Bando di concorso 345 segretari comunali Ministero dell'Interno - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di
quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di
formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell'abilitazione
richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquarantacinque
segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.89 del 9/11/2021
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:21E12576
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:345
Scadenza:9/12/2021
Tags:Amministrativi IN EVIDENZA

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Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente«» «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, concernente il «Regolamento recante disposizioni in materia
di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma
dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127» ed in
particolare l'art. 13;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente
il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica avente ad oggetto «Applicazione dell'art. 20
della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di
handicap candidati ai concorsi pubblici»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto 9 luglio 2009 adottato dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei
titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11
luglio 2002, n. 148»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2012)» e, in particolare, il comma 45 dell'art.
4;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, contenente il «Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole
pubbliche di formazione»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e relativo decreto legislativo di
adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante
«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida
sulle procedure concorsuali»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica», e in particolare l'art. 16-ter che dispone
disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei
Segretari comunali e provinciali;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare
l'art. 74, comma 7-ter;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare gli articoli 247 e seguenti;
Visto l'art. 25-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126,
concernente la semplificazione della procedura di accesso alla
carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio
2020-2022;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che
introduce nuove misure urgenti di semplificazione delle procedure
concorsuali;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», in
particolare l'art. 3 che prevede l'impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 per l'accesso ai concorsi pubblici;
Visto il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»
del 15 aprile 2021, emanato dal Dipartimento della funzione pubblica,
che regola lo svolgimento delle prove in presenza;
Visto l'art. 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, con il quale e' stata prevista la soppressione dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e
provinciali, e la successione a titolo universale alla soppressa
Agenzia del Ministero dell'interno, con il correlato trasferimento
delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012» e, in particolare, l'art. 10, che detta disposizioni per la
gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'11 giugno 2019, n. 78, di riorganizzazione del Ministero
dell'interno, il quale prevede che le funzioni connesse alla gestione
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali sono
attribuite alla Direzione centrale per le autonomie;
Vista la direttiva del Ministro dell'interno in data 12 aprile
2019 che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali
e la conseguente indizione di un concorso pubblico per l'accesso in
carriera di 171 segretari comunali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2019, recante autorizzazione al Ministero dell'interno, ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali (AGES), ad avviare procedure concorsuali e a procedere
alle relative assunzioni, per n. 171 unita' di segretari comunali e
provinciali;
Vista la direttiva del Ministro dell'interno in data 4 dicembre
2020 che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali
e la conseguente indizione di un concorso pubblico per l'accesso in
carriera di 174 segretari comunali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
giugno 2021, recante autorizzazione al Ministero dell'interno, ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali (AGES), ad avviare procedure concorsuali, relative ad un
corso-concorso per l'accesso in carriera e a procedere alle relative
assunzioni, per n. 174 unita' di segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di
formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell'abilitazione
richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquarantacinque segretari
comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali di cui all'art. 98 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
2. Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, il trenta per cento dei posti
(centotrentaquattro) e' riservato ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in possesso dei titoli di studio previsti per
l'accesso alla carriera dei Segretari comunali e provinciali e con
un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' previsto il possesso dei
medesimi titoli di studio.
3. I candidati che - al termine delle prove del concorso di cui
al successivo art. 5 - si siano utilmente collocati nei primi
quattrocentoquarantotto posti, saranno ammessi a partecipare al
corso-concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 13, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini
dell'iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella
fascia iniziale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali di cui
