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BANCA D'ITALIA

Quaranta borse di studio per la qualificazione nel settore creditizio
e finanziario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.35 del 6/5/2003
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:03E10518
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/6/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Ripartizione e caratteristiche delle borse di studio
 
La Banca d'Italia mette a concorso 40 borse di studio per la
qualificazione nel settore creditizio e finanziario. Le borse di
studio, finalizzate all'assunzione in esperimento nel grado di
Coadiutore, sono cosi' ripartite:
A. 25 borse riservate a elementi con orientamento nelle
discipline economiche;
B. 5 borse riservate a elementi con orientamento nelle
discipline statistiche;
C. 10 borse riservate a elementi con orientamento nelle
discipline matematico-finanziarie.
Le borse di studio comportano la frequenza, obbligatoria e con
profitto, di un corso con cui l'Amministrazione intende fornire a
ciascun partecipante un quadro di conoscenze specialistiche sulle
funzioni e sulle attivita' svolte dall'Istituto.
L'importo lordo settimanale delle borse viene fissato in Euro
760,00 per i partecipanti residenti fuori della provincia di
svolgimento del corso e in Euro 300,00 per quelli residenti in tale
provincia.
La Banca d'Italia comunichera' in tempo utile ai vincitori del
concorso la sede del corso di qualificazione, la sua durata e il
conseguente importo complessivo della borsa di studio.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito.
1. Laurea quadriennale, conseguita con un punteggio di almeno
105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline:
economia e commercio; economia delle istituzioni e dei mercati
finanziari; economia aziendale; economia politica; economia e
finanza; scienze economiche e bancarie; economia bancaria; economia
bancaria, finanziaria e assicurativa; statistica; scienze statistiche
demografiche e sociali; scienze statistiche e attuariali; scienze
statistiche ed economiche; scienze politiche; giurisprudenza;
matematica ovvero altra laurea equipollente per legge;
ovvero
Laurea specialistica, conseguita con un punteggio di almeno
105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
finanza; scienze dell'economia; scienze economico-aziendali;
statistica demografica e sociale; statistica economica, finanziaria
ed attuariale; statistica per la ricerca sperimentale;
giurisprudenza; scienze della politica; relazioni internazionali;
matematica.
Sara' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di
titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti
in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110,
riconosciuti equipollenti ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli
sopraindicati.
2. Eta' non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Personale della Banca d'Italia in base alla facolta'
di deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge 127/1997 in tema di
limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il limite
massimo di 40 anni:
2.1 e' elevato di un anno per i coniugati e di un anno per ogni
figlio fino a un massimo di 2 anni;
2.2 e' elevato di 5 anni nei confronti di vedovi o vedove di
dipendenti della Banca d'Italia deceduti in attivita' di servizio;
2.3 non e' operante per i dipendenti della Banca d'Italia
inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti
degli altri requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
La documentazione relativa all'elevazione del limite di eta'
ovvero all'esenzione da quest'ultimo deve essere prodotta secondo le
modalita' di legge che verranno indicate.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
5. Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
6. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 - inclusa
l'equipollenza del titolo di studio - devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli
altri alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al
punto 7 viene verificato durante le prove del concorso.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 3.
 
Riserve
 
Due delle borse di studio - e cioe' una delle 25 di cui alla
lett. A e una delle 10 di cui alla lett. C dell'art. 1 - messe a
concorso con il presente bando vengono riservate, ai sensi
dell'art. 15/II del Regolamento del Personale della Banca d'Italia,
agli elementi che hanno superato le prove d'esame appartenenti,
nell'ordine e con precedenza, alle seguenti categorie:
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per
causa di servizio;
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio;
orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal
servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio
ovvero a domanda per inabilita'.
Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, le borse
messe a riserva e non assegnate sono attribuite seguendo l'ordine
delle relative graduatorie finali.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione Termine per la presentazione della domanda
 
