Bando di concorso 1514 posti Min.Lavoro, INL e INAIL RIPAM - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a
tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del
lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 27/8/2019
Ente:COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Località:Nazionale
Codice atto:19E09939
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1514
Scadenza:30/8/2021
Tags:Amministrativi

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LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio
1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui
sopra e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994 di
istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione del
Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
composta dai rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero
per la funzione pubblica e del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che
prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentri nei
rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie
protette;
Tenuto conto che, con nota del 22 luglio 2019, prot. n. 12479,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro attesta la copertura o l'avvio delle procedure finalizzate
alla copertura delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica
della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell'art. 1, comma
361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Tenuto conto, altresi', che con nota del 24 luglio 2019, prot. n.
11823, l'Ispettorato nazionale del lavoro attesta che, alla suddetta
data, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti atti a coprire
le quote d'obbligo di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura
delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere
sugli idonei ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre
2018, n. 145;
Tenuto conto, altresi', che dal decreto del direttore generale
per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il
bilancio - UPD del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
13 marzo 2019, prot. 71, risulta la copertura della quota di riserva
di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonche' il
rispetto degli obblighi di cui all'art. 18, comma 2, della suddetta
legge, ferma restando la verifica della copertura delle predette
quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei ai
sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l'art. 25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in
particolare gli articoli 24, comma 1 e 62 che modificano l'art. 52
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che prevede, tra l'altro, le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma
restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in materia
di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto
n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e in particolare l'art. 1,
commi 300, 301, 361, 417, 418, 445;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni, converto con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, ed in particolare l'art. 12, comma 7-bis;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo», e in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del
lavoro del 24 luglio 2019, prot. n. 41, con cui e' stata conferita
delega alla Commissione interministeriale RIPAM per l'organizzazione
e la gestione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di ottocentoventidue unita' di personale di ruolo da assumere a tempo
indeterminato nella III Area del personale non dirigenziale,
posizione economica F1, di cui n. 691 con profilo «ispettore del
lavoro», e n. 131 con profilo «funzionario amministrativo giuridico
contenzioso», nel rispetto degli indirizzi dettati
dall'amministrazione delegante;
Visto il decreto del direttore generale per le politiche del
personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2019,
prot. n. 248, con cui e' stata conferita delega alla Commissione
interministeriale RIPAM per l'organizzazione e la gestione del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquantasette
unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e da inquadrare
nel profilo professionale di «funzionario area amministrativa
giuridico contenzioso», nel rispetto degli indirizzi dettati
dall'amministrazione delegante;
Vista la determina del direttore generale dell'Istituto nazionale
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro del 25 luglio
2019, prot. n. 34, con cui e' stata conferita delega alla Commissione
interministeriale RIPAM per l'organizzazione e la gestione del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
seicentotrentacinque unita' di personale di ruolo da assumere a tempo
indeterminato nell'area professionale C, livello economico 1, profilo
amministrativo, nel rispetto degli indirizzi dettati
dall'amministrazione delegante;
Vista la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 24 luglio
2019, prot. n. 11808, con la quale si rappresenta di volersi avvalere
della facolta' di deroga all'espletamento della mobilita' di cui
all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165,
prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 25 luglio 2019, prot. n. 12564, con la quale il suddetto
Ministero rappresenta di volersi avvalere della facolta' di deroga
all'espletamento della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 4,
della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Vista la nota dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro del 25 luglio 2019, prot. n. 12742, con la
quale si comunica di volersi avvalere della deroga all'espletamento
della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 19
giugno 2019, n. 56;
Vista la nota del 22 luglio 2019, prot. n. 12480, dell'Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con la quale e' stata effettuata la
comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo del
30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51340, con cui il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri comunica gli esiti della mobilita' ai sesni dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando
che la verifica delle possibilita' di assegnazione del personale
collocato in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali
dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4
del citato art. 34-bis;
Vista la nota del 17 luglio 2019, prot. n. 11451,
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, indirizzata al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art.
34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51342, con cui il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri comunica gli esiti della mobilita' ai sesni dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando
che la verifica delle possibilita' di assegnazione del personale
collocato in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali
dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4
del citato art. 34-bis;
Vista la nota del 17 luglio 2019, prot. n. 12134, del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, indirizzata al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art.
34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51339, con cui il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri comunica che, alla predetta data, nell'elenco del
personale in disponibilita', non sono iscritte unita' che rispondono
al fabbisogno di professionalita' ricercato, fermo restando che la
verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato
in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali;

