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UNIVERSITA' DI MESSINA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di
dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti /
XXIII ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.6 del 22/1/2008
Ente:UNIVERSITA' DI MESSINA
Località:Messina  (ME)
Codice atto:08E00268
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/2/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984, integrata dall'art. 52,
comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, emanato
con decreto rettorale n. 1435, del 6 ottobre 2006;
Visto il regolamento per la istituzione delle scuole di dottorato
e dei corsi di dottorato di ricerca, n. 1 del 21 febbraio 2007, e
successive modifiche;
Sentito il parere espresso del Nucleo di valutazione
dell'Universita' degli studi di Messina in data settembre 2007;
Viste le delibere del 6 dicembre 2007 del S.A. e del C.d.A. con
le quali sono state rispettivamente approvate le scuole di dottorato
di ricerca del XXIII ciclo e attribuite le relative borse di studio;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
 
E' istituito il XXIII ciclo relativo ai corsi di dottorato
afferenti alle scuole di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l'Universita' degli studi di Messina.
Sono indetti i pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione
alle scuole di dottorato di ricerca ed ai corsi di dottorato ad esse
afferenti, rappresentate nell'allegato al presente decreto
(allegato A) che costituisce parte integrante del presente bando. Per
ciascuna scuola e per ciascun corso di dottorato vengono indicati i
posti messi a concorso ed il numero degli stessi ricoperti da borsa
di studio ed il docente coordinatore del corso.
I corsi di dottorato di ricerca hanno la durata di tre anni
solari.
Per ogni corso di dottorato, le borse di studio indicate
nell'Allegato A potranno essere aumentate: prima della scadenza del
bando, a seguito di finanziamenti che siano resi disponibili da altre
Universita' e da enti pubblici o privati. L'eventuale aumento del
numero delle borse potra' determinare l'incremento dei posti messi a
concorso; di tali incrementi sara' data comunicazione sul sito
Internet all'indirizzo www.unime.it>

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Sono ammessi ai concorsi, senza limitazioni di eta' e di
cittadinanza, coloro i quali alla data di scadenza del bando siano in
possesso del diploma di laurea (Vecchio ordinamento) o di laurea
specialistica o magistrale (Nuovo ordinamento) o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero. In quest'ultimo caso, se il titolo
non e' gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, e'
necessario richiederne l'equipollenza unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato. In tal caso, al fine di consentire
opportunamente al collegio dei docenti la valutazione del titolo di
studio, di esso dovra' essere prodotta anche una traduzione in una
delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Il titolo sara' valutato
dal collegio dei docenti del corso di dottorato per il quale si
intende concorrere.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea (Vecchio ordinamento) o
specialistica o magistrale (Nuovo ordinamento) entro la data di
scadenza del bando di dottorato.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice, secondo l'allegato schema, con indicato il domicilio eletto
agli effetti del concorso e indirizzata al Magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Messina - Div. II dottorati di
ricerca, piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina, dovra' essere
recapitata, pena esclusione dal concorso, entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, con la seguente modalita': spedizione postale (posta
celere, corriere espresso, raccomandata a.r. o altro mezzo
equivalente).
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'Ufficio postale accettante.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
alla Divisione dottorati di ricerca telefonicamente al numero
090/6764716.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca, dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000:
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico); per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o
dell'Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione della scuola e del corso di dottorato
cui si intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera;
e) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti, assolvendo
agli eventuali oneri finanziari fissati dagli organi di governo
dell'Universita';
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni della residenza o del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dagli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alle norme regolamentari vigenti
nell'Universita' di Messina, come da regolamento delle scuole di
dottorato e dei corsi di dottorato di ricerca, n. 1 del 21 febbraio
2007 e successive modifiche.

                               Art. 5.
 
Prove di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale; gli argomenti, oggetto delle prove, sono relativi ai
settori scientifico-disciplinari di riferimento delle scuole di
dottorato o di ciascun corso di dottorato.
Le prove sono intese ad accertare i prerequisiti culturali
nonche' l'attitudine alla ricerca dei candidati.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' di Messina,
sede amministrativa del dottorato, nei locali che verranno indicati
con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario delle prove, scritte ed orali, con l'indicazione del
luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno
luogo, sara' pubblicato subito dopo la scadenza del bando sul sito
Internet dell'Universita' di Messina www.unime.it. - unitamente
all'affissione all'albo dell'Ateneo (Piazza Pugliatti, 1) e varra' a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno valido
documento di riconoscimento.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata sia alla prova scritta che alla
prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella
prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della commissione, e' affisso per quanto riguarda la prova scritta o
lo stesso giorno o il giorno successivo, e per la prova orale nel
medesimo giorno, all'albo della facolta' o del dipartimento presso
cui si sono svolte le prove.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
La graduatoria verra' pubblicata sul sito web dell'Ateneo -
www.unime.it - e tale pubblicazione varra' a tutti gli effetti di
legge come notificazione personale.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
La graduatoria finale per ciascun dottorato e' unica. In caso di
utile collocamento in piu' graduatorie di diversi dottorati, il
candidato dovra' esercitare l'opzione per un solo corso di dottorato
entro e non oltre sette giorni. I candidati saranno ammessi ai corsi
secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza
di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del
corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 398 del 1989, il pubblico
dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita'
di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca, che non
goda di alcuna borsa di studio, ai sensi dell'art. 52 della legge del
28 dicembre 2001, n. 448, viene posto in aspettativa e conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
Inoltre, l'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del Collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionale.

