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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559
Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma
annuale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 29/1/2016
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Località:Nazionale
Codice atto:16E00413
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/2/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
successive modifiche, recante «Concorsi per il reclutamento nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354, recante norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche,
recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica-psichica e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministero dell'interno di concerto con il
Ministero della difesa 22 febbraio 2006, con il quale sono state
emanate le «modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto l'art. 16-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 agosto 2015, n. 188, che, al fine di incrementare i
servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo
svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, ha autorizzato,
in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, per ciascuno degli
anni 2015 e 2016, di 1050 unita' nei ruoli iniziali della Polizia di
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante disposizioni in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco;
Vista la legge di stabilita' n. 208 datata 28 dicembre 2015 che,
in relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo
del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
autorizza, per gli eventuali posti residui, a bandire per l'anno 2016
un concorso ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo n. 66 del 2010;
Considerato che, a seguito delle citate assunzioni straordinarie,
risultano 559 unita' residue, da avviare nell'anno 2016, al fine del
raggiungimento delle 1050 previste;
Ritenuta pertanto la necessita' di bandire un concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della
Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in
rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti
previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato
ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio,
abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in
congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno: i 559 candidati
saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi
direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo
restando il completamento della ferma prefissata di un anno.
2. Dei suddetti 559 posti, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti, uno e' riservato ai concorrenti in
possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca)
riferito ad un livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni, a prescindere dallo status di volontario in ferma
prefissata di cui al comma 1, ai sensi del decreto legislativo 21
gennaio 2011, n. 11, citato nelle premesse.
3. Dei suddetti 559 posti, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti, 28 sono riservati, ai sensi dell'art. 8
della legge 20 novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso
il Centro studi di Fermo.
4. L'attestato di bilinguismo, previsto dal precedente punto 2,
dovra' pervenire, entro venti giorni dalla data di scadenza di
presentazione delle domande di partecipazione, pena il suo mancato
riconoscimento, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, via
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
5. I posti riservati, di cui ai punti 2 e 3, non coperti per
mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine di
graduatoria, ai candidati che abbiano superato le prove concorsuali.
6. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
7. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia
di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando, nonche' di differire o di
contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente
art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo
grado o equipollente;
d) non aver compiuto 30 anni di eta';
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e successive modifiche.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici,
sono richiesti:
sana e robusta costituzione fisica;
composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo
non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione
notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente.
Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del
visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per
l'ammissione al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate
nella tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale n. 198/2003
e il non rispetto dei parametri fisici indicati nella tabella A (di
cui all'art. 3, comma 1 del regolamento) allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.
3. Non potranno partecipare al concorso, pena l'esclusione, i
candidati che abbiano svolto servizio nelle Forze armate
esclusivamente come Volontari in ferma breve (VFB), ovvero Volontari
in ferma annuale (VFA).
4. I candidati che nello stesso anno abbiano gia' presentato
domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere
iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare saranno esclusi dal concorso; tale limitazione non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
6. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il
requisito della condotta e delle qualita' morali e quello
dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
7. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione
nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso
quello previsto al punto 1, lettera d) del presente articolo.
8. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione.
9. Il limite di eta' previsto dal punto 1, lettera d) del
presente articolo e' elevato di un periodo pari all'effettivo
servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini
che hanno svolto servizio militare.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul
sito https://concorsips.interno.it, seguendo le istruzioni ivi
specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta
iscrizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente presentato
dai candidati, per la successiva sottoscrizione, il giorno della
prova scritta d'esame, pena la non ammissione alla stessa.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione sul sito
https://concorsips.interno.it, venisse comunicata l'indisponibilita'
del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui
al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane -
Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185
Roma.

                               Art. 4 


Compilazione della domanda


1. Nelle domande di partecipazione al concorso, i candidati
dovranno dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile);
b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,
dovranno indicare le condanne ed i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio e la data del conseguimento, con
l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l'ultimo servizio prestato quale volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in
rafferma annuale, con l'indicazione obbligatoria delle seguenti
informazioni:
Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina
o Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da
VFP1, dell'eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonche' eventuali
richiami in servizio o incorporamento SPE (Servizio permanente
effettivo), indicando la denominazione e la sede dell'ultimo
comando/reparto di servizio.
I candidati che abbiano svolto precedenti periodi da VFP1
dovranno indicare le date di incorporamento e fine ferma;
i) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova
di esame, di cui al successivo art. 8, punto 4, a scelta tra inglese
e francese;
l) se siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
m) se intendano concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1,
commi 2 e 3.
2. Nelle domande dovra' essere indicato l'eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni. La certificazione comprovante il possesso di tali
titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 11 del presente bando. Qualora non
espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della
graduatoria concorsuale.
3. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997,
aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
4. I candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che
intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo
comma, dovranno altresi' specificare la lingua, italiana o tedesca,
nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame.
5. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono,
inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le
risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro
Pretorio n. 5 - 00185 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito
presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
6. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta
del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12
aprile 2016 e che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti.
7. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di
essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.

