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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il transito di due capitani e due
tenenti del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio trasmissioni dell'Esercito nel corrispondente
ruolo normale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.55 del 13/7/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E5989
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/8/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente, tra l'altro,
modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574,
riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze
Armate e del Corpo della Guardia di Finanza;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
Armate e del Corpo della Guardia di Finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Preso atto delle esigenze ordinative e funzionali dell'Esercito
di indire un concorso, per titoli ed esami, per il transito di
ufficiali in servizio permanente dal ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito
nel corrispondente ruolo normale;
Considerato che esistono le condizioni previste dall'art. 30 del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per indire
detto concorso,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il transito
di due capitani e due tenenti del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito
nel corrispondente ruolo normale.
2. Il numero dei posti di cui al precedente, comma 1, potra'
subire modificazioni fino alla data di approvazione delle relative
graduatorie di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle
Armi.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
capitani ed i tenenti del ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito in
servizio permanente effettivo che alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 3, comma
1:
non abbiano superato il trentottesimo anno di eta';
siano in possesso di un diploma di laurea conseguito a seguito
della frequenza di un corso di studi universitari di durata almeno
quadriennale;
abbiano riportato nei tre anni antecedenti, nella valutazione
del servizio prestato, risultante dalla documentazione
caratteristica, in schede valutative, qualifiche finali non inferiori
a "eccellente" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti.
Il difetto di detto requisito determinera' l'esclusione
dell'ufficiale in sede di istruttoria della domanda ovvero a seguito
della valutazione dei titoli da parte della commissione, a seconda
che risulti da schede valutative o da rapporti informativi.
2. Ai fini del transito nel ruolo normale delle Armi
dell'Esercito i vincitori dovranno documentare il mantenimento della
idoneita' psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in
servizio permanente effettivo, con le modalita' indicate nel
successivo art. 4.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, in duplice copia, secondo lo
schema riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto;
b) firmata per esteso dall'ufficiale interessato (la firma in
calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa,
non richiede l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione
comportera' la non ammissione al concorso;
c) presentata in entrambe le copie, a pena di decadenza, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al Comando di
appartenenza che provvedera' ad inviarne l'originale al Ministero
della difesa Direzione Generale per il personale militare I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali 1a Sezione via XX settembre
n. 123/A 00187 Roma, con le modalita' e nei termini indicati nel
successivo art. 4.
2. Nella predetta domanda l'ufficiale, consapevole delle
conseguenze che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da
falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare:
a) grado, arma, ruolo, cognome e nome, data e luogo di nascita,
codice fiscale e reparto/ente di appartenenza;
b) diploma di laurea posseduto e relativa durata del corso
legale di studi;
c) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito utili ai fini
della valutazione di cui al successivo art. 7, non risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica;
d) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza di cui
all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
e) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso.
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata a mezzo
telegramma al Ministero della difesa direzione generale per il
personale militare I Reparto 1a Divisione reclutamento ufficiali, 1a
sezione - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte dell'ufficiale oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande
 
