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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi
ufficiali del «ruolo normale» dell'Accademia della Guardia di Finanza
per l'anno accademico 2005/2006.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 4/2/2005
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:05E00594
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:7/3/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

SI  RIPORTA  IL  TESTO  DELLA  RETTIFICA  PUBBLICATA  IN  G.U.  N. 12
DELL'11/2/2005
I tempi relativi alla prova facoltativa di 100 metri di corsa piana
(sia per i candidati di sesso maschile che di sesso femminile), di
cui alla tabella in allegato 4, richiamato nell'art. 20 del bando
citato in premessa, devono ritenersi espressi in secondi e non in
minuti.
---------------------------------------------------------------------
--
IL COMANDANTE GENERALE
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965,
n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440, e 5 luglio
1986, n. 342, concernenti il trattamento economico spettante agli
allievi delle accademie militari;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti alla
Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo
stato dei sottufficiali, e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola
lo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive aggiunte, concernente le disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche, che detta norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato;
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, ed il
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
Ritenuto di dover riservare 4 posti da mettere a concorso ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente «Nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare,
l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della
Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155,
concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo
A)»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove
concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, concernente
l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
Vista la convenzione tra l'Universita' degli Studi di Bergamo,
l'Universita' degli Studi di Milano e l'Universita' degli Studi di
Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza, datata
20 dicembre 2001;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 445/2002, datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti di «celibato», «nubilato» e «vedovanza», previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 387400, datata 20 novembre 2003, concernente
l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita'
gerarchiche del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2004, che fissa, tra
l'altro, nel 50% l'aliquota massima di personale femminile da
arruolare nel ruolo normale degli ufficiali per l'anno 2005;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge Finanziaria 2005)»;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto per l'anno accademico 2005/2006 un pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione di 55 allievi ufficiali del
«ruolo normale» al primo anno del 105° corso dell'Accademia della
Guardia di finanza.
2. Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante il
presente concorso, non potra' superare il 50% dei posti messi a
concorso, cioe' 27 unita'. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di
sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno del 105° corso
in numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in
posizione utile nella graduatoria di cui al successivo art. 24.
3. Quattro dei suddetti 55 posti sono riservati, subordinatamente
al possesso degli altri requisiti prescritti dal successivo art. 2, a
coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico matematici e culturali);
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) una prova scritta di cultura generale;
d) un tirocinio, della durata di 20 giorni, durante il quale
saranno effettuati:
1) la visita medica di controllo;
2) una prova di efficienza fisica;
3) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) tre prove orali;
f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
g) una prova facoltativa di informatica.
5. Il corso di Accademia avra' inizio nella data che sara'
stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e avra'
durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualita' di
allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).
6. Alla fine del triennio, i sottotenenti saranno ammessi al
corso di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un
anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di
tenente).

