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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di quattro tenenti in
servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario
dell'Esercito e di sei tenenti in servizio permanente effettivo nel
ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.39 del 20/5/2008
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:08E04121
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/6/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme
concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20
ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della Sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione
generale della Sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata
emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto
2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale, per la
selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli
altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei
soggetti affetti da deficit di G6PD;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente modifiche alla
legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2008-2010;
Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2008 due concorsi,
per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio
permanente nei ruoli normali del Corpo sanitario e del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti per l'anno 2008 i sottonotati concorsi, per titoli
ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo
nei ruoli normali dell'Esercito:
a) concorso per la nomina di 4 (quattro) tenenti nel ruolo normale
del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di 3 (tre) posti a
favore degli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio
senza demerito nell'Esercito;
b) concorso per la nomina di 6 (sei) tenenti nel ruolo normale
del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.
I posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di
studio:
a) laurea specialistica in chimica: 1 (uno) posto;
b) laurea specialistica in biologia: 1 (uno) posto;
c) laurea specialistica in fisica: 1 (uno) posto;
d) laurea specialistica in ingegneria elettronica: 1 (uno) posto;
e) laurea specialistica in informatica: 1 (uno) posto;
f) laurea specialistica in ingegneria aerospaziale: 1 (uno)
posto.
Agli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio
senza demerito nell'Esercito sono riservati i posti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e).
Qualora uno o piu' dei posti previsti per i concorrenti in
possesso di uno dei diplomi di laurea sopraindicati non venissero
ricoperti per insufficienza di idonei, i medesimi potranno essere
devoluti come di seguito indicato:
- il posto di cui alla lettera a) eventualmente non ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
b), c), d), e) ed f);
- il posto di cui alla lettera b) eventualmente non ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), c), d), e) ed f);
- il posto di cui alla lettera c) eventualmente non ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), d), e) ed f);
- il posto di cui alla lettera d) eventualmente non ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), c), e) ed f);
- il posto di cui alla lettera e) eventualmente non ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), c), d) ed f);
- il posto di cui alla lettera f) eventualmente non ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e);
I posti che, nonostante l'applicazione dei criteri precedenti,
dovessero risultare ancora non ricoperti saranno devoluti secondo la
graduatoria generale di merito ai concorrenti idonei.
2. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il Personale
Militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
dei vincitori alla frequenza del corso applicativo, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno
2008. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di tale facolta',
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1 possono partecipare
concorrenti di sesso sia maschile che femminile che, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
successivo articolo 3, comma 1:
a. non abbiano superato:
- il 40° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata che
abbiano completato un anno di servizio, di cui all'articolo 24 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o se ufficiali inferiori
appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 25 del
medesimo decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
- il 32° anno di eta', se non appartenenti alle predette
categorie;
b. siano cittadini italiani;
c. abbiano statura non inferiore a m 1,65 se di sesso maschile, a
m 1,61 se di sesso femminile;
d. godano dei diritti civili e politici;
e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
f. non siano stati dichiarati obiettori di coscienza e non
abbiano prestato servizio civile sostitutivo ai sensi dell'articolo
15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto
dall'articolo 1, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n.130 (solo
se concorrenti di sesso maschile);
g. non siano imputati per delitti non colposi o sottoposti a
misure di prevenzione o di sicurezza ne' siano in situazioni
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
ufficiale;
h. siano in possesso di una delle seguenti lauree
magistrali/specialistiche:
1) per il concorso per tenenti del ruolo normale del Corpo
sanitario dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a):
medicina e chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno essere
in possesso della abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo;
2) per il concorso per tenenti del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b):
chimica, biologia, fisica, ingegneria elettronica, informatica,
ingegneria aerospaziale.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree
magistrali/specialistiche precedentemente indicate.
Saranno ritenute valide anche le lauree che, per la partecipazione
ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano dichiarate
equipollenti a quelle suindicate con provvedimento legislativo o
amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare
alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di
equipollenza.
Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero,
sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero
dell'universita' e della ricerca equipollenti a quelle prescritte per
la partecipazione ai concorsi indetti con il presente decreto. Allo
scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione al concorso la relativa attestazione di equipollenza;
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a. al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita'
prescritte dal successivo articolo 9;
b. all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a, nonche'
quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter
formativo.