1. I comandi interessati dovranno istruire le domande di
partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 presentate
dagli ufficiali alle loro dipendenze, provvedendo a:
a) certificare la data di presentazione, apponendo negli
appositi spazi in calce al documento il timbro dell'Ente, la data ed
il numero di protocollo;
b) controllare in via preliminare che la domanda sia compilata
in tutte le sue parti e in conformita' al modello di cui all'allegato
A al presente decreto;
c) redigere apposito documento caratteristico relativo
all'ufficiale, chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato
nel precedente art. 3 (31 luglio 2001);
d) far compilare dal dirigente del servizio sanitario
competente apposita dichiarazione medica come da modello in allegato
B. La data della suddetta dichiarazione non dovra' essere anteriore a
quella di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
e) comunicare telegraficamente alla direzione generale per il
personale militare I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali -
1a Sezione, entro il terzo giorno dalla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, a mezzo fax 06-4827347, i nominativi
degli ufficiali che abbiano presentato domanda di partecipazione al
concorso di cui al precedente art. 1;
f) far pervenire, possibilmente a mezzo corriere, alla
direzione generale per il personale militare I Reparto - 1a Divisione
reclutamento ufficiali - 1a Sezione, via XX Settembre, n. 123/A -
Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno dalla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, l'originale della domanda
di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, con i
relativi eventuali allegati;
g) custodire la copia della domanda, con copia dei relativi
eventuali allegati;
h) far pervenire, a mezzo corriere, improrogabilmente entro il
10 settembre 2001, i seguenti documenti:
dichiarazione medica, redatta in carta semplice secondo il
modello di cui al gia' citato allegato B al presente decreto,
attestante il mantenimento da parte dell'interessato dell'idoneita'
psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio
permanente;
fotocopia autenticata del libretto personale dell'ufficiale,
completo ed aggiornato in tutte le sue parti;
fotocopia integrale autenticata dello stato di servizio
dell'ufficiale;
dichiarazione di completezza della documentazione matricolare
e caratteristica dell'ufficiale, firmata dall'interessato;
attestazione della regolarita' e della completezza della
documentazione matricolare e caratteristica dell'ufficiale;
i) informare tempestivamente la direzione generale per il
personale militare I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali -
1a Sezione di ogni variazione successiva riguardante la posizione
dell'ufficiale fino all'eventuale approvazione delle graduatorie.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
commissione per le prove d'esame, per la valutazione dei titoli di
merito e per la formazione delle graduatorie di merito, composta da:
un ufficiale generale in servizio permanente del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello in
servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, membri;
un ufficiale di grado non inferiore a capitano ovvero un
dipendente civile dell'amministrazione della difesa, appartenente
all'area funzionale "C", posizione non inferiore a "C/2", segretario
senza diritto di voto.

                               Art. 6.
 
Prove d'esame
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
una prova scritta di cultura professionale, della durata di 6
(sei) ore, consistente nello svolgimento di una composizione su
argomenti comuni a tutte le Armi, il cui programma e' riportato in
allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto;
una prova orale consistente in un colloquio che vertera' su
regolamentazione tattica informativa e logistica e su Armi, tiro e
mezzi tecnici, il cui programma e' riportato nel gia' citato allegato
C al presente decreto.
2. La prova scritta avra' luogo presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito viale Mezzetti n. 2 - Foligno,
il giorno 17 settembre 2001, con inizio non prima delle ore 8,00.
Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
della prova scritta saranno rese note con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 4 settembre 2001. Detta
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 4 settembre 2001, tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
3. Gli ufficiali ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, presso la
suddetta sede entro le ore 07,30 del giorno indicato al precedente,
comma 2, muniti di carta d'identita' o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero o blu; la carta sara' fornita sul posto.
Gli ufficiali assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi non ammessi a sostenere la prova
scritta.
La Commissione esaminatrice formulera' preventivamente, in
adunanza segreta, tre tracce contenenti gli argomenti oggetto della
prova scritta d'esame e le chiudera' in plichi sigillati. Prima
dell'inizio della prova uno degli ufficiali partecipanti al concorso
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, citato
nelle premesse.
Durante lo svolgimento della prova non sara' consentita la
consultazione di libri di testo, pubblicazioni, riviste o altro
materiale, ad eccezione del vocabolario della lingua italiana.
La prova scritta si intendera' superata se l'ufficiale avra'
conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Tale punteggio sara'
utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo
art. 8.
Gli ufficiali che non avranno superato la prova scritta non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di essa, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire
dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento della
prova, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941.
4. La prova orale vertera' sulle materie e sui programmi
riportati nel gia' citato allegato C al presente decreto. La stessa
avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno indicati nella
comunicazione inviata agli ammessi a mezzo lettera raccomandata o
telegramma presso il recapito indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
Tale comunicazione sara' estesa anche al Comando dell'ente di
appartenenza degli ufficiali.
5. La direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova, la facolta'
di riconvocare ad altra data gli ufficiali che, per documentate cause
di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale nel
giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/4827347)
entro il giorno stesso di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria dei motivi dell'assenza.
6. La prova orale si intendera' superata se l'ufficiale avra'
riportato un punteggio di almeno 18/30.
7. Gli ufficiali, qualora lo desiderino, potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami fino ad un massimo di trenta giorni,
computabile nel tetto massimo dei quarantacinque giorni a tale titolo
spettanti. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa, di norma, nell'intera misura per
la preparazione alla prova orale, oppure frazionata in due periodi,
di cui uno non superiore a dieci giorni, per la prova scritta.
Qualora l'ufficiale non sostenesse le prove d'esame per cause
dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
Pertanto agli ufficiali partecipanti al concorso non potra'
essere rilasciato il certificato di viaggio.
8. Gli ufficiali dovranno presentarsi a sostenere le prove
d'esame indossando l'uniforme di servizio.
9. Coloro che per qualunque causa non dovessero presentarsi alle
prove d'esame nei giorni stabiliti, salvo quanto previsto dal
precedente, comma 5, per la prova orale, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

