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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando per la copertura di centonovantaquattro posti di giudice
onorario aggregato presso le sezioni stralcio dei tribunali ordinari.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 12/11/2002
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:02E08622
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:194
Scadenza:23/12/2002
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Vista la legge 22 luglio 1997, n. 276;
Vista la legge 19 novembre 1998, n. 399;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, con il quale sono
stati individuati i tribunali presso cui sono istituite le sezioni
stralcio previste dalla predetta legge nonche' determinato il numero
delle sezioni e della pianta organica dei giudici onorari aggregati;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998, con cui e' stata
fissata all'11 novembre 1998 la data di inizio dell'attivita' delle
sezioni stralcio;
Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge n. 276 del 1997,
occorre provvedere, con riserva di variazione in aumento a seguito di
eventuali revoche o rinunce da parte dei giudici onorari aggregati
gia' nominati, alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito dei
concorsi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali - 4a serie speciale -
n. 99 del 19 dicembre 1997 e - 4a serie speciale - n. 100 del
29 dicembre 1998, come da prospetto allegato;
Vista la delibera in data 10 dicembre 1998, con la quale il
Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato le disposizioni
relative alla procedura da seguire ed ai criteri da adottare per la
nomina dei giudici onorari aggregati.
Vista la delibera adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 3 luglio 2002;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso le sezioni stralcio dei tribunali di cui all'allegato
elenco sono disponibili centonovantaquattro posti di giudice onorario
aggregato.
Possono conseguire la nomina a giudice onorario aggregato:
a) gli avvocati anche se a riposo o iscritti negli albi
speciali e i magistrati a riposo;
b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
c) i professori universitari e i ricercatori universitari
confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza;
d) i notai anche in pensione.
Le domande per il conseguimento della nomina a giudice onorario
aggregato, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 22 luglio
1997, n. 276, sono presentate con le modalita' previste dal presente
decreto.

                               Art. 2.
 
Requisiti per la nomina
 
1. Per conseguire la nomina a giudice onorario aggregato e'
necessario che l'aspirante:
a) appartenga ad una delle categorie indicate ai punti a), b),
c) e d) dell'art. 1 del presente decreto;
b) sia cittadino italiano;
c) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzione;
e) non sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
f) abbia la idoneita' fisica e psichica;
g) non abbia compiuto i sessantasette anni di eta';
h) abbia compiuto i trentacinque anni di eta' se notaio,
docente universitario o ricercatore universitario confermato;
i) sia capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed
esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
j) non abbia precedenti disciplinari, anche se non definitivi.
2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati,
oltre a possedere i requisiti di cui al punto 1, devono avere
patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili
negli ultimi quindici anni e trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
a) aver maturato il periodo prescritto per il diritto al
pensionamento di anzianita' o vecchiaia;
b) maturare, in caso di cancellazione dall'albo, il diritto al
pensionamento di anzianita' o di vecchiaia nei 15 anni successivi
alla data dell'11 novembre 1998 (data di effettivo inizio di
attivita' delle sezioni stralcio).
Per la nomina a giudice onorario aggregato per il circondario di
Bolzano in relazione ai posti previsti e' richiesta:
a) una adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
b) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8,
secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752).

                               Art. 3.
 