                               Art. 5 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai
soggetti di carattere previdenziale.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al
titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che
potra' far valere nei confronti del Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le
risorse umane, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio
attivita' concorsuali - Direzione centrale per le risorse umane,
viale del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.

                               Art. 6 


Svolgimento del concorso


1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti concorsuali di seguito specificati:
a) prova scritta d'esame;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) valutazione dei titoli di servizio.
2. Il mancato superamento di una delle prove o degli
accertamenti, di cui al precedente punto 1, comporta la non
ammissione alle successive fasi concorsuali.
3. I candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame e
classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito, saranno convocati
per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica ed agli
accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale,
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.
198, e dal decreto ministeriale del 22 febbraio 2006.

                               Art. 7 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con proprio
decreto, e' presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei
dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio
preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed e'
composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di
concorso;
d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del
settore telematica.
2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice
puo' essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei
dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che
indice il bando di concorso.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei
commissari in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.

                               Art. 8 


Prova d'esame


1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido
documento di identificazione e di una copia fotostatica dello stesso
nonche' della ricevuta di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, per sostenere la prova scritta d'esame
nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
del 12 aprile 2016.
2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame e' escluso dal
concorso.
4. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un
questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla,
tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale dei
candidati, vertenti su argomenti di cultura generale, sulle materie
previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo,
nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza
della lingua inglese o francese a scelta del candidato e delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in
linea con gli standard europei.
5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da
sottoporre ai candidati, tra quelli preventivamente predisposti.
6. La commissione di cui al precedente articolo stabilisce,
preventivamente, i criteri di valutazione degli elaborati e di
attribuzione del relativo punteggio. La durata della prova e'
stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione
delle serie di domande da somministrare.
7. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici o orologi computer, copiare tutto o in parte le risposte
relative alle domande poste. E' vietato, altresi', portare al seguito
carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta
l'esclusione dalla prova.
8. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica,
utilizzando un'apparecchiatura a lettura ottica. La prova si intende
superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei
decimi. L'esito della prova scritta sara' reso disponibile sul sito
Internet: www.poliziadistato.it.
9. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al
successivo art. 10, i candidati risultati idonei alla prova scritta e
classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito. Inoltre, tutti i
candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo
dei candidati compresi entro i limiti della predetta aliquota saranno
ammessi in soprannumero. Qualora il numero degli idonei al termine
degli accertamenti di cui al successivo art. 10 risultasse inferiore
al numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si riserva la
facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidati risultati
idonei alla prova culturale.

                               Art. 9 


Estratto della documentazione di servizio


1. I candidati in servizio dovranno consegnare tempestivamente
una copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso presso il
comando di appartenenza per le incombenze previste dal successivo
comma 2.
2. I comandi/reparti/enti, acquisita una copia della ricevuta di
avvenuta iscrizione al concorso, provvederanno a compilare ed inviare
nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il 20 maggio 2016
per via telematica al Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane -
Ufficio attivita' concorsuali, l'estratto della documentazione di
servizio, redatto come da fac-simile in «Allegato 2», chiuso alla
data di scadenza di presentazione delle domande, riportante
esclusivamente le notizie riferite al periodo prestato, a qualunque
titolo, come VFP1 e firmato dal Comandante di corpo/reparto/ente
nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in
esso contenuti. Le modalita' di spedizione saranno specificate con
apposita circolare che verra' inviata agli stati maggiori
interessati.
3. Tutti i candidati, sia in servizio che in congedo, dovranno
consegnare, all'atto della presentazione alle prove di efficienza
fisica di cui al successivo art. 10, l'estratto della documentazione
di servizio relativo al periodo o ai periodi prestati in qualita' di
VFP1, firmato dal Comandante di corpo/reparto/ente nonche' dal
candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso
contenuti.

                               Art. 10 


Prove di efficienza fisica ed accertamenti
dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale


1. I candidati saranno convocati alle prove di efficienza fisica
ed agli accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
mediante pubblicazione del diario degli accertamenti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 31 maggio 2016. Tale comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. A tal fine, i medesimi saranno sottoposti alle prove
sottoindicate da parte di una commissione composta da un dirigente
della Polizia di Stato che la presiede, da un medico della Polizia di
Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di
Stato - FF. OO., con qualifica di coordinatore di «settore sportivo».
3. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:


=====================================================================
| Prova | Uomini | Donne | Note |
+======================+===========+==========+=====================+
| | Tempo max |Tempo max | |
| Corsa 1000 m | 4' 00'' | 4' 55'' | |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
| Salto in alto | 1,15 m | 1,00 m | Max tre tentativi |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
| Sollevamento alla | | | Continuativi (max 2 |
| sbarra | n. 5 | n. 2 | minuti) |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+

