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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XXI ciclo - di durata triennale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.79 del 4/10/2005
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:05E05779
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/11/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Universita' e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1989 recante norme in
materia di borse di studio universitarie e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova, emanato
con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, che demanda la
disciplina del dottorato di ricerca ai singoli Atenei, i quali vi
provvedono con appositi regolamenti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 recante il testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e' stato
emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca e che
determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999 contenente le norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001, contenente le disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del
26 luglio 2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390;
Visto il regolamento di ateneo per gli studenti emanato con
decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale n. 309 del 26 novembre 2002 recante il
Regolamento del dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di
Genova e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 recante
«Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti» ed in particolare l'art. 3, come modificato dal decreto
ministeriale 9 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 268 del 15 novembre 2004;
Visto il parere del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario (CNVSU) doc. 6/05 in merito al conferimento delle borse
del decreto succitato agli Atenei italiani partecipanti alla
procedura;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 novembre 2004, contenente
modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
Vista la nota dirigenziale del MIUR prot. n. 818 del 18 aprile
2005 con la quale sono state assegnate all'Universita' degli studi di
Genova ventidue borse di studio di dottorato di ricerca per un
importo complessivo pari a 813.239,24 Euro;
Considerato che di dette borse, venti erano originariamente
destinate al XXI ciclo e due al XX ciclo;
Vista la nota dirigenziale del MIUR prot. n. 1109 del 18 maggio
2005 con la quale si consente agli Atenei, ove non sia stato
possibile attribuire borse di studio ex decreto ministeriale
n. 198/2003 al ciclo corrente, di disporne il congelamento per
destinarle al ciclo successivo;
Considerato che non e' stato possibile conferire una delle due
predette borse di studio ex decreto ministeriale n. 198/2003
originariamente destinate al XX ciclo e che, pertanto, se ne e'
disposto il congelamento per l'attribuzione al ciclo successivo ai
sensi del decreto rettorale n. 3789 del 1° agosto 2005;
Visto il decreto rettorale n. 2735 del 6 maggio 2005 recante il
Regolamento delle scuole di dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi di Genova;
Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca XXI
ciclo con sede amministrativa presso l'Universita' di Genova
presentate dai Dipartimenti e dalle competenti strutture di
coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto;
Vista la delibera del senato accademico in data 18 luglio 2005;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione in data
24 maggio 2005 e in data 26 luglio 2005;
Acquisito il parere favorevole del nucleo di Ateneo per
l'efficienza e l'efficacia in data 7 settembre 2005;
Visto il decreto rettorale n. 4132 del 19 settembre 2005 di
istituzione dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca del XXI
Ciclo.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Attivazione
 
