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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 24/11/2017
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:17E09262
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/12/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale scolastico

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, recante «Interpretazione
autentica delle norme in materia di valutabilita' dell'anno
scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed
ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' norme
integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente
«Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera a);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono
rideterminati i compensi per i componenti delle commissioni di
concorso finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici, fermo
restando quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 marzo 1995 per i segretari delle commissioni, come
ridotto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modificazioni
ed, in particolare, l'art. 39;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico» ed, in particolare,
l'art. 11, comma 14;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di handicap
candidati ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni, con
particolare riferimento all'art. 25;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito
dalla legge 29 novembre 2002, n. 268, recante «Misure urgenti per la
scuola, l'universita', le ricerca scientifica e tecnologica e l'alta
formazione artistica e musicale», con particolare riferimento
all'art. 6, comma 1, lettera c) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di
orientamento sessuale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004,
recante equiparazioni dei diplomi di laurea (D.L.) secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (L.S.), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di
laurea magistrale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di
lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile», e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 32;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativo
all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia» ed, in particolare, l'art. 42;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed in particolare
l'art. 4, comma 3-septies;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante «Regolamento per la
definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la
durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al
corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28
dicembre 2015, n. 208»;
Vista l'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21
ottobre 2017, n. 247, Serie generale, che da' notizia dell'avvenuta
correzione di errori di stampa nella Gazzetta Ufficiale del citato
decreto del Ministro 3 agosto 2017, n. 138;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti
scolastici;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e ricerca, in ordine
al numero dei posti da mettere a concorso;
Vista la nota n. UGM_FP2814 del 31 ottobre 2017 del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale e'
stata espressa l'assenza di motivi ostativi all'avvio della procedura
di reclutamento di cui trattasi;
Vista la nota n. 203483 del 13 novembre 2017, del Ministero
dell'economia e delle finanze, con la quale la Ragioneria generale
dello Stato, segnala di «non avere ulteriori osservazioni da
formulare sulla quantificazione degli oneri per lo svolgimento della
procedura concorsuale e sulla correlata sostenibilita' degli stessi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 908 del 15 novembre 2017, registrato alla Corte dei
conti in data 20 novembre 2017, reg.ne prev. n. 2253 con il quale e'
autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento di dirigenti
scolastici di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo del
30 marzo 2001, n. 165 per un contingente pari a 2425 unita', fermo
restando quanto previsto all'art. 19, commi 5 e seguenti del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' lo scorrimento delle
graduatorie esistenti per il reclutamento dei dirigenti scolastici
anche in attuazione dell'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio
2015, n. 107;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:


Art. 1


Definizioni


1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
d) Dirigenti preposti agli USR: direttori generali degli USR o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
e) DM: il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante:
«Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza
scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei
candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma
217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
f) Direttore generale: Direttore generale preposto alla
direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla
disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;
g) Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
h) CRUI: la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
i) CEF: il Common European Framework of References for
Languages come definito dal Consiglio europeo.

                               Art. 2 


Organizzazione e contingente dei posti da destinare al concorso e al
corso di formazione


1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, e'
indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base
regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli
regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri
provinciali per l'istruzione degli adulti.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in
relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908
del 15 novembre 2017, e' determinato in n. 2416 posti complessivi.
3. Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale
e' determinato in n. 2900 posti complessivi, ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del DM.
4. Sono, altresi', destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvedera' ad
indire apposito bando.

                               Art. 3 


Requisiti generali di ammissione


1. Al concorso di cui all'art. 2 e' ammesso a partecipare, ai
sensi dell'art. 6 del DM, il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a
tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa
vigente, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale,
specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente
ordinamento (1) , di diploma accademico di secondo livello rilasciato
dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento
congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia
effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del
sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni,
ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente
alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato
per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni
o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al
termine delle operazioni di scrutinio finale.
2. Sono altresi' considerati validi i titoli di studio conseguiti
all'estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito
provvedimento delle autorita' accademiche entro la data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido
soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione
dei periodi di retrodatazione giuridica.
Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque
anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di
preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con
la legge 10 marzo 2000, n. 62.
4. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai
fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa
vigente.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati
nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR della regione
di titolarita' dei candidati comunica formalmente i nominativi dei
candidati che difettano di uno o piu' requisiti di ammissione, alla
direzione generale del personale scolastico che ne dispone
l'esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura
concorsuale.
 