Delibera:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive millecinquecentoquattordici unita' di
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei
ruoli delle amministrazioni di cui in premessa, per i profili di
seguito specificati e secondo la seguente ripartizione:

Profilo di ispettore del lavoro
Codice CU/ISPL

Seicentonovantuno unita' per il profilo di Ispettore del lavoro,
Area III - F1, da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, di cui n. 64 (sessantaquattro) riservati al personale di
ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

Profilo amministrativo/funzionario
area amministrativa giuridico contenzioso
Codice CU/GIUL

Ottocentoventitre' unita' cosi' suddivise:
centrotrentuno unita' per il profilo di funzionario area
amministrativa giuridico contenzioso, area III - F1, da inquadrare
nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui tredici
riservati al personale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
seicentotrentacinque unita' per il profilo professionale
amministrativo, area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, di cui centoventisette riservati al personale di ruolo
dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
cinquantasette unita' per il profilo di funzionario area
amministrativa giuridico contenzioso, area funzionale III - F1, da
inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui sei riservati al personale di ruolo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge e quelle facoltative, in applicazione
della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale
di merito di cui al successivo art. 11, nel limite massimo del 50 per
cento dei posti relativi a ciascun profilo. La predetta percentuale
e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in
applicazione della normativa vigente, e in subordine alla quota di
riserva facoltativa.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione, nonche' al
momento dell'assunzione in servizio:

Profilo di ispettore del lavoro
Codice CU/ISPL

a. cittadinanza italiana;
b. eta' non inferiore a diciotto anni;
c. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:
lauree magistrali (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 -
Scienze delle pubbliche amministrazioni o titoli equiparati ed
equipollenti secondo la normativa vigente;
lauree specialistiche (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S -
Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica o
titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza o titoli equiparati
ed equipollenti secondo la normativa vigente;
laurea (L) in: L-14 - Scienze dei servizi giuridici, L-16 -
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L-36 - Scienze
politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati
secondo la normativa vigente.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione
europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia
stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura
di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di
concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo'
essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove
superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata,
a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova
orale;
d. idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
e. godimento dei diritti civili e politici;
f. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
h. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
i. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Profilo professionale amministrativo/funzionario
area amministrativa giuridico contenzioso
Codice CU/GIUL

a. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili,
di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b. eta' non inferiore a diciotto anni;
c. essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito
indicati:
c1: per le centotrentuno unita' di funzionario area
amministrativa giuridico contenzioso da inquadrare nei ruoli
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui tredici riservati al
personale di ruolo, e le cinquantasette unita' da inquadrare nei
ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui sei
riservati al personale di ruolo:
lauree magistrali (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 -
Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-62 - Scienze della
politica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa
vigente;
lauree specialistiche (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S -
Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 70/S - Scienza della
politica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa
vigente;
diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza o titoli equiparati
ed equipollenti secondo la normativa;
classi di laurea (L) in: L14 - Scienze dei servizi giuridici,
L16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L36 -
Scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli
equiparati secondo la normativa vigente;
c2: per le seicentotrentacinque unita' di profilo professionale
amministrativo da inquadrare dei ruoli dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui n. 127
riservati al personale di ruolo: laurea (L), diploma di laurea (DL),
laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM).
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono
ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di
concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo'
essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove
superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata,
a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove
orali;
d. idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
e. godimento dei diritti civili e politici;
f. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
h. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
i. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del presente
bando.

