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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di
centocinquantacinque allievi al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti
pubblici non economici.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 20/12/2005
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:05E08263
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/1/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           Scuola superiore della pubblica amministrazione
 
IL DIRETTORE
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di
dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso
alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 settembre 2004, n. 295, regolamento recante modalita' di
riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini
dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale,
ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, recante settori
scientifico-disciplinari, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004,
recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la circolare dell'8 novembre 2005, n. 4/05, del Ministro
per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 novembre 2005, con il quale e' stato approvato l'elenco dei titoli
post-universitari riconosciuti idonei per l'ammissione al concorso
per la frequenza del corso-concorso e delle istituzioni formative
pubbliche o private abilitate a rilasciarli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 febbraio 2004, n. 118, regolamento recante modalita' di
individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati,
equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro, e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, ed in particolare l'art. 20 concernente prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante
riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 maggio 2005, con il quale la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione
al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il
reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 272/2004 sopra indicato, sono ammessi alla
frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro
il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del trenta
per cento, per un totale di centocinquantasei allievi;
Considerato che una vincitrice del concorso di ammissione al
corso-concorso di formazione dirigenziale bandito con decreto
25 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 18 marzo 1997,
impossibilitata alla frequenza perche' in astensione obbligatoria per
maternita', e' ammessa al corso-concorso di cui al presente bando per
effetto del diritto acquisito in vigenza dell'art. 14 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439;
Ritenuto, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, che
il numero degli allievi da selezionare con la presente procedura
concorsuale deve essere fissato in centocinquantacinque unita';
Ritenuto opportuno specificare che nel presente bando si intende
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale di tre anni,
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS) il titolo
accademico, di durata normale di due anni dopo la laurea (L),
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, ora denominato laurea magistrale (LM) ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270; per diploma di specializzazione (DS) il
titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure conseguito secondo gli
ordinamenti didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999; per
dottorato di ricerca (DR) il titolo accademico di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure
conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti allo stesso
decreto n. 509/1999;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
di centocinquantacinque allievi al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale, da svolgersi presso le sedi stabilite dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione di seguito denominata
SSPA, per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle seguenti
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti
pubblici non economici:
Ministero degli affari esteri, due posti;
Ministero delle attivita' produttive, tre posti;
Ministero della difesa, due posti;
Ministero dell'interno, sei posti;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cinque posti;
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro,
dodici posti;
Ministero delle politiche agricole e forestali, tre posti;
Ministero della giustizia, tre posti;
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
trenta posti;
Ministero della salute, tre posti;
Agenzia delle entrate, diciassette posti;
Agenzia delle dogane, cinque posti;
INPDAP, cinque posti;
INPS, quindici posti;
INAIL, sette posti;
ENPALS, due posti.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
requisiti di seguito indicati.
a) Per quanto concerne il titolo di studio e' necessario che il
candidato si trovi in una delle condizioni previste dai seguenti
punti a1), a2), a3), a4).
a1) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di laurea
(L), ed inoltre di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica (LS) ora denominata laurea magistrale
(LM);
diploma di specializzazione (DS);
dottorato di ricerca (DR);
titoli post-laurea rilasciati da universita' o istituti
universitari italiani o stranieri all'esito di corsi di durata almeno
biennale, oppure annuale cumulabile purche' conseguiti in due anni di
corso diversi, che si siano conclusi con un esame finale e
nell'ambito dei quali il candidato abbia sostenuto almeno un esame
nelle classi di materie comprese nei settori scientifico-disciplinari
