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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Concorso pubblico, per esami, a venti posti nella qualifica di vice
direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 16/1/2018
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Località:Nazionale
Codice atto:18E00423
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:20
Scadenza:15/2/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 80,
regolamento recante «Modalita' di accesso attraverso concorso
pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 41 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto l'art. 1, commi 2 lettera c), 3 e 4 del decreto del
Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197 concernente il
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la
partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non
puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche
(LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64»;
Visto l'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
aprile 2017, con il quale il Ministero dell'interno - Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -
e' stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per
il reclutamento di venti unita' nella qualifica di vice direttore del
ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che l'imprevedibilita' del numero delle istanze di
partecipazione al concorso rende necessario stabilire il diario
dell'eventuale prova preselettiva e delle prove d'esame mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», nonche' sul sito del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
http://www.vigilfuoco.it

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti nella
qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche'
in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono
rispettivamente riservati:
a) il venti per cento dei posti al personale dei ruoli
tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla
data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di partecipazione, abbia prestato tre
anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti
direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di
formazione di cui agli articoli 23 e 25 del citato decreto
legislativo n. 217/2005, o abbia maturato un'anzianita' di servizio
di almeno sette anni se appartenente ad una qualifica inferiore a
ispettore antincendi. E' ammesso a fruire di tale riserva il
personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della sanzione pecuniaria;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni
e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio;
c) il dieci per cento dei posti a coloro che abbiano svolto per
almeno dodici mesi, alla data di scadenza del termine utile stabilito
per la presentazione della domanda di partecipazione, il servizio
civile nelle attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
d) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione, la ferma biennale.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati
idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2 

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) eta' non superiore agli anni 35.
Non e' soggetta ai limiti massimi di eta' la partecipazione al
concorso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
destinatario della riserva di cui all'art. 1, comma 2, lettera a);
Il limite di eta' e' fissato, invece, in trentasette anni per la
partecipazione al concorso del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici,
amministrativo-contabili e tecnico-informatici.
d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo
i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell'interno 11
marzo 2008, n. 78;
e) possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura,
giusta decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione del 9 luglio 2009. I titoli di studio conseguiti
all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria
sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli
universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa
in materia. Sara' cura del candidato specificare nella domanda di
partecipazione gli estremi del provvedimento di equiparazione o
equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del
titolo di studio conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato il
riconoscimento;
f) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;
g) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro che
siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Il requisito dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale deve
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

                               Art. 3 

Esclusione dal concorso

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile all'indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it seguendo
le istruzioni ivi specificate.
La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della
domanda coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione
al concorso e' certificata dal sistema informatico che, alle ore
24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio del modulo
elettronico.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di
acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo
https://concorsi.vigilfuoco.it
Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati
richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda che
sara' sottoscritta e consegnata il giorno stabilito per l'eventuale
prova preselettiva oppure per la prima prova scritta.
Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle
responsabilita' penali cui possono andare incontro in caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo art.
75.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) di godere dei diritti politici;
g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, primo
comma, punto e) del presente bando, precisando il corso di laurea,
l'ateneo, il luogo e la data di conseguimento. Nel caso in cui il
titolo di studio sia stato conseguito all'estero presso universita' e
istituti di istruzione universitaria, il candidato deve indicare gli
estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della
richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio
conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento;
h) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
precisando l'ateneo, il luogo e la data di conseguimento;
i) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
j) di non avere riportato condanne a pena detentiva per reati non
colposi;
k) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
m) l'eventuale possesso dei titoli valutabili a parita' di
punteggio di cui all'art. 9 del presente bando;
n) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art.
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni ed integrazioni;
o) di essere o non essere appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
p) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1
del presente bando;
q) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di
concorso.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie
credenziali al Portale dei concorsi https://concorsi.vigilfuoco.it ed
inserendo i nuovi dati nella sezione «Aggiorna profilo».
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro
dell'interno 16 aprile 2012, n. 80.
Essa e' presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed
e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto
delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno
non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo
decreto e' nominato per ciascun componente, un membro supplente, per
le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le
prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla commissione
con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste
nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio
nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile
dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.

                               Art. 6 

Presentazione alle prove

Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove
scritte o anche soltanto ad una di esse e' considerata rinuncia al
concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale ovvero alla visita fissata per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.

