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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80
posti di commissario della Polizia di Stato, indetto con decreto 30
giugno 2017.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.50 del 4/7/2017
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Località:Nazionale
Codice atto:17E04693
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/8/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, e successive modifiche
ed integrazioni, recante «Modifiche agli ordinamenti del personale
della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903 contenente «Approvazione del regolamento per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto l'art. 8 decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina la riserva
di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di
Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi», e successive modifiche;
Visti l'art. 3, commi sei e sette della legge 15 maggio 1997, n.
127 e il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115
contenente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti
di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Riordino dei ruoli del personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5,
comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare,
l'art. 3, primo comma, nel quale e' previsto che l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei commissari avvenga mediante concorso
pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2002, n.
276 recante «Norme per l'accesso al ruolo dei commissari della
Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica
ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 25 novembre 2005, e successive integrazioni, recante la
«Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, e successive integrazioni, recante
«Determinazioni delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante
l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino -
Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di
posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo,
nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo,
nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in
particolare l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 73,
comma 14 per il quale il positivo superamento dello stage presso gli
uffici giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parita' di
titoli e di merito, nei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18
dicembre 2014, con il quale sono individuate le classi di laurea
idonee per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto il proprio decreto del 19 maggio 2017, che dispone di
coprire ottanta posti, nella qualifica iniziale del ruolo dei
commissari della Polizia di Stato, mediante concorso pubblico per
titoli ed esami;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari
della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei
requisiti elencati al successivo art. 3.

                               Art. 2 

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito degli ottanta posti, di cui al precedente art. 1,
ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in
possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono
rispettivamente riservati:
A) venti posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici
superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1 legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art. 9
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
B) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza
demerito la ferma biennale;
C) due posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, terzo comma
n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752 e successive modificazioni;
D) quattro posti, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il
Centro studi di Fermo.
2. I posti oggetto delle riserve elencate nel comma precedente,
qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno
assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

                               Art. 3 

Requisiti di partecipazione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al
concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) non aver compiuto il 32° anno di eta'. Quest'ultimo limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti. Per gli appartenenti ai
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per
la partecipazione al concorso, e' elevato a quaranta anni. La
partecipazione al concorso non e' soggetta a limiti di eta' per gli
appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti
della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianita' di servizio
alla data del bando, nonche' per gli appartenenti al ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato;
e) aver conseguito, presso una Universita' della Repubblica
italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, il
titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto
interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, in una delle seguenti classi:
1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56);
classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62);
classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM-63); classe delle lauree magistrali in scienze
economico-aziendali (LM-77);
2) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza
(22/S); classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia
(64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della politica
(70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S); classe delle lauree specialistiche in
teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
(102/S).
Nel caso di diploma di laurea, rilasciato da una Universita'
della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione
universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico
previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative, tale diploma
deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o
magistrali sopra elencate ai punti 1) e 2), ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009. Sono validi, altresi', i diplomi di
laurea in giurisprudenza e in scienze politiche o equipollenti,
rilasciati secondo l'ordinamento didattico previgente alla suddetta
riforma, di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.
198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207.
2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere
posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al
concorso e mantenuti fino alla data di nomina alla qualifica di
commissario, escluso il requisito dell'eta' massima previsto dal
primo comma, lettera d) del presente articolo.
3. Non potranno partecipare al concorso gli obiettori di
coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi
dell'art. 636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
4. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o
licenziati da pubblici uffici, dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nonche' coloro che abbiano riportato condanna a pena
detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di
sicurezza o di prevenzione.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al
concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione per l'immissione
nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualita' morali e quello dell'efficienza
fisica, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato
decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento,
emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
7. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, verra' disposta in qualunque momento con decreto
motivato.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione - modalita' telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». A tal fine dovra' essere utilizzata, a
pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente, con le
relative istruzioni, sul sito
http://concorsionline.poliziadistato.it. Al termine della procedura,
il candidato dovra' stampare, attraverso l'apposita funzione,
l'estratto della domanda con relativo codice identificativo, che
dovra' essere sottoscritto e obbligatoriamente consegnato il giorno
della partecipazione alla prova preselettiva, se avra' luogo, o
altrimenti il giorno di inizio delle prove scritte.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome. Le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' l'eventuale
diverso recapito e l'indirizzo di posta elettronica, dove intende
ricevere le comunicazioni relative al concorso;
f) il Comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero il
motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di non avere a proprio carico, condanne penali anche ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario il candidato dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
h) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso con l'indicazione dell'Universita', o dell'Istituto
universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di
conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in
proposito, dalla procedura on line;
i) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo
nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della
lingua straniera, come stabilito per la prova d'esame orale;
l) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non
essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile,
oppure di avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito o licenziato
da pubblici uffici, o dispensato dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; nonche' all'art.
73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in
legge n. 98 del 20 agosto 2013;
o) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2,
primo comma, lettera C) del presente bando. A tal fine, il candidato
in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4, terzo
comma n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, dovra' specificare la lingua, italiana o tedesca, che
preferisce per sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove
d'esame;
p) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2,
primo comma lettere A), B), D) del presente bando;
q) di essere a conoscenza che nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 13
ottobre 2017 si dara' comunicazione della data e del luogo di
svolgimento della prova preselettiva, ove ne ricorressero i
presupposti, o in alternativa della data e del luogo di svolgimento
delle prove scritte;
r) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Si avvisa che i titoli di preferenza non dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
presi in considerazione.
4. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione dell'indirizzo o recapito, anche telematico, dichiarato
nella suddetta domanda di partecipazione, presso il quale intende
ricevere le comunicazioni relative al concorso. A tal fine,
l'interessato dovra' inviare detta segnalazione tramite raccomandata
A/R indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane -
Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio, n. 5, 00185
Roma; oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, allegando in entrambi i
casi copia di un proprio documento d'identita' valido.
5. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso viene nominata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza ed e' presieduta da un consigliere di Stato, da un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure da un prefetto, ed e' composta da:
a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a
primo dirigente;
b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie
su cui vertono le prove d'esame.
Per le prove nelle lingue straniere indicate nel bando di
concorso e per quella di informatica, la Commissione esaminatrice,
limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da
un esperto nelle lingue straniere e da un Dirigente tecnico della
Polizia di Stato, esperto in informatica.
2. Per l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice
puo' essere nominato anche un funzionario dell'Amministrazione
dell'interno collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio
dalla data del decreto che indice il concorso.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