                               Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2005, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1977 (compreso);
2) non si trovino nella condizione di inidonei
all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se in servizio
permanente;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al
territorio della Repubblica, o se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2005, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 ed il
1° gennaio 1988, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
5) non siano ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
9) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2004/2005.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6), 7), 8) e 9) devono essere posseduti alla scadenza del termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino
all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda dovra' essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono
presentare la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34,
00181 - ROMA/APPIO.
5. La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1
al presente bando), e disponibile presso tutti i Comandi del Corpo
nonche' sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai
concorsi.
6. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, sia minorenne dovra' allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 6, che costituisce parte integrante del
presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo,
in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza
di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno
solo dei genitori, dovranno essere documentati i motivi per cui manca
l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche
se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
7. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non dovessero pervenire entro sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando verranno
archiviate. Nelle more, i candidati saranno ammessi con riserva.
9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
10. Le domande non sottoscritte saranno, invece, direttamente
archiviate.
11. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico al Comandante Interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il Comando che ha disposto l'archiviazione,
ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello in allegato 1)
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado
rivestito nonche' il Comando cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato, condannato ovvero non aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti
non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2004/2005;
g) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola
meccanografica, il grado, il reparto cui sono in forza);
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
i) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove
possibile, di un recapito telefonico;
l) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
m) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
successivo art. 6, comma 2;
n) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati, in sede di domanda di partecipazione al concorso,
possono richiedere di essere sottoposti anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 1, comma 3, del presente bando, devono compilare la domanda
di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed
il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti ed
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale vorranno
sostenere le previste prove scritta e orale.
4. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite al successivo art. 11.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.
6. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Comando Provinciale della
Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale
della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) il quale
non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti
da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o
da eventi di forza maggiore. Lo stesso Comando, inoltre, non assume
alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei
candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad
altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine,
essere tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione
che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del
candidato ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
Istruttoria della domanda
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 6.
Documentazione
1. Nei confronti dei candidati che saranno risultati idonei alla
prova scritta di cui al successivo art. 15, il Comando Provinciale
della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta)
provvedera' a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai
superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
2. I candidati risultati idonei alla prova scritta dovranno
presentare o far pervenire direttamente al Comando indicato al
precedente comma, entro venti giorni dalla data di comunicazione
dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dall'art.
38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 24 dovranno presentare o far pervenire al Comando di cui al
comma 1 del presente articolo, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di ammissione al corso di formazione:
a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato
provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di
completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo
ufficiale.
4. I vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 1,
comma 3, dovranno, inoltre, far pervenire al Comando Provinciale
della Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle
d'Aosta), a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di
ammissione al corso di formazione, l'attestato di cui al predetto
art. 1.
5. I vincitori del concorso dovranno consegnare, direttamente al
Comando Accademia, all'atto della presentazione per l'inizio del
corso di formazione, il diploma in originale ovvero la copia
autentica del certificato attestante il conseguimento del titolo di
studio, in conformita' dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il titolo originale di studio
dovra', comunque, essere presentato, direttamente al Comando
Accademia, entro il 31 marzo 2006. In caso di documentato
impedimento, il vincitore del concorso dovra' presentare, entro lo
stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi dell'art. 199,
comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
6. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
7. Il documento di cui al precedente comma 3, lettera b), deve
avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
8. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
9. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.
10. I Comandi indicati al precedente comma 4, esclusivamente per
i vincitori del concorso, ricevuti i suddetti documenti, li
trasmetteranno entro 10 giorni dalla ricezione, unitamente alla
domanda di partecipazione, al Centro di Reclutamento.
11. I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica
amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio,
nonche' l'attestato di cui al precedente art. 1, comma 3, se
vincitori dei posti riservati.

                               Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza,
sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara'
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti
prescritti, la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria unica di merito, costituita da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli
istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame,
membri;
e) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da sei ufficiali
della Guardia di finanza periti selettori e quattro ufficiali della
Guardia di finanza, istruttori presso l'Accademia, membri;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico
dell'Esercito, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1,
lettera d), del presente articolo, integrata rispettivamente da
ufficiali della Guardia di finanza:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione sara' integrata da un ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto
d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera e), potra' avvalersi, altresi', ai fini
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e della valutazione al
termine del tirocinio, dell'ausilio di:
a) psicologi;
b) ufficiali del Corpo cui devolvere, in qualita' di «tutor»,
l'inquadramento degli aspiranti, durante il periodo del tirocinio.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d),
e) ed f) del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento ovvero, nel corso del tirocinio, dal
Comando Accademia.

                               Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c) ed e) compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                               Art. 9.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 10.
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati dovranno esibire
la carta di identita' oppure un documento di riconoscimento
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di
fotografia recente.

