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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza ministeriale n. 153 del
15 giugno 1999 concernente la sessione riservata di esami, preceduta
dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna
o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica,
ovvero dell'idoneita' per gli insegnanti di scuola elementare, per
gli insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata
e per il personale educativo delle istituzioni educative. (Ordinanza
ministeriale n. 33 del 7 febbraio 2000).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 28/3/2000
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:000E2756
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 
Vista l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 con la
quale e' stata indetta la sessione riservata di esami, preceduta
dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna
o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica,
ovvero dell'idoneita' per gli insegnanti di scuola elementare, per
gli insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata
e per il personale educativo delle istituzioni educative;
Visto l'art. 2, della citata ordinanza ministeriale che prevede
come requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento
dell'idoneita' o dell'abilitazione una necessaria, seppure parziale e
indeterminata, corrispondenza tra servizio prestato e ordine di
scuola o tipologia di posto di ruolo per il quale si richiede
l'abilitazione o l'idoneita' medesima;
Visto l'art. 4, comma 1 della predetta ordinanza ministeriale in
cui viene precisato che e' consentita la partecipazione alla
procedura per il conseguimento di una sola idoneita' o abilitazione;
Considerato che in assenza di espliciti divieti, la ratio della
legge 3 maggio 1999, n. 124 puo' anche rinvenirsi nella volonta' di
consentire il conseguimento di piu' titoli professionali a chi,
possedendo i prescritti titoli di studio, abbia comunque acquisito
una certificata professionalita' in servizio, prescindendo
dall'ordine o grado di scuola in cui il relativo servizio sia stato
prestato;
Considerato inoltre che, nell'ambito del generale perseguimento
dell'interesse pubblico, rientra nei prioritari obiettivi
dell'amministrazione giungere ad una migliore flessibilita'
nell'utilizzazione del personale scolastico di ruolo e non di ruolo;
Atteso che una modifica dei requisiti di accesso alle sessioni
riservate previste dalla ordinanza ministeriale n. 153/1999 nel senso
suindicato, nel favorire il raggiungimento di tale obiettivo,
comporterebbe nel contempo un notevole risparmio per la diminuita
esigenza di riconversione professionale del personale in servizio e
del relativo reclutamento;
Considerata l'urgenza di dettare disposizioni per consentire la
frequenza ai corsi del personale in servizio o residente all'estero e
del personale che non ha potuto frequentare i corsi esistenti a
livello provinciale o regionale e cosi' sciogliendo la riserva
contenuta nell'art. 3, comma 6 della citata ordinanza ministeriale;
Ritenuto per quanto suesposto di dover procedere alle necessarie
modifiche delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale
n. 153/1999 in virtu' di un ulteriore esercizio del potere di
ordinanza;
 
Ordina:
 
Art. 1.
1. Vengono apportate le seguenti modifiche all'ordinanza
ministeriale 15 giugno 1999, n. 153:
a) l'art. 2, comma 1 dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999
viene modificato nelle seguenti formulazioni:
lettera A), ultimo periodo "Ai fini del computo dei
trecentosessanta giorni di servizio prescritti possono essere
utilizzati anche i servizi interamente resi nelle scuole e negli
istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o nelle
istituzioni educative, purche' prestati, rispettivamente, alle
condizioni di cui alla successiva lettera B) o D)";
lettera B), ultimo periodo "Ai fini del computo dei
trecentosessanta giorni di servizio prescritti possono essere
utilizzati anche i servizi interamente resi nella scuola materna e
nella scuola elementare o nelle istituzioni educative, purche'
prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alla precedente
lettera A) o alla successiva lettera D)";
lettera D), ultimo periodo "Ai fini del computo dei
trecentosessanta giorni di servizio prescritti possono essere
utilizzati anche i servizi interamente resi nella scuola materna,
nella scuola elementare e nelle scuole e istituti di istruzione
secondaria di primo e secondo grado, purche' prestati,
rispettivamente, alle condizioni di cui alle precedenti lettere A) o
B);
b) all'art. 4, comma 1, al secondo e terzo rigo cancellasi la
parola "sola".

                               Art. 2.
1. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti anche
di carattere temporale previsti dall'ordinanza ministeriale
n. 153/1999, i candidati che versino nelle situazioni di servizio o
di ammissibilita' di cui al precedente articolo, compresi coloro che
non hanno gia' presentato domanda ai sensi della stessa ordinanza
ministeriale, possono presentare domanda di partecipazione alla
sessione riservata di esami di idoneita' o abilitazione
all'insegnamento per la frequenza di un solo corso, in una sola
provincia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando uno dei moduli
allegati.
2. Non e' consentita la partecipazione ai corsi al personale che
non ha superato gli esami finali dei corsi indetti con ordinanza
ministeriale n. 153/1999 per lo stesso posto di ruolo o classe di
concorso.