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. I concorrenti dovranno:
a. redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'Allegato "A", che
costituisce parte integrante del presente decreto;
b. firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c. spedire la domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione -
Casella Postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, a pena di decadenza,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il concorrente avra' cura di conservare copia della domanda e la
ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite
all'atto della presentazione alla prova di preselezione, come
indicato nel successivo articolo 6, comma 3.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari.
I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda,
sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, possono
derivare da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a. il concorso al quale intenda partecipare, precisando, con
riferimento a quello di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b), il posto, distinto per laurea, per il quale chiede di
concorrere;
b. la lingua straniera nella quale intenda eventualmente
sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo);
c. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
d. la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e. il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e,
possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (n. 06/517052774), al Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1ª
Divisione Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione - Viale dell'Esercito,
186 - 00143 Roma Cecchignola - ogni variazione del recapito indicato
nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del
concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
f. la laurea magistrale/specialistica posseduta, la durata legale
del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso la
quale e' stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di
conseguimento e la votazione riportata;
g. l'abilitazione all'esercizio della professione, l'Universita'
presso la quale e' stata conseguita con il relativo indirizzo e la
data di conseguimento (solo se concorrente per il Corpo sanitario
dell'Esercito);
h. il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto (o ha assolto), se di sesso maschile, agli
obblighi di leva;
i. lo stato civile;
j. di godere dei diritti civili e politici;
k. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 686 del codice di
procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione, da
allegare alla domanda, le condanne, le applicazioni di pena, i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un procedimento penale per
aver assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto -
1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione - Viale
dell'Esercito, 186 - 00143 Roma - qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra;
l. gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e prosciolto d'autorita' o d'ufficio da precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita
permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va
resa anche se negativa;
m. il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o
ufficiale in ferma prefissata, la data di inizio del corso A.U.C. o
del corso A.U.F.P., il numero e la tipologia dello stesso e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, se ufficiale di
complemento dovra' indicare la data di fine servizio di prima nomina,
l'eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data
di fine ferma biennale. Se ufficiale delle forze di completamento i
periodi di richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la
quale e' stato richiamato;
n. solo se concorrenti di sesso maschile dovranno dichiarare:
1) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
2) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
3) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza e di
non aver prestato servizio civile sostitutivo ai sensi dell'articolo
15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l'articolo 1,
comma 7-ter della legge 2 agosto 2007, n. 130;
o. l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
p. l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo articolo 11.
E onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso
eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale
valutazione;
q. l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante del
presente decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente
indicati in apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla
domanda di partecipazione al concorso;
r. di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13, comma 4;
s. di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
t. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
u. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
v. se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in caso
affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione Generale
per il Personale Militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato Allegato "A" al presente
decreto.

                               Art. 4.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, prevede:
a) una prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) una prova orale (nonche' una prova pratica solo nel concorso
per il Corpo sanitario dell'Esercito);
h) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano (presumibilmente entro il 30 dicembre 2008), dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a. la Commissione per le prove di efficienza fisica;
b. la Commissione per gli accertamenti sanitari;
c. la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d. la Commissione per l'accertamento attitudinale;
e. la Commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per
le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove orali
(nonche' per la prova pratica solo nel concorso per il Corpo
sanitario dell'Esercito) e per la formazione della graduatoria,
distinta per ciascun concorso.
2. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a maggiore, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di
personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
3. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente, di
grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali medici dell'Esercito in servizio permanente, di
grado non inferiore a maggiore, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un brigadiere generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della Commissione di
cui al precedente comma 3.
5. La Commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo normale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito, presidente;
un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia, membro;
un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
un ufficiale inferiore in servizio permanente, di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in
psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
6. La Commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta:
a. per il concorso per tenenti del ruolo normale del Corpo
sanitario dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), da:
un ufficiale generale del Corpo sanitario dell'Esercito, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
tre ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a maggiore, per la prova di preselezione, per la
valutazione dei titoli, per la prova orale - limitatamente agli
argomenti di carattere militare - e per la formazione della
graduatoria generale di merito, membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area
funzionale, fascia retributiva non inferiore a «F/3», con profilo
professionale non inferiore a «funzionario di amministrazione», ai
sensi del CCNL 2006-2009, sottoscritto in data 14 settembre 2007,
segretario senza diritto di voto;
b. per il concorso per tenenti del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b), da:
un ufficiale dell'Esercito, di grado non inferiore a generale di
brigata o grado equivalente, in servizio o in ausiliaria da non oltre
tre anni, presidente;
quattro ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito in
servizio permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a maggiore, per la prova di preselezione, per la
valutazione dei titoli, per la prova scritta di cultura generale, per
la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare -
e per la formazione della graduatoria generale di merito, membro
aggiunto;
un docente universitario - che potra' essere diverso in
relazione a ciascuna delle categorie di laureati fra cui sono
ripartiti i posti a concorso, di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera b) - membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area
funzionale, fascia retributiva non inferiore a «F/3», con profilo
professionale non inferiore a «funzionario di amministrazione», ai
sensi del CCNL 2006-2009, sottoscritto in data 14 settembre 2007,
segretario senza diritto di voto;
I membri aggiunti interverranno solo nelle fasi espressamente
indicate ed avranno diritto di voto per le sole materie per le quali
sono aggregati.

