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UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, a due posti di funzionario
tecnico (ottava qualifica - area funzionale tecnico-scientifica -
con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale
(pari al 70% dell'orario di lavoro settimanale, ore 25,20), della
durata di dodici mesi - presso il dipartimento tecnico-economico
per la gestione del territorio agricolo-forestale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 10/12/1999
Ente:UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
Località:Potenza  (PZ)
Codice atto:099E9933
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:-
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la disciplina del contratto di lavoro a
tempo determinato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981 relativo alla declaratoria delle qualifiche funzionali
e dei profili professionali del personale non docente delle
universita';
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni (in particolare l'art. 36, comma 4);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 21 maggio 1996 ed in particolare
l'art. 19, comma 6;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 6 novembre 1997 con il quale
e' stato emanato il "Regolamento per la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Universita'";
Visto il decreto rettorale n. 867 del 30 settembre 1998 con il
quale sono state definite le competenze degli organi di governo
dell'universita', nonche' i ruoli e gli ambiti di attivita' del
direttore amministrativo e dei dirigenti;
Vista la richiesta inoltrata dal direttore del dipartimento
tecnico-economico per la gestione del territorio agricolo-forestale
con nota protocollo n. 1353 del 21 ottobre 1999 e l'allegata
relazione;
Considerato che nella succitata richiesta e' stato specificato:
che la regione Basilicata, con fondi POP-FESR, 1994/1999, secondo
triennio, ha finanziato il progetto di ricerca "Pianificazione e
innovazione delle strutture di allevamento e valorizzazione dei
prodotti zootecnici nelle aree protette per uno sviluppo compatibile
con l'ambiente";
che il programma di ricerca coinvolge la sezione di costruzioni ed
impianti tecnici per l'agricoltura (gruppo G05C) del dipartimento;
che il prof. ing. Carlo Manera e' il responsabile del progetto;
che, a causa dell'impegno particolarmente gravoso, non e' possibile
realizzare il progetto impiegando il personale in servizio;
che, pertanto, viene richiesta l'attivazione delle procedure
selettive per la copertura di due posti di funzionario tecnico -
ottava qualifica - area funzionale tecnico-scientifica - con rapporto
di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale (pari al 70% del
tempo pieno) della durata di un anno, ai sensi dell'art. 19, comma
6, del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Universita';
i titoli di studio dei quali devono essere in possesso i candidati
per partecipare alla selezione;
che la copertura finanziaria e' garantita in quanto il quadro
economico del progetto, alla voce personale, prevede un importo pari
a L. 80.000.000;
Vista la nota protocollo n. 135 del 2 novembre 1999 con la quale
l'ufficio stipendi, compensi ed indennita' varie ha evidenziato che
la spesa necessaria per la copertura di ciascuno dei posti succitati
e' pari a L. 37.205.000;
Vista la nota protocollo n. 1471 dell'8 novembre 1999 con la quale
il direttore del D.I.T.E.C., ha indicato il programma sul quale
vertera' la prova selettiva;
Dispone:
Art. 1.
Selezione pubblica
E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, a due posti
di funzionario tecnico (ottava qualifica) - area funzionale
tecnico-scientifica - con rapporto di lavoro, tempo determinato ed a
tempo parziale (pari al 70% dell'orario di lavoro settimanale ore
25,20), della durata di dodici mesi - presso il dipartimento di
tecnico-economico per la gestione del territorio agricolo-forestale
di questa Universita'.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potra'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il predetto rapporto di lavoro avra' inizio dalla data indicata nel
contratto individuale di lavoro e si risolvera' automaticamente,
senza diritto al preavviso, dopo dodici mesi.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti:
A) titolo di studio prescritto: laurea in ingegneria o
equipollente.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e per coloro
che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il
possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente ad uno di
quelli suindicati in base ad accordi internazionali ovvero con le
modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n.
1592, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione alla prova selettiva.
Tale equipollenza dovra' essere comprovata dai candidati mediante
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';
B) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non e'
richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
C) eta' non inferiore agli anni diciotto;
D) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha la facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo coloro che si sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, in base
alla normativa vigente;
E) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;
F) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
G) godimento dei diritti politici;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' notificato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta semplice
e firmate dagli interessati, in conformita' all'unito allegato A,
dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi della Basilicata -
Ufficio personale tecnico-amministrativo e collaboratori linguistici
- settore reclutamento e stato giuridico - Via Nazario Sauro n. 85 -
85100 Potenza.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande e' di
trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Non si terra' conto delle domande spedite oltre il termine
stabilito dal presente articolo.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva,
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la loro
responsabilita', a pena di esclusione dalla partecipazione alla
selezione:
a) cognome, nome (scritti in stampatello se la domanda non e'
dattiloscritta). Le donne devono indicare nell'ordine: cognome da
nubile e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il numero di codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
e) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
f) di godere dei diritti civili e politici.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono
dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza, nonche' la struttura amministrativa
(comune o altro organismo amministrativo) nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico. I procedimenti penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) il possesso del titolo di studio indicato all'art. 2 del
presente bando con l'indicazione della data di conseguimento e
dell'universita' che lo ha rilasciato;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
con l'indicazione della qualifica e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti d'impiego (tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non
aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
m) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile;
n) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente;
o) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea);
p) elenco dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 6
posseduti alla scadenza del termine, utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione.
I titoli di preferenza saranno presi in considerazione solo qualora
siano stati dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione
e siano posseduti entro il termine ultimo per la presentazione della
domanda stessa;
q) elenco dei titoli posseduti dal candidato che vengono allegati
(in originale o presentati in conformita' a quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403) alla
domanda stessa ai fini della valutazione.
I candidati dovranno altresi' sottoscrivere di essere a conoscenza
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di
partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap,
riguardo all'ausilio necessario nonche' all'eventuale possibilita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere firmata dal
candidato.
Ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 191, la sottoscrizione
dell'istanza non e' soggetta ad autenticazione, ma all'istanza deve
essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identita'
del sottoscrittore.
Ai fini dell'applicazione della legge n. 675/1996 sulla tutela
della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti
dall'Universita' degli studi della Basilicata, titolare del
trattamento, saranno utilizzati per le sole finalita' inerenti allo
svolgimento del concorso e alla gestione dell'eventuale rapporto di
lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.