                               Art. 3.
1. Per quanto riguarda la documentazione da allegare o la
dichiarazione sostitutiva restano valide le disposizioni contenute
nell'ordinanza ministeriale n. 153/1999.
2. Gli aspiranti che hanno gia' presentato domanda di
partecipazione ai corsi non essendo in possesso dei requisiti
previsti dall'ordinanza ministeriale n. 153/1999, ma avendone titolo
alla luce delle disposizioni contenute nella presente ordinanza
ministeriale devono, considerata la nullita' delle precedenti
istanze, presentare nuova domanda di partecipazione entro il termine
sopra indicato, pena l'ulteriore esclusione dalla procedura.
3. Resta valida la documentazione eventualmente allegata o la
dichiarazione sostitutiva effettuata con la precedente istanza, cui
il candidato dovra' tuttavia fare esplicito riferimento nella nuova
istanza.

                               Art. 4.
1. I corsi, da attivare secondo le disposizioni della presente
ordinanza ministeriale, riguarderanno:
il personale di ruolo che abbia gia' presentato domanda
avendone i requisiti previsti dall'ordinanza ministeriale n. 153/1999
e la cui frequenza ai corsi e' stata differita con circolare
ministeriale n. 250/1999 per motivi organizzativi; in tal caso e'
consentita la rettifica della domanda presentata in base alle
presenti disposizioni;
il personale di ruolo che presenta domanda ai sensi delle
disposizioni integrative contenute nella presente ordinanza
ministeriale;
il personale precario, ivi compreso quello che ha partecipato
ai corsi per il conseguimento dell'idoneita' o dell'abilitazione ai
sensi dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999, che chiede di
conseguire una seconda abilitazione o idoneita' ai sensi delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza ministeriale;
il personale che non ha potuto frequentare i corsi istituiti a
livello provinciale o regionale (art. 3, comma 6, ordinanza
ministeriale n. 153/1999);
il personale in servizio o comunque residente all'estero che ha
presentato domanda di partecipazione ai sensi della citata ordinanza
ministeriale e non e' stato ancora avviato alla frequenza dei corsi.

                               Art. 5.
1. Restano valide nei confronti dei partecipanti che hanno gia'
conseguito l'idoneita' o l'abilitazione le stesse riduzioni di
frequenza previste dall'art. 7, comma 12 dell'ordinanza ministeriale
n. 153/1999.
2. I corsi avranno inizio nel mese di marzo e, comunque a
conclusione dei corsi attivati ai sensi dell'ordinanza ministeriale
n. 153/1999 e termineranno entro il 31 maggio 2000 (*).
3. I Provveditori agli studi utilizzeranno, ove possibile, le
stesse strutture organizzative e gli stessi docenti e coordinatori
impegnati negli analoghi corsi attivati ai sensi dell'ordinanza
ministeriale n. 153/1999 al fine di garantire, sia in sede di
percorso formativo, che di valutazione finale, un'omogeneita' di
trattamento tra le varie categorie di personale partecipante ai
corsi.
4. Per il personale in servizio o residente all'estero, che sara'
inserito nei corsi da attivare ai sensi della presente ordinanza
ministeriale, dovra' essere garantito, in adempimento alle
disposizioni contenute nell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza
ministeriale n. 153/1999, un percorso formativo abbreviato che
preveda, nell'ambito dello stesso programma assegnato agli altri
partecipanti al corso, un ampio ricorso all'autoformazione, che
riguardera' almeno i 3/4 delle ore complessivamente previste per i
corsisti.
Al termine di tale periodo di autoformazione, la cui effettiva
durata e i cui contenuti saranno stabiliti dal coordinatore e dai
docenti del corso, dovra' essere prevista, possibilmente assieme agli
altri corsisti, una verifica della preparazione raggiunta.
Il restante periodo sara' organizzato in modo tale da prevedere
una frequenza intensiva alle lezioni e la successiva partecipazione
agli esami finali, contenendo l'impegno degli interessati nell'arco
di una settimana.
5. Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano
anche al personale che, pur ammesso ai corsi indetti ai sensi
dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999, non ha potuto frequentare
per i motivi previsti dall'art. 3, comma 6, dell'ordinanza
ministeriale medesima.

                               Art. 6.
1. Tutto il personale di ruolo che partecipa ai corsi potra'
utilizzare l'idoneita' o l'abilitazione conseguita per le procedure
di mobilita' da disporre per l'anno scolastico 2001/2002.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza
ministeriale restano validi, purche' compatibili, le disposizioni
dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999.
Roma, 7 febbraio 2000
Il Ministro: Berlinguer
Registrata alla Corte dei conti il 18 marzo 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 72
(*) Avvertenza
I termini iniziali e finali dei corsi sono ordinatori e,
pertanto, per motivi organizzativi, possono essere differiti con
circolare ministeriale della cui emanazione sara' dato tempestivo
avviso tramite gli Uffici scolastici periferici.
 
Vedere ALLEGATI da Pag. 17 a Pag. 30 della G.U.

 

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