Domanda e termine per la presentazione
 
La domanda, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato)
e diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere
presentata nelle ore di ufficio, ovvero fatta pervenire per via
telematica o in piego raccomandato al presidente della Corte di
appello nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato,
entro il termine di giorni quaranta decorrente dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
La domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' valida se sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione
ovvero se sottoscritta e presentata (anche per via telematica o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita' del
sottoscrittore.
Nel modulo della domanda di partecipazione allegato al presente
bando sono state inserite le formule per le dichiarazioni sostitutive
(rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000) che gli aspiranti hanno la
facolta' di utilizzare.
Nel caso in cui gli interessati non intendano avvalersi di tale
facolta' la domanda dovra' essere corredata dalla documentazione
comprovante il possesso della laurea in giurisprudenza, dei requisiti
indicati ai punti 7 e 9 dell'art. 3 del presente decreto, degli
eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 2, secondo comma,
della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modifiche.
I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al
Consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al
luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il
proprio parere al presidente della Corte di appello.
Non possono essere presentate domande per piu' distretti di Corte
di appello.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta,
l'Amministrazione giudiziaria non assume responsabilita' per
eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
L'aspirante deve dichiarare nella domanda il proprio cognome,
nome e luogo di residenza nonche', ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
il possesso dei seguenti requisiti, evidenziando, eventualmente,
quelli che tra essi sono in corso di perfezionamento:
1) la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4) le condanne eventualmente riportate e i procedimenti penali
od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione pendenti a suo carico, nonche' l'esistenza di qualsiasi
precedente giudiziario ascrivibile nel casellario giudiziario a norma
dell'art. 686 del codice di procedura penale;
5) l'assenza di misure di prevenzione o di sicurezza in atto
nei suoi confronti;
6) l'assenza di precedenti disciplinari, anche se non
definitivi, a suo carico;
7) l'appartenenza a una delle categorie indicate ai punti a),
b), c) e d) dell'art. 1 del presente decreto ed inoltre:
7.1) per gli avvocati anche se a riposo o iscritti in albi
speciali:
l'aver patrocinato, anche quale iscritto negli albi
speciali, cause civili negli ultimi quindici anni;
l'aver maturato il periodo prescritto per il diritto al
pensionamento di anzianita' o di vecchiaia ovvero maturarlo, in caso
di cancellazione dall'albo, nei quindici anni successivi alla data
del-l'11 novembre 1998 (data di effettivo inizio di attivita' delle
sezioni stralcio);
7.2) per i professori universitari e i ricercatori
universitari confermati:
la laurea in giurisprudenza con l'esatta menzione della
data e dell'universita' presso la quale e' stata conseguita e del
voto di laurea conseguito;
la sede universitaria di esercizio delle funzioni e la
materia di insegnamento;
7.3) per i magistrati e per gli avvocati e procuratori dello
stato a riposo:
lo stato di quiescenza;
7.4) per i notai:
il consiglio notarile presso il quale e' iscritto ovvero lo
stato di quiescenza;
8) l'insussistenza di una delle cause di impedimento alla
nomina indicate dall'art. 2, ottavo comma, della legge 22 luglio
1997, n. 276;
9) l'insussistenza di una delle cause di incompatibilita' e
ineleggibilita' previste dall'art. 5 della legge 22 luglio 1997,
n. 276;
10) l'eventuale esistenza di incarichi giudiziari ricoperti o
in corso nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario
giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di
beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario,
tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico
d'ufficio, perito estimatore, l'autorita' giudiziaria o
amministrativa che ha effettuato la nomina e, in caso di rimozione
dall'incarico, le ragioni di tale provvedimento;
11) l'impegno a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e
di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il termine
di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina;
12) l'indicazione delle sedi in numero massimo di tre, presso
le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende
essere assegnato;
13) il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua
italiana e tedesca (se aspirante a posti siti nella provincia
autonoma di Bolzano);
14) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco o ladino (se aspirante a posti siti nella provincia autonoma
di Bolzano);
15) il numero di codice fiscale;
16) il luogo ove l'aspirante desidera che eventuali
comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate. In assenza
di dichiarazioni le comunicazioni verranno inviate al luogo di
residenza.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum dettagliato
dell'attivita' professionale svolta.
I requisiti per la nomina devono essere posseduti alla data della
deliberazione di nomina da parte del Consiglio Superiore della
Magistratura.
La domanda in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, quinto
comma, della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modifiche,
dovra' essere corredata oltre che dal curriculum, dai documenti
comprovanti:
il possesso dell'idoneita' fisica e psichica dell'interessato
per la nomina a giudice onorario aggregato attestata mediante
certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria competente per
territorio o da un medico militare;
il possesso dei titoli di preferenza per la nomina previsti
dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e
successive modifiche, completi delle indicazioni idonee a verificare
il periodo di durata dell'esercizio dell'attivita' professionale e
dell'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie.
La documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli di
preferenza puo' essere sostituita anche da dichiarazioni rese ai
sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e gia' inserite nello schema di
domanda allegato.
L'amministrazione giudiziaria non assume nessuna responsabilita'
nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Titoli di preferenza
 
La valutazione dei titoli di preferenza verra' effettuata sulla
base dei criteri formulati dal Consiglio Superiore della
Magistratura.

                               Art. 5.
 
Documenti di rito e termine di presentazione
 
I giudici onorari aggregati nominati saranno invitati a
regolarizzare entro trenta giorni dalla immissione in servizio, a
pena di decadenza, la documentazione incompleta, affetta da vizio
sanabile, che abbia perso di validita', o debba essere regolarizzata
con le norme sul bollo.

                               Art. 6.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati presso i Consigli giudiziari territorialmente competenti e
presso il Consiglio Superiore della Magistratura ai fini degli
adempimenti da compiere per la nomina.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la
nomina, indicati dalla legge 22 luglio 1997, n. 276 e dalla circolare
in data 10 dicembre 1998 del Consiglio Superiore della Magistratura.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
Il Consiglio Superiore della Magistratura e i consigli giudiziari
territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei
dati personali.
Roma, 5 novembre 2002
Il Ministro: Castelli

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