                               Art. 6 

Fasi di svolgimento del concorso

1. Nel caso si debba svolgere la prova preselettiva, di cui al
successivo art. 7, il concorso si articolera' nelle seguenti fasi:
prova preselettiva;
prova di efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
2. Se la prova preselettiva non sara' disposta, il concorso si
articolera' nelle seguenti fasi:
prove scritte;
prova di efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti primo e
secondo comma, comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».

                               Art. 7 

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e
non sia inferiore a cinquemila, dovra' svolgersi una prova
preselettiva, volta a selezionare i candidati da ammettere alle
successive prove scritte.
2. La prova preselettiva consiste nel compilare un questionario,
articolato in domande con risposta a scelta multipla, dirette ad
accertare la conoscenza delle seguenti materie: diritto penale,
diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e
diritto amministrativo.
3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti, dei relativi
gradi di difficolta' e di attribuzione dei relativi punteggi, sono
stabilite dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n.
276.
4. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 13 ottobre 2017 sara' pubblicato il
diario e il luogo di svolgimento della suddetta prova preselettiva.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per
elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata
quarantacinque giorni prima dell'inizio della medesima prova, sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it

                               Art. 8 

Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. La prova preselettiva si svolgera' per gruppi di candidati,
suddivisi per ordine alfabetico, in base al diario pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, come previsto dal precedente art. 7.
2. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali adibiti
all'espletamento della prova, la Commissione esaminatrice provvedera'
alla distribuzione dei questionari, gia' elaborati mediante
estrazione automatica, come stabilito dall'art. 9 del decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276.
3. I questionari saranno contenuti in confezioni individualmente
sigillate, la cui apertura da parte dei candidati dovra' essere
autorizzata dalla Commissione esaminatrice.
4. Ciascun questionario sara' composto da un totale di 200
quesiti - suddivisi in 40 quesiti per ognuna delle cinque materie
giuridiche previste, con gradi di difficolta' diversi - basati su
un'unica domanda seguita da cinque risposte, di cui una sola e'
esatta. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il
tempo massimo complessivo di 210 minuti.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai concorrenti
di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della Commissione esaminatrice.

