Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE ...
 
 
 

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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 88
(ottantotto) giovani all'11° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale in
ferma prefissata della Marina militare, ausiliario del ruolo
normale o del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, del Corpo
del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del
Corpo delle capitanerie di porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.71 del 6/9/2011
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:1E005008
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/10/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE


di concerto con


IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato alla
Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 281 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare ed, in particolare,
l'articolo 15, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in
caso - tra gli altri - di temporanea assenza del Direttore generale
per il personale militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, i titoli II e
III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la
formazione del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva
l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della
difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori
di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal
predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il
decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione
dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, abrogato dal medesimo "codice dell'ordinamento militare",
recante disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per
l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata
dei relativi corsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed
in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per
il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'
determinanti l'inidoneita' al servizio militare ed il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento nell'anno 2011 di complessivi 88
(ottantotto) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, del
Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del
Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2010,
concernente la nomina del generale di divisione aerea Roberto ZAPPA a
Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010,
concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore capo (CP) Marco
BRUSCO a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di complessivi 88 (ottantotto) giovani all'11° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della
nomina a ufficiale in ferma prefissata della Marina militare,
ausiliario del ruolo normale o del ruolo speciale del Corpo di stato
maggiore, del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare
marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto, con il numero di
posti di seguito indicati:
a) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale:
1) 3 (tre) posti per il Corpo di stato maggiore, con riserva di 1
(uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei
figli di militari deceduti in servizio, cosi' ripartiti:
- 1 (uno) posto per i concorrenti in possesso di una delle
lauree indicate nel successivo articolo 2, comma 1, lettera k),
numero 1), primo alinea;
- 1 (uno) posto per i concorrenti in possesso della laurea
indicata nel successivo articolo 2, comma 1, lettera k), numero 1),
secondo alinea;
- 1 (uno) posto per i concorrenti in possesso di una delle
lauree indicate nel successivo articolo 2, comma 1, lettera k),
numero 1), terzo alinea;
2) 6 (sei) posti per il Corpo del genio navale, con riserva di 1
(uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei
figli di militari deceduti in servizio;
3) 6 (sei) posti per il Corpo sanitario militare marittimo, con
riserva di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole
militari e dei figli di militari deceduti in servizio, cosi'
ripartiti:
- 5 (cinque) medici;
- 1 (uno) farmacisti;
4) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto,
con riserva di 4 (quattro) posti a favore dei diplomati presso le
scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio;
b) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale:
1) 3 (tre) posti per il Corpo di stato maggiore, con riserva di 1
(uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei
figli di militari deceduti in servizio;
2) 30 (trenta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto, con
riserva di 3 (tre) posti a favore dei diplomati presso le scuole
militari e dei figli di militari deceduti in servizio.
I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza
di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei
Corpi e/o dei ruoli degli ufficiali ausiliari.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei
posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle
attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
l'Amministrazione provvedera' a dare formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti


