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ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Concorso, a titoli, per l'attribuzione di cinque borse di studio
annuali rinnovabili per un numero di anni pari all'intera durata
legale del corso di laurea.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.58 del 25/7/2000
Ente:ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:000E6761
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare
l'art. 17;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze
nautiche, seduta del 26 giugno 2000;
Vista la disponibilita' della voce 2/32 del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2000 "Borse di studio di
incentivazione delle iscrizioni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modifiche;
Considerato che tali borse dovranno essere conferite mediante
procedure concorsuali intese a confrontare e selezionare gli
aspiranti secondo la valutazione dei requisiti di provenienza,
composizione e reddito del nucleo familiare, nonche' della carriera
scolastica;
Visto l'art. 7 dello statuto;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Per l'anno accademico 2000/2001 e' indetto un concorso, a titoli,
per l'attribuzione di cinque borse di studio annuali rinnovabili per
un numero di anni pari all'intera durata legale del corso di laurea
piu' uno dell'importo di L. 6.000.000 annui ciascuna da conferire a
studenti che intendono immatricolarsi al corso di laurea in scienze
nautiche dell'Istituto universitario navale.

                               Art. 2.
Possono partecipare al concorso gli studenti di cittadinanza
italiana in possesso dei requisiti di merito e reddito specificati
negli articoli seguenti che non siano gia' iscritti o aspiranti
all'iscrizione al primo anno di un altro corso di laurea.

                               Art. 3.
I requisiti di merito che dovranno essere posseduti dagli
aspiranti al conferimento delle borse di studio sono i seguenti:
a) diploma di maturita' (rilasciato da un istituto di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di
durata quadriennale integrato dal certificato comprovante la
frequenza con esito positivo del corso annuale previsto dalla
normativa vigente) conseguito da non oltre due anni (a tal fine non
viene computato il periodo inerente al servizio militare o civile
eventualmente prestato);
b) votazione finale per il conseguimento del diploma di cui al
punto a) non inferiore a 70/100 o media del sette negli ultimi due
anni delle superiori.

                               Art. 4.
I requisiti di reddito che dovranno essere posseduti dagli
aspiranti al conferimento delle borse di studio sono i seguenti:
c) condizione economica complessiva netta del nucleo familiare,
riferita all'anno 1999, non superiore ai seguenti limiti:
nucleo familiare n. 1 componente - limite di reddito
L. 23.667.095;
nucleo familiare n. 2 componenti - limite di reddito
L. 39.445.159;
nucleo familiare n. 3 componenti - limite di reddito
L. 52.593.545;
nucleo familiare n. 4 componenti - limite di reddito
L. 64.164.125;
nucleo familiare n. 5 componenti - limite di reddito
L. 75.208.769;
nucleo familiare n. 6 componenti - limite di reddito
L. 84.927.223;
nucleo familiare n. 7 componenti - limite di reddito
L. 94.668.381;
per ogni componente in piu' + 0,15 (pari a L. 7.889.032).
Al fine dell'individuazione della scala di equivalenza della
condizione economica del nucleo familiare il numero dei componenti
viene aumentato di uno in corrispondenza delle seguenti situazioni
cumulabili tra loro:
a) persone non autosufficienti (invalidita' riconosciuta
del 100% con diritto all'accompagnamento);
b) componenti, oltre il richiedente, iscritti all'universita'
per il conseguimento del primo titolo accademico, purche' di eta' non
superiore a ventisei anni;
c) un solo genitore o assenza di entrambi i genitori.
Sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale:
lo studente richiedente, tutti coloro che risultano dallo stato di
famiglia alla data della domanda, anche se non legati da vincoli di
parentela, compresi eventuali soggetti in affidamento ai genitori
dello studente.
In caso di separazione legale o divorzio, lo studente si
considera facente parte del nucleo familiare del genitore che
percepisce l'assegno di mantenimento.
In assenza di separazione legale o divorzio sono considerati
facenti parte del nucleo familiare dello studente i genitori di esso
e gli altri figli a loro carico anche se non risultino conviventi
dallo stato di famiglia.
Tutti i dati relativi alla identificazione dei redditi,
dell'imposta pagata, del patrimonio mobiliare ed immobiliare e della
conseguente condizione economica complessiva va determinata
compilando l'allegato modello di autocertificazione.
Verra' considerato studente indipendente lo studente in possesso
di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia di
origine da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della
domanda;
b) possesso di reddito proprio derivante esclusivamente da
lavoro, al netto dell'imposta I.R.P.E.F. pagata, non inferiore ai
seguenti limiti:
nucleo familiare n. 1 componente - limite di reddito
L. 10.972.800;
nucleo familiare n. 2 componenti - limite di reddito
L. 18.288.000;
nucleo familiare n. 3 componenti - limite di reddito
L. 24.384.000;
nucleo familiare n. 4 componenti - limite di reddito
L. 29.748.480;
nucleo familiare n. 5 componenti - limite di reddito
L. 34.869.120;
nucleo familiare n. 6 componenti - limite di reddito
L. 39.502.080;
nucleo familiare n. 7 componenti - limite di reddito
L. 43.891.200;
per ogni componente in piu' + 0,15 (pari a L. 3.657.600).
In assenza dei suddetti requisiti, lo studente dovra' produrre
gli elementi reddituali e patrimoniali della famiglia di origine.

