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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso pubblico, riservato al personale disabile, per titoli ed
esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di tre unita' di
personale con il profilo di operatore tecnico in prova - VIII
livello professionale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.12 del 11/2/2011
Ente:ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Località:Roma  (RM)
Codice atto:1E000895
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:14/3/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE
DELLE RISORSE UMANE E DEGLI AFFARI GENERALI

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore di sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, ed in particolare l'allegato 1 nel quale e' riportata
la collocazione dei profili professionali delle istituzioni degli
enti di ricerca, indicante, tra gli altri, il profilo professionale
di operatore tecnico;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il 13 maggio 2009;
Visto il decreto presidenziale 3 ottobre 2002, concernente il
regolamento recante norme per il reclutamento del personale
dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento
degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto del presidente dell'istituto suddetto datato 24
gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per
l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro
dei dipendenti dell'istituto predetto;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 196 concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2010) ;
Vista la convenzione n. 394252 del 6 maggio 2008 stipulata tra
l'Istituto superiore di sanita' e la provincia di Roma;
Vista la deliberazione n. 5, allegata al verbale n. 97, del 21
dicembre 2010, con la quale il Consiglio di amministrazione del
predetto istituto ha approvato l'attivazione di un concorso pubblico
riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di tre unita' con il profilo di operatore
tecnico - VIII livello professionale;
Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione del
Consiglio di amministrazione;

Decreta:


Art. 1


1. E' indetto un pubblico concorso, riservato al personale
disabile, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo
indeterminato, di tre unita' di personale con il profilo di operatore
tecnico in prova VIII livello professionale dell'Istituto superiore
di sanita'.

                               Art. 2 


1. Al suddetto concorso sono ammessi a partecipare il personale
disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei
sotto indicati requisiti:
a) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
c) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado
(licenza media inferiore);
d) esperienza: almeno sei mesi di esperienza in attivita'
inerenti alle mansioni del profilo di operatore tecnico (Allegato 1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991).
Tale esperienza sara' accertata dalla commissione esaminatrice;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
f) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si
concorre; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito
colloquio che precedera' la prova di cui al successivo art. 6,
secondo comma.
3. Non possono essere ammessi ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego
pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
5. Il requisito della disabilita' deve essere posseduto fin dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
6. Tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
7. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.

                               Art. 3 


1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio della Direzione centrale delle risorse
umane e degli affari generali, viale Regina Elena n. 299 - 00161
Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Al bando del concorso sara' inserito nel sito internet
dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it.
5 Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli
aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) di essere disabili. Dichiarare la percentuale di riduzione
permanente della capacita' lavorativa (la riduzione non puo' essere
inferiore al 46%);
4) la residenza;
5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale;
6) di godere dei diritti politici con l'indicazione del comune
nelle cui liste elettorali risulti iscritto;
7) di non aver riportato condanne penali e. di non, essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
8) il titolo di studio richiesto dal presente bando, indicandone
la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale
il titolo e' stato conseguito.
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione
scolastica estera, detto titolo sara' considerato valido se
dichiarato equipollente da un provveditore agli studi oppure se
riconosciuto automaticamente equipollente, in base agli accordi
internazionali, al titolo di studio prescritto nel presente bando,
ovvero se riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115. In tal caso il candidato dovra' dichiarare nella
domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso della
dichiarazione di equipollenza sopraindicata oppure di rientrare nelle
condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero di
essere in possesso del riconoscimento ai sensi del decreto
legislativo n. 115/1992;
9) l'esperienza di cui alla lettera e) dell'art. 2 del bando.
Tale esperienza dovra' essere comprovata a pena di esclusione
allegando alla domanda idonea documentazione ovvero, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
apposita dichiarazione sostitutiva;
10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
11) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
13) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, di
cui al successivo art. 9, dei quali siano in possesso;
14) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio dell'Istituto superiore di sanita' le
eventuali variazioni del proprio recapito.
6. Il portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovra' specificare l'eventuale ausilio necessario.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.
9. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato
che, nella domanda stessa, non abbia indicato il concorso a cui
intenda partecipare.
10. L'istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Per informazioni relative ai concorsi l'Ufficio VI -
Reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto superiore
di sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici
dei giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore
quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.

                               Art. 4 


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto
superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del personale e
borse di studio per le finalita' di gestione del procedimento
concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo
stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei
modi e limiti necessari per perseguire tale finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.