1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono
partecipare i giovani che:
a) non hanno superato il giorno di compimento del 38° anno di
eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti
dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici
impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) presentano i seguenti dati somatici: statura non inferiore a
m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso
maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 per i
concorrenti di sesso femminile;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza. Possono,
invece, partecipare, ai sensi dell'articolo 636, comma 3 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli obiettori di coscienza che sono
stati ammessi a prestare servizio civile, solo se hanno presentato
apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio
civile, non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in
cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il
servizio di leva (solo se concorrenti di sesso maschile). In tal caso
la dichiarazione medesima dovra' essere allegata in copia alla
domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1):
- primo alinea, le seguenti classi di laurea: LM-18
(informatica) e LM-32 (ingegneria informatica);
- secondo alinea, la seguente classe di laurea: LM-31
(ingegneria gestionale);
- terzo alinea, le seguenti classi di laurea: LM-37 (lingue e
letterature moderne europee e americane), LM-38 (lingue moderne per
la comunicazione e la cooperazione internazionale), LM-39
(linguistica);
2) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 2), una delle seguenti classi di laurea: LM-4 (architettura e
ingegneria edile-architettura), LM-23 (ingegneria civile), LM-24
(ingegneria dei sistemi edilizi), LM-35 (ingegneria per l'ambiente e
il territorio) e LM-48 (pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale). I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione;
3) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 3), primo alinea, la seguente classe di laurea: LM-41
(medicina e chirurgia). I concorrenti dovranno inoltre essere in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo;
4) per il posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 3), secondo alinea, la seguente classe di laurea: LM-13
(farmacia e farmacia industriale). I concorrenti dovranno inoltre
essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
di farmacista;
5) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 4), una delle seguenti classi di laurea: LM-4 (architettura e
ingegneria edile-architettura), LM-6 (biologia), LMG/01
(giurisprudenza), LM-23 (ingegneria civile), LM-27 (ingegneria delle
telecomunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica), LM-31 (ingegneria
gestionale), LM-32 (ingegneria informatica), LM-33 (ingegneria
meccanica), LM-34 (ingegneria navale), LM-35 (ingegneria per
l'ambiente e il territorio), LM-51 (psicologia), LM-54 (scienze
chimiche), LM-60 (scienze della natura), LM-72 (scienze e tecnologie
della navigazione (80/M)), LM-74 (scienze e tecnologie geologiche),
LM-75 (scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio), LM-91
(tecniche e metodi per la societa' dell'informazione) e LM-92 (teorie
della comunicazione);
6) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 1), uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di
secondo grado: perito per il trasporto marittimo corrispondente al
titolo di aspirante al comando di navi mercantili e perito tecnico
industriale-indirizzo di informatica;
7) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 2): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ammissione ai
corsi universitari.
Saranno altresi' ritenuti titoli di studio validi le lauree
magistrali ed i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal
fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso:
1) per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza
rilasciata dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
2) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o
titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione
di equipollenza rilasciata da un Ufficio scolastico regionale
nell'ambito della provincia di loro scelta, ovvero una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
l) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver
completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti d'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio
militare per la nomina ad ufficiale in ferma prefissata della Marina
militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate
nei successivi articoli 7, 8 e 9 del presente decreto.
3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' la nomina ad
ufficiale in ferma prefissata di cui ai successivi articoli 12 e 13
sono subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
articolo 3, comma 2, lettera c) e, fatta eccezione per quello
dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere
mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione potra' essere presentata per
soltanto uno dei ruoli (normale o speciale) e uno dei Corpi di cui al
precedente articolo 1, comma 1.
2. Tale domanda dovra' essere:
a) redatta in carta semplice secondo il modello riportato in
allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e
compilata a penna in stampatello, ovvero con apparecchiature di
stampa elettronica o meccanica, avendo cura di prestare particolare
attenzione alle note in calce al modello stesso. Il modello di
domanda e' disponibile anche nel sito internet
www.difesa.it/concorsi. I candidati che alla data di presentazione
della domanda sono minorenni dovranno allegare alla stessa l'atto di
assenso riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante
del presente decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda
determinera' il rigetto della stessa. Il concorrente che, alla data
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e'
minorenne dovra' far vistare la sua firma, apposta in calce alla
domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore;
c) spedita, a pena di irricevibilita', esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al Comando dell'Accademia
navale - Ufficio concorsi - viale Italia, n. 72 - 57100 Livorno,
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale: a tal fine fara' fede la data apposta dall'Ufficio
postale accettante. Se il trentesimo giorno e' festivo, il termine di
scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non festivo. Non
saranno, quindi, prese in considerazione le domande inoltrate oltre
il termine suindicato. Il concorrente dovra' aver cura di conservare
copia della domanda e la ricevuta della raccomandata che dovranno
essere esibite all'atto della presentazione per la prova di
selezione, come indicato nel successivo articolo 6, comma 2.
I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio
della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal
Comando del reparto/ente di appartenenza.
I militari in servizio, impiegati presso unita' dislocate "fuori
area", entro il medesimo termine, dovranno presentare la domanda al
Comando di appartenenza che provvedera' a vistarla apponendo sulla
stessa il numero di protocollo e la data di presentazione. Lo stesso
Comando comunichera' telegraficamente al Comando dell'Accademia
navale l'avvenuta presentazione della domanda, assicurandone il
successivo inoltro alla prima favorevole occasione.
I concorrenti residenti all'estero o che si trovano all'estero
per motivi diversi potranno compilare la domanda di partecipazione e
inoltrarla, entro il medesimo termine, per il tramite delle Autorita'
diplomatiche o consolari che ne cureranno l'inoltro al Comando
dell'Accademia navale entro il terzo giorno, dopo avervi apposto il
visto di avvenuta presentazione. I militari in servizio, impiegati
all'estero in localita' ove non vi sono le predette autorita',
potranno presentare, entro il medesimo termine, la domanda di
partecipazione al Comando di appartenenza, che provvedera'
all'inoltro della stessa alla predetta Accademia navale entro il
terzo giorno, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In tali casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita'/Comando
ricevente.
3. Nella domanda di partecipazione il concorrente, consapevole
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovra'
dichiarare:
a) il ruolo ed il Corpo per cui intende partecipare, tenendo
presente quanto indicato nel precedente comma 1 del presente
articolo;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero,
anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio;
d) il recapito (comune, provincia, codice di avviamento
postale, indirizzo, numero civico e indirizzo di posta elettronica)
presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al
concorso e, ove possibile, il numero telefonico. Il concorrente
dovra' altresi' segnalare tempestivamente al Comando dell'Accademia
navale Ufficio concorsi - viale Italia, n. 72 - 57100 Livorno,
anticipando, a mezzo fax al numero 0586/238222, ogni variazione del
predetto recapito. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' eventualmente soggetto o ha assolto gli obblighi
militari;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) il proprio stato civile e gli eventuali figli a carico;
h) il titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione
al concorso, la durata legale del corso seguito, la data di
conseguimento e relativo punteggio, l'indicazione del nome e
l'indirizzo dell'istituto universitario o scolastico presso il quale
e' stato conseguito. Il concorrente che ha conseguito il titolo di
studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello
prescritto per la partecipazione al concorso. Il concorrente che
partecipa per i posti riservati ai diplomati presso le scuole
militari, di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, deve
specificare presso quale Istituto militare ha conseguito il diploma
di istruzione secondaria di secondo grado;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di inidoneita' fisica. La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa;
j) di non essere stato condannato per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero di
non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario
dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti pendenti a suo carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato. Si dovra' impegnare, altresi', a comunicare al Comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia, n. 72 -
57100 Livorno, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria
che intervenga successivamente alla presentazione della domanda fino
alla nomina a ufficiale in ferma prefissata;
k) di aver tenuto condotta incensurabile;
l) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
m) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio deve indicare la data di inizio del servizio, il grado
rivestito, la posizione di stato e l'indirizzo del reparto/ente
presso il quale presta servizio (in tal caso le comunicazioni
inerenti al concorso saranno inviate tramite il Comando di
appartenenza che dovra' notificarle all'interessato); qualora gia'
collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio,
nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. Il concorrente
che successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione venisse incorporato in un reparto/ente di qualsiasi
Forza armata o Corpo armato dello Stato deve tempestivamente
comunicare, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi -
viale Italia, n. 72 - 57100 Livorno, anticipando a mezzo fax al
numero 0586/238222, il reparto/ente presso il quale presta servizio
ed il relativo indirizzo;
n) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa
vigente con conseguente perdita del grado rivestito;
o) di non essere in servizio quale ufficiale ausiliario in
ferma prefissata ne' di trovarsi nella posizione di congedo per aver
completato la ferma come ufficiale ausiliario in ferma prefissata;
p) di essere consapevole dell'obbligo di contrarre la ferma di
cui al successivo articolo 12, comma 4;
q) solo se concorrente di sesso maschile:
1) il Centro documentale (ex distretto militare) o il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione
territoriale dell'Aeronautica militare o il Comando Aeronautica
militare di Roma, di ascrizione, in relazione alla Forza armata di
appartenenza ed alla residenza;
2) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza. Se
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, di aver
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile, non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste
per il servizio di leva ai sensi dell'articolo 636, comma 3 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in tal caso la
dichiarazione medesima dovra' essere allegata in copia alla domanda
di partecipazione al concorso);
r) l'eventuale possesso di titoli di merito utili alla
valutazione di cui al successivo articolo 10.
Il concorrente dovra' fornire, utilizzando l'apposita
dichiarazione di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante
del bando, tutte le indicazioni utili a consentire
all'Amministrazione di esperire con immediatezza il controllo della
veridicita' delle dichiarazioni rese;
s) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione;
t) l'eventuale qualifica di figlio di militare deceduto in
servizio;
u) se alla domanda di partecipazione allega, elencandoli in
caso affermativo, documenti e/o dichiarazioni sostitutive;
v) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni;
w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, il Comando
dell'Accademia navale potra' chiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di cui al gia' citato allegato A al presente decreto.