1. E' indetto pubblico concorso per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca XXI Ciclo di durata triennale, riportati
nell'allegato A, con sede amministrativa presso l'Universita' degli
studi di Genova.
2. Il concorso e' per esami tranne che per i seguenti corsi di
dottorato di ricerca, per i quali si svolgera' per titoli sulla base
della documentazione da presentare ai sensi e con le modalita'
disciplinate dal successivo art. 3:
filosofia del diritto e bioetica giuridica;
ingegneria chimica, dei materiali e di processo;
ingegneria delle macchine a fluido;
ingegneria elettrica;
ingegneria meccanica;
scienze e tecnologie biofisiche.
3. I corsi possono essere organizzati in scuole di dottorato di
ricerca. I corsi non organizzati in scuole possono articolarsi in
piu' Indirizzi. Per ogni scuola sono individuati il direttore ed il
relativo Dipartimento o altra struttura di coordinamento della
ricerca. Per i corsi sono individuati il coordinatore ed il relativo
Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca, gli
eventuali indirizzi attivati con l'indicazione del presidente e del
Dipartimento di afferenza, il numero dei posti, le borse di studio
con la precisazione dei soggetti finanziatori, gli eventuali posti
con o senza borsa riservati a cittadini non comunitari non residenti
in Italia e, per le borse finanziate dal MIUR per effetto del decreto
ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e successive modifiche, l'ambito
di indagine prioritario al quale dovra' corrispondere l'attivita' di
ricerca del vincitore della borsa. Nel caso di scuole e di corsi di
dottorato consortili e di accordi di collaborazione per singoli
indirizzi ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento di dottorato
dell'Universita' di Genova, e' evidenziato l'eventuale rilascio di un
titolo congiunto e sono comunque precisate le sedi universitarie di
riferimento. L'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza e'
indicato per ogni scuola e per ogni corso non organizzato in scuola.
4. Il numero delle borse di studio puo' essere aumentato sulla
base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
5. Le convenzioni indicate nell'allegato A sono gia' state
stipulate o sono in fase di stipula.
6. L'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento
del numero dei Dottorandi iscrivibili, fermo restando che il numero
massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del numero delle
borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato di ricerca.
7. Le informazioni, riferite a ogni singolo corso/indirizzo,
concernenti, il calendario, i contenuti e le modalita' di svolgimento
delle stesse, i temi di ricerca e le lingue straniere tra le quali
puo' essere scelta quella con cui sostenere le prove, sono pubblicate
nell'allegato C del presente bando ed eventualmente aggiornate
mediante diffusione sul sito Internet dell'Ateneo, all'indirizzo
http://www.studenti.unige.it/dottorati. Nel predetto allegato C e'
specificato, per i corsi di cui al precedente comma 2, che i
corrispondenti concorsi sono per titoli.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso, al momento della prova scritta di ammissione, di laurea
conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma
dell'autonomia didattica universitaria o di laurea
specialistica/magistrale ovvero di un omologo titolo accademico
conseguito all'estero.
2. In quest'ultimo caso, qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto equipollente, l'interessato deve chiederne
l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i
seguenti documenti:
1) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui e'
stato conseguito il titolo;
2) «dichiarazione di valore» del titolo di studio resa dalla
stessa rappresentanza.
3. Il rettore, sentito il comitato della scuola o il collegio dei
docenti interessato rispettivamente nel caso di corso organizzato o
meno in una scuola, puo' emettere il provvedimento di equipollenza ai
soli fini dell'ammissione al concorso.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso, da redigersi in
carta libera secondo lo schema allegato al presente bando (All. B),
indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di
Genova, deve essere presentata all'Universita' degli studi di Genova,
Servizio Mobilita' Internazionale e Alta Formazione, Settore VIII via
Bensa, n. 1 (2 piano) - 16124 Genova, orario di apertura al pubblico
dal lunedi' al venerdi' 9-12, martedi' e mercoledi' anche 14,30-16,
entro il 2 novembre 2005 (termine di scadenza del bando). Nel caso di
invio a mezzo posta, la domanda deve pervenire entro e non oltre il
termine di scadenza del bando del 2 novembre 2005. Non fa fede il
timbro postale di spedizione. La busta, da inviare con lettera
raccomandata A/R, deve riportare la dicitura «Concorso per ammissione
al XXI ciclo del dottorato di ricerca» e deve essere indirizzata al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Genova, Servizio
Mobilita' Internazionale e Alta Formazione, Settore VIII via Balbi
n. 5 - 16126 Genova.
2. Nella domanda, da redigere in lingua italiana o in lingua
inglese (per il corso di dottorato di ricerca in filosofia del
diritto e bioetica giuridica anche in lingua francese, spagnola o
tedesca), il candidato deve autocertificare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo
di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli
effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri,
comunitari e non, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o
di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio
domicilio. Puo' essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il
cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale
circostanza;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato e, se
previsti, della scuola di dottorato o dell'indirizzo di dottorato per
il quale presenta domanda di partecipazione al concorso di
ammissione. Il candidato puo' presentare domanda per partecipare alle
procedure selettive relative a non piu' di due indirizzi dello stesso
corso di dottorato o a non piu' di due corsi della stessa scuola (va
redatta una distinta domanda per ogni indirizzo/corso prescelto);
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta con l'indicazione della data, della
votazione e dell'Universita' presso cui e' stata conseguita ovvero il
titolo equipollente conseguito presso un'Universita' straniera
nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui e' stata
dichiarata l'equipollenza stessa oppure l'istanza di richiesta di
equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 2. Qualora il
candidato consegua la laurea successivamente alla scadenza del bando,
purche' ne sia in possesso al momento del sostenimento della prova
scritta oppure, per i concorsi per titoli di cui all'art. 1, comma 2,
entro il termine perentorio dell'11 novembre p.v., e' ammesso con
riserva e dovra', a pena di decadenza, perfezionare la propria
domanda mediante autocertificazione del titolo conseguito da
presentare:
al succitato settore VIII di cui al primo comma, anche a
mezzo fax al seguente numero 010/209.9539 con allegata copia di
valido documento di identita' precedentemente alla prova o per i
concorsi per titoli di cui all'art. 1, comma 2, entro l'11 novembre
p.v.;
(solo per i concorsi per esame) oppure direttamente alla
commissione di esame prima dell'inizio della prova;
e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti;
f) (solo per i concorsi per esame) la lingua straniera della
quale si vuole dare prova di conoscenza durante il colloquio;
g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) (solo per cittadini stranieri e per i concorsi per esame) il
possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae et
studiorum del candidato debitamente datato e sottoscritto.
4. Per i corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, comma 2
per i quali il concorso di accesso e' per titoli, i candidati devono,
altresi', allegare alla domanda a pena di decadenza:
a) (obbligatoriamente per i corsi di dottorato di ricerca in
ingegneria chimica, dei materiali e di processo, ingegneria delle
macchine a fluido, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica) il
curriculum vitae et studiorum di cui al precedente punto 3, deve
essere comprensivo delle indicazioni sulla denominazione e sul
punteggio di laurea o del titolo equipollente, del titolo e di una
sintetica descrizione della tesi nonche' di una elencazione degli
esami sostenuti, della loro votazione e di una breve descrizione dei
relativi programmi;
b) non meno di una e non piu' di tre lettere di presentazione
del candidato sottoscritte da un docente universitario o da un
esperto della materia;
c) un progetto di ricerca sottoscritto concernente una o piu'
tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda come
riportate nell'allegato C (dieci pagine al massimo);
d) una dichiarazione di conoscenza effettiva della lingua
inglese; i cittadini stranieri possono altresi' dichiarare di
conoscere la lingua italiana.
5. L'autocertificazione o la dichiarazione della conoscenza
effettiva della lingua puo' essere inclusa anche nel curriculum vitae
et studiorum.
6. I documenti di cui al precedente comma 4 potranno essere
redatti in lingua italiana o in lingua inglese. Per il corso di
dottorato di ricerca in filosofia del diritto e bioetica giuridica i
predetti potranno essere redatti anche in lingua francese, spagnola o
tedesca.
7. Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorieta'. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in
materia di dichiarazioni sostitutive (decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque
la responsabilita' (civile, amministrativa e penale) delle
dichiarazioni rilasciate nel curriculum. L'amministrazione si riserva
di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle
disposizioni in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni
mendaci decadranno automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale
godimento della borsa di studio con effetto retroattivo, fatta
comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative
e/o penali previste dalle norme vigenti.
8. Deve essere allegata anche copia di valido documento di
identita', a pena di decadenza, qualora la domanda di ammissione sia
trasmessa via posta.
9. L'amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di smarrimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione medesima.
10. L'Universita' si riserva di adottare, anche successivamente
all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei
candidati che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando.