4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati determinera' un giudizio di non idoneita', con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali ed
esclusione dal concorso.
5. I candidati, muniti di idoneo abbigliamento e di un documento
di riconoscimento in corso di validita', all'atto della presentazione
alle prove di efficienza fisica dovranno consegnare, pena
l'esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica in corso di validita' per l'atletica leggera, secondo il
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport.
6. Al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art.
12, comma 1, lettere e), g) ed h), i candidati dovranno altresi' qui
presentare, pena il loro mancato riconoscimento, i relativi
certificati.
7. I concorrenti che avranno riportato un giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti ai successivi
accertamenti fisici e psichici a cura di un'apposita commissione
composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro
direttivi medici della Polizia di Stato. A tal fine, i candidati
saranno sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
8. I candidati, all'atto della presentazione ai successivi
accertamenti fisici e psichici, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validita', dovranno presentare la seguente
documentazione sanitaria, pena l'esclusione dal concorso, recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione
agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente
bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato, con particolare
riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra'
produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse
patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una
struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale
con l'indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con
l'indicazione del codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;
9) Anti HbsAg;
10) Anti Hbc;
11) Anti HCV.
La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.
9. I candidati che supereranno gli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una
commissione di selettori, composta da un funzionario del ruolo dei
dirigenti tecnici psicologi che la presiede e da quattro appartenenti
al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari
della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di
perito selettore attitudinale.
10. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con
un componente della commissione. Su richiesta del selettore, la
commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede
collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia
risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede
collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione, cui
compete il giudizio di idoneita'.
11. Con proprio decreto sono approvati i test, predisposti da
istituti pubblici o privati specializzati.
12. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici, ovvero dalla commissione per l'accertamento
delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con proprio decreto
motivato.
13. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o
qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
14. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno
e nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti sono esclusi dal
concorso con proprio decreto motivato.

                               Art. 11 


Presentazione dei documenti


I candidati che avranno superato le prove concorsuali saranno
invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane -
Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185
Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno di
ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso
dei titoli di preferenza nella nomina di cui all'art. 4, comma 2 del
presente bando, gia' indicati nella domanda di partecipazione al
concorso.

                               Art. 12 


Valutazione dei titoli di servizio


1. La commissione esaminatrice, di cui all'art. 7 del presente
bando, procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei
candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale di cui all'art. 10, secondo i seguenti
criteri:
a) valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in
qualita' di volontario in ferma prefissata annuale;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) abilitazioni alla guida dei veicoli militari (patenti
militari);
g) certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed
internazionale;
h) conoscenza, accertata secondo standard NATO, di una o piu'
lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere che siano
stati rilasciati da enti certificatori qualificati individuati con
apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
I titoli militari ammessi a valutazione devono essere stati
acquisiti durante il periodo o i periodi prestati dai candidati quali
Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero durante
l'eventuale rafferma annuale; gli stessi saranno tratti dall'estratto
della documentazione di servizio, di cui al precedente art. 9.
2. Saranno valutati i titoli posseduti alla data di scadenza di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di
esse, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano
risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali.
5. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed i relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal presidente e da tutti i componenti della commissione, facenti
parte integrante degli atti del concorso.

                               Art. 13 


Formazione ed approvazione della graduatoria


1. Sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del
punteggio attribuito ai titoli e' approvata la graduatoria del
concorso con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione in servizio e fatte salve le riserve dei
posti previste dall'art. 1 del presente decreto.
2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria di
merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche.
3. In caso di ulteriore parita', sara' data preferenza al
candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria e di
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico sara' pubblicato
nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno,
con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
L'avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. La
suddetta graduatoria sara', altresi', consultabile sul sito Internet:
www.poliziadistato.it.
5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente
punto 4 decorrera' il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120,
per eventuali impugnative al tribunale amministrativo regionale, ai
sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al
Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 14 


Nomina vincitori


1. I concorrenti giudicati idonei, tenuto conto delle riserve di
posti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, fino a concorrenza dei posti
messi a concorso di cui al predetto art. 1, comma 1, saranno
dichiarati vincitori ed ammessi direttamente alla frequenza del
prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma prefissata di un anno.
2. I candidati che non si presenteranno, senza giustificato
motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del
prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla
nomina. Successivamente, potranno essere convocati al corso, secondo
l'ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei
pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del
prescritto corso di formazione, saranno assegnati in sedi di servizio
diverse dalla provincia di origine, da quella di residenza e da
quelle limitrofe.

                               Art. 15 


Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio


1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio
presso le scuole di formazione, saranno invitati, entro il termine
perentorio di giorni trenta, a produrre le certificazioni, ovvero le
relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti
i sottoelencati requisiti:
a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o
prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non
dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di
presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno
attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della
cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia. La dichiarazione mendace sul
possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento
dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della
documentazione indicata nel presente articolo, il mancato
completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della
stessa, entro giorni trenta dal ricevimento dell'apposito invito,
implichera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia
di Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 12 gennaio 2016

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Pansa

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