indicati nell'allegato C parte integrante del presente bando;
titoli post-laurea rilasciati da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, costituite anche in consorzio, a
seguito di corsi biennali, oppure annuali cumulabili purche'
conseguiti in anni di corso diversi, rispondenti ai requisiti
stabiliti dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295; i titoli e le
istituzioni formative in questione sono esclusivamente quelli
indicati nell'elenco approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 novembre 2005.
a2) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di diploma di
laurea (DL) conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti
al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
a3) Sono ammessi al concorso i candidati, muniti di laurea
(L), dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, i quali
abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo,
svolto in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso di laurea (L).
a4) Sono ammessi al concorso i candidati, muniti di laurea
(L), dipendenti di strutture private i quali abbiano maturato almeno
cinque anni di esperienza lavorativa svolta nell'ambito di enti o
strutture disciplinati dal diritto privato, che devono avere
alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento
di attivita' di rilevante entita', oppure devono avere elevata
specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale,
culturale e scientifico. Ai fini del presente bando per ente o
struttura di medie dimensioni che ha per oggetto l'espletamento di
attivita' di rilevante entita' si intende l'ente o struttura con
almeno cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio superiore a dieci milioni di euro, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro delle attivita' produttive
18 aprile 2005. Per ente o struttura di elevata specializzazione e
qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico
si intende l'ente o struttura che abbia almeno dimensioni di piccola
impresa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del suindicato decreto
18 aprile 2005, e che negli esercizi sociali relativi agli anni dal
1997 al 2004 abbia prodotto beni o servizi innovativi o di alta
qualita', oppure abbia depositato o detenga brevetti di invenzione,
oppure abbia svolto in via continuativa attivita' di particolare
valore sociale, oppure abbia pubblicato studi originali,
documentazione ed ogni altro prodotto intellettuale direttamente
correlati ad attivita' di studio, ricerca e sviluppo svolta in
proprio o anche in collaborazione con universita' o centri di ricerca
pubblici o privati. L'esperienza lavorativa del candidato deve essere
stata acquisita nello svolgimento abituale e continuativo di mansioni
di natura professionale o amministrativa, comportanti funzioni di
direzione, coordinamento e controllo, aventi rilevanza esterna
all'organizzazione ed esercitate in posizione di autonomia e
responsabilita' nel quadro di indirizzi generali impartiti dai
vertici della struttura di appartenenza, anche per periodi di tempo
diversi oppure nell'ambito di diverse strutture organizzative,
purche' espletata in uno spazio di tempo non eccedente gli otto anni
anteriori alla pubblicazione del presente bando. I periodi di
attivita' svolti presso strutture private possono essere cumulati con
periodi di attivita' presso strutture di natura pubblica svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso della laurea (L). I periodi di aspettativa, di congedo
oppure di assenza non retribuiti non sono validi ai fini della
maturazione dell'esperienza lavorativa. Una commissione tecnica
nominata dal direttore della SSPA avra' il compito di verificare la
sussistenza dei requisiti di elevata specializzazione e
qualificazione degli enti o strutture disciplinati dal diritto
privato nonche' la congruita' dell'esperienza lavorativa del
candidato in applicazione dei criteri di ammissione sopra stabiliti.
Tale commissione tecnica sara' composta da docenti universitari e da
esperti.
b) Cittadinanza italiana.
c) Idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SSPA si riserva
la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori
del concorso in base alla normativa vigente.
d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono
accedere al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, oppure sono stati licenziati ai sensi delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti, oppure sono stati dichiarati decaduti da
un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego e' stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e
istituti di istruzione universitaria sono considerati validi per
l'ammissione al concorso se sono stati dichiarati equipollenti a
titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. Una
commissione tecnica nominata dal direttore della SSPA verifichera',
con riferimento ai titoli di studio post-laurea rilasciati da
universita' o istituti universitari italiani o stranieri, la durata
del corso di studi, che il corso stesso si sia concluso con un esame
finale, e che il candidato abbia sostenuto almeno un esame nelle
classi di materie comprese nei settori scientifico-disciplinari di
cui all'allegato C parte integrante del presente bando, oppure un
esame in materie assimilabili o affini a quelle sopra citate. Tale
commissione tecnica sara' composta da docenti universitari e da
esperti.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Per difetto dei requisiti la SSPA puo' disporre in qualsiasi
momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento
motivato.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione: contenuti, termine e modalita' di
presentazione
 