                               Art. 4.
 
Procedure di ammissione
 
1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca e' intesa ad accertare principalmente
l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
2. Detta valutazione avviene sulla base dei criteri di giudizio
definiti da ciascuna commissione giudicatrice nel rispetto
dell'articolo seguente. Per tutti i concorsi di accesso per esami
valgono, inoltre, le disposizioni dei commi successivi.
3. La valutazione comparativa consiste in una prova a contenuto
teorico e/o pratico ed in un colloquio. Il colloquio comprende la
discussione della prima prova e l'illustrazione delle attivita' di
ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle
attivita' pregresse dichiarate nel curriculum vitae et studiorum.
4. Il giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai
candidati la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale.
5. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore ai 40/60.
6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
7. Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare
la conoscenza di una lingua straniera (il livello di conoscenza della
lingua straniera non incide sul punteggio complessivo).
8. Nel caso di pari merito le borse sono assegnate secondo la
valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, mentre per i
posti senza borsa viene data preferenza al piu' giovane di eta'.
9. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di identita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera postale;
e) porto d'armi.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 
1. Il rettore, su proposta del collegio dei docenti nomina, con
proprio decreto, la commissione incaricata della valutazione
comparativa dei candidati. Detta commissione e' composta da tre
membri scelti tra professori universitari e ricercatori universitari
di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
2. Ciascuna commissione giudicatrice fissa i criteri di
valutazione prima di prendere visione delle domande e della
documentazione trasmessa dai candidati.
3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
4. Espletate le prove di concorso la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. Per i corsi di
cui all'art. 1, comma 2, la graduatoria e' redatta sulla base della
valutazione dei titoli.
5. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche
esclusivamente nei seguenti modi:
affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di
afferenza;
affissione all'albo del Servizio Mobilita' Internazionale e
Alta Formazione Settore VIII.
5. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
1. I candidati sono ammessi ai corsi, eventualmente articolati in
indirizzi, secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del
numero dei posti messi a concorso.
2. I candidati classificatisi in posizione utile nella
graduatoria definitiva in piu' corsi di dottorati o indirizzi di
dottorato devono esercitare l'opzione per uno di essi.
3. I posti, con o senza borsa, riservati in favore di cittadini
non comunitari che non siano assegnati, vanno ad aggiungersi a quelli
disponibili per gli italiani ed gli altri cittadini comunitari.
4. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella
graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarita' di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.
In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore
al numero complessivo di posti disponibili.

                               Art. 7.
 