(1) Ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136 il diploma ISEF
equivale a laurea triennale e non gia' quadriennale, magistrale o
equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al
presente bando, e' necessario che coloro che abbiano conseguito
il diploma di laurea in scienze motorie debbano aver conseguito
anche un'apposita laurea specialistica. Analogamente, il titolo
di Baccalaureato rilasciato da una Universita' pontificia non
puo' essere considerato quale titolo di accesso in quanto
equivalente ad un diploma universitario. Infine, nemmeno il
Magistero in Scienze religiose puo' consentire l'accesso alla
procedura concorsuale in quanto e' da ritenersi applicabile la
disciplina contenuta nella legge 11 luglio 2002, n. 148, che
demanda alla competenza delle Universita' e degli Istituti di
istruzione universitaria (art. 2) nonche' delle amministrazioni
statali (art. 5) la facolta' di riconoscimento dei cicli e dei
periodi di studi svolti all'estero e dei titoli di studio
stranieri.

                               Art. 4 


Termine, contenuto e modalita' di presentazione delle istanze di
partecipazione


1. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto ai
sensi dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad € 10,00
(dieci). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite
bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348
Roma Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale:
«Corso-concorso dirigenti scolastici - nome e cognome del candidato -
codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della
presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
2. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla
procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente
attraverso POLIS ai sensi decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse
non saranno prese in considerazione.
3. I candidati hanno tempo trenta giorni per presentare l'istanza
tramite POLIS a partire dalle ore 9:00 del 29 novembre 2017 e fino
alle ore 14:00 del 29 dicembre 2017.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del
riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la
sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima attesta la
veridicita' dei dati anagrafici alla direzione generale per il
personale scolastico (dgper.ufficio2@istruzione.it) che provvede alla
registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la
registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di
accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva
fase della procedura POLIS.
5. La data di presentazione della domanda di partecipazione al
corso-concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo
scadere del termine utile per la presentazione, non consentira' piu'
l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e
la ricevuta di avvenuta iscrizione al corso-concorso che il candidato
deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno
della prova preselettiva o della prova scritta ove la preselezione
non abbia luogo.
6. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di
esclusione, deve dichiarare sotto la propria responsabilita',
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei
titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dei titoli specifici di
ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi dell'art. 3
del presente bando. In particolare il candidato, a pena di
esclusione, deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo,
comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato
deve, altresi', dichiarare il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto di impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a
preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli
di cui al comma 4, numero 18, e comma 5 lettera a), l'amministrazione
che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di
preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) il numero telefonico, nonche' il recapito di posta
elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far
conoscere tempestivamente le variazioni tramite il sistema POLIS.
L'Amministrazione scolastica non assume responsabilita' per lo
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il
proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in
caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. Tali
richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da
una competente struttura sanitaria pubblica da inviare
successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o
in formato elettronico mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo pec dell'USR individuato ai fini dello svolgimento
delle prove o a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento
delle prove possono essere concordate telefonicamente con il
competente USR. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un
sintetico verbale che invia tramite email all'interessato per la
formale accettazione. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente
concessi non potranno eccedere il 30% del tempo assegnato per le
prove;
k) il titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1, posseduto
con l'esatta indicazione dell'Universita' che l'ha rilasciato,
dell'anno accademico in cui e' stato conseguito e del voto riportato;
qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero il
candidato deve indicare obbligatoriamente gli estremi del
provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto
equipollente al corrispondente titolo italiano;
l) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione degli articoli 8 e 9;
m) la classe di concorso o il tipo/posto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
n) la sede e istituto di titolarita' e di servizio (i docenti in
esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati
fuori ruolo, poiche' in servizio all'estero o presso altre
amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione
scolastica di appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio presso
il quale prestano servizio e la data di inizio);
o) la data della prima nomina in ruolo nonche' la conferma in
ruolo;
p) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la prima nomina in
ruolo;
q) i periodi di servizio prestati presso istituzioni scolastiche
ed educative statali, nonche' presso le scuole paritarie prima della
nomina in ruolo con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei
singoli periodi di servizio effettivamente prestato in costanza del
riconoscimento paritario, nonche' l'avvenuto versamento dei
contributi;
r) gli eventuali periodi per i quali e' stato adottato un
provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
s) la eventuale conferma dell'incarico di presidenza di cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
t) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
u) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto.

                               Art. 5 


Commissione del concorso


1. La commissione esaminatrice dei candidati al concorso di
ammissione al corso di formazione dirigenziale e' nominata con
decreto del Direttore generale, secondo le modalita' e con i
requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del DM.