                               Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento di questa amministrazione universitaria nell'osservanza
delle disposizioni vigenti in materia ed in conformita' a quanto
disposto all'art. 3 del regolamento per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato pieno o parziale ai sensi dell'art. 19,
comma 6 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Universita' emanato
con decreto rettorale n. 895 del 6 novembre 1997.

                               Art. 5.
Diario delle prove di esame
Il diario della prova scritta sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" -
non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima
secondo quanto espressamente previsto all'art. 6, primo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le prove di concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note con decreto del
Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' nei giorni di festivita' religiose
valdesi (art. 6, secondo comma del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
Le prove di esame avranno luogo a Potenza. Ai candidati ammessi al
concorso verra' comunicato, a mezzo raccomandata, non meno di
quindici giorni prima, la sede, la data e l'ora di inizio della prova
scritta.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
1) carta d'identita';
2) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da una
pubblica amministrazione;
3) patente automobilistica;
4) porto d'armi;
5) passaporto.
La mancata partecipazione del candidato anche ad una sola delle
prove sara' considerata come rinuncia alla selezione qualunque ne sia
la causa.

                               Art. 6.
T i t o l i
La selezione e' per titoli ed esami.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati pertanto, saranno valutati
esclusivamente i titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova
scritta.
Ai titoli dovra' essere riservato il 20% del totale dei punti a
disposizione. Il punteggio riservato ai titoli viene ripartito nel
modo seguente:
1) Diploma di laurea del settore fino ad un massimo di punti 4
cosi' suddivisi:
per una votazione di 110/110 e lode, punti 4;
per una votazione di 110/110, punti 3;
per una votazione da 100/110 a 109/110, punti 2;
per una votazione fino a 99/110, punti 1.
2) Dottorato di ricerca del settore, punti 6.
3) Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 6.
4) Servizi prestati presso pubbliche amministrazioni nello stesso
livello e profilo professionale fino ad un max di punti 2.
5) Altri titoli fino ad un max di punti 2.
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 la valutazione dei titoli sara' resa nota agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale, mediante
l'affissione dei risultati all'albo della sede d'esame.
Nella domanda dovranno essere elencati ed allegati gli eventuali
titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato
intende presentare per la valutazione.
I documenti relativi ai titoli presentati dai concorrenti devono
essere formalmente regolari per poter essere valutati e tali titoli
non sono suscettibili di regolarizzazione in caso di riscontrata
irregolarita' formale, pertanto, saranno valutati solo i titoli
prodotti in originale (o presentati in conformita' a quanto disposto
dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative" Vedi modulo B allegato al presente
bando), non possono essere valutati eventuali titoli spediti dopo la
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze di
ammissione.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come
titoli utili, solo ove sia possibili scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore
del candidato, per la parte che lo riguarda.
All'atto della presentazione della domanda i documenti e i
certificati da allegare alla stessa non sono soggetti all'imposta di
bollo.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 7.
Prova d'esame
La selezione, volta ad accertare il possesso del grado di
professionalita' del candidato in relazione al profilo di funzionario
tecnico, consistera' in una prova scritta ed un colloquio sulle
seguenti materie:
sistemi informativi territoriali;
valutazione d'impatto ambientale;
costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura;
metodi di gestione del rifiuti zootecnici.
Per le modalita' di espletamento della selezione, si osservano in
quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3
maggio 1957, n. 686; dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1984, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni e le disposizioni previste dal regolamento per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato pieno o
parziale ai sensi dell'art. 19, comma 6 del C.C.N.L. dei dipendenti
del comparto Universita' emanato con decreto rettorale n. 895 del 6
novembre 1997.
La commissione dovra' fissare preventivamente i criteri di
valutazione della prova scritta e del colloquio. Alla prova scritta
ed al colloquio dovra' essere riservato rispettivamente il 40% del
totale dei punti a disposizione.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 28/40; il
colloquio s'intende superato con una votazione di almeno 28/40.