                               Art. 6.
Prova di preselezione
1. I concorrenti, distinti per ciascun concorso, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto,
saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso cui abbiano
chiesto di essere ammessi - ad una prova di preselezione, che avra'
luogo, a cura della rispettiva Commissione esaminatrice di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera e), presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - caserma «Gonzaga
del Vodice» - Viale Mezzetti n. 2 - Foligno, il giorno 7 luglio alle
ore 8,00.
Eventuali modificazioni della sede, della data o dell'ora di
svolgimento della prova di preselezione saranno rese note con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 27
giugno 2008, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 27 giugno 2008 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
2. Qualora in relazione al numero dei concorrenti venisse ritenuto
non opportuno effettuare la prova di preselezione per uno o entrambi
i concorsi indetti con il presente decreto, nella medesima Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 27 giugno 2008, ovvero in quella
alla quale la stessa avesse fatto eventualmente rinvio, verra'
pubblicato il relativo avviso, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. Per informazioni in merito i
concorrenti potranno consultare, inoltre, a decorrere dalla predetta
data, il sito web «www.persomil.difesa.it».
3. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso cui hanno chiesto di partecipare sono tenuti
a presentarsi, senza attendere alcun avviso, muniti della copia della
domanda, della ricevuta della raccomandata di spedizione della
domanda e di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, presso il predetto Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di
quella fissata per l'inizio della prova.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
4. La prova di preselezione per entrambi i concorsi, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto,
consistera' nella somministrazione di almeno 50 (cinquanta) quesiti a
risposta multipla predeterminata sugli argomenti riportati nel
paragrafo A degli Allegati "C" e "D", che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti cui
dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati
dalla Commissione esaminatrice e comunicati prima dell'inizio della
prova stessa.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
5. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione sara'
effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la competente
Commissione, in base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti, formera' graduatorie provvisorie distinte per ciascun
concorso, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi
alle prove scritte.
6. Per ciascun concorso saranno ammessi alle prove scritte,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria provvisoria di cui al
precedente comma 5, concorrenti nei limiti numerici appresso
indicati:
40 (quaranta) per il concorso per tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera a);
60 (sessanta) per il concorso per tenenti nel ruolo normale del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera b);
Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti
che abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte del
concorrente classificatosi nella graduatoria provvisoria all'ultimo
posto utile.
7. I concorrenti di cui al precedente comma 6 riceveranno apposita
comunicazione di ammissione alle prove scritte da parte della
Direzione Generale per il Personale Militare a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
8. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili indicati al precedente comma 6 non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno
richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 10°
giorno successivo alla data di rispettivo svolgimento, al Ministero
della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare -
Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito, 186 - 00143
Roma (tel. 06/517051012), ovvero consultare il sito web
«www.persomil.difesa.it».
9. La Commissione esaminatrice di ciascun concorso dovra' far
pervenire i verbali della prova di preselezione, entro il terzo
giorno dalla data di svolgimento della prova stessa, alla Direzione
Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1ª Divisione
Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione.

