Mininterno.net - Bando di concorso CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Selezione pubblica con valutazione ...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Selezione pubblica con valutazione comparativa dei curricula
professionali, eventualmente integrata da un colloquio, per il
reclutamento del direttore generale.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 30/3/2001
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:001E2724
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/5/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ed in
particolare l'art. 4, commi 8, 9 e 10;
Visto il regolamento sull'organizzazione degli uffici
dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio
nazionale delle ricerche, di seguito denominato "regolamento",
emanato con decreto del presidente n. 015447 in data 14 gennaio 2000,
ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 10;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Consiglio
nazionale delle ricerche n. 167, in data 25 maggio 2000;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Consiglio
nazionale delle ricerche n. 59, in data 15 marzo 2001;
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
Oggetto
 
1. E' indetta una selezione pubblica, con valutazione comparativa
dei curricula professionali eventualmente integrata da un colloquio,
per il reclutamento del direttore generale del C.N.R.
2. La sede di servizio e' in Roma, piazzale Aldo Moro n. 7.

                               Art. 2.
 
Compiti ed incompatibilita'
 
1. I compiti del direttore generale sono definiti negli articoli
7, 8 e 9 del regolamento.
2. La carica di direttore generale e' incompatibile con rapporti
di lavoro dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di
attivita' professionali. Il direttore generale, se pubblico
dipendente, con esclusione dei professori e ricercatori universitari,
e' collocato fuori ruolo. Se professore o ricercatore universitario,
e' collocato in aspettativa senza assegni.
3. Al direttore generale si applicano le incompatibilita'
previste dall'art. 4, commi 9 e 10, del decreto legislativo
30 gennaio 1999, n. 19.

                               Art. 3.
 
Requisiti professionali richiesti
 
1. E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea o altro titolo equipollente;
b) comprovata esperienza manageriale di alto livello, almeno
decennale, acquisita presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici
e privati, nonche' aziende, italiane, straniere ed internazionali,
nella pianificazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali; nelle relazioni sindacali; nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni.
2. Costituiscono titoli preferenziali:
a) esperienza nel settore della ricerca scientifica e
tecnologica e dell'alta formazione;
b) conoscenza di lingue straniere;
c) conoscenza delle piu' rilevanti innovazioni nella gestione e
nell'organizzazione delle risorse;
d) pubblicazioni e relazioni a convegni e seminari, nonche'
attivita' didattica in corsi di formazione in Italia ed all'estero;
e) rapporti e documenti preordinati alla definizione di
rilevanti atti di indirizzo, programmazione e coordinamento di
attivita' amministrative e gestionali.

                               Art. 4.
 
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
 
1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta
semplice e indirizzate all'ufficio del presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche, piazzale Aldo Moro n. 7, 00185 Roma,
dovranno essere spedite, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine su indicato venga a coincidere con un giorno
festivo, si intendera' prorogato al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare:
a) il nome e il cognome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) la residenza;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il possesso del diploma di laurea o di altro titolo
equipollente;
f) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto,
ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
h) il codice fiscale;
i) il recapito presso il quale, ad ogni effetto, dovranno
essere indirizzate le eventuali comunicazioni del Consiglio nazionale
delle ricerche, nonche' il relativo codice di avviamento postale ed
il numero telefonico.
2. Alla domanda dovra' essere allegato il curriculum
professionale, debitamente datato e sottoscritto in ogni pagina. Il
curriculum dovra' indicare gli elementi utili ad identificare, se del
caso, i datori di lavoro presso i quali il candidato ha svolto le
precedenti esperienze lavorative.
3. La firma in calce alla domanda e al curriculum professionale
non e' soggetta ad autenticazione.

                               Art. 5.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
1. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con
contratto di diritto privato di durata massima quadriennale,
rinnovabile una sola volta, stipulato dal presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche. Il contenuto di tale contratto ed il
relativo trattamento economico sono stabiliti in conformita' alle
vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni regolamentari.