                               Art. 4 


Svolgimento del concorso
e spese di viaggio


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamenti attitudinali;
d) prova di efficienza fisica;
e) valutazione dei titoli.
Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione
dello Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, compresi quelli
di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui
all'articolo 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica, all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito di
cui all'articolo 11 (presumibilmente entro febbraio 2012), dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1 del presente articolo.
3. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente
articolo.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), b), c) e d), nonche' quelle di vitto ed alloggio per la
permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di
svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro
alla sede di servizio.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui
al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
in servizio, presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali superiori medici, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un ufficiale superiore in servizio, presidente;
b) un ufficiale in servizio, membro;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di personale esperto
di settore.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di specialisti esterni.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 3.

                               Art. 6 


Prova scritta


1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - ad una prova scritta che avra' luogo
presso il comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro,
sito in via della Marina n. 1 - Ancona, presumibilmente nel periodo
dal 24 ottobre al 4 novembre 2011. I giorni e l'ora di convocazione
saranno resi noti ai concorrenti con avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 18 ottobre 2011. Detta
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
2. I concorrenti che presentano la domanda di partecipazione e
che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi,
senza attendere alcun preavviso, nel giorno previsto, almeno un'ora
prima di quella di inizio della prova e muniti della copia della
domanda di partecipazione, della ricevuta della raccomandata con cui
hanno spedito la medesima domanda e della carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, nonche' portare al seguito una
penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al
momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
3. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla,
finalizzati ad accertare le capacita' culturali ed intellettive dei
concorrenti. I quesiti saranno di tipo culturale e di tipo
logico-deduttivo ed analitico, volti ad esplorare vari tipi di
capacita' intellettive e di ragionamento e si svolgera' secondo le
disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio della prova
la commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera a) rendera' note ai concorrenti durata, modalita' di
svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.
4. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova, che
verranno affissi all'albo del comprensorio della Marina militare di
Ancona, contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di
cui al successivo articolo 11.
5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative alla
sola prova scritta distinte per Corpo e ruolo, al solo scopo di
individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi
accertamenti psico-fisici, di cui al successivo articolo 7 del
presente decreto, nei limiti numerici appresso indicati:
a) per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale:
per il Corpo di stato maggiore: 6 concorrenti per ogni posto
a concorso;
per il Corpo del genio navale: 22 concorrenti;
per il Corpo sanitario militare marittimo - medici: 20
concorrenti;
per il Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti: 12
concorrenti;
per il Corpo delle capitanerie di porto: 110 concorrenti;
b) per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
per il Corpo di stato maggiore: 14 concorrenti;
per il Corpo delle capitanerie di porto: 80 concorrenti.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
6. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente comma 5 riceveranno apposita comunicazione scritta da
parte del Comando dell'Accademia navale a mezzo lettera raccomandata
o telegramma o, qualora possibile, messaggio di posta elettronica. I
militari in servizio della Marina militare riceveranno messaggio
telegrafico che sara' notificato agli interessati a cura del Comando
di appartenenza e saranno tenuti a presentarsi nel giorno, nell'ora e
nel luogo indicati al successivo articolo 7, comma 1. L'elenco degli
ammessi ai successivi accertamenti sara', altresi', pubblicato, a
puro titolo informativo, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.marina.difesa.it.
7. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna
comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni
sull'esito della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno
successivo a quello di conclusione della prova stessa al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare -
Servizio relazioni con il pubblico (tel.:06/517051012; fax:
06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia
navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531). L'elenco dei non
ammessi ai successivi accertamenti sara', altresi', pubblicato, a
puro titolo informativo, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.marina.difesa.it.
8. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova di selezione di tutti i concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia navale.

