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MINISTERO DELLA SANITA' DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di trenta borse di studio, riservate ai coordinatori
locali di cui all'art. 12 della legge n. 91 del 1999.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.52 del 4/7/2000
Ente:MINISTERO DELLA SANITA' DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
Località:Nazionale
Codice atto:000E6021
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/8/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRIGENTE GENERALE
 
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente le disposizioni
in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti;
Visto il decreto 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 38 del
16 maggio 2000, con il quale il Ministro della sanita', sentito il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ha istituito, ai sensi dell'art. 21 della richiamata legge n. 91 del
1999, trenta borse di studio dell'importo lordo di lire 29.100.000
ciascuna per la formazione dei coordinatori locali di cui all'art. 12
della stessa legge, riservate al personale dipendente delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e destinate a corsi di
formazione della durata di due mesi da fruirsi in Spagna presso
l'Universita' di Barcellona, fondazione "Bosch i Gimpera", in
collaborazione con le istituzioni sanitarie spagnole maggiormente
rappresentative nelle attivita' di donazione, prelievo e trapianto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto del
Ministro della sanita' aprile 1999, le borse di studio sono conferite
mediante selezione, per titoli e colloquio, su base nazionale e sono
suddivise tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
con preferenza per le regioni e le province con minore attivita' di
prelievo;
Considerato che lo stesso art. 2 richiamato prevede che i
requisiti di ammissione ed i criteri e le modalita' di assegnazione
delle borse sono stabiliti dal bando di concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E' indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di trenta borse di studio per la formazione dei
coordinatori locali di cui all'art. 12 della legge 1o aprile 1999,
n. 91, riservate al personale dipendente delle unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere e destinate a corsi di formazione
della durata di due mesi da fruirsi in Spagna presso l'Universita' di
Barcellona, Fondazione "Bosch i Gimpera", in collaborazione con le
istituzioni sanitarie spagnole maggiormente rappresentative nelle
attivita' di donazione, prelievo e trapianto.
2. Le borse di studio hanno la durata di due mesi ed ammontano a
L. 29.100.000 (ventinovemilionicentomilalire) lordi cadauna.
L'ammontare della borsa e' versato alla fondazione di cui al comma 1,
che provvede direttamente a tutte le spese necessarie
all'organizzazione ed allo svolgimento dei corsi teorico-pratici,
alle spese di trasporto e di soggiorno.
3. Le borse sono ripartite come segue:
a) ventuno borse di studio riservate ad un candidato di
ciascuna regione e provincia autonoma;
b) nove borse di studio da assegnare, come seconda borsa, ai
candidati delle regioni con meno numerosita' di donazioni di organo
nell'anno 1999 ed, in particolare, nell'ordine: Sicilia, Campania,
Calabria, Lazio, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo, Molise.
4. Le borse non assegnate, per mancanza di candidati idonei o per
mancanza di domande, saranno assegnate, come seconda borsa, ai
candidati delle restanti regioni e province autonome con meno
numerosita' di donazioni di organo nell'anno 1999 ed, in particolare,
nell'ordine: provincia autonoma di Trento, Sardegna, Umbria,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria,
Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, provincia autonoma di Bolzano.
5. Le eventuali borse che risultassero comunque non assegnate,
dopo l'applicazione dei criteri di cui ai punti 3 e 4, saranno
assegnate sulla base di una unica graduatoria secondo l'ordine del
punteggio riportato, indipendentemente dalla regione o provincia
autonoma di appartenenza. Non possono, in ogni caso, essere assegnate
piu' di tre borse per regione o provincia autonoma.
6. I candidati possono concorrere esclusivamente per le borse
riservate alla regione o provincia autonoma nel cui territorio
svolgono, alla data del presente bando, l'attivita' di coordinatore
alle donazioni di organi e tessuti.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione alla selezione
 
1. Per la partecipazione al concorso e' necessario il possesso
dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente di ruolo di una azienda sanitaria di cui
all'art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni;
b) aver svolto, per almeno sei mesi, funzioni di coordinatore
alle donazioni di organi e tessuti presso un'azienda sanitaria o un
centro regionale o un centro interregionale di riferimento;
c) svolgere le funzioni di coordinatore alle donazioni di
organi e tessuti nella regione o provincia autonoma per la cui borsa
si intende concorrere;
d) non essere titolare di un incarico di struttura complessa.
2. I requisiti di cui al comma 1, debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione alla selezione.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta
semplice, deve essere indirizzata al Ministero della sanita' -
Dipartimento delle professioni sanitarie - Ufficio VII - Piazzale
dell'Industria, n. 20 - 00144 Roma.
2. La domanda deve essere prodotta, a pena di esclusione,
unitamente ai documenti da presentare, solo a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento. Sulla busta contenente la domanda deve
essere specificato: "domanda di ammissione alla selezione per borse
di studio ex legge n. 91/1999 sui trapianti".
3. Il termine per la presentazione della domanda e' di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo,
si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
4. Non sono ammessi alla selezione coloro i quali abbiano spedito
la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
5. Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega
uno schema esemplificativo, il candidato deve indicare quanto segue:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) la residenza;
d) le aziende sanitarie o i centri regionali o interregionali
di riferimento presso cui ha svolto l'attivita' di coordinatore ai
trapianti di organi e tessuti;
e) l'azienda sanitaria o il centro regionale o interregionale
di riferimento presso cui svolge, alla data del bando, l'attivita' di
coordinatore ai trapianti di organi e tessuti;
f) indirizzo presso il quale il candidato desidera che siano
trasmesse eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di
avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo
di comunicare tempestivamente al Ministero della sanita' le
variazioni del proprio recapito.
6. Il candidato, nella domanda, deve dichiarare di autorizzare il
Ministero della sanita' ed il Centro nazionale per i trapianti, ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad utilizzare i dati
contenuti nella domanda ai fini della gestione della selezione.
7. La domanda di ammissione alla selezione deve essere firmata in
calce dal candidato, a pena di esclusione dalla selezione.