all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'Albo nazionale
puo' sottoporre a visita medica i vincitori in base alla normativa
vigente;
c) godimento dei diritti politici;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
e) laurea magistrale (ordinamento di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004) in:
LM-56 Scienze dell'economia
LM-77 Scienze economico-aziendali
LMG/01 Giurisprudenza
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-52 Relazioni internazionali
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
LM-90 Studi europei
Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di
laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/1999 oppure di
diploma di laurea conseguito con l'ordinamento universitario
previgente al decreto ministeriale 509/99, equiparati con Decreto
Interministeriale del 9 luglio 2009 alle suddette lauree magistrali
(come da tabella "EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO,
LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI" allegata al Decreto
medesimo), oppure i candidati in possesso di altro titolo di studio
equipollente per legge.
I titoli di studio conseguiti presso universita' o istituti di
istruzione universitaria e/o superiore esteri saranno considerati
validi se sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con
apposito provvedimento, ovvero riconosciuti equivalenti ai sensi
della normativa vigente in materia. La dichiarazione di equivalenza
andra' acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia'
stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.
Saranno ammessi con riserva i candidati che posseggano titoli
esteri per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, sia stata presentata istanza
di equivalenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il modulo
per le richieste di equivalenza del titolo di studio estero puo'
essere scaricato accedendo all'indirizzo internet
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
.
E' onere del candidato specificare nella domanda di
partecipazione gli estremi del provvedimento di equipollenza, ovvero
gli estremi del provvedimento di equipollenza o equivalenza del
titolo di studio conseguito all'estero o, in assenza del predetto
provvedimento, la data di presentazione dell'istanza di equivalenza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti, ovvero licenziati ai sensi della
vigente normativa di legge e/o contrattuale, oppure siano stati
interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
4. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
d'esame, ovvero alla formazione della graduatoria finale di cui
all'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997, l'esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei
requisiti richiesti, nonche' per la mancata osservanza dei termini
perentori e delle modalita' stabiliti dal presente bando.
5. L'esclusione dal concorso sara' disposta con provvedimento
motivato del Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni
vicarie-Direttore centrale per le autonomie presso il Dipartimento
per gli affari interni e territoriali (di seguito denominato Vice
Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie).
6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti saranno ammessi con riserva alle prove concorsuali.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente, a pena di irricevibilita', in via
telematica, accedendo all'apposita piattaforma digitale raggiungibile
all'indirizzo internet
https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021 (di
seguito denominata "piattaforma"), mediante l'utilizzo delle
credenziali del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID).
2. La procedura di compilazione e di invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in un
giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate
entro le ore 23:59:59 di detto termine.
3. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso sara' certificata dal sistema informatico
che rilascera' ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso, e allo
scadere del termine ultimo per la presentazione non permettera' piu'
l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso.
Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si
terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per
ultima.
4. In caso di malfunzionamento temporaneo del sistema informatico
di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale
proroga verra' data notizia tramite piattaforma e sul sito
istituzionale dell'Albo https://albosegretari.interno.gov.it.
5. Dopo aver presentato la domanda, il candidato effettuera' la
stampa della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che dovra'
essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva.
6. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile) e il
nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza, nonche' quello di domicilio, se
diverso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di non aver riportato condanne penali, di non avere
procedimenti penali pendenti e di non essere stato sottoposto ad
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. In caso contrario, devono
essere indicate le condanne riportate, anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, riabilitazione e
sospensione della pena, devono essere specificati i carichi pendenti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
j) il possesso, a pena di decadenza, di eventuali titoli di
preferenza o di precedenza di cui al successivo art. 9 del presente
bando;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere decaduto,
ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, dall'impiego stesso;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
m) il titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera e),
del presente bando, precisando il corso di laurea, l'ateneo, il luogo
e la data del conseguimento. Nel caso di possesso di titolo di studio