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di
compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo
prestampato, contraddistinto da una banda di diverso colore per
ciascuna delle tipologie di borse di studio (rossa per la lett. A,
verde per la lett. B, gialla per la lett. C, allegato al presente
bando, di cui e' parte integrante, reperibile presso tutte le Filiali
della Banca d'Italia nonche' presso gli uffici dell'Amministrazione
Centrale, Via Nazionale n. 91 - Roma e del Centro «Donato Menichella»
in Largo Guido Carli n. 1 - Frascati. L'eventuale redazione della
domanda in carta libera dovra' essere effettuata riportando
fedelmente - con scrittura dattilografica o a stampatello - l'intero
contenuto del predetto modulo.
Il bando - completo dei moduli di domanda - e' disponibile anche
sul sito Internet della Banca d'Italia «www.bancaditalia.it».
La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
E' consentita la partecipazione per una sola tipologia di borse.
Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu' di una
tipologia di borse ovvero omette di indicare la tipologia di borsa
prescelta, viene invitato a precisare, entro un termine perentorio
fissato dalla Banca a pena di esclusione, per quale tipologia di
borsa intende optare.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 9 giugno
2003 all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, Servizio
Personale Gestione Risorse, Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data
di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante. La domanda deve comunque pervenire entro il 10° giorno
successivo a quello del predetto termine perentorio. A tal fine, per
ragioni di certezza documentale, fa fede il timbro di protocollo
d'arrivo apposto dalla Banca.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine
perentorio del 9 giugno 2003, direttamente allo sportello di Via
Nazionale n. 91 - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della domanda
viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la
presentazione della domanda presso le Filiali della Banca d'Italia.
La domanda puo' anche essere trasmessa sempre entro il termine
perentorio del 9 giugno 2003 per fax esclusivamente al numero
06/47923947. La trasmissione deve avvenire dal lunedi' al venerdi',
purche' non festivi, esclusivamente dalle ore 9 alle ore 17. A tal
fine fanno fede l'ora e il giorno che vengono registrati al momento
della ricezione del fax dall'apparato collegato al numero sopra
indicato.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine
perentorio del 9 giugno 2003; nonche' quelle che, anche se inoltrate
in tempo utile, pervengono oltre il 10° giorno successivo al predetto
termine perentorio, non assumendo la Banca alcuna responsabilita' per
eventuali ritardi o disguidi postali;
c) inoltrate tramite telegramma, telex o con qualsiasi altro
mezzo non idoneo ad accertarne la fonte di provenienza;
d) inoltrate per fax oltre il termine perentorio del 9 giugno
2003 ovvero trasmesse a un numero di fax che, anche se appartenente
alla Banca d'Italia, sia diverso da quello sopra indicato. Sono
parimenti escluse le domande inoltrate in giorni e orari diversi da
quelli sopra specificati. L'utilizzo del fax costituisce una
modalita' aggiuntiva di presentazione della domanda. Poiche' il
sistema si fonda su reti di trasmissione e strumenti che sono
suscettibili di inconvenienti tecnici, la Banca non assume alcuna
responsabilita' nel caso di domande trasmesse con tale mezzo non
pervenute ovvero pervenute incomplete di parti essenziali;
e) prive dell'eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di
quella relativa all'equivalenza delle votazioni;
f) dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
I candidati che, nati anteriormente al 10 giugno 1963, intendono
usufruire delle elevazioni del limite di eta' o delle esenzioni da
tale limite previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'art. 2 devono farne
espressa menzione nella domanda, specificando, per le ipotesi di cui
al punto 2.1, la condizione di coniugato/a e/o il numero dei figli;
per le ipotesi di cui al punto 2.2, lo stato di vedovo/a di
dipendente della Banca d'Italia deceduto in attivita' di servizio;
per le ipotesi di cui al punto 2.3, la qualifica di dipendente della
Banca d'Italia. In caso contrario la domanda non e' ritenuta regolare
e comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso.
La Banca non promuove regolarizzazioni documentali ne' consente
regolarizzazioni documentali tardive.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge 68/1999 i
candidati disabili devono indicare - mediante compilazione del
«Quadro A» dell'accluso modulo di domanda - la necessita' di tempi
aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione
alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati
devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, secondo lo schema del «Quadro A»,
ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura
pubblica competente.
Il «Quadro A», se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con
riguardo alla specifica condizione di disabilita'.
Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato, procedera' all'annullamento delle
prove dallo stesso sostenute. I candidati disabili possono, per ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio Personale Gestione
Risorse Divisione Concorsi e Assunzioni (tel. 06/47922709;
06/47922882; 06/47923021).
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e inequivocabile, anche l'indirizzo al quale la Banca d'Italia deve
inviare tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione
di quella relativa alla convocazione all'eventuale test preselettivo,
che viene effettuata con le modalita' di cui all'art. 6.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.

                               Art. 5.
 