                               Art. 7.
Prove scritte
1. I concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 6 - ovvero
quelli che non avessero ricevuto comunicazione di esclusione dal
concorso qualora non fosse stata effettuata la prova di preselezione
- dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a. per il concorso per tenenti del ruolo normale del Corpo
sanitario dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a):
1ª prova di cultura generale professionale: svolgimento, nel
tempo massimo di otto ore, di un elaborato su uno o piu' argomenti,
scelti dalla Commissione esaminatrice, tratti dalle materie riportate
nel 1° alinea del paragrafo B del citato Allegato "C";
2ª prova di cultura tecnico-professionale: svolgimento, nel
tempo massimo di otto ore, di un elaborato su uno o piu' argomenti,
scelti dalla Commissione esaminatrice, tratti dalle materie riportate
nel 2° alinea del paragrafo B del citato Allegato "C";
b. per il concorso per tenenti del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b):
1ª prova di cultura generale: comune a tutti i concorrenti,
consistente in quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta
sugli argomenti riportati nel paragrafo B del citato Allegato "D".
La durata massima di detta prova sara' fissata dalla Commissione
esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio della prova
stessa;
2ª prova di cultura tecnico-scientifica diversificata per
ciascun diploma di laurea, consistente nello svolgimento, in un tempo
non superiore ad otto ore, di un elaborato scelto, mediante
sorteggio, fra tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice e
vertente sugli argomenti indicati nel paragrafo C del citato Allegato
"D ".
2. Le prove scritte, di cui al precedente comma 1, avranno luogo
con inizio non prima delle ore 8,30, nelle sedi e nei giorni appresso
indicati:
a. concorso per 4 tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario
dell'Esercito: 23 e 24 luglio 2008 presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Viale Mezzetti n. 2 - Foligno;
b. concorso per 6 tenenti nel ruolo normale del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito: 23 e 24 luglio 2008 presso la Scuola di
Applicazione - Via Arsenale n. 22 - Torino.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 4 luglio 2008, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 4 luglio
2008 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. I concorrenti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a
presentarsi senza attendere alcun avviso (muniti della copia della
domanda e della ricevuta della raccomandata di spedizione della
domanda solo qualora la prova di preselezione non avesse avuto luogo)
nella sede e nei giorni rispettivamente prescritti, entro le ore
7,30.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna
prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
4. Per ciascuna prova scritta consistente nello svolgimento di un
elaborato la Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo
5, comma 1, lettera e) formulera' preventivamente, in adunanza
segreta, tre tracce concernenti la/le materia/e oggetto d'esame e le
chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei
concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la
traccia da svolgere.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
18/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione delle
graduatorie di cui al successivo articolo 12.
7. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione Generale per il Personale Militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
sanitari ed attitudinale di cui ai successivi articoli 8 e 9 del
presente decreto.
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal 30° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito, 186 -
00143 Roma (tel. 06/517051012), ovvero consultare il sito web
www.persomil.difesa.it>