Durante i lavori la commissione redigera' apposito verbale
contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio
complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di
merito.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti
conseguiti nelle due prove e nella valutazione dei titoli.
La graduatoria generale di merito e' approvata con provvedimento
direttoriale ed e' affissa all'albo ufficiale dell'Universita' degli
studi della Basilicata sito in via N. Sauro n. 85 - Potenza e rimane
efficace per un termine di diciotto mesi a far data dalla predetta
pubblicazione.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                               Art. 8.
Preferenza a parita' di merito
Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti
che hanno superato la prova, dovranno far pervenire, per loro diretta
iniziativa, all'Universita' degli studi della Basilicata - Via
Nazario Sauro n. 85 - Potenza entro il termine perentorio di quindici
giorni che decorrono dal giorno in cui i singoli candidati hanno
superato la prova, una dichiarazione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403), in carta
semplice, attestante il possesso dei titoli di precedenza o
preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dal
beneficio.
Dalla dichiarazione deve risultare, altresi', il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
La dichiarazione si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di merito
sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati,
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) qualora piu' candidati, tenuto conto dei predetti titoli
preferenziali, risultino a parita' di merito sara' data precedenza ai
candidati meno anziani di eta'.

                               Art. 9.
Formazione della graduatoria di merito
Espletata la prova della selezione la commissione forma la
graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione
riportata da ciascun candidato.
Con successivo provvedimento direttoriale, con l'osservanza a
parita' di punti delle preferenze previste dall'art. 5 della legge n.
487/1994, riportate nell'art. 9 del presente bando, sara' formata la
graduatoria definitiva.
La graduatoria generale di merito sara' pubblicata all'albo
ufficiale dell'Universita' degli studi della Basilicata, sito al
rettorato in via Nazario Sauro n. 85 - Potenza e rimane efficace per
un termine di diciotto mesi a far data dalla predetta pubblicazione.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali
impugnative.

                              Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
L'Universita' procedera' all'assunzione seguendo l'ordine della
graduatoria definitiva.
La determinazione dell'Universita' di costituire il rapporto di
lavoro a tempo determinato viene formalmente notificata al vincitore
della selezione il quale viene contestualmente invitato, entro il
termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data della
relativa richiesta da parte dell'amministrazione, a presentare i
documenti attestanti il possesso dei requisiti, richiesti per
l'ammissione all'impiego.
Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine su indicato al direttore amministrativo dell'Universita'
degli studi della Basilicata - Ufficio personale
tecnico-amministrativo - Settore reclutamento e stato giuridico - Via
N. Sauro n. 85 - 85100 Potenza. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Successivamente l'interessato sara' invitato a stipulare, ai sensi
dell'art. 19 del C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo del
comparto Universita', un contratto di lavoro a tempo determinato.
In caso di mancata assunzione in servizio entro cinque giorni dalla
data indicata nella notifica, l'Universita' provvede a depennare il
nominativo della graduatoria.
Il contratto eventualmente gia' stipulato e' automaticamente
risolto.
Il contratto verra' stipulato dal direttore amministrativo e dal
vincitore della selezione secondo l'ordine della graduatoria.
La durata del contratto di lavoro non potra' essere inferiore a
dodici mesi.
Il contratto potra' essere prorogato in relazione alla prosecuzione
del programma di ricerca e all'esistenza del relativo finanziamento e
in ogni caso non potra' essere rinnovato o prorogato per un periodo
superiore a cinque anni complessivi con la stessa persona.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potra'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto di lavoro si risolve automaticamente altresi' nei casi
previsti dal C.C.N.L., delle normative vigenti ed in particolare nei
seguenti casi:
passaggio in giudicato di sentenza di condanna per delitti contro
la personalita' dello Stato, per delitti di peculato, malversazione,
concussione, corruzione e per delitti contro la moralita' pubblica e
il buon costume, per delitti di rapina, estorsioni, millantato
credito, truffa, furto ed appropriazione indebita;
violazione dei doveri d'ufficio fissati dalla vigente normativa
escluse le infrazioni di lieve entita';
assenze dal servizio superiori a quelle consentite dal C.C.N.L.;
violazione di ulteriori specifiche disposizioni contenute nel
contratto individuale.