equipollente per legge, il candidato dovra' indicare espressamente il
provvedimento che stabilisce l'equipollenza. Nel caso in cui il
titolo di studio sia stato conseguito presso universita' estere il
candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza
o equivalenza e l'ente che ha effettuato il riconoscimento ovvero
deve dichiarare di aver presentato istanza di equivalenza alla
Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) ai fini della riserva prevista dall'art. 16-ter, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, del presente
bando. In tal caso, il candidato deve dichiarare di essere in
possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera di
segretario comunale e provinciale e di avere un'anzianita' di
servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. Il
candidato deve altresi' indicare la denominazione della pubblica
amministrazione, la posizione funzionale occupata e gli anni di
effettivo servizio svolti in tale posizione;
o) di aver eseguito il bonifico relativo al pagamento dei
diritti di segreteria di cui al successivo comma 15 del presente
articolo, indicandone, altresi', gli estremi;
p) di autorizzare il Ministero dell'interno - Dipartimento per
gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per le
autonomie, al trattamento dei dati personali per le finalita' di cui
al presente bando, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del relativo
decreto legislativo di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018.
7. Al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare
partecipazione al concorso, il candidato diversamente abile,
nell'apposito spazio della domanda on-line, dovra' fare esplicita
richiesta dell'ausilio necessario e/o di tempi aggiuntivi necessari
per l'espletamento delle prove di esame in relazione alla propria
disabilita'. Quest'ultima andra' opportunamente esplicitata e
documentata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico
legale dell'ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale
dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita'
determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. E'
fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente bando. L'assegnazione
di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' concessa a insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sulla
propria disabilita' dovra' essere caricata in formato elettronico
esclusivamente nell'area riservata della piattaforma, entro il
termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di scadenza
della presentazione della domanda.
8. La mancata trasmissione in formato elettronico di tale
documentazione entro il termine sopra indicato non consentira' di
concedere gli ausili, ovvero i tempi aggiuntivi richiesti.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, ovvero successivamente al termine perentorio di cui al
precedente comma 7, che potrebbero prevedere la concessione di ausili
e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione
medica che sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice e
che dovra' pervenire entro il termine perentorio di dieci giorni
antecedenti alla data di svolgimento delle prove, con le medesime
modalita' di cui al comma 7 del presente articolo.
10. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non sara'
tenuto a sostenere la prova preselettiva e sara' ammesso alle prove
scritte, previa presentazione, con le medesime suddette modalita' e
nei medesimi termini di cui al precedente comma 7, della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto e il grado
di invalidita', nonche' della esplicita autorizzazione al trattamento
dei dati sensibili. A tal fine il candidato, nella domanda compilata
on-line, dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente
beneficio.
11. Eventuali invalidita' uguali o superiori all'80% certificate
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, ovvero successivamente al termine perentorio di cui al
precedente comma 7, dovranno essere documentate con certificazione
medica che sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice e
che dovra' essere acquisita dall'Amministrazione entro dieci giorni
antecedenti alla data di svolgimento della prova preselettiva con le
medesime modalita' di cui al comma 7 del presente articolo.
12. Nella domanda andranno, inoltre, indicati, obbligatoriamente:
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personalmente intestato al candidato;
- un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- un recapito telefonico.
13. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito della posta
elettronica certificata (PEC) e/o della posta elettronica ordinaria
dovranno essere comunicate dal candidato esclusivamente mediante la
piattaforma.
14. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di mancata e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dei recapiti di PEC e/o indirizzo mail ordinario indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o altre cause
non imputabili a colpa dell'Albo nazionale stesso o cause di forza
maggiore.
15. Per la partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 4,
comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' dovuto un diritto
di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della
procedura. L'importo e' fissato in 10,00 (dieci) euro da versare
mediante bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN
IT23F0100003245348014244201 intestato alla Tesoreria dello Stato -
Roma succursale, con la causale "cognome nome/codice
fiscale/COA2021"; il candidato deve indicare obbligatoriamente nella
domanda gli elementi identificativi del bonifico.
16. Non saranno considerate valide le domande inviate con
modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso.
17. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel
caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato deve essere
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