                               Art. 5.
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice, dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di
sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, all'ufficio affari generali dell'Istituto universitario
navale - Via Acton n. 38 - Napoli, con l'avvertenza che per tali
domande inviate per posta non fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante.
La domanda dovra' essere compilata - a macchina o in stampatello
- con chiarezza e precisione utilizzando esclusivamente i modelli in
distribuzione presso l'ufficio affari generali. Il modello andra'
compilato in ogni sua parte barrando gli eventuali spazi non
utilizzati.
Alla domanda dovra' essere allegato un certificato rilasciato
dall'istituto di provenienza attestante la continuita' scolastica e
le medie riportate negli ultimi due anni di studio precedenti l'anno
di conseguimento del diploma.
Nel caso in cui le dichiarazioni rese risultassero mendaci il
dichiarante incorrera' nelle sanzioni penali e disciplinari previste
dalla normativa in vigore.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
riportata nella domanda o da eventuali cambiamenti di residenza non
tempestivamente comunicati nonche' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 6.
Per la valutazione dei candidati e' costituita una commissione,
nominata dal rettore con proprio decreto, composta da tre docenti
della facolta' di scienze nautiche dell'Istituto universitario
navale.
Sono compiti della commissione:
1) compilare la graduatoria per l'assegnazione delle borse;
2) redigere il processo verbale delle operazioni concorsuali.

                               Art. 7.
Nella formulazione della graduatoria la commissione terra' conto
dei seguenti criteri:
A) requisito della provenienza:
1) studenti non residenti nella regione Campania: punti 10;
2) studenti non residente nella provincia di Napoli: punti 5;
3) studenti non residenti nel comune di Napoli: punti 1;
B) requisito della carriera scolastica: diploma di maturita'
conseguito con la votazione di:
70/100: punti 0;
71/100: punti 0,25;
72/100: punti 0,50;
73/100: punti 0,75;
74/100: punti 1,00;
75/100: punti 1,50;
76/100: punti 1,75;
77/100: punti 2,00;
78/100: punti 2,25;
79/100: punti 2,50;
80/100: punti 3,00;
81/100: punti 3,25;
82/100: punti 3,75;
83/100: punti 4,25;
84/100: punti 4,75;
85/100: punti 5,25;
86/100: punti 6,00;
87/100: punti 6,25;
88/100: punti 6,75;
89/100: punti 7,00;
90/100: punti 7,50;
91/100: punti 8,00;
92/100: punti 8,5;
93/100: punti 9,50;
94/100: punti 10,00;
95/100: punti 10,50;
96/100: punti 11,50;
97/100: punti 12,00;
98/100: punti 12,50;
99/100: punti 13,50;
100/100: punti 15,00.
C) requisito della continuita' scolastica e media dei voti
negli ultimi due anni precedenti l'anno di conseguimento del diploma:
a) per diploma conseguito in cinque anni: punti 5 per ogni
anno in piu': punti 3;
b) media dei voti riportata in ciascuno degli ultimi due anni
precedenti all'anno scolastico di conseguimento del diploma:
media 6/10: punti 1;
media 7/10: punti 2;
media 8/10: punti 4;
media 9/10: punti 6;
media 10/10: punti 10.
D) requisito della condizione economica:
a) per condizione economica netta complessiva del nucleo
familiare uguale ai limiti indicati all'art. 4 del presente bando:
punti 1;
b) per condizione economica netta complessiva del nucleo
familiare inferiore ai limiti indicati all'art. 4 del presente bando:
punti 15 se inferiore di oltre il 20%;
punti 10 fra 20 e 11%;
punti 6 fra l0 e 6%;
punti 3 fra 5 e 1%.
A parita' di condizioni la priorita' in graduatoria e'
determinata dall'appartenenza a nuclei familiari con una pluralita'
di studenti universitari.
Ad ulteriore parita' la borsa sara' attribuita allo studente piu'
giovane di eta'.
La graduatoria cosi' formata rimane aperta fino al 31 dicembre
2000, pertanto ove si verifichino fra i beneficiari rinunce o
decadenze, coloro che li seguono possono subentrare nella titolarita'
della borsa.
Nel caso di esaurimento della graduatoria i posti eventualmente
disponibili saranno ridistribuiti con delibera del senato accademico.