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta su
carta semplice, secondo lo schema allegato A del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet della SSPA (http://www.sspa.it).
La domanda deve essere firmata per esteso dal candidato, indirizzata
alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, via Nazionale
Appia, 2/A - Reggia di Caserta - 81100 Caserta, e ivi spedita a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La data
di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Se il suddetto termine cade in un
giorno festivo, lo stesso termine e' prorogato al giorno successivo
non festivo. Il candidato residente all'estero puo' spedire, nel
termine prescritto, la domanda alle rappresentanze diplomatiche e
agli uffici consolari italiani del territorio ove risiede. La SSPA
non assume responsabilita' in caso di mancata ricezione della domanda
per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa
della SSPA medesima, oppure per inesatta indicazione dell'indirizzo
presso il quale la domanda va inoltrata, ne' in caso di mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento. Non sono ammessi a
partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state spedite
oltre il termine prescritto.
2. In alternativa alla spedizione per raccomandata postale, entro
il termine perentorio di cui al comma 1, il candidato puo' presentare
la domanda presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
via Nazionale Appia 2/A - Reggia di Caserta, Caserta, dal lunedi' al
venerdi', dalle ore 9.00 alle ore 13.00; in tale caso viene
rilasciata al candidato una ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione. Per la presentazione diretta della domanda presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani
all'estero valgono le modalita' e gli orari dagli stessi stabiliti.
Sono irricevibili le domande presentate oltre il termine prescritto.
3. E' escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della
domande diverso da quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale), con l'impegno di far conoscere tempestivamente
le eventuali variazioni;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio
previsti dall'art. 2, comma 1, del presente bando; per ciascun titolo
dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o l'istituzione
che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di
studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli
estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato
riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; inoltre,
in caso di titolo post-laurea rilasciato da universita' o istituti
universitari italiani o stranieri all'esito di corsi di durata almeno
biennale, oppure annuale cumulabile, il candidato deve elencare gli
esami sostenuti utilizzando il modulo allegato B del presente bando
(per i titoli rilasciati da universita' o istituti universitari
italiani deve altresi' essere indicato per ciascun esame il codice
del settore scientifico-disciplinare di appartenenza, da rilevarsi
esclusivamente tra quelli elencati nell'allegato C parte integrante
del presente bando);
g) di essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione,
nonche' la denominazione della pubblica amministrazione, la posizione
funzionale occupata e gli anni di effettivo servizio svolti in tale
posizione, gli estremi dei provvedimenti interruttivi del computo
dell'effettivo servizio, con l'indicazione dei periodi di assenza;
tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
h) di essere dipendente di struttura privata, se requisito di
ammissione; alla domanda il candidato deve allegare una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi degli articoli 38 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un
proprio valido documento di identita', oppure un'attestazione
rilasciata dal datore di lavoro; da tale dichiarazione sostitutiva o
attestazione deve risultare: la denominazione/ragione sociale, la
natura giuridica, il domicilio fiscale, la partita I.V.A. o il codice
fiscale, la sede principale dell'ente o della struttura presso cui il
candidato ha prestato servizio e la sussistenza dei requisiti di
dimensione, attivita' e specializzazione dello stesso ente o
struttura, secondo quanto indicato all'art. 2, comma 1, lettera a4),
del presente bando; nella medesima dichiarazione sostitutiva o
attestazione deve essere altresi' indicata la natura delle mansioni
svolte dal candidato, la durata dell'esperienza lavorativa e
l'avvenuto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro
corrispondenti a tali mansioni;
i) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del
corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente;
l) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve
essere resa anche se negativa;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, oppure di non essere stato licenziato ai sensi delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti, oppure di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale a seguito dell'accertamento che
l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
n) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a
preferenza;
o) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale,
presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso
qualora diverso da quello di residenza, con l'impegno di far
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; la SSPA non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni in merito a tale indirizzo o da mancata o
tardiva comunicazione delle variazioni; e' facolta' del candidato
comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
p) la lingua straniera, a scelta tra l'inglese e il francese,
in ordine alla quale intende sostenere le prove di concorso; e'
ammessa la scelta di un'unica lingua straniera per tutte le prove
previste dal presente bando.
5. Il candidato disabile, che intenda fruire dei benefici
previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve
allegare alla domanda di ammissione al concorso un certificato
rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, dal quale devono
risultare gli elementi essenziali della specifica condizione di
svantaggio, e deve indicare gli ausili occorrenti nel corso delle
prove d'esame e/o la necessita' di tempi aggiuntivi.
6. Non si tiene conto delle domande non sottoscritte e delle
domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.
7. La partecipazione del candidato alla eventuale prova
preselettiva di cui all'art. 5 del presente bando non preclude alla
SSPA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso per
irregolarita' della domanda.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice, composta ai sensi dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e'
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