                               Art. 4 

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice di cui all'art. 13, comma 4, del
d.P.R. n. 465/1997, sara' nominata, successivamente alla scadenza del
bando, con decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore
centrale per le autonomie.
2. La Commissione esaminatrice potra' essere articolata in
sottocommissioni ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 1, lettera e),
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e operera' secondo
i principi stabiliti all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge n. 76
del 28 maggio 2021. La Commissione esaminatrice potra' svolgere i
propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.

                               Art. 5 

Svolgimento del concorso

1. Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte e
una prova orale.
2. Le prove concorsuali, svolte secondo le modalita' indicate nei
successivi articoli 7 e 8, saranno precedute, ai sensi dell'art. 13,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, da una prova preselettiva da svolgersi secondo le modalita'
di cui al successivo art. 6.
3. Prima di ciascuna prova saranno pubblicate sulla piattaforma e
sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it le misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica ai sensi
della normativa vigente, nonche' le indicazioni di dettaglio in
merito allo svolgimento della prova. La violazione di tali misure
comportera' l'esclusione dal concorso.

                               Art. 6 

Prova preselettiva del concorso

1. L'ammissione del candidato alla prova scritta e' subordinata
allo svolgimento di una prova preselettiva che potra' essere svolta
anche ricorrendo a sedi decentrate ai sensi dell'articolo 25-bis,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nel
caso di svolgimento della prova preselettiva in sedi decentrate ai
fini della ripartizione dei candidati su base territoriale si fara'
riferimento all'indicazione del luogo di residenza, o se diverso, del
domicilio, inseriti nella domanda di partecipazione.
2. La prova preselettiva, svolta con modalita' telematiche o
comunque tali da consentirne la valutazione con l'ausilio di
strumenti informatici, consistera' nella soluzione in un tempo
predeterminato di 70 quesiti a risposta multipla, da risolvere nel
tempo massimo di 45 minuti, attinenti alle materie oggetto delle
prove scritte e orali del concorso, ivi compresa la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse e della lingua inglese, nonche' al ragionamento logico,
deduttivo e numerico.
3. La valutazione della prova preselettiva sara' effettuata
attribuendo i seguenti punteggi:
risposta esatta: +1 (piu' uno) punto;
risposta errata o multipla: -0,75 (meno zero virgola
settantacinque) punti;
mancata risposta: -0,25 (meno zero virgola venticinque) punti.
4. Della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento della prova
di preselezione sara' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
25 marzo 2022, nonche' tramite piattaforma e sul sito internet
dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a tutti
gli effetti. Nello stesso avviso saranno fornite informazioni circa
le modalita' di svolgimento della prova preselettiva, che potrebbe
svolgersi anche mediante strumentazioni e procedure informatiche o
telematiche. Eventuali ulteriori comunicazioni relative allo
svolgimento della prova saranno rese note tramite piattaforma e sul
sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it. Coloro che non sono stati
esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel
giorno, nel luogo e nell'ora stabiliti. La prova potra' svolgersi
anche in piu' sessioni qualora il numero dei candidati non renda
possibile lo svolgimento contestuale della prova per tutti.
5. L'assenza per qualsiasi motivo dalla prova preselettiva, per
qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comportera'
l'automatica esclusione dei candidati dal concorso.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e impreviste,
si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove
preselettive, rinviarne lo svolgimento, le notizie relative al rinvio
e al nuovo calendario saranno ugualmente rese note nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», nonche' tramite piattaforma e sul sito internet dell'Albo
nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it.
7. Eventuali reclami in ordine all'esclusione dalla prova
preselettiva potranno essere avanzati all'Albo entro e non oltre
sette giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta esclusione
soltanto tramite piattaforma indicando le motivazioni del reclamo.
8. I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva
muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validita'
tra quelli previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, nonche' della ricevuta di avvenuta iscrizione
al concorso di cui all'articolo 3, comma 5, del presente bando.
9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti
di qualsiasi natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi
mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo
svolgimento di calcoli, ne' potranno comunicare tra di loro.
10. Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i
candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati entro
i primi milletrentacinque (1035) posti, corrispondenti a tre volte il
numero delle iscrizioni all'albo da effettuare. Saranno comunque
ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano conseguito un
punteggio uguale al piu' basso risultato utile.
11. La valutazione della prova preselettiva non concorrera' alla
formazione del voto complessivo.
12. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il diario
delle prove medesime saranno resi noti tramite comunicazione sulla
piattaforma, nonche' mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
13. La banca dati dei quesiti che saranno utilizzati per
elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata
sul sito dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it, nonche' sulla piattaforma
almeno quindici giorni prima dell'inizio della medesima prova.

