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UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di sei posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 7/4/2000
Ente:UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO
Località:-
Codice atto:000E3249
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:8/5/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             Il RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in
legge 21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, modificato
dal decreto ministeriale 4 maggio 1999, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, pubblicati
rispettivamente nel supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999 e nella Gazzetta Ufficiale n. 121
del 26 maggio 1999;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, 1o comma della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista l'intesa M.U.R.S.T.-C.R.U.I. del 4 marzo 1999;
Visto il regolamento di ateneo: "Reclutamento dei personale
docente e ricercatore", emanato con decreto rettorale n. 428 del
31 maggio 1999;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, avente ad oggetto
"Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica";
Vista la deliberazione del senato accademico del 12 gennaio 2000
che, in riferimento alla legge n. 370/1999, ha fissato le decorrenze
annuali delle chiamate dei decenti di prima e seconda fascia
rispettivamente al 1o marzo, 1o settembre e 1o novembre;
Viste le richieste di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore di seconda fascia deliberate dai
consigli di facolta';
Viste le successive deliberazioni autorizzative del senato
accademico dell'8 marzo 2000 e del consiglio di amministrazione del
9 marzo 2000;
Considerato che i posti richiesti a concorso dalle facolta'
trovano disponibilita' nei rispettivi organici e godono della
relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di
cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di sei posti di professore universitario di ruolo di
seconda fascia presso le sotto indicate facolta' e per i seguenti
settori scientifico-disciplinari, facendo presente che l'elenco delle
relative discipline e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 55
alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1999:
 
Facolta' di Agraria
 
Settore scientifico disciplinare G02B - coltivazioni arboree posti 1
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: nessun limite.
Tipologia di impegno scientifico e didattico: l'attivita'
didattica riguardera' lo svolgimento di esercitazioni, seminari e
lezioni integrative nelle discipline afferenti ai settore
scientifico-disciplinare G02B - coltivazioni arboree. L'attivita'
scientifica si svolgera' nel settore dell'arboricoltura generale, in
particolare nel campo della fisiologia delle specie da frutto dei
climi temperati.
Discipline su cui effettuare la prova didattica: la prova
didattica vertera' su argomenti compresi nelle discipline afferenti
ai settore scientifico disciplinare G02B - Coltivazioni arboree.
 
Settore scientifico disciplinare I05A - Fisica tecnica industriale
posti 1
 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: dieci.
Tipologia di impegno scientifico e didattico: l'attivita'
didattica riguardera' lo svolgimento di esercitazioni, seminari e
lezioni integrative nelle discipline afferenti al settore
scientifico-disciplinare I05A - Fisica tecnica industriale - attivate
presso la facolta'. L'attivita' scientifica riguardera' lo sviluppo
ed il coordinamento di attivita' di ricerca nel campo della
trasmissione del calore applicata alle tecnologie alimentari.
Discipline su cui effettuare la prova didattica: la prova
didattica vertera' su argomenti compresi nelle seguenti discipline
del settore scientifico-disciplinare I05A - Fisica tecnica
industriale: termodinamica applicata e trasmissione del calore.
 
Facolta' di giurisprudenza
 
Settore scientifico disciplinare N19X - Storia del diritto italiano
posti 1 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: nessun
limite.
Tipologia di impegno didattico e scientifico: trattazione degli
istituti di storia del diritto italiano e del diritto comune.
Discipline su cui effettuare la prova didattica: Diritto e
istituzioni medievali, Storia delle codificazioni moderne, Storia
degli ordinamenti degli Stati italiani, Diritto comune.
 
Facolta' di lettere e filosofia
 
Settore scientifico disciplinare L25B - Storia dell'arte moderna
posti 1 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici.
Tipologia di impegno scientifico: il candidato, oltre alle
competenze specifiche nel settore L25B deve: 1) svolgere attivita' di
ricerca nella storia dell'arte veneta tra Quattrocento e Settecento;
2) sviluppare interessi nelle relazioni artistiche tra Venezia e Roma
in eta' rinascimentale e barocca, con particolare riferimento alle
interrelazioni tra architettura e decorazione.
Tipologia di impegno didattico: deve riguardare almeno due
discipline comprese nel settore scientifico disciplinare L25B.
Discipline su cui effettuare la prova didattica: storia dell'arte
veneta.
Lingue di cui il candidato deve dimostrare la conoscenza nel
corso delle prove: due lingue a scelta tra inglese, francese e
tedesco.
 