                               Art. 7.
 
Titoli di merito
 
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5
valutera', i seguenti titoli di merito, per i quali avra' a
disposizione un punteggio massimo di 10 punti cosi' ripartiti:
a) per i titoli relativi al servizio militare prestato: fino a
5 (cinque) punti.
Sulla scorta della documentazione matricolare e caratteristica
dell'ufficiale, formeranno oggetto di valutazione:
durata e qualita' del servizio militare prestato da ufficiale
in servizio permanente effettivo, in relazione a incarichi ricoperti
ed impegno richiesto;
ricompense militari;
b) per i titoli relativi alla formazione personale e
professionale: fino a 3 (tre) punti.
Formeranno oggetto di valutazione:
voto del diploma di laurea;
ulteriori titoli post-lauream, ivi compreso un secondo diploma
di laurea;
esito del concorso per l'immissione in servizio permanente nel
ruolo speciale delle Armi;
superamento di corsi formativi;
avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado presso una scuola militare dell'Esercito;
posizione al termine del corso allievi ufficiali di
complemento;
esito del corso per sottufficiali;
corsi professionali di specializzazione che abbiano dato luogo
a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica;
corsi non professionali di specializzazione;
grado accertato di conoscenza di lingue straniere che abbia
dato luogo a variazione matricolare ai sensi delle disposizioni
vigenti;
c) per ulteriori titoli: fino a 2 (due) punti.
Formeranno oggetto di valutazione le medaglie al valor civile e
le benemerenze.
I titoli di cui al presente comma devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed essere
stati espressamente indicati nella domanda di partecipazione al
concorso, se non gia' risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica.
2. I titoli di merito saranno valutati dalla commissione
esaminatrice dopo la prova scritta di cui al precedente art. 6 e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
3. Gli ufficiali che nella valutazione dei titoli non
raggiungeranno un punteggio di almeno 6 (sei) punti non saranno
ammessi a sostenere la prova orale.

                               Art. 8.
 
Graduatorie di merito
 
1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per gradi, di
cui al precedente art. 1, saranno formate dalla commissione
esaminatrice sommando il punteggio riportato da ciascun ufficiale
nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli
di merito di cui al precedente art. 7.
2. Dette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.
3. A parita' di punteggio, nell'approvazione delle graduatorie si
terra' conto dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
4. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

                               Art. 9.
 
Transito nel ruolo normale
 
1. Gli ufficiali idonei che nelle rispettive graduatorie di
merito, distinte per grado, di cui al precedente art. 1 siano
compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati
vincitori e transitati, con il grado rivestito e l'anzianita'
posseduta, nel ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito e iscritti in ruolo
dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado.
2. La direzione generale per il personale militare provvedera',
se necessario, a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dagli ufficiali risultati
vincitori dei concorsi nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente,
comma 2, emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 10.
 
Esclusioni
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento qualsiasi ufficiale
che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dagli ufficiali saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tale dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 2 luglio 2001
Il ten. gen.: Simeone

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