                               Art. 7 

Prove scritte del concorso

1. Il diario relativo allo svolgimento delle prove scritte, con
precisazione della sede, delle date e dell'ora di convocazione sara'
reso noto ai candidati con il medesimo avviso di cui all'art. 6,
comma 12 recante l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte.
Il diario sara' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di
inizio delle prove scritte. I candidati dovranno presentarsi alle
prove muniti, a pena di esclusione, di un valido documento di
riconoscimento tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 25-bis, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le prove scritte
del concorso sono due. Tali prove possono essere svolte, anche nella
medesima data, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e
piattaforme digitali e consisteranno, ciascuna, in tre quesiti a
risposta aperta, diretti ad accertare le capacita' di analisi e di
sintesi dei candidati. E' facolta' della Commissione definire le
dimensioni massime dell'elaborato.
3. La prima prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla
Commissione, avra' ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con
specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto
amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato.
La seconda prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla
Commissione, avra' ad oggetto argomenti di carattere economico e
finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia
politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, nonche' management
pubblico.
4. A ciascuna delle prove scritte la Commissione, ovvero la
sottocommissione, assegnera' un punteggio espresso in decimi, con un
massimo di dieci punti per ogni prova. Alla prova orale saranno
ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle due prove scritte il
punteggio complessivo di 14/20 con un punteggio minimo di 6/10 per
ogni prova.
5. Durante le prove scritte i candidati non potranno introdurre
nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di
calcoli matematici, ne' potranno comunicare tra di loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice (ovvero
la sottocommissione) o il comitato di vigilanza deliberano
l'immediata esclusione dal concorso.
6. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare
nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti testi
di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza, nonche' il
vocabolario della lingua italiana.

                               Art. 8 

Prova orale del concorso

1. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale
sara' reso noto mediante comunicazione sulla piattaforma, nonche'
pubblicato sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
2. Il luogo, le date e l'ora di svolgimento della prova orale
saranno resi noti ai candidati ammessi tramite comunicazione sulla
piattaforma almeno venti giorni prima della data in cui dovra' essere
sostenuta la prova, nonche' mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
3. La prova orale vertera' sulle materie di cui all'art. 13,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, nonche' su management pubblico. Nel corso della stessa sara'
accertata anche la conoscenza della lingua inglese nonche' dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
4. La prova orale potra' essere effettuata in videoconferenza
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
5. La Commissione predeterminera' i quesiti da porre ai candidati
nelle diverse materie d'esame. Immediatamente prima dell'inizio della
prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre al candidato
medesimo saranno estratti per sorteggio tra quelli predeterminati
dalla Commissione, in modo da garantirne l'imparzialita'.
6. La valutazione della prova orale sara' espressa in ventesimi.
L'esame si intendera' superato se il candidato otterra' un punteggio
non inferiore a 14/20.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene reso noto
tramite comunicazione sulla piattaforma, nonche' mediante
pubblicazione sul sito internet dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it e affissione nella sede degli
esami.

                               Art. 9 

Preferenze e precedenze

1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza sara' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocheranno in pari
posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi
dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha
modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. I predetti titoli dovranno essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intenda far valere il titolo di
riserva cui all'art. 1, comma 2, del presente bando e i titoli di
preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, dovra' caricare,
in formato elettronico sulla piattaforma, le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione
sostitutiva il candidato dovra' indicare, fatta eccezione per i
titoli di cui al comma 1, punto 18) e comma 3, lettera a), del
presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento
di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
Dalle dichiarazioni sostitutive dovra' risultare il possesso dei
titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 10 

Ammissione al corso-concorso

1. La graduatoria di ammissione al corso-concorso di formazione
e' compilata dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto della
riserva di posti prevista dall'art. 1, comma 2. I posti riservati,
qualora non coperti, saranno assegnati agli altri concorrenti in
ordine di graduatoria. Tale graduatoria e' redatta in ordine
decrescente in base al punteggio finale conseguito dai candidati,
espresso in quarantesimi, che risultera' dalla somma dei voti delle
due prove scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio
si terra' conto dei titoli di preferenza di cui all'art. 9 del
presente bando dichiarati nella domanda di partecipazione e di quanto
previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191. Detta graduatoria e' trasmessa per l'approvazione al Vice Capo
Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie.
2. Sono ammessi a partecipare al successivo corso-concorso di
formazione non piu' di quattrocentoquarantotto candidati, individuati
con le modalita' di cui al comma 1.
3. La graduatoria di ammissione al corso-concorso, con i relativi
punteggi e l'elenco degli ammessi al corso-concorso di formazione
saranno pubblicati sulla piattaforma e sul sito internet dell'Albo
nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it e ne
sara' data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti. Ogni comunicazione ai
candidati sara' in ogni caso effettuata attraverso piattaforma e
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito internet
dell'Albo nazionale all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it.
4. Eventuali reclami contro la graduatoria di ammissione al
corso-concorso potranno essere proposti entro e non oltre il termine
di sette giorni dalla data di pubblicazione. Detti reclami dovranno
essere avanzati esclusivamente tramite la piattaforma indicando le
motivazioni del reclamo stesso.
5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria di ammissione al corso-concorso di cui al precedente
comma 3, i candidati ammessi dovranno, a pena di decadenza,
confermare tramite piattaforma l'impegno a partecipare al
corso-concorso.
6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino
esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti ai sensi
del precedente comma 5, subentreranno i primi non ammessi risultanti
dalla graduatoria di cui al comma 1. Saranno, inoltre, esclusi dal
corso coloro i quali non si presentino all'avvio delle attivita'
formative senza giustificato motivo.