                               Art. 9 

Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della
graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione informatica, utilizzando procedimenti o
apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte
dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, del quale sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, con
valore di notifica a tutti gli effetti.
4. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva sara' convocato, alla prova di efficienza fisica e ai
successivi accertamenti psico-fisico ed attitudinali, un'aliquota di
candidati sufficiente a garantire una partecipazione, alle successive
prove scritte, di un numero di candidati pari a cinque volte il
numero dei posti messi a concorso.

                               Art. 10 

Convocazioni alla prova di efficienza fisica

1. Nel caso in cui la prova preselettiva avesse luogo, saranno
convocati, alla prova di efficienza fisica e ai successivi
accertamenti psico-fisico e attitudinali, i candidati indicati dal
precedente art. 9, comma quarto.
2. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, saranno
convocati, alla prova di efficienza fisica e ai successivi
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, i soli candidati risultati
idonei alle prove scritte.
3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario della prova di efficienza fisica saranno pubblicati, con
debito anticipo, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

                               Art. 11 

Svolgimento della prova di efficienza fisica

1. Una Commissione composta da un dirigente della Polizia di
Stato, che la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonche'
da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme
Oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore
sportivo, sottoporra' i candidati convocati alla prova di efficienza
fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza,
sotto specificati:

=====================================================================
| Prova | Uomini | Donne | Note |
+====================+=========+========+===========================+
| | |Tempo | |
| |Tempo max|max 4' | |
|Corsa 1000 m. |3' 55" |55" | |
+--------------------+---------+--------+---------------------------+
|Salto in alto |1,20 m. |1,00 m. |Max 3 tentativi |
+--------------------+---------+--------+---------------------------+
|Sollevamento alla | | | |
|sbarra |n. 5 |n. 2 |Continuativi (Max 2 min.) |
+--------------------+---------+--------+---------------------------+

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, o da un
appartenente ai ruoli tecnici o all'Amministrazione civile
dell'interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il mancato superamento, anche di uno dei suddetti esercizi
ginnici, determinera' l'esclusione dal concorso per inidoneita',
disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza.
4. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza
fisica, tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo
abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e
dovranno altresi' consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un
certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica leggera,
conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982
e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana, o, comunque, a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport».
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica,
saranno esclusi di diritto dal concorso.

                               Art. 12 

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti risultati idonei alla prova di efficienza fisica
saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una
Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, composta da:
a) un primo dirigente medico che la presiede;
b) due direttivi medici della Polizia di Stato;
c) due componenti scelti tra i docenti universitari, oppure tra
i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
A tal fine sono previsti un esame clinico generale del candidato
e varie prove strumentali e di laboratorio.
2. Tutti i candidati, all'atto della presentazione ai predetti
accertamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in
corso di validita' e, a pena dell'esclusione dal concorso, la
seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre
mesi a quella della relativa presentazione:
certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al
presente bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l'indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
3. La Commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari ritenuti utili.
4. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno
esclusi di diritto dal concorso.

                               Art. 13 

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una Commissione
di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza e composta da:
a) un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi,
che la presiede;
b) quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici
psicologi oppure al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in
possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale.
2. Le suddette prove attitudinali sono dirette ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali,
nonche' in un colloquio con un componente della suddetta commissione.
Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre la
ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test
siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo
sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la
commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato.
3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato, che viene disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso.

                               Art. 14 

Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. Nel caso in cui la prova preselettiva sia stata espletata,
saranno convocati alle prove scritte i primi quattrocento candidati
che abbiano superato la prova di efficienza fisica ed i successivi
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, seguendo l'ordine della
graduatoria della medesima prova preselettiva, nonche' in
soprannumero i candidati, ugualmente idonei, che risulteranno
collocati nella stessa graduatoria, a pari merito con l'ultimo dei
convocati. A tal fine, sara' pubblicato un avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 19 gennaio 2018, in cui si comunicheranno la sede e il
diario delle prove scritte, per i soli candidati indicati
nell'elenco, che sara' all'uopo pubblicato sul sito
www.poliziadistato.it
2. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, per
insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 7 del presente
bando, saranno convocati alla prova scritta tutti i candidati, come
da avviso che sara' pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 13
ottobre 2017, in cui sara' data comunicazione della sede e del diario
delle prove scritte.
3. Le pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2, avranno valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di
diritto dal concorso.

