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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente in proprieta' industriale in materia di disegni e
modelli, marchi e altri segni distintivi e indicazioni geografiche,
per l'anno 2014.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 9/1/2015
Ente:MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Località:Nazionale
Codice atto:15E00031
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/2/2015

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
Per la lotta alla contraffazione
Ufficio italiano brevetti e marchi

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante:
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273» e, in particolare, gli articoli 201 e
seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13
gennaio 2010, n. 33, contenente: «Regolamento di attuazione del
Codice della proprieta' industriale adottare con decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30» e, in particolare, l'art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante:
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito nella legge 24 marzo
2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto
2012, n. 137, recante: «Regolamento della riforma degli ordinamenti
professionali»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale in materia di disegni e modelli, marchi e altri segni
distintivi e indicazioni geografiche, per l'anno 2014;

Decreta:


Art. 1


E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - Sezione marchi, ai
sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

                               Art. 2 


L'esame di abilitazione consiste in:
1) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e
criteri di registrabilita' dei marchi, alla classificazione dei
prodotti e dei servizi, al deposito e prosecuzione delle domande,
all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;
2) una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile;
b) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle
denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza nonche'
normativa sull'ordinamento professionale;
c) elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
d) almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l'inglese e
il francese.

                               Art. 3 


La prova scritta si terra' il 10 giugno 2015 a Roma, presso la
sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in
proprieta' industriale a ciascun candidato, con un preavviso di
almeno quindici giorni.

                               Art. 4 


Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. l del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, via
Napo Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma; a tal fine, fanno fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
Le domande possono essere spedite anche tramite Posta elettronica
certificata (PEC) del candidato all'indirizzo dell'Ordine:
ordine-brevetti@pec.it.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.

                               Art. 5 


Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate
dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i
requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005;
ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in
carta semplice:
1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equipollente a tempo parziale, in una
universita' o un istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione, a condizione, in tale
ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in
proprieta' industriale in materia di marchi;
2) il certificato rilasciato dal Consiglio sui positivo
completamento del tirocinio ai sensi dell'art. 4, comma 7, del
Regolamento dei tirocinanti, come pubblicato sul sito dell'Ordine dei
Consulenti in proprieta' industriale
(http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti). Ove
tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio sara'
completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data
di svolgimento della prova scritta, ovvero il 10 giugno 2015, il
certificato e' sostituito da una dichiarazione relativa alla data in
cui avverra' il completamento del periodo di tirocinio. In tal caso,
il Consiglio, dopo le verifiche del caso, potra' disporre
l'ammissione all'esame con riserva;
3) attestazione di bonifico di € 120,00, per il contributo
esame, sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'Ordine
dei consulenti in proprieta' industriale, presso Unicredit - Agenzia
1, Milano - IBAN IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come
causale: contributo esame a nome ................).
In luogo dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) puo'
essere prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al
diploma o al titolo conseguito, all'equipollenza con l'equivalente
laurea italiana, con l'indicazione della data e dell'istituto
universitario che ha provveduto al rilascio del certificato di
equipollenza.
Il controllo della validita' dei titoli che vengono
autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento, anche
antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame.
In quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risultasse che
il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso
verra' escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione
inoltrata da parte dell'Ordine tramite raccomandata a/r o altro mezzo
sufficiente a garantire il ricevimento della comunicazione, ferme
restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il
candidato che ha rilasciato dichiarazioni false.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti
in proprieta' industriale e presso il Ministero dello sviluppo
economico, per le finalita' di gestione dell'esame, e saranno
trattati anche successivamente per le finalita' inerenti alla
gestione dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in
proprieta' industriale.

                               Art. 6 


Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La prova
orale non si intendera' superata se il candidato non avra' ottenuto
la votazione di almeno 21/30.

                               Art. 7 


La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per
iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima, a cura
della segreteria dell'Ordine, su indicazione della Commissione
esaminatrice.

                               Art. 8 


Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione marchi, dovranno presentare al Consiglio
dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale un'istanza in
bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei
requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 203 del decreto legislativo
n. 30/2005 nonche' gli altri documenti che saranno richiesti dal
Consiglio dell'Ordine.

                               Art. 9 


Con successivo decreto si procedera' alla nomina della
Commissione esaminatrice e alla determinazione delle relative spese
per il suo funzionamento.

                               Art. 10 


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2014

Il direttore generale: Gulino

 

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