                               Art. 7 


Accertamenti psico-fisici


1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i
concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 6, verranno
effettuati presso il Centro di selezione della Marina militare, via
delle Palombare n. 3 - Ancona, presumibilmente nel periodo dal 21
novembre al 3 dicembre 2011, nel giorno e nell'ora indicati nella
comunicazione di cui al precedente articolo 6, comma 6. I concorrenti
dovranno portare al seguito i documenti indicati al successivo comma
2. Coloro che non si presenteranno nel giorno indicato nella lettera
o telegramma o e-mail di convocazione saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i
seguenti documenti:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto in originale, effettuato
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), entro i sei
mesi precedenti la data di presentazione per gli accertamenti,
ovvero, copia conforme del referto relativo all'esame effettuato, nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare;
b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del
sedimento;
c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante
elenco, effettuate entro i sei mesi precedenti la data di
presentazione per gli accertamenti, presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti
HCV.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali
di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una
struttura sanitaria militare;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato D
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi dalla data di presentazione per gli accertamenti;
e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o
privata accreditata con il SSN, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non
anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli
accertamenti;
f) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
di tipo B, in corso di validita' (il documento dovra' avere validita'
annuale con scadenza non prima del 31 gennaio 2012), rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, che
esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in
medicina dello sport;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN entro i
cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione;
2) referto ed immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a tre mesi dalla data di
presentazione per gli accertamenti.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia conforme
del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso
dovranno, inoltre, produrre:
- certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche;
- referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PDH) eseguito con
metodo quantitativo ed effettuato presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN.
Tali documenti dovranno essere portati al seguito al momento
dell'inizio del corso.
3. La mancata presentazione dei certificati di cui al precedente
comma 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e h),
comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari
e, quindi, l'esclusione dal concorso. Le certificazioni sanitarie e/o
i referti sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in
copia conforme e, al termine degli accertamenti sanitari, verranno
restituite solo le immagini radiografiche. Inoltre, se gli
accertamenti di cui al precedente comma 2 sono svolti presso
strutture sanitarie accreditate con il SSN, sara' cura del
concorrente produrre anche attestazione, in originale, della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) non potra' sottoporre all'accertamento dei requisiti di
idoneita' previsti dalla successiva lettera c) il concorrente in
stato di gravidanza in quanto, ai sensi dell'articolo 580 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
concorrenti in stato di gravidanza, la Direzione generale per il
personale militare procedera' ad una nuova convocazione al predetto
accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie
di merito di cui al successivo articolo 11. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con
provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti il seguente
protocollo diagnostico:
1) visita cardiologica, ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di
positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
9) visita medica generale. In tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi i quali, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano indice di personalita' abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
10) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica,
laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi
compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame
radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si
rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato E,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo il modello
riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente
articolo, accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori
specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non
superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non
inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di
sesso femminile (articolo 587, comma 1, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90);
b) apparato visivo:
1) per il Corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10 in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di
qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque
superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale;
2) per il Corpo del genio navale, il Corpo sanitario militare
marittimo e il Corpo delle capitanerie di porto: visus corretto non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3
diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto,
le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e
per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3
diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed
astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione
binoculare. Senso cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla
frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive
tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati.
8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali ufficiali in ferma prefissata della
Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
a) Saranno giudicati idonei i concorrenti:
1) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'articolo 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla
direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in data 5
dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) ritenuti altresi' in possesso di un profilo
somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione
generale della sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni.
b) Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
1) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
2) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso indicato nel successivo articolo 12;
3) malformazioni ed infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in
ferma prefissata della Marina militare.
9. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari vengono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro,
verosimilmente, gennaio 2012, saranno sottoposti ad ulteriore
valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti
concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento
attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno
giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'
comunicato seduta stante agli interessati.
10. La commissione comunichera' al concorrente l'esito degli
accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare", con l'indicazione del profilo sanitario;
b) "inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare", con l'indicazione della causa di inidoneita'.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
12. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, far
pervenire con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola
via fax (n. 0586/238222), all'Accademia navale - Ufficio concorsi -
viale Italia, n. 72 - 57100 Livorno, improrogabilmente entro il
decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari,
corredata di idonea documentazione in originale o in copia conforme
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, ovvero privata
accreditata, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera e) che,
solo qualora lo ritenesse necessario, sottoporra' gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
13. L'Ufficio concorsi dell'Accademia navale non prendera' in
considerazione istanze prive della prevista documentazione o
corredate di documentazione non conforme a quanto indicato nel
precedente comma o pervenute oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte dell'Accademia navale e il giudizio
circa l'idoneita' psico-fisica sara' espresso dalla commissione per
gli ulteriori accertamenti sanitari di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e).
I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
14. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di
conclusione degli accertamenti psico-fisici di tutti i concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia navale.