                               Art. 11 

Svolgimento del corso-concorso di formazione

1. Il corso-concorso di formazione, organizzato dall'Albo
nazionale, avra' una durata di sei mesi e sara' seguito da un
tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni. Con decreto
del Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le
autonomie si provvedera' a definirne le modalita' di svolgimento, le
articolazioni e i contenuti didattici nonche' le modalita' di
espletamento dell'esame finale e il conseguente rilascio
dell'abilitazione. Durante il corso sara' prevista una verifica volta
ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal
Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali.
2. I comuni presso i quali, al termine del corso, i partecipanti
svolgeranno il tirocinio pratico saranno individuati dall'Albo
nazionale in accordo con gli organismi associativi dei comuni e delle
province.
3. L'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso,
denominata graduatoria finale, e le conseguenti iscrizioni all'albo
saranno di competenza del Vice Capo Dipartimento Vicario - Direttore
centrale per le autonomie.
4. Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti saranno
tenuti a una prova finale, consistente nella discussione di una tesi
e in una prova orale, sulla base della quale si dara' luogo alla
predisposizione della graduatoria finale del corso-concorso.
5. In base alla graduatoria di cui al comma 4, si procedera' sia
al rilascio dell'abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni
da effettuarsi all'albo, secondo quanto previsto dal presente bando,
sia alle assegnazioni negli albi regionali con le modalita' previste
dall'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997.
6. Coloro che conseguiranno l'iscrizione all'albo dovranno
permanere almeno due anni, a decorrere dall'assunzione in servizio
quale segretario titolare, nell'albo regionale di prima assegnazione,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 465/1997. In tale ultimo caso
l'obbligo di permanenza biennale si intende riferito all'albo
regionale in cui viene conseguita la prima nomina.

                               Art. 12 

Borse di studio

1. Ai partecipanti al corso-concorso sara' corrisposta una borsa
di studio, il cui importo sara' determinato dal Vice Capo
Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie, nei
limiti e secondo i criteri previsti nell'art. 13, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di
segreteria o la mancata assunzione del servizio, ovvero il mancato
completamento del corso-concorso per qualunque motivo, comportera'
automaticamente la restituzione di una percentuale della borsa di
studio percepita, fissata dal Vice Capo Dipartimento Vicario -
Direttore centrale per le autonomie, secondo le modalita' dallo
stesso stabilite. La mancata accettazione della prima nomina presso
una sede di segreteria o la mancata assunzione del servizio
comportera' anche la cancellazione dall'albo.

                               Art. 13 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali e sensibili forniti dai candidati saranno
trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e utilizzati
esclusivamente per le finalita' del concorso e del successivo
corso-concorso. I dati personali forniti dai candidati saranno,
altresi', raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le
autonomie, e potranno essere comunicati dallo stesso, esclusivamente
alle amministrazioni direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato.
2. La comunicazione dei dati sara' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Il trattamento dei dati sara' effettuato anche con modalita'
informatiche e potra' essere affidato a una societa' specializzata.
4. Ai candidati saranno riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
dell'interno con sede in Piazza del Viminale n. 1 - 00184, Roma,
titolare del trattamento.
5. Le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 saranno rese note sulla
piattaforma.

                               Art. 14 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trovera'
applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
2. Avverso il presente bando sara' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche'
sul sito internet dell'Albo nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it e sulla piattaforma digitale
raggiungibile all'indirizzo
https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021
Roma, 28 ottobre 2021

Il Capo Dipartimento: Sgaraglia

 

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