                              Art. 11.
Presentazione dei documenti di rito
I candidati chiamati ad assumere servizio saranno invitati a
presentare la seguente documentazione, in regola con le norme sul
bollo al momento della presentazione, entro il termine previsto al
precedente art. 10:
1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti il possesso
dei requisiti richiesti all'art. 2 del presente bando.
Nella dichiarazione dovra' essere specificato, inoltre, che i
requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione;
2) certificato medico rilasciato dall'A.S.L. competente per
territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il
candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale la selezione si riferisce, con la
precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il
certificato deve farne menzione e indicare se l'imperfezione stessa
menomi l'attitudine al servizio.
Gli invalidi di guerra o assimilati debbono produrre, ai sensi
dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una
dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la
natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni
di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a
disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale ha concorso.
Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104,
del 5 febbraio 1992, saranno applicate le disposizioni di cui
all'art. 22 della legge stessa.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il candidato che dovra' essere assunto.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
I lavoratori assunti saranno invitati a regolarizzare entro
quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena
la risoluzione del contratto, l'eventuale documentazione incompleta o
affetta di vizio sanabile.

                              Art. 12.
Periodo di prova
Il dipendente e' sottoposto ad un periodo di prova della durata di
un mese.
Al termine del periodo di prova senza giudizio sfavorevole del
direttore del dipartimento e su motivata relazione del proponente, la
prova si intende superata.
In caso di giudizio sfavorevole il rapporto si risolvera'
automaticamente senza obbligo di preavviso.
Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo'
recedere dal contratto in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione previsti dall'art. 17 del C.C.N.L.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte;
se avviene ad iniziativa dell'amministrazione deve essere motivato.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

                              Art. 13.
Trattamento economico e normativo
Il trattamento economico fondamentale e accessorio sara' pari a
quello del livello stipendiale iniziale rapportato al corrispondente
profilo professionale di inquadramento.
Al personale assunto si applica il trattamento normativo previsto
dal C.C.N.L. del comparto Universita' per il personale assunto a
tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a
termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio
prestato;
b) in caso di assenza per malattia il periodo di conservazione del
posto e' pari al 20% della durata del contratto;
c) il superamento del limite massimo di assenza retribuita per
malattia conferisce all'amministrazione la facolta' di procedere alla
risoluzione del contratto;
d) il trattamento economico relativo al periodo di malattia e'
intero o ridotto in misura proporzionale secondo i criteri stabiliti
dall'art. 26, ottavo comma, del C.C.N.L.
Il contratto individuale di lavoro dovra' specificare l'orario di
lavoro, l'attivita' lavorativa, il trattamento economico e le cause
di risoluzione del rapporto.
Al dipendente assunto con contratto di durata pari almeno a un anno
spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli articoli
23 e 25 del C.C.N.L.

                              Art. 14.
Risoluzione anticipata del rapporto
Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto, il direttore
del dipartimento o centro, su richiesta del responsabile scientifico,
al fine di completare il programma di ricerca, potranno proporre che
venga stipulato un contratto con il candidato utilmente collocato in
graduatoria, purche' ancora efficace, secondo l'ordine della stessa.

                              Art. 15.
Rinvio di norme
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, e nelle successive norme di integrazione e
modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni e nel
provvedimento del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1996 (C.C.N.L.).
Potenza, 17 novembre 1999
Il direttore amministrativo: Lacaita
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