Settore scientifico disciplinare M08E - Storia della scienza posti 1
 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: dieci.
Tipologia di impegno scientifico: il candidato, oltre a
competenze generali nella storia della scienza, deve possedere
conoscenze specifiche sui rapporti tra scienza e filosofia in eta'
moderna e contemporanea, con particolare riguardo ai fondamenti
metodologici e logici del pensiero scientifico e filosofico.
Tipologia di impegno didattico: deve riguardare almeno due
discipline comprese nel settore scientifico disciplinare M08E -
Storia della scienza.
Discipline su cui effettuare la prova didattica: Storia del
pensiero scientifico moderno e contemporaneo.
Lingue di cui il candidato deve dimostrare la conoscenza nel
corso dello prove: inglese e, a scelta, francese e tedesco.
 
Facolta' di medicina e chirurgia
 

Settore scientifico disciplinare F22B - Medicina legale posti 1
 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: nessun limite.
Eventuali criteri specifici per la valutazione comparativa dei
candidati: competenze e valida esperienza nelle attivita'
medico-legali a favore dell'amministrazione della giustizia.
Tipologia di impegno scientifico, didattico a clinico: competenza
idonea all'insegnamento della disciplina medico-legale nei corsi di
laurea, di diploma e nei corsi delle scuole di specializzazione
dell'area medica.
Discipline su cui effettuare la prova didattica: Medicina legale,
Medicina sociale e Deontologia ed etica medica.
Lingue di cui il candidato deve dimostrare la conoscenza nel
corso delle prove: francese.
 
Art. 2.
 

Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed ai
titolo di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura o nei settori affini se
indicati all'art. 1 del presente bando;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative, comprese le presenti valutazioni comparativo, presso
questa od altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso ai lavoro ed il trattamento sul lavoro.
 
Art. 3.
 