                               Art. 5 


1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg. 1) Servizi o attivita' prestati presso istituzioni di
ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno
superiore a sei mesi per coloro che hanno svolto servizi o attivita'
presso l'Istituto superiore di sanita'.
Saranno attribuiti punti 1,00 per anno o frazione di anno
superiore a sei mesi per coloro che hanno svolto servizi o attivita'
presso altre istituzioni di ricerca;
ctg. 2) Partecipazione a corsi di formazione; vincite o
idoneita' in pubbliche selezioni o concorsi ed altri titoli culturali
e professionali: fino a punti 9,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 1,50.
4. I titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o
copia autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente
addetto o corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identita' del sottoscrittore. Il possesso di tali titoli
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
secondo quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 che dovranno essere
sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente
addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta
dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale della documentazione eventualmente prodotta in
fotocopia non autenticata.
5. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
6. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
7. L'istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
8. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
9. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia dei titoli dichiarati o presentati. Detto elenco, sul
quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le
generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato
medesimo. Ciascun titolo presentato o dichiarato dovra' essere
numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata
nell'elenco.
10. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
11. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati
dalla commissione esaminatrice nella prima seduta.
12. La valutazione dei titoli sara' effettuata prima
dell'espletamento della prova pratica o a n contenuto teorico
pratico.
13. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli
interessati prima della effettuazione della prova pratica o a
contenuto teorico pratico di cui al successivo art. 6.

                               Art. 6 


1. Gli esami consteranno di una prova pratica o a contenuto
teorico pratico ed una prova orale.
2. La prova pratica o a contenuto teorico pratico su:
riconoscimento e manutenzione di strumenti di laboratorio;
riconoscimento ed uso di dispositivi meccanici ed elettrici;
immagazzinaggio, spedizione, consegna e trasporto di materiale
d'ufficio o di laboratorio;
adempimenti inerenti l'accesso del pubblico agli uffici.
3. La prova orale consistera' in un colloquio su:
le materie della prova pratica o a contenuto teorico pratico;
accertamento della conoscenza di base della lingua inglese;
accertamento della capacita' di base delle apparecchiature ed
applicazioni informatiche piu' diffuse.
4. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra'
stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
5. Per la valutazione della prova pratica o a contenuto
teorico-pratico la commissione esaminatrice disporra', per ogni
candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta.
Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno
riportato nella suddetta prova pratica un punteggio non inferiore a
punti sessantatre.
6. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non
inferiore a punti sessantatre.
7. Le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.
8. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. La data e la sede
dello svolgimento della prova pratica o a contenuto teorico-pratico
di ciascun concorso saranno comunicate ai candidati ammessi a
parteciparvi.
9. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale
prova con l'indicazione dei voti riportati nella precedente prova.
10. La prova orale si svolgera' presso l'Istituto superiore di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico.
11. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
12. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validita'.
13. Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo
decreto del direttore generale dell'Istituto superiore di sanita'.

                               Art. 7 


1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la votazione
conseguita nella prova pratica o a contenuto teorico-pratico e la
votazione riportata nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
relativa commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito,
con l'indicazione delle votazioni stesse.

                               Art. 8 


1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 9 


1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni.
3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
2. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
3. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
4. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
5. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.

                               Art. 10 


1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al
precedente art. 9, con decreto del direttore della Direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali, sara' approvata la
graduatoria di merito del concorso indetto con il presente bando e
verranno dichiarati i relativi vincitori.
2. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
dell'istituto. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di
procedere allo scarto dei medesimi.

                               Art. 11 


1. I candidati dichiarati vincitori saranno inviati a visita
medica presso l'Azienda USL, di competenza per l'accertamento
dell'idoneita' a svolgere le mansioni proprie del profilo di
operatore tecnico (profilo di assunzione dei medesimi).
2. I predetti, inoltre dovranno produrre la documentazione di cui
al successivo art. 12.
3. Successivamente i predetti saranno invitati a sottoscrivere,
ai sensi dell'art. 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto individuale finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
contestualmente ad assumere servizio.
4. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai
contratti collettivi vigenti.
5. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo all'VIII livello professionale del profilo di
operatore tecnico, previsto dal C.C.N.L. - 13 maggio 2009 e
successive integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali.
7. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata per il candidato che abbia prestato servizio, nel medesimo
ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e
livello pari o superiori con contratto a tempo determinato.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
9. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.

                               Art. 12 


1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 3
del precedente art. 11, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste
elettorali risulta iscritto il candidato;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di
conseguimento e della istituzione scolastica presso la quale e' stato
conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con
l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il
periodo di assolvimento;
2) certificato attestante la propria disabilita'.
L'istituto si riserva di disporre l'eventuale accertamento presso
le sedi competenti della permanenza dello stato invalidante;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza
del dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica,
ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n.
165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto
superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti
previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di
presentazione.
3. L'istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 5
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. Le dichiarazioni sopra indicati dovranno essere in data non
anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 3 del precedente art. 11.
Roma, 3 febbraio 2011

Il direttore
della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Pasquali

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