                               Art. 4.
 
Titoli
 
1. Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere
allegati, a pena di esclusione dalla selezione, i seguenti documenti
in carta semplice:
a) certificazione sui periodi di attivita' professionale svolta
nel settore dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti;
b) relazione del direttore sanitario dell'azienda o del
responsabile del centro regionale o interregionale o della struttura
incaricata dall'assessorato alla sanita' sulle attivita' svolte e sui
risultati ottenuti come coordinatore alle donazioni di organi e
tessuti;
c) curriculum professionale, con particolare riferimento alle
attivita' ed alle esperienze maturate nel settore delle donazioni e
trapianti di organi e tessuti.
2. I documenti di cui al comma 1, devono essere prodotti in
originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14, della legge
n. 15/1968, ovvero in semplice fotocopia. corredata dalla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 4, della legge n. 15/1968 sopracitata, come modificato
dall'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
che attesti la conformita' di detta copia all'originale.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del
direttore del dipartimento delle professioni sanitarie, e' composta
da:
a) il direttore del dipartimento professioni sanitarie o suo
delegato, con funzioni di presidente;
b) il direttore generale del centro nazionale per i trapianti;
c) un esperto designato dalla consulta nazionale trapianti.
2. Ai componenti della commissione sono corrisposti il rimborso
delle spese di missione, ove dovute, ed i compensi previsti dalle
vigenti disposizioni.

                               Art. 6.
 
Punteggi titoli e colloquio
 
1. La commissione procede alla selezione sulla base della
valutazione dei titoli di cui all'art. 4 e del colloquio.
2. Per la valutazione dei titoli, concernenti l'attivita'
professionale svolta come coordinatore delle donazioni di organi e
tessuti nonche' l'attivita' complessivamente svolta nel settore delle
donazioni e dei trapianti d'organo e tessuti e le altre attivita' ed
esperienze professionali del candidato, la commissione dispone di 50
punti.
3. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita'
professionali del candidato nella specifica materia della donazione
di organi e tessuti e sui risultati ottenuti. Per il colloquio la
commissione dispone di 50 punti.
4. Il candidato e' valutato idoneo se consegue nei titoli e nel
colloquio una votazione pari alla meta' piu' uno del punteggio di
cinquanta punti ed una votazione complessiva di almeno settanta
punti.
5. In base alla votazione complessiva conseguita da ciascun
candidato la commissione formula la graduatoria di merito per
ciascuna regione o provincia autonoma nonche' la graduatoria unica di
merito di tutti i candidati. A parita' di punteggio complessivo la
preferenza e' determinata dalla minore eta' del candidato.
6. Ai candidati e' data comunicazione della data fissata per il
colloquio almeno venti giorni prima dello stesso. Per sostenere il
colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento
di riconoscimento.

                               Art. 7.
1. Con decreto dirigenziale sono approvate le graduatorie di
merito di ogni singola regione e provincia autonoma e la graduatoria
unica, sono dichiarati i vincitori e gli idonei della selezione e
sono assegnate le borse di studio.
2. L'esito della selezione e' portato a conoscenza di ciascun
candidato unitamente alle graduatorie di merito.

                               Art. 8.
1. I candidati ai quali e' assegnata la borsa di studio devono
iniziare la frequenza, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di ricezione
della comunicazione dell'assegnazione della borsa stessa o comunque
non oltre la data di inizio del turno di frequenza assegnato.
2. I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio
loro assegnata devono comunicare tempestivamente, e comunque entro
dieci giorni dalla data di ricezione della lettera di assegnazione,
al Ministero della sanita' la rinuncia alla borsa medesima.

                               Art. 9.
1. Al termine del periodo di frequenza della borsa di studio, il
borsista deve far pervenire al dipartimento delle professioni
sanitarie del Ministero della sanita' ed al Centro nazionale per i
trapianti una relazione, sottoscritta, sulla specifica attivita'
svolta e sui risultati conseguiti.
Roma, 27 giugno 2000
Il dirigente generale: D'Ari

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