                               Art. 5.
 
Prova preselettiva
 
1. Se il numero delle domande risulta pari o superiore a tre
volte il numero degli allievi da ammettere al corso-concorso di cui
all'art. 1 del presente bando, la SSPA dispone una prova preselettiva
per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove
scritte.
2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale «Concorsi ed esami» - del
28 marzo 2006, e' reso noto il diario dell'eventuale prova
preselettiva comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
che non ricevono dalla SSPA comunicazione di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo
le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita': carta di
identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purche' munita di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata
da un'amministrazione dello Stato. La mancata presentazione nel
giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi
causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Se, a giudizio
della commissione esaminatrice, non e' possibile l'espletamento di
una o piu' sessioni della prova preselettiva nella giornata
programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in
forma orale, ai candidati presenti.
3. La prova preselettiva consiste in un test articolato in 100
quesiti a risposta multipla, vertenti su tutte le seguenti materie:
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto comunitario;
diritto privato;
diritto del lavoro pubblico e privato;
economia politica;
politica economica;
contabilita' di Stato;
statistica;
management pubblico (programmazione e pianificazione nelle
pubbliche amministrazioni, strategia nelle amministrazioni,
organizzazione della pubblica amministrazione, contabilita'
direzionale, controllo strategico e di gestione);
storia contemporanea;
lingua straniera (a scelta tra francese o inglese).
4. Il tempo previsto per lo svolgimento della prova preselettiva
e' di 120 minuti. Nell'avviso di cui al comma 2 e' data comunicazione
della pubblicazione dei quesiti su cui verte la prova preselettiva e
delle modalita' di svolgimento della prova stessa.
5. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
consultare dizionari, testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi
di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne'
comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si
svolge la prova. In caso di violazione la commissione esaminatrice
delibera l'immediata esclusione dal concorso.
6. Al termine della correzione di tutti i test, svolta anche con
l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria
secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato dai candidati.
Sono ammessi alle prove scritte i candidati che si collocano in
graduatoria nei primi quattrocentosessantacinque posti, ed anche
tutti i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato
collocatosi al quattrocentosessantacinquesimo posto. L'ammissione
alle prove scritte e' subordinata alla verifica della regolarita'
della domanda di partecipazione al concorso e alla verifica dei
requisiti previsti all'art. 2 del presente bando. Nel medesimo avviso
di cui al comma 2 e' indicata la data della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nella
quale viene pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alle prove
scritte; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

                               Art. 6.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami consistono in tre prove scritte ed una prova orale.

                               Art. 7.
 