Domanda di iscrizione
 
I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato
dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria
a partire dal 12 dicembre ed entro il 22 dicembre 2005 (il termine e'
perentorio a pena di decadenza e non fa fede il timbro postale di
spedizione):
1. la domanda di iscrizione nella quale il vincitore deve
dichiarare oltre ai propri dati anagrafici e all'indicazione del
corso ed eventualmente della scuola/indirizzo prescelto:
a) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad
altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico,
anche di altra Universita';
gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare:
b) di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di
dottorato;
c) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo
personale complessivo lordo superiore a Euro7.747,00 ovvero di
rinunciare alla borsa di studio per superamento del suddetto limite
di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono
redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra
natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi
natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva);
d) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio
a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle eventualmente
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
e) di impegnarsi a restituire le rate della borsa di studio
eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi il superamento
del limite di reddito;
2. fotocopia di un documento di identita', fronte e retro, in
carta libera (in caso di spedizione della domanda);
3. una fototessera;
4. (solo per coloro che non usufruiscono di borsa di studio)
ricevute del versamento della 1a rata per l'accesso e la frequenza ai
corsi, pari a 368,62 Euro e della tassa regionale per il diritto allo
studio, pari a 77,00 Euro Gli studenti usufruitori di borsa di studio
sono tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una marca da bollo di
14,62 Euro.

                               Art. 8.
 
Rinunce e divieti
 
1. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione con le modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7
saranno considerati rinunciatari.
2. I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che
seguono nella graduatoria generale di merito con le modalita'
successivamente comunicate agli interessati.
3. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di
studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita'.
4. Il mancato conseguimento dell'ammissione all'anno successivo
ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
in relazione alle modalita' stabilite dal collegio dei docenti,
comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente.
5. Il dottorando che rinuncia, per superamento del limite di
reddito, alla fruizione della borsa di studio durante l'anno e
prosegue il corso di studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei
gia' percepiti corrispondenti allo stesso anno.
6. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa
proporzionalmente al periodo di attivita', a condizione che il
collegio dei docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia.
7. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della
graduatoria definitiva.
2. I candidati classificatisi in posizione utile nella
graduatoria definitiva hanno facolta', in relazione al numero e alla
tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le
diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa.
3. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della
situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per
un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' fruirne una
seconda volta.
5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
6. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.562,00,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
7. L'importo della borsa di dottorato e' maggiorato del 50% per
periodi di soggiorno all'estero. Al dottorando spetta, inoltre,
nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al
costo piu' economico. I periodi di soggiorno all'estero non possono
superare complessivamente la meta' della durata del corso.
8. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia
di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984
n. 476.

                              Art. 10.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono
tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le
seguenti scadenze:
la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio,
dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione;
la seconda rata dovra' essere versata entro il 30 giugno 2006.
2. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la
tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli organi
competenti.

                              Art. 11.
 
Svolgimento dei corsi
 
1. I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno,
della loro attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal
collegio dei docenti.
2. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione
del collegio dei docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso
l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
3. I dottorandi possono svolgere attivita' di supporto alla
didattica ai sensi dell'art. 33 dello Statuto previo consenso del
collegio dei docenti.
4. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i
periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati:
maternita', malattia, servizio militare o civile, frequenza di un
master universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra'
a fine corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo
utile, sosterra' l'esame finale con i dottorandi del ciclo
successivo. La sospensione dal corso di durata superiore a trenta
giorni comporta l'immediata sospensione della borsa.
5. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso
di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di un master
universitario, il dottorando, nel manifestare l'interesse a
sospendere l'attivita', ne indica, altresi', il termine finale. Per
questa fattispecie il periodo di sospensione non puo' essere
inferiore a nove mesi.
6. I dottorandi devono presentare, ogni anno, una dettagliata
relazione scritta sull'attivita' svolta al collegio dei docenti (o al
comitato di indirizzo, ove presente) ed eventualmente discuterla
oralmente secondo le modalita' stabilite dallo stesso. Il collegio,
sentito anche il tutore e, ove presente, il comitato di indirizzo,
con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo
ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al rettore
l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del
corso.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo
 
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto
una sola volta.
2. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono nominate
dal rettore per ogni corso di dottorato di ricerca o, qualora
attivato, per ogni indirizzo di dottorato, in conformita' ai vigenti
regolamenti.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
dall'Universita' degli studi di Genova, Dipartimento amministrativo
per gli studenti: Formazione e Orientamento Servizio Mobilita'
Internazionale e Alta Formazione - settore VIII, e trattati per le
finalita' di gestione della selezione e della carriera del
dottorando, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196.

                              Art. 14.
 
Diffusione
 
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito Internet dell'Universita' degli
studi di Genova alla pagina http://www.studenti.unige.it/dottorati.
Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente presso
il Servizio Mobilita' Internazionale e Alta Formazione Settore VIII,
via Bensa n. 1 - Genova. Orario di apertura al pubblico: dal lunedi'
al venerdi' dalle 9 alle 12; martedi' e mercoledi' anche 14,30-16.
Per informazioni telefoniche chiamare il numero 010 209 5795 dal
lunedi' al venerdi' nelle ore d'ufficio. Fax 010 209 9539
Genova, 26 settembre 2005
Il rettore: Bignardi

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