Test preselettivo
 
La Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la
celerita' della procedura selettiva - convochera' a sostenere un test
preselettivo i candidati che concorrono per quella lettera
dell'art. 1 del bando per la quale sia eventualmente pervenuto un
numero di domande di partecipazione superiore alle 1.000 unita'.
Il test preselettivo e' articolato in tre sezioni che riguardano:
1) l'accertamento della conoscenza delle materie del programma
allegato;
2) l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a
scelta tra inglese, tedesco o francese;
3) l'accertamento del possesso delle capacita' attitudinali,
con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di
logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei
problemi.
Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 60
punti; alla seconda fino ad un massimo di 4 punti; alla terza fino ad
un massimo di 36 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento del test sovrintende un
Comitato, nominato dal Governatore, che puo' avvalersi di consulenti
esterni.
Il test e' corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia
informatica. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata, vengono comunicati prima
dell'inizio della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi
conseguiti nelle tre sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la
prova scritta di cui all'art. 7:
- le prime 250 posizioni relativamente ai candidati di cui alla
lettera A dell'art. 1 - ovvero fino al 75% dei presenti, con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
inferiore a 250 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile;
- le prime 50 posizioni relativamente ai candidati di cui alla
lettera B dell'art. 1 - ovvero fino al 75% dei presenti, con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
inferiore a 50 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione
utile;
- le prime 100 posizioni relativamente ai candidati di cui alla
lettera C dell'art. 1 - ovvero fino al 75% dei presenti, con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero
inferiore a 100 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito.
A partire dal giorno di pubblicazione del presente bando e fino
al giorno di svolgimento del test, sul sito Internet
«www.bancaditalia.it», sara' reso disponibile - a titolo meramente
esemplificativo - uno stralcio significativo dei quesiti proposti in
occasione di precedenti edizioni del concorso.

                               Art. 6.
 
Convocazioni
 
Ai candidati viene data notizia del calendario e del luogo di
effettuazione del test tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale (Concorsi ed Esami) di uno
dei martedi' o venerdi' del mese di luglio 2003. Con le stesse
modalita' e gli stessi tempi viene data notizia del calendario e del
luogo di effettuazione della prova scritta per il caso in cui,
secondo quanto previsto dall'art. 5, non venga effettuato il test
preselettivo per una o piu' delle borse di cui all'art. 1.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento del test o, eventualmente, delle prove scritte - viene
indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso sara'
successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prima fase di selezione
(test o prova scritta) dopo la pubblicazione del calendario, la
notizia del rinvio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa
mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale (Concorsi ed Esami).
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito Internet della
Banca d'Italia «www.bancaditalia.it» nonche' tramite un servizio di
call center attivabile componendo il numero 06/47929351.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate, diverse da quelle indicate nel presente
bando.

                               Art. 7.
 