                               Art. 7.
 
Iscrizione ai corsi
 
E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole
di specializzazione o altro corso universitario post-laurea e a
master di primo e secondo livello. Agli iscritti alle scuole di
specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di
dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi
sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. Tale
disposizione non si applica ai laureati in medicina e chirurgia
iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia
conforme alla normativa dell'Unione europea.
I candidati ammessi ai corsi di dottorato, con o senza borsa,
dovranno iscriversi entro il termine perentorio di giorni 10 che
decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web
dell'Ateneo.
La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata
come rinuncia al posto, con o senza borsa, che verra' assegnato al
candidato successivo, secondo l'ordine della graduatoria.
La domanda di iscrizione dovra' essere presentata, compilando il
modulo predisposto dall'Amministrazione e reso disponibile sul sito
insieme alla graduatoria, alla divisione dottorati di questa
Universita', piazza Pugliatti n. 1 - 98100 Messina, corredata della
sottoelencata documentazione:
1) dichiarazione dalla quale risulti:
a) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento,
la durata del corso degli studi, la votazione ottenuta e
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito, ovvero il titolo
equipollente (o di cui si chiede equipollenza) conseguito presso una
Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
b) di non essere iscritto ad altro corso di laurea vecchio
ordinamento o di laurea specialistica/magistrale, ad altri corsi di
dottorato, a scuole di specializzazione, a corsi di master di primo e
secondo livello. Se iscritto, di impegnarsi a sospenderne la
frequenza prima dell'inizio e per l'intera durata del corso di
dottorato;
c) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione o altro ente pubblico (se dipendente specificare
l'amministrazione).
Qualora sia assegnatario di borsa di studio:
di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore
all'importo indicato nel successivo art. 8.
I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato.
I titolari di assegni di ricerca, che non siano risultati
vincitori ma che risultino utilmente collocati in graduatoria
nell'ambito di uno dei concorsi di dottorato di ricerca in discorso,
possono chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in
soprannumero al corso medesimo, nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
2) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata in
corso di validita';
3) fotocopia del codice fiscale.

                               Art. 8.
 
Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Ai vincitori verra' erogata la borsa di studio dell'importo annuo
di Euro 10.561,54, al lordo degli oneri previdenziali a carico dello
studente, in rate bimestrali.
L'importo della borsa di studio e' elevabile del 50%, nel caso di
soggiorni all'estero, per un periodo non superiore alla meta' del
corso di dottorato.
Le richieste di soggiorno di studio all'estero, regolarmente
autorizzate e con l'indicazione della localita', periodo e
motivazione, dovranno essere trasmesse dal coordinatore del corso di
dottorato all'Ufficio competente almeno trenta giorni prima
dell'inizio del soggiorno. Tale periodo non puo' essere inferiore a
quindici giorni.
Per usufruire della borsa di studio il dottorando non deve avere
un reddito personale annuo superiore a Euro 15.000,00 lordi, come da
delibera del S.A. del 3 luglio 2002.
La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista.
Tutti coloro che intendono fruire della borsa di studio dovranno
inoltre produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo
annuo.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso, di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di
questa Universita' iscritti a corsi di laurea o diploma. La prima
rata dovra' essere versata all'atto dell'iscrizione contestualmente
alla tassa regionale pari a Euro 75,00. La seconda rata dovra' essere
pagata entro il mese di settembre 2008.

                               Art. 9.
 
Frequenza e obblighi dei dottorandi
 
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il loro curricolo formativo e a dedicarsi con pieno
impegno e per il monte-ore richiesto dal Collegio dei docenti ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate.
Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti, ai fini
dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi
sono tenuti a presentare al Collegio una relazione scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni
prodotte.
Alla fine di ciascun anno il Collegio dei docenti, con proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno
successivo ovvero l'esclusione.
Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia o di servizio militare.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non
puo' essere erogata la borsa di studio e il periodo di sospensione
non e' soggetto a recupero.

                              Art. 10.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione costituita in conformita' all'art. 8 del «Regolamento per
la istituzione delle scuole di dottorato e dei corsi di dottorato di
ricerca» dell'Ateneo di Messina del 21 febbraio 2007 e successive
modifiche.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
Il titolo e' conferito dal rettore che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
I corsi di dottorato di ricerca o i loro indirizzi ammessi al
cofinanziamento nell'ambito del piano di internazionalizzazione del
sistema universitario ex art. 10 decreto ministeriale n. 115
dell'8 maggio 2001, si svolgeranno secondo le modalita' stabilite
nelle rispettive convenzioni.
Il titolo di dottore di ricerca, che si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, sara' riconosciuto e spendibile nei
Paesi partecipanti al progetto.
Le disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto
subordinatamente alla stipula delle convenzioni con le strutture
estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 citato nelle
premesse, l'Universita' si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali
al concorso ed alla eventuale gestione della carriera del dottorando,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.

                              Art. 12.
 
Norme finali
 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/98, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel regolamento
dell'Universita' di Messina, nonche' alle altre disposizioni vigenti
in materia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il rettore: Tomasello

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