Domande di ammissione dei candidati italiani Per partecipare alla
valutazione comparativa, il candidato compila il modulo della domanda
(all. A) fornito anche per via telematica
(http://www.amm.uniud.ir/ripe/prebando.html) indicando
obbligatoriamente il codice fiscale e ne stampa una copia, in carta
semplice, che, debitamente firmata, dovra' essere indirizzata e
presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento all'Universita' degli studi di Udine - Ripartizione
personale - Ufficio concorsi - Via Palladio, 8 - 33100 Udine, entro
il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La domanda di partecipazione si considera
prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta
contenente la domanda deve essere riportata la dicitura "domanda di
partecipazione a procedura di valutazione comparativa per posti di
professore di seconda fascia" e devono essere indicati chiaramente la
sigla e il titolo del settore scientifico disciplinare e la facolta'
per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome,
nome e indirizzo del candidato.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo la
scadenza e' rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico
disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare a piu' valutazioni
comparative devono presentare distinte domande e relativi allegati
per ciascuna di esse.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice fiscale.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico
disciplinare per il quale presenta la domanda od in uno di quelli ad
esso affini indicati all'art. 1;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di
esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento".
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'articolo 127 lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
La mancanza di dichiarazione dei punti successivi al n. 1)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa, salvo che i
difetti non siano facilmente e tempestivamente sanabili.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
E' data facolta' ai candidati di scegliere la disciplina, ove
tale scelta sia espressamente prevista dall'articolo 1 del bando.
I candidati dovranno, inoltre, indicare la scelta delle lingue
straniere di cui devono dimostrare la conoscenza nel corso della
prova, ove espressamente previsto dall'art. 1 del bando.
I candidati riconosciuti bandicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilita' per
eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni
relative al concorso per cause non imputabili con colpa grave
all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati devono allegare alla domanda:
1) Fotocopia di documento di riconoscimento;
2) Fotocopia del codice fiscale;
3) Curriculum sottoscritto, comprensivo della propria attivita'
scientifica e didattica, nonche' dell'attivita' clinico assistenziale
per i settori scientifico disciplinari per i quali e' richiesto,
completo di: elenco firmato dei titoli di operosita' didattica,
scientifica e organizzativa prodotti per la procedura valutativa;
elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche; elenco firmato delle
pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione comparativa;
4) titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa
prodotti per la procedura valutativa e ricompresi nell'elenco di cui
all'articolo 9 del presente bando;
5) pubblicazioni scientifiche, in regola con le modalita' di
cui al successivo articolo 5.
I candidati hanno l'obbligo di inviare a ciascun membro della
commissione, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di nomina delle commissioni, con una procedura
che attesti sia l'avvenuta spedizione che il ricevimento da parte dei
destinatari, copia in carta semplice dei seguenti documenti:
1) curriculum sottoscritto, comprensivo della propria attivita'
scientifica e didattica, nonche' dell'attivita' clinico assistenziale
per i settori scientifico disciplinari per i quali e' richiesto,
completo di: elenco sottoscritto dei titoli di operosita' didattica,
scientifica e organizzativa prodotti per la procedura valutativa;
elenco sottoscritto delle pubblicazioni scientifiche; elenco
sottoscritto delle pubblicazioni scientifiche presentate per la
valutazione comparativa;
2) elenco dei titoli di operosita' didattica, scientifica e
organizzativa prodotti per la procedura valutativa e ricompresi
nell'elenco di cui all'articolo 9 del presente bando;
3) pubblicazioni scientifiche.
I documenti inviati a ciascun membro della commissione
giudicatrice dovranno essere identici a quelli presentati con la
domanda di partecipazione.
Il mancato adempimento del suddetto obbligo comporta l'esclusione
del candidato dalla procedura di valutazione comparativa.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato "D".
I candidati possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione, consentita dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, per comprovare: titolo di
studio o qualifica professionale; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica, compilando l'allegato "C".
Tutti gli stati, fatti e qualita' personali utili ai fini della
presente procedura di valutazione comparativa e non compresi tra
quelli sopra indicati possono essere comprovati a titolo definitivo
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato "D".
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta ai sensi di legge.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando, ne' sara' ammessa alcuna
integrazione documentale.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione dei candidati stranieri
 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila, in lingua italiana, il modulo della domanda (allegato "B"
fornito anche per via telematica http://www.amm.uniud.it/ripe/
prebando.html
) indicando obbligatoriamente il codice fiscale e ne
stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente firmata, dovra'
essere indirizzata e presentata direttamente o spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento all'universita' degli studi di
Udine - Ripartizione Personale - Ufficio Concorsi - via Palladio, 8 -
33100 Udine, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la
dicitura "domanda di partecipazione a procedura di valutazione
comparativa per posti di professore di seconda fascia" e devono
essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo la
scadenza e' rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere
ammesso.
I candidati che intendano partecipare a piu' valutazioni
comparative devono presentare distinte domande e relativi allegati
per ciascuna di esse.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice fiscale.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la/e cittadinanza/e posseduta/e;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico
disciplinare per il quale presenta la domanda od in uno di quelli ad
esso affini indicati all'articolo 2;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1993, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a
pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta. Il candidato e' escluso
dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia
presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di
riferimento";
5) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell'articolo 127 lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
7) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
La mancanza di dichiarazione dei punti successivi al n. 1)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa, salvo che i
difetti non siano facilmente e tempestivamente sanabili.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
E' data facolta' ai candidati di scegliere la disciplina, ove
tale scelta sia espressamente prevista dall'articolo 1 del bando.
I candidati dovranno, inoltre, indicare la scelta delle lingue
straniere di cui devono dimostrare la conoscenza nel corso della
prova, ove espressamente previsto dall'art. 1 del bando.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna
responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle
comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili con colpa
grave all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici,
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati devono allegare alla domanda:
1) fotocopia di documento di riconoscimento;
2) fotocopia del codice fiscale;
3) curriculum sottoscritto, comprensivo della propria attivita'
scientifica e didattica, nonche' dell'attivita' clinico assistenziale
per i settori scientifico disciplinari per i quali e' richiesto,
completo di: elenco firmato dei titoli di operosita' didattica,
scientifica e organizzativa prodotti per la procedura valutativa;
elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche; elenco firmato delle
pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione comparativa;
4) titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa
prodotti per la procedura valutativa e ricompresi nell'elenco di cui
all'articolo 9 del presente bando;
5) pubblicazioni scientifiche, in regola con le modalita' di
cui al successivo articolo 5.
I candidati hanno l'obbligo di inviare a ciascun membro della
commissione, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di nomina delle commissioni, con una procedura
che attesti sia l'avvenuta spedizione che il ricevimento da parte dei
destinatari, copia in carta semplice dei seguenti documenti:
1) curriculum sottoscritto, comprensivo della propria attivita'
scientifica e didattica, nonche' dell'attivita' clinico assistenziale
per i settori scientifico disciplinari per i quali e' richiesto,
completo di: elenco sottoscritto dei titoli di operosita' didattica,
scientifica e organizzativa prodotti per la procedura valutativa;
elenco sottoscritto delle pubblicazioni scientifiche; elenco
sottoscritto delle pubblicazioni scientifiche presentate per la
valutazione comparativa;
2) elenco dei titoli di operosita' didattica, scientifica e
organizzativa prodotti per la procedura valutativa e ricompresi
nell'elenco di cui all'articolo 9 del presente bando;
3) pubblicazioni scientifiche.
I documenti inviati a ciascun membro della Commissione
giudicatrice dovranno essere identici a quelli presentati con la
domanda di partecipazione.
Il mancato adempimento del suddetto obbligo comporta l'esclusione
del candidato dalla procedura di valutazione comparativa.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I cittadini dell'Unione europea:
a) possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato D.
b) possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione, consentita dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, per comprovare: titolo di
studio o qualifica professionale; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica, compilando l'allegato C.
Tutti gli stati, fatti e qualita' personali utili ai fini della
presente procedura di valutazione comparativa e non compresi tra
quelli sopra indicati possono essere comprovati a titolo definitivo
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato D.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta ai sensi di legge.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando, ne' sara' ammessa alcuna
integrazione documentale.