                               Art. 7 

Prova preselettiva

Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle
prove d'esame puo' essere subordinata al superamento di una prova
preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 20 marzo 2018, nonche' sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile http://www.vigilfuoco.it sara' data comunicazione
della sede, della data, dell'ora e delle modalita' dell'eventuale
prova preselettiva o delle prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove di esame.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5.
La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante
procedimenti automatizzati.
La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 6/10.
E' ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art.
8 un numero di candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso,
secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva. Sono
ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
La commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della
votazione riportata dai candidati.
La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e' data notizia,
con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile http://www.vigilfuoco.it dell'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

                               Art. 8 

Prove d'esame

Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato
su un argomento in materia di scienza e/o tecnica delle costruzioni
tra quelli specificati nell'allegato programma di esame, che
costituisce parte integrante del presente bando.
La seconda prova scritta verte, a scelta del candidato, su una
delle tre tracce proposte dalla commissione, tra le seguenti materie:
a) elettrotecnica, impianti di distribuzione e di utilizzazione;
b) ingegneria chimica, chimica industriale e impianti chimici;
c) macchine e meccanica applicata alle macchine;
d) idraulica e costruzioni idrauliche;
e) costruzioni civili e industriali;
f) fisica nucleare e impianti nucleari.
Gli argomenti relativi alle suddette materie sono specificati
nell'allegato programma di esame, che costituisce parte integrante
del presente bando.
Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che hanno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore
a 21/30 (ventuno/trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie e gli argomenti
oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:
a) fisica tecnica;
b) chimica;
c) meccanica;
d) elementi di legislazione sociale e norme sulla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) elementi di diritto amministrativo, costituzionale e
comunitario;
f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo;
g) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse;
h) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
Gli argomenti relativi alle suddette materie sono specificati
nell'allegato programma di esame, che costituisce parte integrante
del presente bando.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

                               Art. 9 

Titoli valutabili a parita' di punteggio

La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle
risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale.
A parita' di punteggio i titoli ammessi alla valutazione della
commissione sono, in ordine di preferenza:
a) dottorato di ricerca in ingegneria o architettura;
b) diploma di specializzazione post-universitario in ingegneria o
architettura;
c) altra laurea magistrale di cui all'art. 41, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, giusta decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 9 luglio 2009.
d) laurea magistrale non attinente alle funzioni del ruolo giusta
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione del 9 luglio 2009.
I predetti titoli valutabili a parita' di punteggio devono essere
posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 10 

Formazione della graduatoria

L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito di cui
al precedente art. 9, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al
termine di scadenza per la presentazione della domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti
d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato di possedere titoli valutabili a parita' di punteggio e/o
titoli di preferenza, devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni, attestanti il possesso dei suddetti titoli, comprensive
degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche
necessarie.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le
modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni, a mezzo raccomandata postale, con avviso di
ricevimento, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione
centrale per gli affari generali - Ufficio II -Affari concorsuali e
contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso, via
Cavour 5 - 00184 Roma, o attraverso l'utilizzo della posta
elettronica certificata da inviare all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per la
trasmissione a mezzo raccomandata o la data di invio on line per
l'inoltro a mezzo posta certificata.

                               Art. 11 

Approvazione e pubblicazione della graduatoria

Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle
categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge e nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 12 

Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale

Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente
articolo, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa
vigente, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e
attitudinale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente
bando sino alla copertura dei posti messi a concorso.
Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si
rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica di vice
direttore, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata
all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo.
I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali, stabiliti dalla normativa
vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di
laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato
con eventuali esami o test neuro-psico-diagnostici. E' facolta'
dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al
momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche
preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio
necessari.
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da
una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai
sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'interno del 16
aprile 2012, n. 80.
Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione del candidato
dal concorso.

                               Art. 13 

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio
II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei
concorsi d'accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure
informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e degli eventuali titoli
di cui agli articoli 9 e 10 del presente bando.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso -
Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso, via Cavour 5 - 00184
Roma.
Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento
dei dati e' il dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi
d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della
Direzione centrale per gli affari generali.

                               Art. 14 

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 27 dicembre 2017

Il Capo Dipartimento: Frattasi

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