                              Art. 11.
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
a) lunedi' 14 marzo 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «A» a «BO»;
b) lunedi' 14 marzo 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «BR» a «CK»;
c) martedi' 15 marzo 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «CL» a «DE»;
d) martedi' 15 marzo 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «DI» a «FO»;
e) mercoledi' 16 marzo 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «FR» a «K»;
f) mercoledi' 16 marzo 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «L» a «MA»;
g) giovedi' 17 marzo 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «ME» a «OZ»;
h) giovedi' 17 marzo 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «PA» a «PU»;
i) venerdi' 18 marzo 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «Q» a «SK»;
l) venerdi' 18 marzo 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «SL» a «Z».
2. I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle
tornate di convocazione di cui al precedente comma, dovranno
presentarsi per sostenere la prova preliminare venerdi' 18 marzo
2005, ore 15.
3. Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
4. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca,
potranno richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
5. Ciascun candidato dovra' presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non potranno essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni e/o
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti.
7. La banca dati da cui saranno tratti i questionari
somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet
www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio» de L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
9. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
10. Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che, avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 23,
del presente bando di concorso, non si presenteranno nel giorno e
nell'ora stabiliti.
11. La somministrazione e la revisione dei test saranno eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
12. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al successivo
art. 12, i candidati classificatisi nei primi 1000 posti della
graduatoria. Dei concorrenti, nel numero massimo sopra indicato,
quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale del
50% e, quindi, le 500 unita'. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti
che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile per entrambi i sessi.
14. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per la
visita medica preliminare, entro il 20 maggio 2005, debbono
considerarsi esclusi dal concorso.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o
dalla data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai
sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario, al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 12.
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 13, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita
medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
e di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che
sara' comunicato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 13.
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, dovranno presentare un certificato, con data non
anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il
risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorpali, rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale.
3. La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verra' presentato
entro 50 giorni dalla data di notifica dell'esito della visita medica
preliminare.
4. La positivita' al suddetto accertamento comportera'
l'esclusione dal concorso.
5. I candidati saranno sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
- campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica, muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei
suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita'
visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
11. Saranno, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della
parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e
l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.
14. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
15. I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 11 e 12, saranno
subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione.
Avverso tale giudizio non e' ammessa visita di revisione.
17. Avverso le esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
18. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata sara', allo
scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa
sede, la competente sottocommissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate saranno, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 29 agosto 2005.

                              Art. 14.
Ammissione alla prova scritta
1. I candidati che conseguono l'idoneita' fisica alla visita
medica preliminare o alla visita medica di revisione saranno ammessi
alla prova scritta.

                              Art. 15.
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
superiore di secondo grado, avra' luogo nel giorno, nell'ora e nella
sede comunicata agli stessi candidati dalle sottocommissioni di cui
all'art. 7, comma 1, lettere b) e c).

