a valutare
l'idoneita' dei requisiti per l'iscrizione al corso e l'assegnazione
della borsa di studio.
I candidati extracomunitari saranno tenuti a esibire il permesso
di soggiorno per studio, da richiedersi alla Questura competente
entro i termini previsti dalla legge.
Per la valutazione dell'idoneita' del titolo di studio conseguito
all'estero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una
laurea italiana, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
a) candidati comunitari:
certificato di laurea tradotto in italiano da traduttore
ufficiale e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o
Consolato) nel Paese ove si e' conseguito il titolo, che contenga le
seguenti informazioni:
data del conseguimento e voto;
durata del corso;
elenco degli esami sostenuti;
ciclo di studi al quale il titolo da' accesso nel Paese in cui
e' stato conseguito.
In alternativa al predetto certificato, i candidati che ne siano
in possesso potranno produrre il Diploma Supplement, legalizzato
dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove
si e' conseguito il titolo;
b) candidati extracomunitari:
titolo di studio tradotto da traduttore ufficiale e legalizzato
dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove
si e' conseguito il titolo;
«dichiarazione di valore in loco» da richiedere alla stessa
Rappresentanza.
I dottorandi, fatta eccezione per i titolari di borse di studio di
dottorato conferite dall'Universita' e i titolari di assegni per la
collaborazione alla ricerca, sono tenuti al versamento di un
contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
determinato per l'anno accademico 2008/2009 in € 865,00,
comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del
premio di assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo.
Tale importo dovra' essere versato tramite apposito modulo
bancario reperibile sul sito Internet all'indirizzo
http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/3050.htm.>

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 

Ai dottorandi comunitari, ai dottorandi extracomunitari che, ai
sensi dell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, accedono ai corsi universitari a parita' di condizione con
gli studenti italiani, con reddito annuo personale complessivo non
superiore a 15.000,00 euro (esclusi i redditi di lavoro autonomo
percepiti occasionalmente), e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della
graduatoria, una borsa di studio di importo lordo annuo pari a €
13.638,47. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la
tassa regionale per il diritto allo studio, il premio di
assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a
€ 122,11).
Qualora gli oneri per il finanziamento delle borse di studio siano
coperti mediante convenzione con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, il programma di studio e di
ricerca e' concordato fra il Collegio dei docenti del dottorato e i
predetti soggetti.

                              Art. 11.
 
Obblighi dei dottorandi
 

I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il loro curricolo formativo e a dedicarsi con pieno
impegno e per il monte-ore richiesto dal Collegio dei docenti ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate.
Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti, ai fini
dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi
sono tenuti a presentare al Collegio una relazione scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni
prodotte.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo
 

Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza
scientifica adeguata.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 

Ai sensi del proprio regolamento emanato in attuazione del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione
del rapporto con l'Universita', nel rispetto delle disposizioni
vigenti.

                              Art. 14.
 
Norme di riferimento
 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Milano, 3 ottobre 2008
Il rettore: Decleva

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