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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai
percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria
di primo e secondo grado su posto comune. (Decreto n. 497).

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.34 del 28/4/2020
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:20E05137
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/7/2020

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti», ed in particolare il comma 7;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art.
11, comma 14;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga ladirettiva 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di
eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante
attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
Visto il decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 17;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t);
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in
particolare, l'art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in
particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il
riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei
licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti tecnici, per gli
Istituti professionali e Indicazioni nazionali per i licei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile
2018, relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca,
Sezione scuola, per il triennio 2016 -2018;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in
data 13 marzo 2020;
Visto il parere reso dal CSPI in data 6 aprile 2020;
Ritenuto di accogliere tutte le richieste ivi formulate che non
appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non
limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei
criteri generali;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di
attivare la procedura di cui al presente decreto anche per la classe
di concorso A-66, trattandosi di classe di concorso ad esaurimento ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19;
Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare
l'art. 7, comma 1, consentendo ai docenti AFAM di svolgere l'incarico
di presidente per le classi di concorso attinenti al settore
artistico e musicale, in quanto i suddetti docenti non possono
ritenersi equiparati alle categorie che, secondo la normativa
vigente, possono ricoprire le funzioni di presidente di commissione
nella procedura di cui al presente decreto;
Ritenuto di non accogliere la proposta di modifica dell'art. 11,
comma 6, con riferimento alla diminuzione della soglia minima di
punteggio richiesto per il superamento della prova scritta, poiche'
in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1, comma 10, del
decreto-legge n. 126 del 2019;
Ritenuto di non poter accogliere la riformulazione dell'art. 15
proposta dal CSPI in quanto la stessa prevede l'indizione, da parte
dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di
«concorsi ordinari per le scuole secondarie di primo e secondo grado
con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno» la
cui disciplina e' palesemente ultronea all'oggetto del presente
decreto;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21
aprile 2020;
Considerato che risulta vacante il posto di Direttore Generale
per il personale scolastico

Decreta:


Art. 1


Oggetto e definizioni


1. Il presente decreto disciplina e avvia la procedura
straordinaria per esami finalizzata all'accesso all'abilitazione
all'insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di
primo e di secondo grado. Sono escluse le classi di concorso ad
esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono piu'
previsti dagli ordinamenti vigenti, e segnatamente le classi di
concorso A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33.
2. La procedura straordinaria e' indetta a livello nazionale e
organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono
responsabili dello svolgimento dell'intera procedura.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a. Ministro: Ministro dell'istruzione;
b. Ministero: Ministero dell'istruzione;
c. decreto-legge: decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
d. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
e. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR
o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
f. Testo unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
g. Pago In Rete: Sistema per i pagamenti telematici a favore
del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei
pagamenti della Pubblica amministrazione PAgoPA;
h. Regolamento: il regolamento di cui all'art. 1, comma 13 del
decreto-legge.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge, la
partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto e'
riservata ai soggetti, ivi compresi i soggetti che partecipano alla
procedura di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge che,
congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della
domanda, posseggono i seguenti requisiti:
a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico
2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, in qualunque
grado di istruzione, almeno tre annualita' di servizio, anche non
consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di
sostegno, anche in assenza di specializzazione, e' considerato valido
ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la
classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I
soggetti che raggiungono le tre annualita' di servizio prescritte
unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno scolastico
2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La
riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio relativo
all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al
predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;
b. hanno svolto almeno una annualita' di servizio, tra quelle
di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la
quale scelgono di partecipare. Il servizio prestato sulla classe di
concorso A-29 e' ritenuto valido ai fini della partecipazione per la
classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di
concorso A-66 e' ritenuto valido ai fini della partecipazione alla
classe di concorso A-41, purche' congiunto al possesso del titolo di
studio di cui alla lettera c;
c. posseggono il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
coerente con la classe di concorso richiesta, fermo restando quanto
previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento
alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico,
individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero
posseggono i titoli di studio previsti per la fase transitoria
dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con
riferimento alle classi di concorso a posti nei licei musicali e
coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, secondo
quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella.
2. I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare
alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 1, lettera b),
purche' in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c);
3. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo
se prestato, anche cumulativamente:
a. presso le istituzioni statali e paritarie;
b. nell'ambito dei percorsi di cui all'art. 1, comma 3, del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di
istruzione e formazione professionale, purche', nel caso dei predetti
percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di
posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di
cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di
concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2.
4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all'estero il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano
comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi
della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle
istanze per la partecipazione alla procedura. La riserva si scioglie
positivamente a far data dall'adozione del provvedimento di
riconoscimento adottato dalla competente struttura ovvero, in caso di
diniego, con l'esclusione dalla procedura o depennamento dall'elenco
di cui all'art. 12.
5. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone
l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura
stessa.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione


1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a
pena di esclusione, in un'unica regione e per una sola classe di
concorso per la quale posseggono il requisito di accesso, ai sensi
dell'art. 2.
2. I candidati presentano istanza di partecipazione alle prove
finalizzate all'abilitazione unicamente in modalita' telematica
previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di
un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area
riservata MIUR con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze
on-line (POLIS)». La presentazione della domanda attraverso specifica
piattaforma predisposta dal MIUR, costituisce modalita' esclusiva di
partecipazione alla procedura ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Le istanze presentate
con modalita' diversa da quella telematica non sono prese in
considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo
www.miur.gov.it accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi
> Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico >
Abilitazione all'insegnamento, alla pagina dedicata alla Procedura
abilitante scuola secondaria o, in alternativa, direttamente alla
piattaforma attraverso il percorso «Argomenti e Servizi > Servizi
on-line > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai
al servizio
3. Pertanto, i candidati possono presentare istanza di
partecipazione alla procedura a partire dalle ore 9,00 del 28 maggio
2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o di
un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area
riservata MIUR con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze
on-line (POLIS)», acquisisce dette credenziali:
seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia per
l'Italia Digitale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid per la
registrazione a SPID
oppure
seguendo le istruzioni descritte nella sezione «Istruzioni per
l'accesso al servizio» presente al link
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Per il
riconoscimento il candidato potra' rivolgersi alla sede
dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica l'identita'
del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire
la relativa procedura, che provvede all'abilitazione del candidato al
servizio istanze on-line nel sistema informativo.
5. Per la partecipazione alla procedura e' dovuto, ai sensi
dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche'
dell'art. 1, comma 11, lettera f) del decreto-legge, il pagamento di
un contributo di segreteria pari ad euro 15,00. Il pagamento deve
essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 71N
01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: «procedura straordinaria
finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione indetta ai sensi
art. 1 del decreto-legge n. 126/2019 - regione - classe di concorso -
nome e cognome - codice fiscale del candidato» oppure attraverso il
sistema «Pago In Rete», il cui link sara' reso disponibile
all'interno della piattaforma e a cui il candidato potra' accedere
all'indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a. il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b. la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c. il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
alla procedura. Il candidato si impegna a far conoscere
tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati
contattando l'USR responsabile della procedura;
e. se, nel caso in cui sia persona con disabilita', abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in
caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilita' e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali
richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni
prima dell'inizio della prova in formato elettronico mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al
medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR
redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
f. la procedura per la quale, avendone i requisiti, intende
partecipare nella regione prescelta;
g. il titolo di accesso alla classe di concorso, conseguito
entro il termine di presentazione della domanda con l'esatta
indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno
scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto
riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono
essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo
medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver
presentato la relativa domanda all'amministrazione competente entro
la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura per poter essere ammessi con riserva;
h. il servizio il cui possesso e' requisito di accesso alla
procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e commi 2 e
3, con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei singoli periodi di
servizio effettivamente prestato;
i. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
j. di avere effettuato il versamento del contributo previsto
per la partecipazione alla procedura e reso tutte le dichiarazioni
previste dal presente decreto.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione alla procedura e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto.
8. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di
posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4 


Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati


1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova
scritta, da personale individuato dal competente USR.
2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica
equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio
della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione della prova.
L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata a insindacabile giudizio
della Commissione sulla scorta della documentazione esibita e
sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di
tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira'
all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e
l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e
comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica
certificata (PEC).

                               Art. 5 


Calendario delle prove


1. L'avviso relativo al calendario delle prove scritte e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - concorsi ed esami, tenendo conto del periodo di
sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa
vigente. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data
comunicazione sul sito internet del Ministero, nonche' sui siti
internet degli USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta
ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati, e'
comunicato dagli USR responsabili della procedura almeno quindici
giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso
pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet. L'avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta
secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale
e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 3,
comma 5. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti,
ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore,
comporta l'esclusione dalla procedura.
3. La vigilanza durante le prove e' affidata dall'USR agli stessi
membri della commissione di valutazione, cui possono essere
aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal
medesimo USR. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le
cause di incompatibilita' previste per i componenti della commissione
giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR
istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato
secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione,
la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.

                               Art. 6 


Comitato tecnico scientifico


1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1, comma 11
lettera b) del decreto-legge predispone i quesiti della prova scritta
di cui al presente decreto ed e' composto scegliendo tra professori
universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo
indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art.
24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, dirigenti tecnici, dirigenti
scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado.
2. Con successivo decreto direttoriale si provvede
all'individuazione dei membri del comitato tecnico scientifico
incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove
di cui al comma 9, lettere a) e d) del decreto-legge.

                               Art. 7 


Commissioni


1. La commissione preposta alla procedura, unica per ogni USR, e'
presieduta da un professore universitario o da un dirigente tecnico o
da un dirigente scolastico ed e' composta da due docenti.
2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni di cui al presente
decreto devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque
anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle
istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. I
docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle
commissioni giudicatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per
almeno cinque anni.
3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei
seguenti titoli:
a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma
di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso
nell'allegato 4 nel decreto del Direttore Generale per il personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla
base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di
prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la
tipologia di insegnamento;
b. aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor
organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione
all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza
presso i predetti corsi;
c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con
disabilita';
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito
dei bisogni educativi speciali.
4. Il presidente e i componenti della commissione sono
individuati dal dirigente preposto all'USR sulla base delle domande
pervenute.
5. Alla commissione e' assegnato un segretario, individuato tra
il personale amministrativo appartenente alla seconda area o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e
ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
6. La composizione della commissione e' tale da garantire la
presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata
impossibilita'.
7. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle
commissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.
8. La commissione prende atto del risultato delle prove scritte e
procede alla compilazione degli elenchi di cui all'art. 12.