                               Art. 5.
 
Pubblicazioni
 
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia
delle pubblicazioni e' conforme all'originale, compilando l'allegato
"D".
Nelle pubblicazioni deve risultare l'anno e il luogo di
pubblicazione.
I lavori scientifici sono considerati pubblicazioni nel momento
in cui vengano pubblicati sotto forma di volume o di parte di un
volume o di articolo di un periodico a stampa a cura di un editore o
stampatore esterno all'istituzione di appartenenza del candidato. Per
lavori scientifici che non rispondano a tali requisiti o che siano
diffusi per via elettronica o su altri supporti si deve attestare
l'avvenuto deposito del prescritto numero di copie su carta presso la
Prefettura e la Procura della Repubblica ai sensi dell'articolo 1 del
D.Lgs.Lgt. n. 660/1945, mediante presentazione di idonea
documentazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva (allegato
"D") del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, da unire alla domanda.
Nelle pubblicazioni scientifiche in collaborazione l'apporto del
candidato deve essere individuato sulla base di quanto risulta dalla
pubblicazione stessa o, in mancanza, dalla coerenza della medesima
con l'attivita' scientifica complessiva del candidato.
Il numero massimo delle pubblicazioni presentabili per la
valutazione e' indicato all'articolo 1 del presente bando.

                               Art. 6.
 
Esclusione dalla valutazione comparativa
 
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del Rettore.

                               Art. 7.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
nonche' negli articoli 6 e 7 del Regolamento di Ateneo "Reclutamento
del personale docente e ricercatore", tenuto conto di quanto previsto
dalla legge n. 370/1999, art. 6, comma 2.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli estremi di
tale pubblicazione verranno indicati anche nel sito http:
//www.amm.uniud.it/ripe/prebando.html> In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
Commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici'.

                               Art. 8.
 
Ricusazione
 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile,
devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto rettorale di nomina delle commissioni. Decorso
tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 9.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici Valutazione titoli e prove
 
I lavori delle commissioni giudicatrici si svolgono presso
l'Universita' degli studi di Udine.
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'articolo 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede
del Rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I
criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori della commissione.
La valutazione comparativa avviene sulla base dei seguenti
elementi:
a) curriculum;
b) titoli di operosita' didattica, scientifica ed
organizzativa;
c) pubblicazioni scientifiche;
d) discussione titoli scientifici presentati e prova didattica
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il
curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da
ciascun candidato.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei italiani e stranieri;
c) i servizi prestati negli enti di ricerca, italiani e
stranieri;
d) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
e) il titolo di dottore di ricerca;
f) la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di
ricerca;
g) la fruizione di assegni o contratti di ricerca;
h) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
i) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
j) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
k) la produzione di strumenti e sussidi per la didattica;
l) le attivita' organizzative e promozionali e le acquisizioni
di risorse a favore degli enti di appartenenza.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare le pubblicazioni dei
candidati, prendono in considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato;
c) congruenza della attivita' del candidato con le eventuali
discipline indicate all'articolo 1 del presente bando o, in
subordine, con quelle ricomprese nel settore scientifico disciplinare
per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche
interdisciplinari che la comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare.
A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, i candidati sostengono le seguenti prove:
1) una discussione sui titoli scientifici presentati;
2) una prova didattica. L'argomento della prova didattica sara'
scelto dal candidato con 24 ore di anticipo tra tre temi estratti a
sorte sui cinque proposti dalla commissione.
Le prove sono pubbliche.
Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in
cui le medesime avranno luogo e' notificato agli interessati tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
di valido documento di riconoscimento.
Al termine dei lavori la commissione, con propria deliberazione
assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara
inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Responsabile del
procedimento gli atti concorsuali
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                              Art. 10.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e li trasmette al
Consiglio di facolta' che ha proposto il bando per i successivi
adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore,
entro il predetto termine, rinvia con proprio decreto motivato gli
atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il
termine. Nel caso in cui i vizi di forma siano tali da alterare il
risultato della valutazione comparativa, il Rettore, sentito il
senato accademico, annulla con proprio decreto gli atti e dispone
l'avvio della procedura per la costituzione di una nuova commissione.
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre con motivata delibera, sentito
il parere del dipartimento competente relativamente al settore
scientifico-disciplinare oggetto della procedura, la nomina di uno
dei candidati dichiarati idonei.
Il Consiglio di facolta' puo' decidere, a maggioranza degli
aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i
motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze
didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla
commissione giudicatrice.
Alle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e'
assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati
entro il termine di cui al comma due del presente articolo, possono
essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di
chiamate da parte di altre facolta' della stessa o di altra
universita' o, qualora sia stata esperita la procedura di cui al
secondo comma del presente articolo, anche della stessa facolta'.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa
che rinunciano alla nomina sul posto oggetto della stessa perdono il
titolo alla nomina in ruolo ai sensi del precedente comma.

