Mininterno.net - Bando di concorso ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA Nomina della commissione...
 
 
 

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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nomina della commissione giudicatrice per una procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.63 del 10/8/2010
Ente:ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:0E006659
Sezione:Università
Tipologia:Nomina
Numero di posti:1
Scadenza:-
Tags:Ricercatori

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IL RETTORE

Vista la legge 06.07.98 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23.03.00 n. 117;
Visto il decreto rettorale 4762/572 del 21.12.00, contenente il
Regolamento dell'Universita' degli Studi di Bologna «sulle modalita'
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i trasferimenti e
la mobilita' interna»;
Visto il Decreto Rettorale n. 1627 del 05/11/2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 21/11/2008;
Vista la legge del 9.01.2009 n. 1;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 n. 139;
Visto il risultato delle operazioni di voto e sorteggio per le
designazioni dei componenti le Commissioni giudicatrici;

Decreta:


Art. 1


E' costituita la seguente commissione giudicatrice per il
concorso a posto di Ricercatore universitario:
L-OR/12 Lingua e letteratura araba - Scuola superiore di lingue
moderne, interpreti e traduttori
Giulio SORAVIA - Professore Associato - Universita' di BOLOGNA
via Zamboni, 38 40126 - BOLOGNA
Alessandra AVANZINI - Professore Ordinario - Universita' di PISA
- Via del Collegio Ricci, 10 56126 - PISA
Bartolomeo PIRONE - Professore Ordinario - Universita' di
L'Orientale di NAPOLI via Nuova Marina, 59 80133 - NAPOLI
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: 6
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 0543/374717
Sede presso la quale trasmetterei lavori scientifici:
Dipartimento di Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e
Culture (SITLEC) - Corso A. Diaz 64 - 47100 FORLI'

                               Art. 2 


Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (D.R. n. 1627 del
05/11/2908, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale -
n. 91 del 21/11/2008), consultabile nel seguente sito WEB:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm, le
pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai
sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano
previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo,
se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede
della Facolta', Dipartimento o Istituto ove la Commissione svolgera'
i suoi lavori (cd. Sede concorsuale), entro 30 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel Decreto citato.
Ai candidati che scelgano di consegnare a mano le pubblicazioni,
si raccomanda di prestare attenzione al periodo di chiusura estiva
della struttura a cui deve essere fatta la consegna.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni
anche ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di
appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 117/00 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono
la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in cui il
Bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni
(didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un numero
di pubblicazioni superiore a quello indicato nel Bando di concorso,
al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del
presente D.R.) si raccomanda di controllare l'esistenza o meno del
suddetto limite e di verificare con attenzione il rispetto dello
stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la
Facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della Facolta',
Dipartimento o Istituto ove la Commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le Commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la Commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa Amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

                               Art. 3 


Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 117/00, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente Decreto Rettorale di nomina delle Commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al Rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.

                               Art. 4 


Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12 dell'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 117/00, sono autorizzate,
in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici
di lavoro collegiale.

Il rettore: Dionigi

 

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