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BANCA D'ITALIA

Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente, profilo
tecnico con conoscenze nel campo del disegno e della realizzazione
di bozzetti e incisioni per la stampa di banconote e carte valori.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.22 del 19/3/2019
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:19E02939
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:19/4/2019
Atti correlati:Atto 19E05766 (G.U. n.40 del 21/5/2019)
Atto 19E05766 (G.U. n.40 del 21/5/2019)

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

Art. 1


Requisiti di partecipazione e di assunzione


La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione
di un assistente - profilo tecnico con conoscenze nel campo del
disegno e della realizzazione di bozzetti e incisioni per la stampa
di banconote e carte valori.
La persona che sara' assunta lavorera' a Roma presso il Servizio
banconote della Banca d'Italia, struttura caratterizzata da una
spiccata specificita' industriale, connessa con la produzione delle
banconote in euro, e da un'elevata proiezione internazionale.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale conseguito con un voto di almeno 80/100 o 48/60.
2. Diploma accademico di primo livello dell'Accademia delle
belle arti - Dipartimento di arti visive - Scuola di grafica d'arte.
In alternativa,
esperienza lavorativa documentabile della durata di
almeno ventiquattro mesi, maturata dopo il conseguimento del diploma
di cui al punto 1 e comunque successivamente al 31 dicembre 2013, in
attivita' di lavoro dipendente o autonomo nel campo della
realizzazione (analogica o digitale) di bozzetti e di incisioni per
la stampa di banconote o carte valori.
E' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia
riconosciuti equivalenti ai diplomi sopraindicati ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi. Per il diploma di istruzione
secondaria di cui al punto 1 l'equivalenza deve riferirsi anche al
voto, corrispondente ad almeno 80/100. La richiesta di riconoscimento
dell'equivalenza deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro il termine
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
(cfr. successivo art. 2).
3. Eta' non inferiore agli anni 18.
4. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell'Unione
europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall'art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero
e' richiesto l'ulteriore requisito di un'adeguata conoscenza della
lingua italiana, che sara' verificata durante le prove di concorso.
5. Idoneita' fisica alle mansioni. In relazione alle attivita'
da svolgere si richiede l'integrita' e la piena funzionalita'
dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio, dell'apparato
osteo-mioarticolare, dell'udito e della vista (quest'ultima puo'
essere eventualmente corretta con l'uso di occhiali o lenti).
6. Godimento dei diritti civili e politici.
7. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere in Banca d'Italia (cfr. successivo art. 7).
I requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita, per la presentazione della domanda;
l'equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono
essere posseduti alla data di assunzione.
La Banca d'Italia verifichera' l'effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando e dei titoli dichiarati dai candidati ai
fini dell'eventuale preselezione (cfr. successivo art. 3); la
verifica potra' aver luogo in qualsiasi momento, anche successivo
allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale assunzione.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione o procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti o dei titoli previsti dal bando. Le eventuali difformita'
riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli
interessati vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 2 


Domanda di partecipazione e termine per la presentazione


La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 19 aprile 2019 (ora italiana), utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della
Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Per evitare
un'eccessiva concentrazione degli accessi all'applicazione a ridosso
della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con
qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per
completare l'iter di registrazione propedeutico alla candidatura.
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di
cui agli articoli 3, 4, e 6 (tramite pubblicazione sul sito internet
della Banca d'Italia www.bancaditalia.it).
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di una specifica dichiarazione, previa esibizione di
un documento di identita' (cfr. successivo art. 5). Le dichiarazioni
rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni
conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 76 del decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il
mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da
imputare a disguidi postali o telematici, all'indicazione nella
domanda on-line di un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento di
indirizzo.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono
pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia, all'indirizzo
www.bancaditalia.it almeno quindici giorni prima della data prevista
per la prova.
L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.