                               Art. 3 

Procedura concorsuale

1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 2 del decreto
interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze delle
commissioni esaminatrici. Il concorso sara' espletato in base alle
procedure indicate nel bando.
2. Per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia
scritta sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze
delle commissioni esaminatrici, si avvarra' di Formez PA.
3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a. una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune a tutti i profili
professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, che la
Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei
candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al
concorso sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a
concorso;
b. una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i profili professionali di cui al precedente art. 1,
comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova
preselettiva di cui alla precedente lettera a;
c. una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art.
8, per ciascuno dei profili messi a concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, che dovra' essere sostenuta da tutti coloro che
avranno superato la prova di cui alla precedente lettera b.
4. La valutazione dei titoli verra' effettuata, con le modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova
orale, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La
commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso,
redigera', la graduatoria finale di merito sommando i punteggi
conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione
dei titoli.
5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art. 1,
comma 1, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle
riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori ed
assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo
indeterminato, nel rispetto dell'art. 1, comma 361, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, secondo qaunto previsto dall'art. 14.

                               Art. 4 

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalita'

1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
e
sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
2. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al
concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo
on-line tramite il sistema «Step-One 2019», all'indirizzo internet
https://www.ripam.cloud entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda
cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande
inviate entro le ore 23,59:59 di detto termine.
3. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della registrazione, dal
sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la
presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo
elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di
piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata
cronologicamente per ultima.
4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1, dovra'
essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di
partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1046999593
(codice IBAN IT 19Z0760103200001046999593) intestato a Formez PA -
RIPAM, viale Marx n. 15 - 00137 Roma, con specificazione della
causale «Concorso RIPAM INL-INAIL-MLPS».
5. Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno
essere riportati nel citato modulo elettronico.
6. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
7. Qualora il candidato intenda presentare domanda di
partecipazione per entrambi i profili di cui all'art. 1, comma 1, del
presente bando, il versamento della quota di partecipazione dovra'
essere effettuato per ciascun profilo.
8. Nella domanda, da compilare per ciascun codice relativo al/ai
profilo/i professionale/i per il/i quale/i si intende concorrere,
tenuto conto del possesso dei requisiti, i candidati dovranno
riportare:
a. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b. il codice fiscale;
c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico, il recapito di
posta elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica
certificata, presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente
le eventuali variazioni;
d. il godimento dei diritti civili e politici;
e. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h. di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i. di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2
del presente bando con esplicita indicazione dell'universita' che lo
ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
j. di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2 del bando;
k. il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione,
di cui al successivo art. 9;
l. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando;
m. l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando;
n. l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
o. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per
i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985.
9. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di
possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.
10. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in possesso
dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
11. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di
ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che
andra' opportunamente documentato ed esplicitato con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di
riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione
dovra' contenere esplicito riferimento alle limitazioni che
l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e
selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap, dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica
all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i dieci giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda,
unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si
rendera' automaticamente disponibile on line e con il quale si
autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato
inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta.
12. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica,
che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui
decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
13. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva
di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese dal candidato all'atto della candidatura mediante
il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la falsita'
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
14. La mancata esclusione dalla prova preselettiva e dalla prova
scritta non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
15. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso di
smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate
al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza
maggiore.
16. Non saranno considerate valide le domande inviate con
modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso.

                               Art. 5 

Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici saranno competenti
per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi
articoli 6, 7, 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del
successivo art. 9. Alle commissioni esaminatrici possono essere
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua inglese e delle competenze informatiche.
2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di
sottocommissioni, in cui suddividere ciascuna commissione
esaminatrice a partire dalla fase di espletamento della prova orale.
A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta.