                              Art. 16.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                              Art. 17.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti sara' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera d).
2. La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni tema un punto
di merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per la frequenza del tirocinio di cui al successivo
art. 18.
6. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per la
frequenza del tirocinio entro il 26 agosto 2005 debbono considerarsi
non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 18.
Tirocinio
1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta
saranno ammessi alla frequenza del tirocinio, che avra' la durata di
venti giorni e si svolgera' presso il Centro Addestrativo
Polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (loc.
Castelporziano), via Croviana n. 120, a decorrere dalla data indicata
all'atto della convocazione di cui al precedente art. 17, comma 5.
2. Gli aspiranti, all'atto dell'ammissione al tirocinio,
dovranno:
a) essere muniti di un certificato di idoneita' all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita',
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva
Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport, da esibire secondo le modalita' di cui all'art. 20, comma 5;
b) produrre, se di sesso femminile, un test di gravidanza di
data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
candidata dovra', allo scopo sopra indicato, essere sottoposta al
test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
3. I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono:
a) in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla data di
presentazione, per la frequenza dello stesso, una ferma volontaria
che avra' termine il 17 settembre 2005;
b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante
tale periodo, essi saranno esonerati dalle funzioni del grado e
soggetti ai doveri degli aspiranti di cui alla precedente lettera a);
c) alle dipendenze del Comando Accademia della Guardia di
finanza, che si avvarra', per il loro inquadramento, degli ufficiali
istruttori componenti la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera e), ed, eventualmente, degli ufficiali «tutor».
Nel caso in cui i candidati appartengano:
d) alla Guardia di finanza, saranno comandati in missione, per
tutta la durata del tirocinio;
e) alle altre Forze armate, saranno posti, a cura degli enti di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continueranno
a percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
f) a Forze di Polizia ad ordinamento civile ovvero al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, saranno posti, a cura degli enti di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Durante il tirocinio, tutti i candidati:
a) usufruiranno di vitto e alloggio a spese
dell'Amministrazione;
b) riceveranno in uso un corredo ridotto, che sara' restituito
in caso di mancata ammissione al corso di formazione di cui al
successivo art. 25. In particolare, per esigenze connesse allo
svolgimento delle attivita' previste, tutti gli aspiranti
indosseranno i capi di vestiario e i distintivi previsti per
l'allievo finanziere;
c) provvederanno, in proprio, per gli indumenti ed i materiali
di cui all'allegato 5;
d) saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari di vita
interna dell'Istituto, previste per gli allievi dell'Accademia;
e) svolgeranno le seguenti attivita':
- esercitazioni di educazione fisica;
- addestramento formale ed altre esercitazioni
tecnico-pratiche di carattere militare;
- attivita' didattiche e conferenziali, allo scopo di
acquisire conoscenze di base sull'ordinamento ed i compiti
istituzionali della Guardia di finanza, sui diritti e i doveri del
militare, nonche' sul percorso di studi dell'allievo ufficiale del
Corpo;
- studio obbligatorio per la preparazione alle prove orali e
facoltative del concorso;
f) saranno sottoposti a:
- visita medica di controllo;
- prova di efficienza fisica;
- accertamento dell'idoneita' attitudinale.
5. Gli aspiranti, in caso di mancato superamento di una delle
fasi selettive di cui al precedente comma 4, lettera f), saranno
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso dalle competenti
sottocommissioni.
6. Sono parimenti esclusi dal concorso, con provvedimento della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), i candidati
che:
a) omettano, qualora non siano gia' militari in servizio, di
sottoscrivere la ferma volontaria, in qualita' di allievo finanziere;
b) risultino positivi al test di gravidanza, di cui al
precedente comma 2, lettera b), sulla base dei certificati prodotti o
degli accertamenti svolti a cura dell'Amministrazione;
c) restino assenti dalle attivita' del tirocinio, per un
periodo complessivamente superiore a cinque giorni, qualunque ne sia
la causa. Ai fini del computo dei giorni di assenza, saranno,
altresi', considerati quelli concessi in sede di differimento della
presentazione per la frequenza del tirocinio, a norma dell'art. 23,
comma 1, lettera c);
d) presentino al Comando Accademia, durante la frequenza del
tirocinio, apposita dichiarazione di rinuncia.
7. I candidati esclusi dal concorso saranno, immediatamente,
messi in liberta' a cura del Comando Accademia e, se rientranti tra
quelli di cui al comma 3:
a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni, nelle
more della formalizzazione del provvedimento di proscioglimento di
cui al successivo comma 9;
b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
8. I provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
notificati agli interessati, potranno essere impugnati secondo le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
9. A seguito del provvedimento di esclusione e con la medesima
decorrenza, i candidati di cui al comma 3, lettera a), saranno
prosciolti d'autorita' dalla ferma contratta, con provvedimento
dell'Ispettore per gli Istituti di Istruzione.
10. Avverso il proscioglimento di cui al precedente comma, gli
interessati potranno produrre ricorso:
a) gerarchico al Comandante Generale della Guardia di finanza,
ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 19.
Visita medica di controllo
1. Tutti i candidati ammessi alla frequenza del tirocinio, dopo
aver sottoscritto, ove previsto, la ferma volontaria di cui
all'art. 18, comma 3, lettera a), saranno sottoposti alla visita
medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera f).
2. Prima della visita medica di controllo, la citata
sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
3. La stessa potra', nell'espletamento dei propri lavori,
disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti,
eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro
clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente
ospedale militare.
4. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo
saranno ammessi a sostenere le successive prove concorsuali, mentre i
non idonei verranno esclusi dal concorso.
5. Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 20.
Prova di efficienza fisica ed accertamento dell'idoneita'
attitudinale
1. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto
del peso, corsa piana 1000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
2. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con il
superamento delle quattro prove obbligatorie con un punteggio
complessivo minimo di 8, come da tabella in allegato 4, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il candidato che riportera' un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) conseguira', nel
punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,10/30;
b) da 9,1 a 10 punti 0,15/30;
c) da 10,1 a 11 punti 0,20/30;
d) da 11,1 a 12 punti 0,25/30;
e) da 12,1 a 13 punti 0,30/30;
f) da 13,1 a 14 punti 0,35/30;
g) da 14,1 a 15 punti 0,40/30.
4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non
incidera' sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
5. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati dovranno presentare alla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera e), un certificato di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico
Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
7. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una
delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocommissione,
sentito il medico presente, provvedera', con giudizio motivato ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica, compatibilmente con la disciplina delle assenze
dall'attivita', previste durante il tirocinio, di cui all'art. 18,
comma 6, lettera c). Se, per effetto della certificazione medica
presentata, il candidato superi il numero massimo consentito di
giorni di assenza dalle attivita' del tirocinio, ovvero rimanga
indisponibile al termine dello stesso, sara' escluso, a norma del
citato articolo, dal concorso.
8. I candidati, che avranno ottenuto il differimento di cui al
precedente comma, potranno, qualora la temporanea indisposizione lo
consenta, essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale.
9. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
saranno ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre
i non idonei saranno esclusi dal concorso.
10. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito.
11. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test;
d) valutazione dell'idoneita' dei candidati, al termine del
tirocinio, secondo le modalita' di cui all'art. 21.
12. I candidati risultati idonei alle fasi dell'accertamento
attitudinale, di cui al precedente comma 11, saranno ammessi a
sostenere le prove orali, mentre i non idonei saranno esclusi dal
concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
14. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e),
fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione
degli stessi.

