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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
trecentottanta allievi finanzieri, anno 2018.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.38 del 15/5/2018
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:18E04475
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/6/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8,
recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del
Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della
medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere
c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31
dicembre 2012, n. 244»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale,
n. 302, del 29 dicembre 2017, che autorizza, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, il
reclutamento, tra l'altro, di n. 50 allievi finanzieri, a decorrere
dal 1º ottobre 2018;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto, per l'anno 2018, un pubblico concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di trecentottanta allievi finanzieri
cui possono partecipare:
a) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») che
abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione, almeno sette mesi in tale stato,
ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T»), in servizio. I candidati
in servizio in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno
(c.d. «VFP1») devono, comunque, aver completato tale periodo alla
data dell'effettivo incorporamento;
b) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») in
congedo che abbiano completato la relativa ferma, ovvero in ferma
quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo;
c) i cittadini italiani anche se non appartenenti alle
categorie di cui alle precedenti lettere a) e b).
2. Dei suddetti posti:
a) n. 335 sono per il contingente ordinario di cui:
(1) n. 182 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera
a);
(2) n. 78 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera
b);
(3) n. 75 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1,
lettera c);
b) n. 45 sono per il contingente di mare di cui:
(1) n. 30 alla specializzazione «Nocchiere», cosi' ripartiti:
(a) n. 16 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera
a);
(b) n. 7 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera
b);
(c) n. 7 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1,
lettera c);
(2) n. 15 alla specializzazione «Motorista navale» cosi'
ripartiti:
(a) n. 8 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera
a);
(b) n. 4 riservati ai volontari di cui al comma 1, lettera
b);
(c) n. 3 destinati ai cittadini italiani di cui al comma 1,
lettera c).
3. Dei settantacinque posti di cui al comma 2, lettera a), numero
(3), subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti
dall'art. 2, n. 23 sono riservati ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta
multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale.
5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
6. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni
per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del
ventiseiesimo anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla
data del 6 luglio 2017 svolgono o hanno svolto servizio militare
volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria:
(1) di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento del diploma universitario, se concorrenti per i
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). Possono partecipare
anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma,
lo conseguano nell'anno scolastico 2017/2018;
(2) di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle
Forze armate.
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non
colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle
funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per coloro che
partecipano per il contingente ordinario, per inattitudine al volo o
alla navigazione e, per coloro che partecipano per il contingente di
mare, per inattitudine al volo;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia.
2. I volontari in ferma prefissata in servizio che nel corrente
anno abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per
l'accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di polizia ad
ordinamento civile o militare possono presentare la domanda solo per
la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).
3. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3,
comma 1, e conservati alla data di effettivo incorporamento.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it, seguendo le
istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del
trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al
format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di
Identita' Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il
salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta
stampato, firmato per esteso e scansionato, dovra' essere caricato a
sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla
scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di
validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto
inserimento e di concludere la procedura di presentazione
dell'istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente
nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, firmato per esteso e inviato, unitamente alla scansione
fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAF@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1.
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di
cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il
termine di cui al comma 1.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile,
intervenute successivamente al termine di cui al comma 1, dovranno
essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAF@pec.gdf.it

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) per quale riserva di posti intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di
congedo, nonche' della denominazione dell'ultimo comando/ente
militare di servizio;
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
i) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2017/2018, indicando l'istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per
coloro che partecipano per il contingente ordinario, per inattitudine
al volo o alla navigazione e, per coloro che partecipano per il
contingente di mare, per inattitudine al volo;
m) se volontario in ferma prefissata in servizio, e concorrente
per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), di non aver
presentato, nel corrente anno, domanda di partecipazione al concorso
per l'accesso alla carriera iniziale di un altro Corpo di polizia a
ordinamento civile o militare;
n) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio,
tra quelli richiamati negli allegati di cui al successivo art. 17
nonche' di quelli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si
precisa che e' onere del candidato consegnare, o far pervenire,
secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 3, la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive,
nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali
titoli;
q) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 3, devono compilare la domanda di partecipazione
precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello
del titolo posseduto, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella
quale intendono sostenere la prevista prova scritta.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso e, in particolare, degli articoli 11, e 17, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonche' le
modalita' di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le
prove successive e di notifica delle graduatorie finali di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5 


Cause di archiviazione della domanda


1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all'art. 3, comma 1, con provvedimento del
Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel
caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate da idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quella prevista;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoAF@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta
di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.