                               Art. 15 

Prove d'esame

1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una
orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale, congiuntamente o disgiuntamente a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto penale, congiuntamente o disgiuntamente a diritto
processuale penale.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di
almeno 21/30, con almeno 18/30 per la singola prova scritta.
4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non procede
alla valutazione dell'altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte sulle seguenti: diritto civile; diritto del lavoro;
diritto della navigazione; ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto
internazionale; lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle
indicate nel presente bando; informatica.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un
testo, nonche' in una conversazione. La prova di informatica e'
diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un
livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli
standard europei.
7. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione
di almeno 18/30.

                               Art. 16 

Consegna dei testi consultabili e degli eventuali titoli valutabili

1. Il giorno prima di quello fissato per l'inizio della prova
scritta, i candidati potranno consegnare i testi normativi ammessi
alla consultazione, per il relativo controllo.
2. Lo stesso giorno, antecedente all'inizio delle prove scritte,
i candidati interessati dovranno consegnare, a pena della mancata
valutazione, la documentazione attestante l'eventuale possesso dei
titoli valutabili di cui al successivo art. 19 del presente bando.

                               Art. 17 

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne'
richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari
linguistici, che siano stati consegnati il giorno precedente alla
prima prova scritta d'esame, per la relativa verifica.
2. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E' vietato, altresi' portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di
un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di
vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra
o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso.

                               Art. 18 

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello indicato nella
domanda per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) laurea specialistica o magistrale rilasciata da
un'istituzione universitaria statale o comunque riconosciuta in
conformita' alla normativa vigente in materia;
2) diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di
corsi di aggiornamento e perfezionamento post lauream e/o master
rilasciati da istituzioni universitarie statali o, comunque,
riconosciute in conformita' della normativa vigente in materia;
3) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione
universitaria o, comunque, riconosciuta in conformita' della
normativa vigente in materia;
4) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di
professioni.
B) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, o presso la quale il
candidato presta servizio, nel ruolo direttivo o equivalente, che
presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa o
tecnico-professionale, o l'assunzione di particolari responsabilita',
e che siano stati svolti, per almeno tre mesi;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle
prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo apprezzabile alla dottrina oppure alla pratica
professionale secondo quanto previsto dall'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma uno, la
commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte e
prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, determina
i criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi
punteggi.
4. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei
titoli, sara' comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove
scritte, prima che egli sostenga la prova orale.

                               Art. 19 

Svolgimento della prova orale

1. L'ammissione alla prova d'esame orale sara' comunicata al
candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, almeno trenta giorni prima della data fissata
per lo svolgimento della prova.
2. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di
diritto dal concorso.
3. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi.
4. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato.
6. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula
in cui si svolge la prova.

                               Art. 20 

Presentazione dei documenti

Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far
pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine
perentorio di venti giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso,
i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a
partecipare alle riserve di posti e quelli di preferenza nella
nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 21 

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la
graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della votazione
complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data dalla
somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto
conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella
valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori
terranno conto delle riserve dei posti previste dall'art. 2 del
presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni.
3. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, e se ne dara' avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                               Art. 22 

Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei commissari

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno
ammessi alla frequenza del corso di formazione biennale, di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, articolato
in due cicli annuali comprensivi di un periodo applicativo e
finalizzato, anche, al conseguimento del Master universitario di II
livello.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare
saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

                               Art. 23 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente alle
amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso
di esito positivo del concorso, agli enti previdenziali competenti.
3. I diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, sono esercitabili nei confronti del Ministero
dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane, titolare del trattamento dei dati
personali.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e', per
quanto di competenza, il Direttore dell'ufficio attivita' concorsuali
- Direzione centrale per le risorse umane, viale del Castro Pretorio,
n. 5 - 00185 Roma.

                               Art. 24 

Provvedimenti di autotutela

Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

                               Art. 25 

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed Esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale -
«Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla
data della pubblicazione.
Roma, 30 giugno 2017

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

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