                              Art. 21.
Valutazione al termine del tirocinio
1. Nei confronti dei candidati che hanno superato le fasi di cui
all'art. 20, comma 11, lettere a), b) e c), la sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera e), provvedera' a compiere una
valutazione finale di idoneita'.
2. A tal fine, la citata sottocommissione terra' conto del
rendimento globale durante l'intero periodo di frequenza del
tirocinio, con specifico riguardo alla capacita' e alla resistenza
fisica, al comportamento tenuto ed alla idoneita' ad affrontare
l'iter formativo quinquennale dell'Accademia.
3. I candidati nei cui confronti sara' espresso un giudizio di
idoneita', ai sensi del precedente comma, saranno ammessi a sostenere
le prove orali con le modalita' di cui al successivo art. 22, mentre
i non idonei saranno esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 22.
Prove orali e prova facoltativa
di lingua straniera e di informatica
1. Le prove orali avranno luogo davanti alla sottocommissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), e consisteranno in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuira' ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la
votazione minima di 18 trentesimi in ciascuna materia.
6. Coloro che riporteranno una votazione, in almeno una materia,
inferiore a 18 trentesimi saranno dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da
un membro, sara' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di
esame.
9. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali,
sara' sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica, con le modalita' indicate in allegato 3 al presente
bando.
10. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo potra'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso potra' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
11. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo potra' essere
assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
12. Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
13. La sottocommissione assegnera', per ogni prova facoltativa,
un punto di merito espresso in trentesimi. Il candidato che
riportera' un punto compreso tra i 18 e 30 trentesimi conseguira',
nel punteggio della graduatoria finale di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22 trentesimi;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26 trentesimi;
c) 0,75 per i voti superiori a 26 trentesimi.
14. Prima dell'effettuazione della prova orale e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i
criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