                               Art. 6 


Documentazione


1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui
all'art. 11, il Centro di reclutamento della Guardia di finanza
provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi pendenti e per coloro che concorrono per i posti
riservati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.
2. I candidati che concorrono per i posti riservati ai volontari
di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), convocati per sostenere
le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12, devono produrre o
far pervenire a mezzo P.E.C., all'indirizzo concorsoAF@pec.gdf.it:
a) un estratto della documentazione di servizio conforme al
modello in allegato 2, redatto e firmato:
(1) per i militari in servizio, dal Comandante del
reparto/ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere
chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;
(2) per quelli in congedo, dall'Ufficiale
responsabile/funzionario del distretto militare/centro documentale
militare competente per territorio o residenza;
b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni
disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite
esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di
formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di
servizio.
3. E' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare in tale sede o far
pervenire a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsoAF@pec.gdf.it entro la
data di svolgimento delle stesse, i documenti in carta semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui
agli allegati 8, 9 o 10 al bando e/o di quelli preferenziali di cui
all'art. 17 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda
di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione della stessa.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio gia'
indicati nella domanda di partecipazione saranno comunque valutati
qualora il candidato abbia ivi indicato l'amministrazione pubblica
che dispone della documentazione attestante il possesso dei suddetti
titoli.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della
prova di efficienza fisica.
4. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2017/2018 dovranno
presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno
comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di
studio ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il
modello in allegato 3.
5. I candidati che rivestono lo status di militare, qualora
utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di cui
all'art. 17, devono far pervenire a mezzo P.E.C. all'indirizzo
concorsoAF@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al
Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status
per conseguire l'ammissione alla frequenza del corso di formazione in
qualita' di allievo finanziere.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.

                               Art. 7 


Commissione giudicatrice


1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) Sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la
valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la
formazione delle graduatorie finali di merito, composta da quattro
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno cinque
ufficiali medici, membri;
c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente Sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,
composta da almeno dodici ufficiali della Guardia di finanza periti
selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La Sottocommissione di cui al comma 1,
lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, possono, durante lo
svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza,
all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.

                               Art. 8 


Adempimenti delle Sottocommissioni


1. Ciascuna Sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le Sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

                               Art. 9 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento,
l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al
presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 10 


Documento di identificazione


1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 11 


Data e modalita' di svolgimento
della prova scritta


1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione
alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 2 luglio 2018, la
prova scritta consistente in domande di italiano, storia ed
educazione civica, geografia e test logico-matematici.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 22
giugno 2018, mediante avviso pubblicato sul portale attivo
all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio Centrale
Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova scritta, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella
domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta
in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di
personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere
chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e
ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera a).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul portale attivo all'indirizzo
«concorsi.gdf.gov.it», nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
scritta, da parte dei candidati, saranno rese disponibili
informazioni sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla Sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
11. La preposta Sottocommissione attribuisce a ciascun candidato
un punto di merito da zero a sessanta.
12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi alle
prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12, i candidati:
a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi:
(1) n. 455 posti della graduatoria dei volontari di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a);
(2) n. 195 posti della graduatoria dei volontari di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b);
(3) n. 188 della graduatoria dei cittadini italiani di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c);
b) del contingente di mare:
(1) specializzazione «Nocchiere», che si collocano nei primi:
(a) n. 48 posti della graduatoria dei volontari di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a);
(b) n. 21 posti della graduatoria dei volontari di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b);
(c) n. 21 posti della graduatoria dei cittadini italiani di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
(2) specializzazione «Motorista navale», che si collocano nei
primi:
(a) n. 24 posti della graduatoria dei volontari di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a);
(b) n. 12 posti della graduatoria dei volontari di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b);
(c) n. 9 posti della graduatoria dei cittadini italiani di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c).
Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette
graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti aspiranti sono
esclusi dal concorso.
13. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal
terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo
«concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
14. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei,
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con l'avviso di cui al comma 13.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 12 