Commissione di concorso. Prove d'esame
 
Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta nonche' una
orale sulle materie indicate nel programma allegato e si svolgono a
Roma.
La convocazione alla prova scritta, nel caso in cui, in relazione
a quanto previsto dall'art. 5, per una o piu' delle borse di cui
all'art. 1 non abbia luogo il test preselettivo, avviene secondo le
modalita' di cui all'art. 6, comma 1, ovvero mediante comunicazione
per iscritto nei confronti di quei candidati che abbiano superato il
test preselettivo.
La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati.
I due elaborati riguardano:
- per i candidati che concorrono alle borse di cui alla lettera
A dell'art. 1 del bando: un argomento, a scelta del candidato, tra
«Microeconomia» e «Macroeconomia» e un argomento, a scelta del
candidato, tra «Moneta, credito e finanza» ed «Economia degli
intermediari e dei mercati finanziari, aspetti di vigilanza»;
- per i candidati che concorrono alle borse di cui alla lettera
B dell'art. 1 del bando: un argomento, a scelta del candidato, tra
«Statistica descrittiva ed economica» e «Probabilita', inferenza
statistica e tecniche di regressione» e un argomento, a scelta del
candidato, tra «Metodi di campionamento» ed «Econometria e analisi
multivariata»;
- per i candidati che concorrono alle borse di cui alla lettera
C dell'art. 1 del bando: un argomento, a scelta del candidato, tra
«Microeconomia» e «Macroeconomia» e un argomento, a scelta del
candidato, tra «Economia finanziaria» e «Metodi quantitativi per la
misurazione e gestione dei rischi».
Per ciascuna materia la Commissione proporra' una traccia. Le
tracce potranno assumere la forma di quesiti collegati tra loro che
possono avere per oggetto anche l'esame di un caso pratico.
Nella valutazione dei due elaborati la Commissione verifica la
capacita' del candidato di: individuare e sintetizzare gli aspetti
salienti delle questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio
concettuale, argomentare, collegare ed esporre.
Per lo svolgimento della prova scritta viene consentita la
consultazione unicamente di raccolte di leggi non commentate ne'
annotate; a tal fine saranno fornite indicazioni ai candidati
ammessi.
La prova e' valutata con un massimo di 50 punti, attribuendo a
ognuno dei due elaborati, che vengono corretti in forma anonima, fino
a un massimo di 25 punti.
Verranno valutate esclusivamente le prove scritte dei candidati
che abbiano svolto entrambi gli elaborati. La votazione complessiva
della prova risulta dalla somma dei due punteggi utili.
La prova e' superata da coloro che hanno riportato almeno 15
punti in ognuno dei due elaborati.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a
sostenere una prova orale che verte sulle materie indicate nel
programma allegato; puo' formare oggetto di colloquio anche
l'argomento della tesi di laurea. Il colloquio, nel quale potranno
essere discussi con il candidato anche casi pratici, tende ad
accertare la maturita' di pensiero, la capacita' di giudizio, la
cultura economica, statistica e matematico-finanziaria di base, la
capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione minima di 30 punti. Sono considerati idonei i candidati che
hanno conseguito una votazione almeno pari alla somma dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale.
In occasione della prova orale e' prevista anche una
conversazione nella lingua straniera scelta dal candidato; essa e'
valutata con l'attribuzione di un punteggio fino a un massimo di 3
punti, non computabili nel punteggio della prova orale ma utili a
determinare il punteggio complessivo di cui al successivo art. 9.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame.

                               Art. 8.
 
Adempimenti per la partecipazione alle prove
 
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea devono essere muniti di documento
equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 9.
 
Graduatorie
 
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova
orale e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera nel
corso della prova orale di cui all'art. 7.
La Commissione di cui all'art. 7 compila tre distinte graduatorie
di merito, una per ciascuna delle tipologie di borse messe a
concorso, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle
relative graduatorie di merito, ai titoli di riserva o preferenza,
dichiarati nella domanda e documentati secondo le modalita' che
saranno specificamente indicate.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine delle
graduatorie finali.
Se uno dei vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d'Italia si
riserva la facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo
l'ordine della relativa graduatoria finale.
La Banca d'Italia inoltre, in relazione all'eventuale
impossibilita' di assegnare il numero previsto di borse per mancanza
di candidati idonei in una delle tre graduatorie finali, si riserva
la facolta' - in relazione alle esigenze funzionali esistenti al
momento - di attribuire, in tutto o in parte, le borse di studio non
assegnate ad altrettanti elementi risultati idonei in una delle altre
graduatorie seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
le graduatorie entro tre anni dalla data di approvazione delle
stesse.

                              Art. 10.
 
Adempimenti per gli assegnatari delle borse
 
La Banca d'Italia comunica l'assegnazione della borsa ai
vincitori del concorso. A seguito di tale comunicazione essi devono
tempestivamente dare risposta scritta di accettazione o rinuncia
della borsa di studio.
I partecipanti al corso di qualificazione di cui all'art. 1
devono presentare i documenti e fornire le informazioni che verranno
loro richieste con le modalita' e nei termini indicati nel relativo
invito ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti per
l'assunzione.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita ai
fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso e di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di
sicurezza, ovvero di carichi pendenti.

                              Art. 11.
 
Borsa di studio
 
(Omissis)

                              Art. 12.
 
Visita medica propedeutica all'assunzione
 
(Omissis)

                              Art. 13.
 
Nomina e assegnazione
 
(Omissis)

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 675/1996,
concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita'
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per i vincitori del
concorso, prosegue anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
104/1992 e 68/1999.
I dati di cui all'art. 10, comma 3, del presente bando sono
trattati - per le finalita' previste dall'art. 9, comma 2, lett. c),
del D.Lgs. 135/1999 - allo scopo di accertare il possesso del
requisito della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Personale Gestione Risorse.

                              Art. 15.
 
Norme richiamate
 
(Omissis)
Roma, 24 aprile 2003
Il Governatore: A. Fazio

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