                               Art. 3 


Preselezione per titoli


Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano
piu' di 300, la Banca d'Italia procedera' a una preselezione per
titoli delle candidature per individuare 300 candidati da ammettere
alla prova scritta (cfr. successivo art. 4). A tal fine, la Banca
d'Italia provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare
redatta secondo il punteggio attribuito al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale con voto
rientrante nelle seguenti classi (o titolo e voto equivalenti):
da 80/100 a 84/100 oppure da 48/60 a 50/60: punti 1,00;
da 85/100 a 87/100 oppure da 51/60 a 52/60: punti 2,00;
da 88/100 a 90/100 oppure da 53/60 a 54/60: punti 3,00;
da 91/100 a 94/100 oppure da 55/60 a 56/60: punti 4,00;
da 95/100 a 97/100 oppure da 57/60 a 58/60: punti 5,00;
da 98/100 a 100/100 e lode oppure da 59/60 a 60/60 e lode:
punti 6,00.
Nella graduatoria preliminare i candidati vengono classificati in
ordine decrescente di punteggio, calcolato unicamente sulla base del
voto dichiarato nella domanda di partecipazione.
Vengono convocati a sostenere la prova scritta (cfr. successivo
art. 4) i candidati classificatisi nelle prime 300 posizioni nonche'
gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile.
L'ammissione alla prova scritta non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso e non ne sana
eventuali irregolarita'.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre
alla formazione del punteggio utile ai fini della graduatoria di
merito del concorso (cfr. successivo art. 6).
I risultati conseguiti da ciascun candidato nell'eventuale
preselezione, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova
scritta, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della
Banca d'Italia www.bancaditalia.it entro il mese di maggio 2019. Con
le stesse modalita', viene pubblicato il calendario delle prove. Tali
pubblicazioni assumono valore di notifica a ogni effetto di legge.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate.

                               Art. 4 


Commissione e prove di concorso


La Banca d'Italia nomina una commissione con l'incarico di
sovrintendere alle prove di concorso.
Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale e
si svolgono a Roma.
La prova scritta prevede:
una prova pratico-professionale (disegno ex tempore)
consistente nell'esecuzione di uno o piu' elaborati grafici
finalizzati alla realizzazione di banconote, accompagnati da una
sintetica descrizione tecnica;
un elaborato in lingua inglese su argomenti di attualita'.
La durata complessiva della prova scritta verra' stabilita dalla
commissione fino a un massimo di sei ore.
Nella valutazione della prova pratico-professionale la
commissione verifica: le conoscenze e le capacita' tecniche
(applicazione pratica delle conoscenze, abilita' manuali e capacita'
di esecuzione), l'attinenza alla traccia, le conoscenze e le
capacita' artistiche, la creativita', l'originalita', la coerenza
d'insieme e la maturita' espressiva. Nella descrizione tecnica di
accompagnamento sono verificate: la capacita' di sintesi, le
conoscenze tecniche, l'attinenza alla traccia e la coerenza con
l'elaborato grafico, la chiarezza espositiva.
Nella valutazione dell'elaborato in lingua inglese viene
verificato il livello di conoscenza dell'inglese in relazione a un
suo utilizzo come strumento di lavoro.
La prova pratico-professionale e' corretta in forma anonima,
viene valutata fino a un massimo di 60 punti ed e' superata dai
candidati che ottengono un punteggio di almeno 36 punti.
L'elaborato in lingua inglese e' corretto solo per i candidati
che hanno superato la prova pratico-professionale ed e' valutato fino
a un massimo di 5 punti.
La votazione della prova scritta risulta dalla somma dei due
punteggi utili (prova pratico-professionale ed elaborato in lingua
inglese).
La votazione riportata da ciascun candidato nella prova scritta,
con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova orale e della
data di convocazione, viene pubblicata esclusivamente sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione
assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a
sostenere una prova orale consistente in un colloquio sugli argomenti
indicati nel programma allegato e in una conversazione in lingua
inglese; possono formare oggetto di colloquio eventuali esperienze
professionali.
La prova orale, nella quale potranno essere discussi anche casi
pratici, e' volta ad accertare: le conoscenze tecniche, la capacita'
espositiva, la capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli
argomenti, la capacita' di giudizio critico. La conversazione in
lingua inglese e' volta a verificare il livello di conoscenza
dell'inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata fino a un massimo di 60 punti ed e'
superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 36
punti.
I risultati conseguiti dai candidati che hanno sostenuto la prova
orale vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a
ogni effetto di legge.