                               Art. 6 

Prova preselettiva

1. La prova preselettiva, comune ai profili professionali di cui
al precedente art. 1, consistera' in un test, da risolvere in
sessanta minuti, composto da sessanta quesiti a risposta multipla di
cui quaranta attitudinali per la verifica della capacita'
logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale
e venti diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie:
diritto costituzionale, diritto amministrativo con particolare
riferimento alla normativa in materia di accesso ai documenti
amministrativi, trasparenza, prevenzione e contrasto della
corruzione; diritto del lavoro e legislazione sociale; disciplina del
lavoro pubblico.
2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore
all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
3. Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it almeno
venti giorni prima del suo svolgimento, sara' pubblicato il diario
con l'indicazione della sede e dell'ora in cui si svolgera' la
suddetta prova, nonche' l'indicazione delle modalita' di
pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva
fase selettiva scritta e le informazioni relative alle modalita' del
suo svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti.
4. L'avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del diario della
prova sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - il primo giorno utile successivo alla
pubblicazione dello stesso sul sito http://riqualificazione.formez.it
5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
6. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel
giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato sul suddetto sito
internet e segnalato mediante l'avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; i
candidati devono presentarsi, con un valido documento di
riconoscimento, la ricevuta elettronica, di cui all'art. 4, e il
modulo di autocertificazione rilasciati al momento della
registrazione e della compilazione on-line della domanda dal sistema
informatico «Step-One 2019».
All'atto della presentazione a sostenere la prova preselettiva, i
candidati dovranno altresi' sottoscrivere il predetto modulo nel
quale attestano, sotto la propria responsabilita', la veridicita' di
quanto indicato in sede di compilazione della domanda di
partecipazione al concorso.
7. L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a
forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
8. Correzione, abbinamento e superamento della prova: gli
elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma
anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli
stessi, ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati,
avverranno pubblicamente.
9. La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di
Formez PA, ricorrera' all'uso di sistemi informatizzati per la
costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.
10. A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate
due o piu' opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,33 punti.
11. La prova preselettiva sara' superata, per ciascuno dei
profili di cui all'art. 1 del presente bando, da un numero di
candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso
per ciascuno dei predetti profili. Tale numero potra' essere
superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto
utile in ordine di graduatoria.
12. I candidati che avranno superato la prova resteranno anonimi
fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli
elaborati che avverranno mediante lettura ottica.
13. Gli elenchi alfabetici degli ammessi alla prova scritta,
predisposti sulla base del punteggio conseguito, con il diario
recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si
svolgera', nonche' le indicazioni in merito al loro svolgimento,
saranno pubblicati sul sito http://riqualificazione.formez.it
14. L'avviso di convocazione per la prova scritta sara'
pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it almeno quindici
giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di
notifica. Della summenzionata pubblicazione e' data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» il primo giorno utile successivo alla
pubblicazione della stessa sul predetto sito.
15. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
16. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e
telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di
calcoli matematici, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera
l'immediata esclusione dal concorso.

                               Art. 7 

Prova scritta

1. La fase si articola in una prova selettiva scritta, distinta
per i profili professionali di cui al precedente art. 1, finalizzata
a verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie previste
mediante la somministrazione di sessanta domande con risposta a
scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di trenta
punti.
2. La prova scritta vertera' sulle seguenti materie:
Ispettore del lavoro - Codice CU/ISPL
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
diritto civile;
diritto del lavoro e legislazione sociale;
elementi di diritto commerciale;
elementi di diritto dell'Unione europea;
elementi di contabilita' pubblica;
elementi di diritto penale e di diritto processuale penale;
elementi di diritto processuale civile;
disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici
dipendenti;
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
ordinamento e attribuzioni dell'Ispettorato nazionale del
lavoro.
Funzionario amministrativo giuridico contenzioso - Codice
CU/GIUL
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
elementi di diritto dell'Unione europea;
diritto civile con particolare riferimento ad obbligazioni e
contratti;
diritto del lavoro e legislazione sociale;
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
contabilita' pubblica;
elementi di scienze delle finanze;
elementi di diritto processuale civile;
elementi di diritto penale con particolare riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione;
disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici
dipendenti;
ordinamento e attribuzioni dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
3. I candidati devono presentarsi puntualmente all'ora stabilita,
con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta elettronica,
di cui all'art. 4, rilasciata dal sistema informatico al momento
della compilazione on-line della domanda.
4. All'atto della presentazione a sostenere la prova scritta, i
candidati esonerati dalla prova preselettiva, dovranno altresi'
sottoscrivere un modulo di autocertificazione nel quale attestano,
sotto la propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato
in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, comportera' l'esclusione dal concorso.
6. Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati e'
fissato dalla commissione esaminatrice e comunicato mediante il sito
http://riqualificazione.formez.it
7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
relativi alla prova scritta prima dello svolgimento della stessa.
8. Correzione, abbinamento e superamento della prova: gli
elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma
anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli
stessi, ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati,
avverranno pubblicamente.
9. La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di
Formez PA, ricorrera' all'uso di sistemi informatizzati per la
costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.
10. A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,50 punti;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate
due o piu' opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,15 punti.
11. La prova scritta e' corretta in forma anonima.
12. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito il punteggio minimo di ventuno/trentesimi.
13. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara'
pubblicato, per ciascun profilo, in ordine alfabetico, sul sito
http://riqualificazione.formez.it
14. Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre
nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte
normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni
cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o
alla trasmissione di dati, o allo svolgimento di calcoli matematici,
ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali
disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.

