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UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario
tecnico in prova (ottava qualifica funzionale - area tecnico
scientifica e socio-sanitaria).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.34 del 2/5/2000
Ente:UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
Località:Varese  (VA)
Codice atto:000E4166
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:1/6/2000
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Visto il decreto direttoriale n. 1064 del 31 dicembre 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 10 del
4 febbraio 2000 con cui e' stato indetto un bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto funzionario tecnico -
ottava qualifica funzionale, area tecnico-scientifica e
socio-sanitaria) presso l'Universita' degli studi dell'Insubria, sede
di Varese;
Considerato che, per mero errore, nel suddetto bando non e' stato
indicato il punteggio da attribuire ai titoli;
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica ed alla riapertura
dei termini per la presentazione delle domande e dei titoli
limitatamente ai candidati che hanno gia' provveduto a presentare
l'istanza entro i termini;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di funzionario tecnico in prova (ottava qualifica funzionale - area
tecnicoscientifica e socio-sanitaria) presso la direzione
amministrativa per le esigenze statistiche - dell'Universita' degli
studi dell'Insubria.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) Titolo di studio: diploma di laurea in Ingegneria
informatica o Ingegneria elettronica o Scienze dell'informazione o
Economia o Economia e commercio o Scienza delle informazioni o
Scienze politiche o Statistica.
Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti dei
candidati appartenenti al ruolo del personale universitario (area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria) in servizio senza demerito
nella settima qualifica con almeno tre anni di anzianita' e nella
sesta qualifica con almeno sei anni di anzianita'.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni;
2) Cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti all'Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
3) Eta' non inferiore agli anni diciotto;
4) Idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
5) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
6) Avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

                               Art. 3.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande e
relativi titoli per l'ammissione al suddetto concorso, redatte in
carta semplice, in conformita' allo schema allegato al presente
bando, ed indirizzate al Direttore amministrativo dell'Universita'
degli studi dell'Insubria, via Ravasi n. 2 - Varese, dovranno essere
presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento all'universita' stessa entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio
eletto dal concorrente ai fini del concorso.
Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre il cognome da
nubile anche quello da coniugata.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai
cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle
liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea): di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla
risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente
bando;
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
l) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
n) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiunti allo svolgimento
delle prove d'esame, da documentare per mezzo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato dal direttore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione della domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Restano valide a tutti gli effetti le istanze prodotte in esito
al decreto diretoriale n. 1064 del 31 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 10 del 4 febbraio 2000. A
tal fine gli interessati potranno produrre i titoli entro la scadenza
prevista dal comma 1 del presente articolo.

                               Art. 4.
La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 settembre 1981 e nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e nel regolamento dei procedimenti
di selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi amministrativi e
tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la terza e la
seconda del ruolo speciale, nell'Universita' degli studi
dell'Insubria.

                               Art. 5.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, una delle quali
puo' essere a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale secondo
il seguente programma:
prima prova scritta: architetture di sistemi informativi -
tecnologie Web - basi di dati relazionali;
seconda prova (teorica o pratica): Metodi analitici e grafici
di statistica descrittiva, correlazione, regressione, tabelle di
contingenza, analisi della varianza e attendibilita' delle stime. Il
package SPSS per l'analisi di dati relativi ai principali processi
(didattica, ricerca e gestione) universitari;
prova orale: vertera' sugli argomenti delle prove teoriche e
pratiche. La prova orale comprendera' inoltre l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese.
Questa universita' dara' comunicazione, mediante raccomandata,
con ricevuta di ritorno, della sede e della data dello svolgimento
delle prove scritte non meno di cinque giorni prima dell'inizio delle
prove.
Per avere accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte ed orali dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

                               Art. 6.
 