                               Art. 6 


Prova preselettiva


1. L'eventuale prova preselettiva si svolge nelle sedi
individuate dagli USR, anche in piu' sessioni in relazione al numero
dei candidati.
2. Lo svolgimento della prova preselettiva e' computerizzato; i
candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a
disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite
un codice di identificazione personale che sara' fornito il giorno
della prova.
3. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento
quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha quattro opzioni di
risposta, di cui una sola corretta; l'ordine dei 100 quesiti
somministrati sara' diversificato per ciascun candidato. I cento
quesiti saranno riferiti alle seguenti aree tematiche:
normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di
formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare
attenzione ai processi di riforma in atto;
modalita' di conduzione delle organizzazioni complesse, con
particolare riferimento alla realta' delle istituzioni scolastiche ed
educative statali;
processi di programmazione, gestione e valutazione delle
istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla
predisposizione e gestione del Piano triennale dell'offerta
formativa, all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del
Piano di miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare
riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai
processi di innovazione nella didattica;
organizzazione del lavoro e gestione del personale, con
particolare riferimento alla realta' del personale scolastico;
valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti
e dei sistemi e dei processi scolastici;
elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare
riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilita'
tipiche del dirigente scolastico, nonche' di diritto penale con
particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione
e in danno di minorenni;
contabilita' di Stato, con particolare riferimento alla
programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea.
4. I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di
4000 quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del
Ministero, almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova
preselettiva.
5. La prova ha la durata di 100 minuti, al termine dei quali il
sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le
risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino
all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte
gia' date.
6. La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,0
punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0
punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per
ciascuna risposta errata.
7. Il punteggio della prova preselettiva e' restituito al termine
della stessa.
8. A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla
base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a
sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati.
Sono, altresi', ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito
nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato
collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della
prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura
concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del
concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
9. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, del 27
febbraio 2018 e sul sito internet del Ministero, e' reso noto il
calendario della eventuale prova preselettiva comprensivo del giorno
e dell'ora di svolgimento. Nello stesso avviso e' data comunicazione
in merito alla pubblicazione dell'archivio da cui saranno estratti i
quesiti di cui al comma 3 del presente articolo. La pubblicazione di
tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. L'elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro
esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati
distribuiti, ove possibile, per esigenze organizzative, nella regione
di residenza in ordine alfabetico, e le ulteriori istruzioni
operative, e' comunicato almeno 15 giorni prima della data di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet
del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
I candidati residenti all'estero, o ivi stabilmente domiciliati,
sosterranno la prova nella regione Lazio.
11. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi
d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita', del codice fiscale, nonche' della ricevuta di versamento
attestante il pagamento del diritto di segreteria pari ad € 10,00
(dieci). La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta
l'esclusione dal corso-concorso. Qualora, per cause di forza maggiore
sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o piu' sessioni
della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene
stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti.
12. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni e' prevista l'immediata esclusione
dal corso-concorso.
13. La vigilanza durante la prova preselettiva e' affidata dagli
USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la
scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le
cause di incompatibilita' o di inopportunita' previsti per i
componenti della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del decreto
ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR
istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato
secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
14. La prova preselettiva non puo' aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose
valdesi.

                               Art. 7 


Prove di esame


1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al
corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una
prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e
una prova orale.

                               Art. 8 


Prova scritta


1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono
ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito
internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.
2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e
si svolge in una unica data in una o piu' regioni, scelte dal
Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.
3. Lo svolgimento della prova scritta e' computerizzato; i
candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione
una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di
identificazione personale che sara' fornito il giorno della prova.
4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta
e due quesiti in lingua straniera.
5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie
d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale.
6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in
cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione
di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono
sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del
decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella
lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa
conoscenza al livello B2 del CEF.
7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il
sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le
risposte fornite dal candidato fino a quel momento.
8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi
in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un
punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in
lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite
massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio
complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi
ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un
punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova
scritta e sono ammessi a quella orale.
9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera
c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata
la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il
giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova
scritta.
10. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito
internet del Ministero, e' reso noto il giorno e l'ora di svolgimento
della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
11. L'elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli
USR, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della
destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le
ulteriori istruzioni operative, e' comunicato almeno 15 giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul
sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
12. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi
d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita' e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno,
ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa
dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di
forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della
prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il
rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati
presenti.
13. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono
portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare
soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della
lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette
disposizioni e' escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti
che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte,
l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
14. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dagli USR
ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la
scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le
cause di incompatibilita' o di inopportunita' previsti per i
componenti della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del decreto
ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR
istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato
secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
15. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi ne',
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.