                               Art. 8 


Condizioni personali ostative all'incarico
di presidente e componente delle commissioni


1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente delle commissioni:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso
procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata
l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle
norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei
rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla
data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data;
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione
della procedura, essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
f. avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto
grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti;
g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di
indizione della procedura, attivita' o corsi di preparazione ai
concorsi per il reclutamento dei docenti;
h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego
comunque determinata.

                               Art. 9 


Formazione delle commissioni


1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni
presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al
Dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i termini di cui
al presente articolo.
2. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per
la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a
riposo, in quella di residenza.
3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1
secondo la tempistica e le modalita' indicate con avviso della
Direzione generale competente.
4. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato
l'USR responsabile della nomina delle commissioni, gli aspiranti, a
pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita'
e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445:
a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso
dei requisiti di cui all'art. 7;
b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di
cui all'art. 7;
c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di
cui all'art. 8. La dichiarazione relativa alla situazione prevista
dall'art. 8, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto di
insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
e. l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza
(per i dirigenti scolastici). Il personale collocato a riposo indica
le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
f. il curriculum vitae;
g. il consenso al trattamento dei dati personali.
5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle
commissioni dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di
cui all'art. 7, comma 3.
6. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale
in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati
sui siti degli USR.
7. Le commissioni sono nominate, con propri decreti, dai
Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti
e i componenti supplenti.
8. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso
dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle
commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono
pubblicati sui siti internet degli USR competenti.
9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di
presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede,
con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in
prima istanza agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza
operando secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente
articolo.
10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto
all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio
atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di
incompatibilita' previsti dal presente decreto e dalla normativa
vigente e la facolta' di accettare l'incarico.
11. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente
preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina
di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a
tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3,
lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza
di docenza almeno triennale.
12. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di
appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.

                               Art. 10 


Articolazione della procedura


1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste
in una prova scritta della durata di 60 minuti.

                               Art. 11 


Prova scritta


1. La prova scritta, computer based, e' composta da 60 quesiti a
risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 60 minuti, fermi
restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ha per oggetto il programma di cui
all'allegato A, in cui sono riportate le parti dei programmi relativi
al concorso ordinario per titoli ed esami oggetto della prova
scritta, come modificati ai sensi dell'art. 1, commi 9 lettera d) e
10 del decreto-legge. Per le classi di concorso di lingua straniera
la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa.
2. La prova e' costituita da 60 quesiti a risposta chiusa con
quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, cosi'
ripartiti:
a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso: 40
quesiti;
b. competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti.
3. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o
errata vale 0 punti.
4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo,
telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla
trasmissione di dati. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza. In
caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dalla
procedura.
5. Le prove non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'
religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose
valdesi.
6. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non
inferiore a 42.

                               Art. 12 


Elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione


1. La commissione, preso atto e verbalizzato il risultato della
prova scritta, procede alla compilazione di elenchi non graduati,
distinti per classe di concorso, in cui sono inclusi i soggetti che
hanno conseguito alla prova di cui all'art. 11 il punteggio minimo di
42 punti su 60. Gli elenchi non graduati, approvati per ogni regione
con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmessi al sistema
informativo del Ministero e sono pubblicati nell'albo e sul sito
internet dell'USR.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono inseriti nell'elenco non
graduato di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) del decreto-legge e
acquisiscono l'abilitazione al compimento di quanto previsto
dall'art. 1, comma 13, lettera c), del predetto decreto-legge, a
decorrere dall'anno scolastico 2020/21, su tutto il territorio
nazionale.
3. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non da'
diritto a essere assunti alle dipendenze dello Stato.

                               Art. 13 


Ricorsi


1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di
pubblicazione o di notifica all'interessato.

                               Art. 14 


Informativa sul trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i
dati raccolti con la domanda di partecipazione saranno trattati,
anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente
per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e
per le successive attivita' inerenti al conseguimento
dell'abilitazione, nel rispetto della normativa specifica, anche in
caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti presso
il Ministero dell'istruzione - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma e
trattati dagli USR responsabili della procedura, che esercitano le
funzioni di titolari del trattamento.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla
valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura, pena
l'esclusione dalla procedura.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica
dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli
15 e ss. del citato regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui
l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo:
Ministero dell'istruzione, viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma -
email: rpd@istruzione.it

                               Art. 15 


Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano.


1. L'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
provvede a bandire analoga procedura per la scuola secondaria di
primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle
Province di Trieste, Udine e Gorizia, anche avvalendosi della
collaborazione dell'Ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1,
della legge 23 febbraio 2001, n. 38 secondo le modalita' e i
requisiti previsti dal presente decreto.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di
reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano.

                               Art. 16 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al Testo unico, nonche' quelle previste dal
vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative.

Roma, 21 aprile 2020

Il Capo Dipartimento: Bruschi

__________
Avvertenza:
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero
www.miur.gov.it

 

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