Ammissione a colloquio
 
L'art. 6 del bando di concorso decreto direttoriale n. 1064 del
31 dicembre 1999 e' cosi' sostituito: Conseguono l'ammissione al
colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta
una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai
medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle
singole prove scritte, nonche' la votazione attribuita ai titoli.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 30. I
titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
a) titolo di studio, tenuto conto della valutazione o del
giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti 5;
b) anzianita' di servizio prestata presso Universita' e
pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 10; per anno o
frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 1.
A tale anzianita' di servizio va equiparato il periodo di
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria
e di rafferma prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei
carabinieri, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Ai fini
della valutazione dovra' essere prodotta copia del foglio
matricolare, ai sensi delI'art. 22, ultimo comma, della legge
n. 958/1986;
c) incarichi svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso
universita' pubbliche amministrazioni: punteggio massimo complessivo
attribuibile punti 7;
d) pubblicazioni scientifiche: punteggio massimo complessivo
attribuibile punti 3; per ciascun lavoro in qualita' di autore,
secondo l'attinenza con il posto messo a concorso: massimo punti 1;
per ciascun lavoro in qualita' di coautore o partecipante e per
ciascuna comunicazione a convegni o congressi, secondo l'attinenza
con il posto messo a concorso: massimo punti 0,50.
Per quanto riguarda le pubblicazioni: per i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale
ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla procura della
Repubblica). L'assolvimento di tali obblighi (in sostanza il fatto
che la pubblicazione e' regolarmente editata) e' automaticamente
certificato dalla produzione a cura del candidato dell'originale
della pubblicazione oppure puo' essere certificato mediante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato
sotto la propria responsabilita', ai sensi delI'art. 4 legge
4 gennaio 1968, n. 15.
Delle pubblicazioni redatte in collaborazione con altri saranno
valutate soltanto le parti attribuibili al candidato se
effettivamente evidenziate;
e) attestati di qualificazione: punteggio massimo complessivo
attribuibile punti 5; attestati di qualificazione rilasciati a
seguito di frequenza a corsi di formazione professionale, organizzati
da pubbliche amministrazioni, in materia attinente al posto messo a
concorso, con superamento di esame finale per ciascun corso: massimo
punti 0,50; attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza a corsi di formazione professionale, organizzati da
pubbliche amministrazioni, in materia attinente al posto messo a
concorso, senza esame finale per ciascun corso: massimo punti 0,25.
Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la
valutazione:
a) in originale;
oppure
b) in copia conforme;
oppure
c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale;
oppure rendendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo
di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata
degli stessi.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande e relativi titoli
che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra'
resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove
orali.

                               Art. 7.
 
Documenti di riconoscimento
 
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.

                               Art. 8.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti
disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza a parita' di
merito, saranno tenuti a presentare o far pervenire, al Direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi dell'Insubria entro e non
oltre il termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo
a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle
prove previste dall'allegato programma d'esame, i sotto specificati
documenti in originale o copia autenticata, che attestino il possesso
dei seguenti titoli:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale
accettante.

                               Art. 9.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove
d'esame e nella valutazione dei titoli.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte, dalla votazione ottenuta nella prova
orale e dal voto attribuito ai titoli.
La graduatoria potra' essere utilizzata anche le assunzioni a
tempo determinato.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata dalla autorita' competente ed e' pubblicata
all'Albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
L'amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzare le
graduatorie di merito, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla
data di approvazione delle stesse, al fine di costituire ulteriori
rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                              Art. 10.
L'art. 10 del decreto direttoriale n. 1064 del 31 dicembre 1999,
e' cosi' sostituito: Il vincitore sara' invitato, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare, entro dieci giorni
dal ricevimento della suddetta ed in conformita' a quanto previsto
dal Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto
dell'universita' del 21 maggio 1996, il contratto di lavoro
individuale a tempo indeterminato per l'assunzione in prova.
Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il
vincitore dovra' produrre la seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio.
Se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in
societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve
contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di impiego (art. 1, lettera g) del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere
rilasciata anche se negativa.
A termine dell'ultimo comma del gia' citato art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli
appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel
termine sopra indicato i seguenti documenti:
1) copia integrale dello stato matricolare;
2) titolo di studio.
In sostituzione dei documenti di cui ai punti 1) e 2) i vincitori
potranno presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1999, n. 403;
3) il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita', di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o
privato, di non esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna
professione e di non coprire cariche in societa' costituite a fine di
lucro.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, lo scrivente decade dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in materia di sanzioni penali. Qualora l'interessato non
intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione
sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti
o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti
o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio
da questo Ateneo su indicazione da parte dell'interessato della
specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni
dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva
la possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.

                              Art. 11.
Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'ottava qualifica
funzionale, area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, profilo di
funzionario tecnico - con diritto al trattamento economico iniziale
di cui al Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto
universita' stipulato il 5 settembre 1996.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l'Universita' degli studi dell'Insubria per un periodo non
inferiore a sette anni.

                              Art. 12.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
studi dell'Insubria e trattati per le finalita' di gestione della
procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 13.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' la dott.ssa Gussoni Monica, Universita' degli studi
dell'Insubria, via Ravasi n. 2, tel. 0332/250279, fax 0332/250297.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono - sempreche'
applicabili - le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute del Testo unico del 10 gennaio 1957 n. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e
nella legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e nel
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 e nel
regolamento dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
negli impieghi amministrativi e tecnici delle qualifiche funzionali
comprese tra la terza e la seconda del ruolo speciale
nell'Universita' degli studi dell'Insubria.
Varese, 13 aprile 2000
Il direttore: Balzani

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