                               Art. 9 


Prova orale


1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 8 sono
ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito
internet del Ministero, a sostenere la prova orale.
2. La prova orale consiste in:
a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma
2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale
del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacita' di
risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e
delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le
istituzioni scolastiche;
c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal
candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del
CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla
Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.
3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono
predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso.
La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresi' i testi da
leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.
4. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della
conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della
lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova
orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel
limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio
complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi
ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza
dell'informatica e della lingua. La prova orale e' superata dai
candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a
70 punti.
5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera
c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata
la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima
dell'inizio della prova stessa.
6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima
dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai
singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero,
almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove orali, e' resa nota
la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La
pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito
nella prova scritta.
9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

                               Art. 10 


Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli


1. I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui
all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di
valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale e
all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre
2017, n. 247, Serie generale. La dichiarazione viene inoltrata
esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno
impartite con successivi avvisi.
2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande di ammissione.
3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli
presentati con le modalita' di cui al comma 1, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Tramite la funzione POLIS di cui al comma 1, sara' possibile
allegare i titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonche' i
titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere effettuata entro i termini che saranno resi noti con
successivo avviso.
5. Non verranno valutati titoli dichiarati con le modalita' di
cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
7. Il punteggio finale dei candidati si valuta in
duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova
scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli.

                               Art. 11 


Riserva


1. Una quota pari al 5% dei posti disponibili per l'accesso al
corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 2, comma 3, e'
riservata ai soggetti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del DM.

                               Art. 12 


Graduatoria del concorso e ammissione
al corso di formazione dirigenziale


1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione
dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale
nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui
all'art. 10, comma 7. A parita' di punteggio complessivo si applicano
le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e
titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui
all'art. 11, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui
all'art. 2, comma 3.
3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del
concorso di ammissione al corso di formazione e' approvata con
decreto del Direttore generale, ed e' pubblicata sul sito internet
del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

                               Art. 13 


Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio


1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge
secondo le modalita' definite dall'art. 17 del decreto ministeriale.
2. Con il successivo decreto del Direttore generale di cui
all'art. 17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalita' di
scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo
l'ordine della graduatoria di cui all'art. 14 del decreto
ministeriale, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare
durante la frequenza del corso e, infine, la validita' dei periodi di
formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati
stessi.

                               Art. 14 


Commissione del corso e graduatoria generale


1. La commissione esaminatrice del corso di formazione
dirigenziale e tirocinio e' composta da soggetti diversi da quelli di
cui all'art. 5 ed e' nominata dal Direttore generale. La medesima
commissione e' costituita ai sensi degli articoli 15 e 16 decreto
ministeriale, secondo la disciplina specifica di cui all'art. 18
del DM.
2. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso di
formazione dirigenziale e tirocinio e' nazionale ed e' formulata
secondo le modalita' previste dall'art. 19, comma 1, del DM.
3. La graduatoria generale di merito e' approvata con decreto del
Direttore generale ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero.
Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. La graduatoria generale di merito ha durata sino
all'approvazione della graduatoria successiva.


                               Art. 15 


Vincitori


1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva
del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti
previsti dall'art. 2, comma 2.
2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base
dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori
stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei
posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.
3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza
scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il
competente USR si atterra' a quanto disposto dagli articoli 21 e 33,
commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.
4. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla
graduatoria. Sono altresi' depennati dalla graduatoria coloro che,
senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato
dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di
cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la
presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal
successivo art. 16 per l'assunzione medesima.
5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale
definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio
nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla
durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa
vigente.

                               Art. 16 


Presentazione dei documenti di rito


1. I vincitori del corso-concorso di cui all'art. 15 sono tenuti
a presentare all'USR competente, i documenti di rito richiesti per la
stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di
notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti
dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

                               Art. 17 


Assunzione in servizio


1. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di
prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del
personale dirigenziale scolastico.
2. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il
trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.

                               Art. 18 


Ricorsi


1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro sessanta
giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale o di notifica all'interessato.

                               Art. 19 


Informativa sul trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al corso-concorso
o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato
unicamente all'espletamento del corso-concorso medesimo ed avverra'
con l'utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso
di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione al corso-concorso e il possesso dei
titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura concorsuale
ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero, titolare del
trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
Ministero.

                               Art. 20 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa
e nel vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale
scolastica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR
Lazio).
Roma, 23 novembre 2017

Il direttore generale: Novelli

 

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