                               Art. 8.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e
quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di
ottobre 2008, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - caserma «Gonzaga del Vodice» - Viale Mezzetti n. 2 -
Foligno, nei giorni che saranno resi noti con la lettera raccomandata
o il telegramma di cui al precedente articolo 7, comma 7.
I concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e
fruiranno, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, di
vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di
tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
a. certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
I concorrenti in servizio non di leva nella Forza armata Esercito
potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la
dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del
Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza
di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza
operativa previste per detto personale.
La mancata presentazione del certificato o della dichiarazione di
cui sopra determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
le prove di efficienza fisica;
b. referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata relativo all'accertamento dei
markers dell'epatite B e C effettuato da non oltre tre mesi. La
mancata presentazione di detta certificazione determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
c. referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento
strumentale del «G6PD» (metodo quantitativo) eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal
Direttore generale della Sanita' militare in data 30 agosto 2007 e 20
settembre 2007, nonche' della relativa direttiva tecnica di
attuazione emanata dalla Direzione generale della Sanita' militare in
data 11 gennaio 2008, i soggetti che presentino alterazioni
dell'attivita' di «G6PD», consapevoli delle sanzioni civili e penali
cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
dovranno compilare, nonche' far sottoscrivere dal proprio medico di
fiducia, di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
il modello di certificato medico di cui all'Allegato "E", che
costituisce parte integrante del presente decreto. Tale modello sara'
presentato dal candidato alla Commissione per gli accertamenti
sanitari. La mancata presentazione di detto certificato determinera'
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari.
Inoltre, i soggetti in questione, in sede di visita medica
effettuata dalla Commissione per gli accertamenti sanitari, se
giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione di cui all'Allegato "F", che
costituisce parte integrante del presente decreto;
d. referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di
sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto
determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
e. eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti
a tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti sanitari;
f. eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza -
mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime
(solo se di sesso femminile).
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
4. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza, al solo fine dell'effettuazione in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'esame
radiografico del torace, dovranno essere sottoposti a detto test che
escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica. Inoltre la Commissione per gli accertamenti
sanitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio.
salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso maschile e' riportato nell'Allegato "G", che costituisce parte
integrante del presente decreto.
6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato "G" al presente
decreto.
7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 5 e 6 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
Allegato "G" al presente decreto.
Il medesimo Allegato "G" contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
8. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera a):
verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai
concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
avviera' senza indugio alla competente Commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al precedente comma 4 del presente articolo;
sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi
secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando
il relativo verbale;
attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato Allegato "G" al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
delle graduatorie di cui al successivo articolo 12.
9. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa
di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza
fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax -
numero 06/517052774) al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti
compatibile con la data di approvazione delle graduatorie finali di
cui al successivo articolo 12.

                               Art. 9.
Accertamenti sanitari ed attitudinale
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinale.
2. Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra'
eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la Commissione di
cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), saranno volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei concorrenti quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli
normali dell'Esercito.
a) Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e
delle direttive della Direzione generale della Sanita' militare in
data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni,
citati nelle premesse, detta Commissione dovra', altresi', accertare
il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici
requisiti:
1) statura non inferiore a:
m. 1,65, se di sesso maschile,
m. 1,61, se di sesso femminile;
2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e non
inferiore a 4/10i nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
3) perdita uditiva:
MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB;
BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%;
MONOLATERALE O BILATERALE ISOLATA > 45dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz;
4) normale assetto della struttura della personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
b) La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui
non abbiano prodotto esame e relativo referto da cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private
convenzionate, come indicato al precedente articolo 8, comma 3;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psicologico/psichiatrico;
analisi completa delle urine;
esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso anche saltuario od occasionale di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
birilubinemia totale e frazionata;
eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).
La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del
predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato
nell'Allegato "H", che costituisce parte integrante del presente
decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso informato al
protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sara'
loro praticato all'atto della presentazione in servizio dopo la
nomina e periodicamente ad intervalli programmati, per conservare lo
stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo
Allegato "H" al presente decreto.
c) La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici
suindicati.
d) La Commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
«Idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo
sanitario/degli ingegneri dell'Esercito in servizio permanente», con
indicazione del profilo sanitario di cui alla successiva lettera e);
«Non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo
sanitario/degli ingegneri dell'Esercito in servizio permanente», con
indicazione della causa di non idoneita'.
e) Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:
 

PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 3 2 2 2 2 2 3 2
 
e che se affetti da deficit di glucosio-fosfato-deidrogenasi (G6PD)
non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche.
f) Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 o 3
di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito
un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo
stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il
punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari
sara' di punti 4,5.
g) Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
esito positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche'
per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo e con l'impiego quale ufficiale in servizio permanente
dei ruoli normali.
h) Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riscontrati affetti da lievi patologie ritenute
guaribili entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti
nelle cause di esclusione di cui alla precedente lettera g), la
Commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale
sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso
dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo comma 4.
i) La Commissione per gli accertamenti sanitari dovra' aver cura
di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino
alterazioni dell'attivita' di «G6PD» tali in ogni caso da comportare
l'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica
somato-funzionale AV, circa gli effetti di tale alterazione, nonche'
delle eventuali limitazioni all'impiego previste per taluni scenari
operativi. A tal fine la Commissione medesima dovra' far
sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione di cui al citato Allegato "F".
j) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
k) I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1ª
Divisione Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione - Viale dell'Esercito,
186 - 00143 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo
alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza di ulteriori
accertamenti sanitari, corredata di idonea documentazione rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di non idoneita'. Detta istanza, pena il suo
mancato accoglimento, dovra' essere anticipata alla predetta
Direzione generale a mezzo fax (06/517052774).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della
documentazione prevista ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in
caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso, a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti
sanitari di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), la
quale, solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli
interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il
giudizio definitivo.
I concorrenti giudicati «non idonei», anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
4. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale a cura
della Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera
d), finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e
caratterologiche.
Detta Commissione, attraverso una serie di prove (batteria
testologica e questionario informativo) ed una intervista di
selezione individuale, valutera':
come il soggetto struttura il pensiero;
come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
come il soggetto organizza e gestisce il lavoro;
motivazione e valori che sostengono la scelta.
Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza delle
capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche che
concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
area motivazionale e di identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali, capacita' di condividere ed
interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare).
5. A detto accertamento, per esigenze organizzative, potranno
essere sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al
precedente comma 3, lettera h) del presente articolo.
6. I concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera k) saranno
di norma sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
della istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, eventualmente dopo aver sostenuto con
riserva, ove fosse necessario per esigenze organizzative connesse al
rispetto del termine di conclusione della procedura concorsuale, la
prova orale. Eccezionalmente, ove lo impongano le citate esigenze
organizzative, essi potranno essere sottoposti con riserva
all'accertamento attitudinale nelle more della valutazione
dell'istanza di ulteriori accertamenti gia' prodotta o che intendano
produrre.
7. La Commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. Detto giudizio, che
sara' comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera'
attribuzione di alcun punteggio.
8. Le Commissioni per gli accertamenti sanitari e per
l'accertamento attitudinale dovranno far pervenire alla Direzione
Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1ª Divisione
Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione, i rispettivi verbali entro il
terzo giorno dalla data di completamento dei medesimi.

                              Art. 10.
Prova orale, prova pratica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed a
quello attitudinale saranno invitati dalla Direzione Generale per il
Personale Militare, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, a
presentarsi per sostenere la prova orale e, nel concorso per il Corpo
sanitario dell'Esercito, anche quella pratica.
2. Nella lettera o nel telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento delle
prove di cui al precedente comma 1. Per esigenze organizzative la
prova pratica prevista per i partecipanti al concorso per il Corpo
sanitario dell'Esercito potra' avere luogo dopo lo svolgimento di
quella orale e solo in caso di idoneita' riportata in questa ed anche
in sede diversa da quella della prova orale.
I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. La
Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa
di forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/517052774), al
massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti
compatibile con la data di approvazione delle graduatorie finali di
cui al successivo articolo 12.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale e,
quando prevista, di quella pratica, sono riportati nei paragrafi C. e
D. dei gia' citati Allegati "C" e "D" al presente decreto.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova
(cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una
votazione non inferiore a 18/30i, utile per la formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12. Il punteggio
della prova risultera' dalla media dei voti riportati nei due
precitati gruppi di argomenti. La prova pratica, che avra' luogo solo
nel concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, si intendera'
superata se il concorrente avra' riportato una votazione non
inferiore a 18/30i, utile anch'essa per la formazione della relativa
graduatoria di merito.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera (una sola a scelta fra
inglese, francese, tedesco e spagnolo).
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
breve colloquio a carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 alla quale
corrispondera' il seguente punteggio:
da 0 a 17,999/30i: punti 0;
da 18/30i a 19,999/30i: punti 1;
da 20/30i a 21,999/30i: punti 2;
da 22/30i a 23,999/30i: punti 3;
da 24/30i a 25,999/30i: punti 4;
da 26/30i a 27,999/30i: punti 5;
da 28/30i a 30/30i: punti 6.