Prove scritte
 
1. La prima prova scritta consiste nella redazione di un
elaborato e verte su tematiche, anche interdisciplinari, relative
alle seguenti materie:
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
diritto privato;
diritto comunitario;
contabilita' di Stato.
2. La seconda prova scritta consiste nella redazione di un
elaborato e verte su tematiche, anche interdisciplinari, relative
alle seguenti materie:
economia politica;
politica economica;
management pubblico (programmazione e pianificazione nelle
pubbliche amministrazioni, strategia nelle amministrazioni,
organizzazione della pubblica amministrazione, contabilita'
direzionale, controllo strategico e di gestione).
3. La terza prova scritta consiste in una composizione su
tematiche di attualita' da svolgersi nella lingua straniera, a scelta
tra francese o inglese, indicata dal candidato nella domanda di
partecipazione al concorso. Non e' consentito l'uso di alcun
vocabolario.
4. Le tre prove scritte si svolgono in tre diversi giorni. Il
calendario delle prove scritte e' reso noto con il medesimo avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - con il quale viene comunicato
l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale
avviso e' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di
inizio delle prove scritte, ed ha valore di notifica a tutti gli
effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei
documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art.
5, comma 2, del presente bando. La mancata presentazione, comunque
giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede
stabiliti per ciascuna prova comporta l'esclusione dal concorso.
5. I candidati dispongono di otto ore per ciascuna delle prime
due prove scritte, e di cinque ore per la terza. Essi non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' avvalersi
di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne'
possono comunicare tra di loro. Possono essere consultati i testi di
legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. In caso
di violazione la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i
candidati che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno settanta centesimi.
7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o telegramma con
l'indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove
scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' recapitato
ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono
sostenerla.

                               Art. 8.
 
Prova orale
 
1. La prova orale consiste in un colloquio sulle medesime materie
oggetto delle tre prove scritte di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3,
del presente bando, ed inoltre sulle seguenti materie:
diritto del lavoro pubblico e privato;
diritto penale (limitatamente ai delitti contro la pubblica
amministrazione);
scienza delle finanze;
storia contemporanea;
sociologia;
statistica;
informatica.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera avviene
attraverso la lettura e la traduzione di un testo ed una
conversazione.
3. L'accertamento della conoscenza dell'informatica riguarda
l'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu'
diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo, navigazione in
rete e posta elettronica, da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno
dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati
all'art. 5, comma 2, del presente bando.
5. Superano la prova orale i candidati che conseguono una
votazione di almeno settanta centesimi.
6. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della commissione, e' affisso nella sede d'esame.

                               Art. 9.
 
Graduatoria
 
1. Il punteggio complessivo da attribuire al candidato al termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in
ciascuna delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando ed
il voto riportato nella prova orale di cui all'art. 8 del bando
stesso.
2. La graduatoria di merito del concorso e' predisposta dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato. Nella compilazione della
suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui titoli
di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del
direttore della SSPA ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione viene
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente
collocati nei primi centocinquantacinque posti della suddetta
graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.

                              Art. 10.
 
Termini per la presentazione dei titoli di preferenza
 
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza, elencati all'art. 11 del presente bando, avendoli
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso,
deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento, alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione - Servizio per i concorsi, la ricerca e la
consulenza, via dei Robilant n. 11 - 00194 Roma, i relativi documenti
in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non
autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di
validita' indicati all'art. 5, comma 2 del presente bando. Da tali
documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve
risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della suddetta domanda.

                              Art. 11.
 
Titoli di preferenza
 
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita' di
merito, hanno preferenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione;
t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
u) gli invalidi ed i mutilati civili;
v) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parita' di merito e di
titoli indicati al comma 1 del presente articolo, la preferenza ai
fini della suddetta graduatoria e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191, a parita' di merito e di titoli di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo viene preferito il candidato piu' giovane
d'eta'.

                              Art. 12.
 