Prove di efficienza fisica


1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono:
a) per il contingente ordinario, nelle seguenti:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m.
e piegamenti sulle braccia;
(2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e prova
di nuoto 25 m. stile libero;
b) per il contingente di mare, nelle seguenti:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m.
e prova di nuoto 25 m. stile libero;
(2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e
piegamenti sulle braccia.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle di cui all'allegato 4, anche in una sola delle discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
3. Il candidato risultato idoneo che dalla somma dei punti di
merito delle prove obbligatorie e della prova facoltativa riporta un
punteggio tra 1 e 12 consegue una maggiorazione del punteggio della
graduatoria unica di merito, secondo quanto di seguito riportato:


=====================================================
| | Maggiorazione del |
| Punteggio conseguito  | punteggio  |
+=======================+===========================+
| da 1 a 2  |  1 |
+-----------------------+---------------------------+
|  da 2,5 a 3,5 |  2 |
+-----------------------+---------------------------+
|  da 4 a 5 |  3 |
+-----------------------+---------------------------+
|  da 5,5 a 6,5 |  4 |
+-----------------------+---------------------------+
|  da 7 a 8 |  5 |
+-----------------------+---------------------------+
|  da 8,5 a 9,5 |  6 |
+-----------------------+---------------------------+
| da 10 a 11  |  7 |
+-----------------------+---------------------------+
|  da 11,5 a 12 |  8 |
+-----------------------+---------------------------+

4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i
candidati devono presentare alla Sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera a), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidette prove, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, il Presidente della competente Sottocommissione provvede al
differimento delle stesse in data non successiva al 1° ottobre 2018
non potendo procedere all'effettuazione alle prove di efficienza
fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 1° ottobre 2018, tali candidate sono escluse dal
concorso.
10. Il Presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di
una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile,
all'eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a
quella prevista dal calendario delle prove di efficienza fisica e,
comunque, non oltre il 1° ottobre 2018, ferma restando la validita'
degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della
comunicazione dell'infortunio subito.
11. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 13 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della Sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica tutti i
candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile
con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
Oltre al richiamato profilo sanitario, ai candidati che
concorrono per il contingente di mare specializzazione «Nocchiere» e'
richiesto altresi' il possesso di acutezza visiva uguale o superiore
a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche e non devono essere
affetti dalle imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali
di cui all'elenco in allegato 5.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 10.
7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della Sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 6). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di
reclutamento - Ufficio Sanitario - via delle Fiamme Gialle, n. 18,
00122 Roma/Lido di Ostia, o inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it, entro il quindicesimo
giorno solare successivo a quello della comunicazione di non
idoneita'.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase
selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non
idoneita' e compatibilmente con questi, potra' essere comunque presa
in considerazione la documentazione:
(1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
(2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia,
il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di
reclutamento.
In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale
nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
9. La Sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite
specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle
successive fasi concorsuali.
10. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il
contingente di mare specializzazione «Nocchiere».
11. La Sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 10,
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
12. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
nel giorno e nell'ora comunicati dal Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 14 


Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento


1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 7), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
1) stato di buona salute;
2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso
certificato di cui all'art. 12, comma 7. In assenza del referto, la
candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di
gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente Sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 2 ottobre 2018, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
6. I candidati ammessi ai recuperi delle prove di efficienza
fisica che in sede di visita medica di primo accertamento non
presentano i certificati di cui al comma 1, lettere c) e d), sono
esclusi dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 15 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla
Sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 16 


Mancata presentazione e differimento del candidato
alle prove concorsuali


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova
scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13 e 15, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i
presidenti delle Sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, hanno
facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoAF@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 17 