                               Art. 8 

Prova orale

1. L'avviso di convocazione per la prova orale per ciascun
profilo professionale di cui al precedente art. 1 sara' pubblicato
sul sito http://riqualificazione.formez.it almeno venti giorni prima
del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. La prova selettiva orale, distinta per ciascuno dei profili
messi a concorso, consistera' in un colloquio interdisciplinare sulle
materie oggetto della prova scritta di cui al precedente art. 7 volto
ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei
candidati. Inoltre, in sede di prova orale il candidato sara'
sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e
della conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e
del codice dell'amministrazione digitale.
3. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM
e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di
pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it contestualmente
alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale,
eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.
4. Alla prova selettiva orale sara' assegnato un punteggio
massimo di trenta punti, e la stessa si intendera' superata se sara'
stato raggiunto il punteggio minimo di ventuno/trentesimi.
5. Dopo lo svolgimento della prova orale, la commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai
candidati, valutera' e autorizzera' la pubblicazione dei punteggi dei
titoli, di cui al successivo art. 9, dei soli candidati idonei.

                               Art. 9 

Valutazione dei titoli e stesura
delle graduatorie finali di merito

1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei
soli candidati che hanno superato la stessa.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in
lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in
italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se
riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero
competente.
4. Ai titoli di studio e ai titoli per le competenze in lingua
inglese e' attribuito un valore massimo complessivo di dieci punti
sulla base dei seguenti criteri:
Titoli di studio e per le competenze in lingua inglese, fino ad
un massimo di dieci punti di cui:
a) 1 punto per la votazione di 110 con riferimento al voto di
laurea relativo alla laurea (L) di primo livello utile per
l'ammissione al concorso, con esclusione della laurea (L)
propedeutica alla laurea specialistica (LS)/Magistrale (LM) utile ai
fini della partecipazione al concorso;
b) 1,5 punto per la votazione da novanta a cento con
riferimento al voto di laurea relativo al diploma di laurea (DL),
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utili per
l'ammissione al concorso;
c) 2 punti per votazione da centouno a centosei con riferimento
al voto di laurea relativo al diploma di laurea (DL), laurea
specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utili per l'ammissione al
concorso;
d) 2,5 punti per la votazione da centosette a centodieci con
riferimento al voto di laurea relativo al diploma di laurea (DL),
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utili per
l'ammissione al concorso;
e) ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita
per i titoli di cui ai punti precedenti;
f) 2 punti per ogni diploma di laurea (DL), laurea
specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), ulteriori rispetto ai
titoli di studio utili per l'ammissione al concorso ad eccezione
della laurea specialistica (LS)/ magistrale (LM) che sia il naturale
proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini
della partecipazione;
g) 0,5 punti per ogni laurea (L) di primo livello ulteriore
rispetto ai titoli di studio utili per l'ammissione al concorso,
nonche' per la Laurea (LS)/Magistrale (LM) purche' non sia dichiarata
come requsiito utile ai fini della partecipazione al concorso;
h) 2,5 punti per ogni dottorato ricerca ai sensi del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
i) 2 punto per ogni corso o diploma di specializzazione;
j) 1 punti per master universitario di primo livello del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
k) 2 punto per master universitario di secondo livello del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
l) 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al
B1 della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente
certificatore tra quelli individuati con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017.
5. Ultimata la prova orale di cui al precedente art. 8, la
commissione esaminatrice stilera', per ciascuno dei profili di cui
all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla
base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta, nella
prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli.
6. La graduatoria di merito, per ciascuno dei profili di cui al
precedente art. 1, sara' espressa in settantesimi.
7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.