                              Art. 11.
Valutazione dei titoli
1. La Commissione esaminatrice di ciascun concorso, di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di
cui all'articolo 7 e prima della relativa correzione, procedera' alla
valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito sara'
reso noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale.
2. La Commissione disporra' di un punteggio complessivo massimo di
10 punti, ripartiti come di seguito indicato:
Diploma di laurea (massimo punti 1):
- punti 1: per laurea specialistica con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode;
- punti 0,50: per laurea specialistica con voto compreso tra 100
e 105/110;
Titoli accademici e tecnici (massimo punti 4):
- punti 2: per ogni diploma di specializzazione;
- punti 2: per ogni master afferente alla professionalita'
posseduta;
- punti 2: per ogni dottorato di ricerca afferente alla
professionalita' posseduta;
Pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, sempre
che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione attinenti la professione
(massimo punti 2). Esse formeranno oggetto di eventuale valutazione
solo se allegate alle domande. Per quelle prodotte in collaborazione
la loro valutabilita' avverra' solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori;
- Esperienze professionali documentate, successive alla laurea,
attinenti alla laurea specialistica posseduta (massimo punti 2);
- Qualita' del servizio prestato nelle Forze armate (massimo
punti 1).
A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in nessun
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
3. Formeranno oggetto di valutazione - fermo restando quanto
precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico -
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi indicato
nel precedente articolo 3, comma 1 e per i quali i concorrenti
abbiano fornito analitiche e complete informazioni nelle domande
stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.

                              Art. 12.
Graduatorie
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva
Commissione esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte
per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1.
2. Tali graduatorie generali di merito - che nel concorso per il
Corpo degli ingegneri dell'Esercito saranno distinte secondo la
ripartizione dei posti per lauree specialistiche indicata nel citato
articolo 1 - saranno formate secondo l'ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato quale somma:
dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
dell'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica;
del punteggio conseguito negli accertamenti sanitari;
dell'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
del punteggio conseguito nella prova orale;
dell'eventuale punteggio ottenuto nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie dei concorsi di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si terra'
conto della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali
ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito.
Detti posti, qualora non ricopribili per insufficienza di riservatari
idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo
l'ordine della graduatoria di merito del relativo concorso.
4. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), si terra' conto
della ripartizione dei posti sulla base delle lauree specialistiche
prescritte per la partecipazione al concorso. Pertanto, la riserva di
un posto a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano prestato
servizio senza demerito nell'Esercito si intendera' soddisfatta
dichiarando vincitore del concorso il primo riservatario
classificatosi con il piu' elevato punteggio assoluto nella
graduatoria di merito del concorso, indipendentemente dalla laurea
specialistica posseduta. Una volta approvata la graduatoria di merito
del concorso, il ripianamento del posto eventualmente resosi
disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore riservatario non
potra' avvenire in nessun caso a danno degli altri concorrenti gia'
dichiarati vincitori con il decreto di approvazione della
graduatoria.
In assenza di riservatari idonei la copertura dei posti avverra'
secondo i criteri indicati nel precedente articolo 1, comma 1,
lettera b).
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4, nel
decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che
i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima.
6. Le graduatorie dei concorrenti risultati idonei in ciascun
concorso saranno approvate con distinti decreti dirigenziali. In
ciascun concorso saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1,
comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie
di merito.
7. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Le graduatorie saranno inoltre pubblicate, a puro titolo
informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».

                              Art. 13.
Nomine
1. I concorrenti di cui al precedente articolo 12, comma 6,
saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo,
rispettivamente, nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito
e nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto
Presidenziale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui al precedente articolo 2 del
presente decreto.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto
dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490 e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore dell'Esercito.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della
presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di
anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che
avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del
corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma
comportera' la revoca della nomina.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti per
rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri e nei limiti indicati nel precedente articolo 12, entro 1/12
della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei
secondo l'ordine della graduatoria.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il
corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali
appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'articolo 25, comma 4, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della
nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano completare gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai ruoli
di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio
permanente.

                              Art. 14.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il
personale militare provvedera' a richiedere alle Amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai
vincitori nelle domande di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emergesse la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.

                              Art. 15.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 16.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente articolo 4 del presente decreto
sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari, sino ad un massimo di trenta
giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento
delle prove e degli accertamenti di cui all'articolo 4, nonche'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette prove ed accertamenti ed il rientro alla sede di servizio. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il concorrente non sostenga gli accertamenti e le prove d'esame per
motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali,
per le finalita' di gestione dei concorsi e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale
Militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali della
Direzione Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 13 maggio 2008
Il Generale di Corpo d'Armata: Panunzi

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