                              Art. 23.
Mancata presentazione del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presentera' per:
a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'art. 11, e
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 12,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui
all'art. 7, comma 1, lettera b), c) e d), hanno facolta', su istanza
motivata, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza,
inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via della Batteria di Porta Furba,
n. 34, 00181 ROMA/APPIO, dovra' essere anticipata, via fax, al numero
06/24290622 oppure 06/24290676;
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 15, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
c) la frequenza del tirocinio, previsto dall'art. 18, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali
ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore,
comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 ovvero
035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del Comandante dell'Accademia, che potra' differire la presentazione
del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente
entro due giorni dall'inizio del tirocinio. I giorni di assenza
maturati saranno cumulati con quelli previsti dall'art. 18, comma 6,
lettera c), ai fini dell'esclusione dal concorso.
2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta'
di anticipare o posticipare la sottoposizione di singoli candidati
alle fasi selettive di cui all'art. 18, comma 4, lettera f), nel
rispetto del calendario delle stesse.

                              Art. 24.
Graduatoria
1. La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a).
2. Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, ad esclusione delle lettere
f) e g).
3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto
di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove di
efficienza fisica, nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
4. A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui
all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
5. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.

                              Art. 25.
Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di
formazione, in qualita' di allievi ufficiali, i candidati iscritti
nella graduatoria di cui al precedente art. 24, nei limiti dei posti
messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria
stessa.
2. Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora
stabilito per l'inizio del corso sara' considerato rinunciatario e,
quindi, escluso dalla graduatoria unica di merito con provvedimento
dell'Amministrazione.
3. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215
ovvero 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed
insindacabile del Comandante dell'Accademia, che potra' differire la
presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto
improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I
giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della proposta
di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le
decisioni saranno comunicate al candidato tramite il Comando
Provinciale (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) competente per il luogo di
residenza.
4. Qualora i posti riservati di cui al precedente art. 1, comma
3, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati
riconosciuti idonei, gli stessi saranno conferiti agli altri
candidati iscritti nell'anzidetta graduatoria, nell'ordine del
punteggio di merito conseguito.
5. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
6. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione
della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a
concorso.
7. All'atto della loro ammissione in Accademia gli ispettori, i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
8. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di
Accademia, devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da
espletare.

                              Art. 26.
Spese di partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Rimangono a carico
dell'Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla
permanenza dei candidati presso il Centro Addestrativo Polifunzionale
della Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), per la
frequenza del tirocinio.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, ad eccezione della lettera d), ai candidati appartenenti al
Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i
giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, potra' essere concessa
per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno
conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia per la frequenza del corso, secondo le disposizioni
vigenti.

                              Art. 27.
Trattamento economico degli allievi ufficiali
1. Durante il corso, agli allievi ufficiali sara' corrisposta la
paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958.
2. Gli allievi fruiranno gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della prima vestizione, le cui spese sono a carico
dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di libri di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con decreto dirigenziale;
c) di carattere personale e straordinarie.
4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso
di formazione dovranno essere provvisti del corredo di cui
all'allegato 5.

                              Art. 28.
Trattamento economico degli allievi ufficiali
provenienti dai militari del Corpo
1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita',
dagli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi
in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali
conseguiti a progressione di carriera o a disposizioni normative a
carattere generale.

                              Art. 29.
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso potranno essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it.> 2. Parimenti, saranno pubblicati sul citato sito internet gli
elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla
prova scritta nonche' la graduatoria unica di merito del concorso.

                              Art. 30.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per le finalita' concorsuali, e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 27 gennaio 2005
Gen. C.A. Roberto Speciale

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