                               Art. 10 

Preferenze e precedenze

1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non
autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di
validita' tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. Nella dichiarazione sostitutiva il
candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma
1, lettera r) e comma 3, lettera a) del presente articolo,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 11 

Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito
e comunicazione dell'esito del concorso

1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1, saranno validate dalla Commissione RIPAM e
trasmesse alle amministrazioni interessate.
2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla
pubblicazione della predetta graduatoria sara' pubblicato sul sito
http://riqualificazione.formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito
http://riqualificazione.formez.it nonche' sui siti delle
amministrazioni interessate. Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalita' di scelta
delle amministrazioni e delle sedi per i diversi contingenti messi a
concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal
successivo art. 13.

                               Art. 12 

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara'
consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e previa
attribuzione di password personale riservata, accedere per via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare sul C/C Ripam di cui all'art. 4, la quota prevista
dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da
Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it All'atto del versamento occorrera'
indicare la causale «accesso agli atti Concorso RIPAM - INL, INAIL,
MLPS». La ricevuta dell'avvenuto versamento dovra' essere esibita al
momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la
visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento e' l'area Produzione
preposta alle attivita' RIPAM.

                               Art. 13 

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le
successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di
assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso
alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che
competono al Formez PA, alla Commissione RIPAM e alle commissioni
esaminatrici in ordine alle procedure selettive, nonche' per
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla
normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez PA, con sede
legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma; il
responsabile del trattamento e' il dirigente dell'«Area Obiettivo
RIPAM». Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla
procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della
procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in
esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali
delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo.
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali.

                               Art. 14 

Scelta della sede e assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori sara' data comunicazione dell'esito del
concorso e dell'elenco delle sedi di lavoro disponibili per le
amministrazioni interessate. Per il contingente di cinquantasette
unita' da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali la sede sara' quella di Roma.
2. I candidati vincitori potranno scegliere l'amministrazione e
la sede secondo l'ordine di graduatoria per ciascuno dei profili di
cui all'art. 1 del presente bando, fatto salvo il possesso dei
requsiti di cui all'art. 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra
le sedi disponibili, salvo il possesso dei predetti requisiti, ai
sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. I candidati dovranno, a pena di decadenza, manifestare a Frmez
PA, la scelta della sede di destinazione esclusivamente attraverso le
modalita' che saranno indicate con successivo avviso sul sito
http://riqualificazione.formez.it
4. Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati
dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno
nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a
vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le
amministrazioni interessate, che siano intervenute durante
l'espletamento del periodo di prova - come disciplinato dall'art. 14
del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere
oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati gia'
assegnati ad altra sede in qualita' di vincitori della presente
procedura concorsuale.
5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 361, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni.
7. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si
procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei
candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla
vigente normativa in materia.

                               Art. 15 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialita' della procedura, della
necessita' della uniformita' della stessa, della simultaneita' e
della globalita' dell'iter, alla luce della delega ex art. 35, comma
5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina
regolamentare in materia di concorsi dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
Roma, 5 agosto 2019

p. Il Dipartimento della funzione pubblica
Barila'

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi

p. Il Ministero dell'interno
Perrotta


 

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