Adempimenti dei vincitori
 
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono
comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio
del corso-concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono
presentare o far pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al Servizio per i concorsi, la ricerca e la consulenza
della SSPA la seguente documentazione:
a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,
fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati
nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni;
a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la SSPA ha facolta' di effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni
mendaci;
b) certificato rilasciato da un medico della competente azienda
sanitaria locale, o da un medico militare in servizio permanente
effettivo, dal quale deve risultare l'idoneita' fisica alla frequenza
del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
la Sede di Caserta della SSPA. Il trattamento dei dati avverra'
esclusivamente per le finalita' del concorso e del successivo
corso-concorso, sara' effettuato anche con modalita' informatiche, e
potra' essere affidato dalla SSPA ad una societa' specializzata.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione
dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati possono essere
comunicati dalla SSPA unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare il diritto di
accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne
l'aggiornamento o la cancellazione, se erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto, per motivi
legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono
essere fatti valere nei confronti della SSPA- Servizio per i
concorsi, la ricerca e la consulenza- via dei Robilant, 11, 00194 -
Roma, titolare del trattamento.

                              Art. 14.
 
Svolgimento del corso-concorso
 
1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' indicate dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
Gli ammessi alla frequenza che non si presentano entro otto giorni
dall'inizio del corso-concorso, senza giustificato e documentato
motivo, sono esclusi dal corso stesso. Coloro che non possono
iniziare o proseguire la frequenza del corso-concorso per maternita',
oppure per i gravi motivi previsti dall'ordinamento dei dipendenti
civili dello Stato, comprovati tempestivamente da idonea
documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso
successivo.
2. Il corso-concorso comprende dodici mesi di formazione d'aula,
durante i quali gli allievi sono sottoposti a valutazione continua,
ed un successivo semestre di applicazione presso amministrazioni
italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende
pubbliche o private.
3. Al termine dei dodici mesi di formazione d'aula gli allievi
che hanno ottenuto nella valutazione continua una media non inferiore
a settanta centesimi sono ammessi a sostenere un esame-concorso
intermedio. Superano l'esame-concorso intermedio gli allievi che
riportano in ciascuna delle prove previste un punteggio non inferiore
a settanta centesimi. Accedono al semestre di applicazione gli
allievi che si collocano utilmente in graduatoria nel limite del
numero dei posti di dirigente di cui all'art. 1 del presente bando.
4. Al termine del semestre di applicazione gli allievi sostengono
un esame-concorso finale. La graduatoria conclusiva del
corso-concorso e' predisposta in base alla somma del punteggio
conseguito nell'esame-concorso intermedio e del punteggio conseguito
nell'esame-concorso finale.
5. La SSPA stabilisce le sedi di svolgimento del corso-concorso,
le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i
piani di studio, i criteri della valutazione continua e di
svolgimento delle prove dell'esame-concorso intermedio e
dell'esame-concorso finale, nonche' le norme che gli allievi sono
tenuti ad osservare durante la frequenza del corso.

                              Art. 15.
 
Trattamento economico degli allievi
 
1. Agli allievi del corso-concorso, non dipendenti di pubbliche
amministrazioni, la SSPA assegna una borsa di studio nella misura del
settanta per cento dello stipendio tabellare previsto per i dirigenti
di seconda fascia delle amministrazioni statali, da corrispondersi
con le modalita' stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento
degli stipendi ed in relazione alla frequenza del corso.
2. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio la SSPA
effettua le ritenute erariali previste per legge.
3. I dipendenti pubblici ammessi a frequentare il corso sono
collocati a disposizione della SSPA per la durata del corso, con il
riconoscimento dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di
legge.
4. Ai predetti dipendenti pubblici durante lo svolgimento del
corso-concorso e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di
appartenenza, il trattamento economico in godimento senza alcun
trattamento di missione, nonche', a carico della SSPA, la eventuale
differenza tra il trattamento in godimento e quello stabilito per gli
allievi borsisti di cui al comma 1 del presente articolo. L'importo
cosi' corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione di
destinazione del dirigente all'amministrazione che lo ha anticipato.

                              Art. 16.
 
Norme di salvaguardia
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso
alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. Avverso i provvedimenti di esclusione dal concorso e avverso
il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito di cui
all'art. 9 del presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale o al Capo dello Stato nei termini di legge.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio bilancio e
ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il visto
di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 12 dicembre 2005
Il direttore: Angelo Maria Petroni

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