                               Art. 8.
Su eventuali ricorsi avverso le decisioni della commissione
decidera' il senato accademico dell'Ateneo.
Tali ricorsi dovranno essere presentati al rettore entro il
termine perentorio di dieci giorni dalla data di affissione della
graduatoria degli aspiranti all'albo della segreteria studenti.

                               Art. 9.
Le borse di studio, assegnate con decreto rettorale ai candidati
idonei, secondo l'ordine della graduatoria hanno la durata massima di
sei anni.
Nel caso in cui il vincitore di borsa non abbia presentato
domanda di immatricolazione ovvero non abbia ottenuto
l'immatricolazione, decade dal diritto ad usufruire della borsa ed al
suo posto subentra il concorrente che occupa il posto immediatamente
successivo in graduatoria.
Agli idonei vincitori verra' data tempestiva comunicazione
recante le disposizioni relative all'accettazione della borsa, ed
alla documentazione da presentare. Il mancato rispetto di tali
disposizioni comporta la decadenza dall'erogazione della borsa con
conseguente scorrimento della graduatoria degli idonei.

                              Art. 10.
Il pagamento delle borse, relativamente a ciascun anno, e'
effettuato in unica soluzione. L'erogazione delle borse relative al
primo anno avverra' non oltre il 31 dicembre 2000, previa verifica
della regolare iscrizione al primo anno del corso di laurea.

                              Art. 11.
La conferma della borsa di studio per i successivi anni di corso
avverra' secondo le seguenti modalita':
lo studente sempre che in possesso dei requisiti reddituali
determinati annualmente dall'Ateneo, dovra' presentare domanda di
conferma della borsa entro il 5 novembre allegando certificato della
segreteria studenti (con indicazione del piano di studio e data di
superamento degli esami previsti).
L'erogazione delle borse relative agli anni successivi avverra'
con le seguenti modalita':
al secondo anno - non oltre il 31 dicembre 2001, previa
verifica della regolare iscrizione al secondo anno del corso di
laurea e superamento entro il 10 agosto 2001 di almeno un esame fra
quelli previsti dal piano di studi;
al terzo anno - non oltre il 31 dicembre 2002, previa verifica
della regolare iscrizione al terzo anno del corso di laurea e
superamento entro il 10 agosto 2002 di almeno cinque esami degli anni
precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi;
al quarto anno - non oltre il 31 dicembre 2003, previa verifica
della regolare iscrizione al quarto anno del corso di laurea e
superamento entro il 10 agosto 2003 di almeno sette esami degli anni
precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi;
al quinto anno - non oltre il 31 dicembre 2004, previa verifica
della regolare iscrizione al quinto anno del corso di laurea e
superamento entro il 10 agosto 2004 di almeno dodici esami degli anni
precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi;
al primo anno fuori corso - non oltre il 31 dicembre 2005,
previa verifica della regolare iscrizione al primo anno fuori corso e
superamento entro il 10 agosto 2005 di almeno diciassette esami degli
anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi.

                              Art. 12.
Il venire meno dei requisiti di cui al precedente articolo
comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa.
Le borse di studio di cui al presente decreto saranno revocate in
caso di abbandono degli studi, di trasferimento ad altra sede
universitaria o ad altro corso di laurea dell'Istituto universitario
navale.
La revoca, comporta l'obbligo per l'interessato di restituire
all'universita' la borsa eventualmente gia' riscossa nell'anno
accademico in cui si verifica una delle situazioni di cui al comma
precedente. La segreteria studenti, pertanto, non dara' corso ad
istanze di trasferimento ad altre sedi universitarie e di rinuncia
agli studi se non dopo aver ricevuto dall'ufficio ragioneria la
comunicazione che attesta l'avvenuto rimborso della borsa riscossa.

                              Art. 13.
Le borse di studio di cui al presente decreto non possono essere
cumulate con quelle assegnate dalle regioni ai sensi dell'art. 8
della legge n. 390/1991.
Chi ha usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una
seconda volta allo stesso titolo.
Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui al presente
decreto sono esonerati dal pagamento delle tasse e contributi
universitari.

                              Art. 14.
I concorrenti collocati non utilmente nella predetta graduatoria
potranno presentare domanda di iscrizione presso l'Istituto
universitario navale o altro ateneo anche oltre i termini previsti
dalla normativa vigente ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre
2000.
Napoli, 7 luglio 2000
Il rettore: Ferrara

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