                               Art. 6.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. I dati e le notizie fornite dai candidati in relazione al
presente avviso, verranno utilizzati nel rispetto delle disposizioni
contenute nella legge del 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni.
Roma, 23 marzo 2001
Il presidente: Bianco
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge e
regolamentari alle quali e' operato il rinvio nel bando. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti:
Note alle premesse ed all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 8, 9 e 10, del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:
"8. Il presidente nomina, su conforme parere del consiglio
direttivo, un direttore generale, il cui rapporto di lavoro e'
regolato con contratto di diritto privato di durata massima
quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale
sovrintende alla gestione ed e' responsabile dell'attuazione delle
deliberazioni del consiglio direttivo. Il direttore generale
partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e dei
ricercatori universitari, e' collocato fuori ruolo. Se ricercatore o
professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.
9. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non
possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e
regionale, nonche' di membro della giunta regionale, di presidente o
assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni
con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente, i membri
del consi-glio direttivo e del comitato di consulenza scientifica non
possono essere amministratori o dipendenti di societa' che
partecipano a programmi di ricerca del Consiglio nazionale delle
ricerche.
10. Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del
Consiglio nazionale delle ricerche e non puo' ricoprire gli incarichi
elettivi di cui al comma 9".
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del regolamento
del Consiglio nazionale delle ricerche:
"Art. 7. (Compiti dell'amministrazione centrale). - 1. Sono
compiti dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle
ricerche:
a) la programmazione e valorizzazione delle risorse umane e
professionali, finanziarie e patrimoniali;
b) l'attivazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
c) il supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento
della rete degli istituti;
d) il supporto tecnico e amministrativo allo svolgimento dei
compiti istituzionali, cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto di
riordino;
e) il supporto tecnico e amministrativo allo svolgimento dei
compiti di monitoraggio e valutazione delle attivita' di ricerca
svolta o promossa dal Consiglio nazionale delle ricerche;
f) i servizi tecnici e di supporto, che comprendono: la
elaborazione dati, le reti di comunicazione, i compiti di prevenzione
e protezione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
e successive modificazioni e integrazioni, la consulenza legale e
giuridico-amministrativa e il contenzioso, le relazioni con il
pubblico, la statistica, i compiti relativi alla funzione di
ragioneria, il servizio del patrimonio, l'acquisizione e gestione del
personale in servizio presso l'amministrazione centrale, nonche' lo
svolgimento di compiti relativi al personale delle strutture di
ricerca mantenuti a livello centrale, il supporto
tecnico-immobiliare, i servizi generali della sede centrale, la
biblioteca centrale.
2. I compiti di cui alle lettere a) e b) del, comma 1, sono
attribuiti al direttore generale che li svolge attraverso la
direzione generale di cui al successivo art. 9, comma 3.
3. Tutti gli altri compiti dell'amministrazione centrale sono
attribuiti agli uffici di cui al successivo art. 8.".
"Art. 8. (Livelli organizzativi degli uffici dirigenziali). - 1.
Gli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale sono
articolati nei seguenti livelli organizzativi:
a) dipartimenti, da costituirsi, nel limite massimo di quattro,
con delibera del consiglio direttivo, che provvede a distribuire tra
essi le competenze di cui all'art. 7, comma 3;
b) servizi, articolazioni dei dipartimenti, da costituirsi con
atto del competente direttore di dipartimento, di intesa con il
direttore generale.
2. I dipartimenti e i servizi sono centri di responsabilita' ai
sensi del regolamento di contabilita'.".
"Art. 9. (Direttore generale - Compiti). - 1. Il direttore
generale e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del
consiglio direttivo, sovraintende e coordina l'attivita' dei
dirigenti dell'amministrazione centrale. A tal fine:
a) sovraintende alla gestione al fine di garantire il
perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
b) coadiuva il presidente nella predisposizione del documento
dei piani di gestione, contenente gli obiettivi da raggiungere e i
risultati attesi per l'attivita' di competenza dei diversi centri di
responsabilita', nonche' nella predisposizione del bilancio
pluriennale;
c) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei direttori dei
dipartimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e
propone l'adozione, nei confronti degli stessi direttori, delle
misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) promuove la semplificazione amministrativa, relativamente
alla organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure,
secondo le direttive del consiglio direttivo e d'intesa con i
direttori dei dipartimenti.
2. Il direttore generale svolge ogni altro compiti attribuitogli
dai regolamenti del Consiglio nazionale delle ricerche.
3. Il direttore generale organizza lo svolgimento dei compiti di
cui al presente articolo e quelli attribuiti dall'art. 7, comma 2,
attraverso gli uffici della direzione generale. Tali uffici sono
posti al medesimo livello organizzativo dei servizi di cui
all'art. 8, comma 1, lettera b). La direzione generale e' centro di
responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'.
4. Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle
riunioni del consiglio direttivo e assiste alle riunioni del comitato
di consulenza scientifica.".
"Art. 10. (Nomina). - 1. Il direttore generale e' nominato dal
presidente, su conforme parere del consiglio direttivo.
2. L'incarico, rinnovabile una sola volta, ha durata non
superiore a quattro anni, che non puo' eccedere quella del mandato
del presidente.
3. La nomina e' preceduta da una selezione pubblica su bando, con
valutazione comparativa dei curricula professionali, eventualmente
integrata da un colloquio. Il bando e' predisposto con deliberazione
del consiglio direttivo e definisce i requisiti professionali e di
impegno per l'attribuzione dell'incarico.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con
contratto di lavoro di diritto privato, stipulato dal presidente,
previa deliberazione del consiglio direttivo. L'incarico e'
incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati,
e con lo svolgimento di attivita' professionali. Il direttore
generale, se pubblico dipendente, con esclusione dei professori e
ricercatori universitari, e' collocato fuori ruolo. Se professore o
ricercatore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.
5. Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del
Consiglio nazionale delle ricerche e non puo' ricoprire gli incarichi
elettivi di cui all'art. 4, comma 9, del decreto di riordino.".

 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!