Graduatorie finali di merito


1. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna
categoria di partecipanti al concorso del contingente ordinario e di
ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4.
3. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dal punteggio
conseguito nella prova scritta di cui all'art. 11, incrementato delle
maggiorazioni di punteggio ottenute nelle prove di efficienza fisica
e dalla valutazione dei titoli di cui agli allegati 8, 9 o 10.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i
medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono
prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3.
Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado a indirizzo nautico e' attribuito anche
nel caso in cui lo stesso venga conseguito nell'anno scolastico
2017/2018 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi
dell'art. 6, comma 4.
7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle
stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso,
tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3.
I concorrenti per i posti riservati ai possessori dell'attestato di
cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 272, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, non beneficiano di tale riserva laddove risultino
privi del suddetto titolo.
8. La riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3, sara'
soddisfatta conteggiando tra i beneficiari della stessa anche i
concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria
finale di merito del contingente ordinario.
9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possono essere
ricoperti i posti riservati di cui al comma 8, gli stessi sono
devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria
finale di merito del contingente ordinario di cui all'art. 1, comma
1, lettera c).
10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti uno o piu' posti riservati ai candidati di cui all'art. 1,
comma 1:
a) lettere a) e/o b), le unita' resesi disponibili:
(1) nell'ambito del contingente ordinario sono:
(a) conferite in aumento alla medesima categoria del
contingente di mare equamente ripartite tra le due specializzazioni
secondo il seguente ordine di priorita':
(1) specializzazione «Nocchiere»;
(2) specializzazione «Motorista Navale»;
(b) laddove cosi' non ricoperte, sono conferite in aumento
all'altra categoria del medesimo contingente e, qualora ulteriormente
non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento a tale
ultima categoria del contingente di mare secondo l'ordine di
priorita' di cui alla precedente lettera (a);
(2) nell'ambito del contingente di mare sono:
(a) conferite in aumento alla medesima categoria dell'altra
specializzazione;
(b) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento alla
medesima categoria del contingente ordinario e, qualora ulteriormente
non ricoperte:
(1) equamente ripartite e conferite in aumento all'altra
categoria del contingente di mare, secondo l'ordine di priorita':
specializzazione «Nocchiere»;
specializzazione «Motorista Navale»;
(2) all'altra categoria del contingente ordinario.
In caso di eventuali posti non assegnati per effetto delle suddette
disposizioni, si applica la previsione di cui all'ultimo capoverso
dell'art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66; b) lettera c), le unita' resesi disponibili nell'ambito:
(1) del contingente ordinario, sono equamente ripartite e
conferite in aumento a quelle messe a concorso per il contingente di
mare secondo il seguente ordine di priorita':
(a) specializzazione «Nocchiere»;
(b) specializzazione «Motorista navale»;
(2) del contingente di mare, le unita' disponibili sono:
(a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per
l'altra specializzazione;
(b) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento alla
medesima categoria del contingente ordinario.
I posti eventualmente non assegnati per effetto delle suddette
disposizioni, saranno riassegnati tenendo conto delle esigenze
dell'Amministrazione.
11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale
attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it, sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della
Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i
termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art.
11.

                               Art. 18 


Ammissione al corso di formazione


1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi a un corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte
del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione,
avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle
strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del
corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori.
3. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate,
nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia a
ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
5. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al
comma 5 e' subordinata al superamento della visita medica di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di
arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del reparto
di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si
avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di
verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 6, devono presentare i certificati e il test (se di sesso
femminile) previsti all'art. 14, secondo le modalita' all'uopo
stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

                               Art. 19 


Mancata presentazione al corso di formazione


1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal
candidato alla Legione Allievi della Guardia di finanza, tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it Il
Comandante del Reparto di istruzione provvedera' a valutare le
dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati
ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le
disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal
competente Reparto di Istruzione.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.

                               Art. 20 


Spese per la partecipazione al concorso


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli
aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione,
secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 21 


Trattamento economico degli allievi finanzieri


1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.

                               Art. 22 


Assegnazione al termine del corso


1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 18, i
finanzieri sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.
2. I finanzieri del contingente di mare sono avviati al corso per
il conseguimento della specializzazione indicata nella domanda di
partecipazione al concorso, in relazione alla quale sono impiegati
nello specifico comparto, con obbligo di permanenza secondo le
disposizioni interne del Corpo.

                               Art. 23 


Sito internet e informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it

                               Art. 24 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'
concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati
raccolti sono, rispettivamente, il Corpo della guardia di finanza e
il Comandante del Centro di reclutamento.

Roma, 4 maggio 2018

Gen. C.A. Giorgio Toschi

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