                              Art. 11.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero dei
titoli e delle pubblicazioni inviati all'universita' entro tre mesi
dall'invito al ritiro. A tal fine il candidato dovra' indicare
all'atto della domanda se intende recuperare o meno la documentazione
presentata.
Trascorso tale termine l'Universita' degli studi di Udine
disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.

                              Art. 12.
 
Documenti di rito per la nomina degli idonei
 
I candidati per i quali il competente Consiglio di facolta' ha
proposto la nomina, riceveranno comunicazione diretta dal Rettore.
Gli stessi, se cittadini italiani o di altro Stato della Unione
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione entro il termine stabilito
dall'Amministrazione:
1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) carichi giudiziali pendenti;
e) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o
privati e, in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai
sensi dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1953, n. 311.
Le dichiarazioni relative ai punti c) e d) devono riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
Qualora il candidato cui il Consiglio di facolta' ha proposto la
nomina sia dipendente di ruolo di amministrazioni pubbliche e'
tenuto, all'atto della presa di servizio, a presentare un certificato
di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta
nell'amministrazione di appartenenza.
La dichiarazione di cui al punto 1) sara' resa su modelli inviati
in allegato alla comunicazione di cui al 1o comma del presente
articolo.
Qualora lo stesso sia cittadino extracomunitario, deve presentare
nel termine stabilito dall'amministrazione, pena la decadenza al
diritto alla nomina, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato
straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato attestante la cittadinanza;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato don decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegati "C" e
"D", limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati,
fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani.

                              Art. 13.
 
Nomina degli idonei
 
La presa di servizio e' subordinata al mantenimento dei livelli
attuali dei trasferimenti finanziari all'Ateneo da parte dello Stato.
La nomina in ruolo e' disposta con decreto rettorale e decorre di
norma dal 1o novembre successivo o, ai sensi della legge n. 370/1999,
da data diversa indicata dalla facolta'.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
I docenti dovranno assicurare la propria collaborazione nelle
attivita' di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del Regolamento didattico
di ateneo.
I docenti sono tenuti a risiedere stabilmente nella regione sede
dell'universita' e a svolgere l'attivita' didattica che la facolta'
assegnera' loro, compatibilmente con il regime di impegno prescelto.
L'obbligo della residenza si intende assolto nell'ambito del
territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province
contermini ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del
Regolamento generale di Ateneo; eventuali deroghe potranno essere
concesse soltanto per il primo anno di servizio.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione
nazionale, composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o
straordinari ed un associato confermato, in mancanza da tre ordinari
o straordinari.
La Commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica
svolta dal professore associato nel triennio anche sulla base di una
motivata relazione del Consiglio di facolta'.
Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel
ruolo dei professori associati con diritto al relativo trattamento
economico.
Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato
potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa
la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il
docente e' dispensato dal servizio.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Ripartizione del
Personale dell'Universita' degli studi di Udine e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio e relativo
trattamento di carriera.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 15.
 
Responsabile del procedimento
 
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' il rag. Francesco Buffon - capo ripartizione -
ripartizione del personale.

                              Art. 16.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando e' pubblicato anche per via telematica al sito
http://www.amm.uniud.it/ripe/prebando.html>

                              Art. 17.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, il Regolamento di Ateneo:
"Reclutamento del personale docente e ricercatore", emanato con
decreto rettorale n. 428 del 31 maggio 1999
(http://www.amm.uniud.it/clai/regol amenti/RegReclutamentoDoc.html),
la legge 19 ottobre 1999, n. 370, la vigente normativa universitaria
e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica
amministrazione.
Udine, 24 marzo 2000
Il rettore: Strassoldo

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