                               Art. 5 


Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove


Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta
di identita' o di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di uno Stato
estero (cfr. art. 1, punto 4) devono essere muniti di un documento di
identita' equivalente.
Il documento di riconoscimento deve essere in corso di validita'
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado
di esibire un valido documento d'identita'.

                               Art. 6 


Graduatoria


Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito in
entrambe le prove i punteggi minimi previsti dall'art. 4, commi 7 e
13.
La commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d'Italia forma la graduatoria finale sulla base della
graduatoria di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane.
La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte della persona classificata in posizione
utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire il posto
rimasto vacante seguendo l'ordine della graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria finale del concorso entro tre anni dalla data di
approvazione.
La graduatoria finale viene pubblicata sul sito internet
www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a
ogni effetto di legge.

                               Art. 7 


Autocertificazioni richieste per l'assunzione


Ai fini dell'assunzione dovra' essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all'art.
1, punto 7 (compatibilita' con le funzioni da svolgere in Banca
d'Italia), sara' richiesto di rendere dichiarazioni relative
all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di
sicurezza o di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione
discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di
intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono
giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della
non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti.

                               Art. 8 


Visita medica


Per verificare il possesso del requisito di cui all'art. 1, punto
5, la Banca d'Italia puo' sottoporre la persona utilmente
classificata a visita medica, anche successivamente all'assunzione.

                               Art. 9 


Nomina e vincolo di permanenza


La persona utilmente classificata dovra' comunicare alla Banca
d'Italia - qualora non abbia gia' provveduto nella domanda on-line -
un indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del
procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e' indispensabile per
avviare il procedimento di assunzione.
La Banca d'Italia procede all'assunzione della persona utilmente
classificata che non abbia tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell'Istituto e sia in possesso dei requisiti
previsti per l'assunzione (cfr. art. 1).
La persona classificata in posizione utile all'assunzione e'
nominata in prova come assistente - profilo tecnico. Al termine del
periodo di prova, della durata di sei mesi, se riconosciuta idonea
consegue la conferma della nomina con la stessa decorrenza della
nomina in prova; nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di
prova e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
La persona nominata deve prendere servizio entro il termine
comunicatole; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per
giustificati motivi. Se rinuncia espressamente alla nomina o, in
mancanza di giustificati motivi, non prende servizio entro il
termine, decade dalla nomina, come previsto dalle vigenti
disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia.
Non sara' consentito presentare domanda di trasferimento prima
che siano trascorsi cinque anni di permanenza a Roma, nel Servizio
banconote; successivamente, la mobilita' sara' a domanda, come
stabilito dal vigente Regolamento del personale.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di
privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati,
anche in forma automatizzata, per le finalita' di gestione del
concorso. Per i candidati che saranno assunti, il trattamento dei
dati proseguira' per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso
di rifiuto a fornire i dati, la Banca d'Italia procede all'esclusione
dal concorso o non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 7 del presente bando
sono trattati per l'accertamento del requisito di assunzione della
compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli interessati con le
funzioni da svolgere nell'Istituto, secondo quanto previsto dalle
norme regolamentari della Banca d'Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o
negli altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere
comunicati anche alle societa' - in qualita' di Responsabili del
trattamento - di cui la Banca si avvale per particolari prestazioni
professionali, consulenze o servizi strettamente connessi con lo
svolgimento del concorso (es. attivita' di sorveglianza alle prove).
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati
personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali
il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di
quelli trattati in violazione di legge nonche' il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
titolare del trattamento: Banca d'Italia - servizio organizzazione,
via Nazionale n. 91 Roma (e-mail org.privacy@bancaditalia.it).
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia
puo' essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy
e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita' di controllo, al
Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Monte
Citorio, n. 121 - Roma.

                               Art. 11 


Responsabile del procedimento


L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio risorse umane della Banca d'Italia. Il responsabile del
procedimento e' il capo pro tempore di tale servizio.

Roma, 6 marzo 2019

Il vice direttore generale: Sannucci

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