                               Art. 8 


Accertamenti attitudinali


1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente articolo 7, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera c) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di ufficiale in ferma prefissata del Corpo per il quale
hanno chiesto di concorrere. Tale valutazione, svolta con le
modalita' che sono indicate nelle apposite "Norme per gli
accertamenti attitudinali" e con riferimento alla direttiva tecnica
"Profili attitudinali del personale della Marina militare", entrambe
emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle
seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici
indicatori attitudinali:
a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area emozioni e relazioni: autonomia ed adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area motivazionale: bisogni ed aspettative all'assunzione di
ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso;
b) punteggio 2: livello scarso;
c) punteggio 3: livello medio;
d) punteggio 4: livello discreto;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi
preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi
una mera media aritmetica). Al termine degli accertamenti
attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun
candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di
inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur
non sussistendo tale condizione, se il solo punteggio dell'area stile
di pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).
3. La commissione comunichera' a ciascun concorrente l'esito
degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare";
- "inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
4. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di
conclusione degli accertamenti attitudinali di tutti i concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia navale.

                               Art. 9 


Prova di efficienza fisica


1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al
precedente articolo 8 i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno
presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta
commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove,
del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della
Forza armata ovvero di esperti di settore esterno alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove, consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
1) nuoto di metri 25 (qualunque stile);
2) piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di metri 1000.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di
esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi
durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato
G, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d) redigera' il relativo verbale.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' risultare idoneo nelle prove obbligatorie e nella
prova prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera b).
In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di
efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto
agli interessati a cura della commissione, e' definitivo. I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di
conclusione delle prove di efficienza fisica di tutti i concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia navale.

                               Art. 10 


Valutazione dei titoli di merito


1. La commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove
di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.
2. La commissione, per la valutazione dei titoli dichiarati dai
concorrenti nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alle
domande stesse, disporra' di un punteggio massimo di 8 punti come di
seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1),
lettera a): ulteriori titoli di studio universitari posseduti in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso: fino
a un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110
e lode: 2 punti;
2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
1 punto;
3) per laurea universitaria: 0,75 punti;
b) per i soli posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1),
lettera b): ulteriori diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado posseduti in aggiunta a quello prescritto per la partecipazione
al concorso: fino a un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: 2 punti;
2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: 1 punto;
c) per tutti i posti a concorso: titoli di servizio: massimo 3
punti, cosi' ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
ufficiale di complemento: 1 punto;
2) per ogni semestre di servizio comunque prestato nella
Marina militare: 0,50 punti;
3) per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato: 0,25 punti;
4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario
non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato: 0,15 punti;
5) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: 0,10 punti;
d) altri titoli: massimo 3 punti, cosi' ripartiti:
1) per ogni specializzazione a carattere universitario: 2
punti;
2) per ogni dottorato di ricerca: 2 punti;
3) per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione: 1 punto;
4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo la
laurea: 0,25 punti;
5) per ciascun corso in informatica concluso con esame
finale: 0,15 punti;
6) per il possesso della patente nautica: 0,15 punti;
7) per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per
esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di
allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o Corpi armati
dello Stato: 0,25 punti;
8) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di
elicottero: 2 punti;
9) per ogni pubblicazione a stampa di carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegata alla domanda):
0,25 punti. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita'
della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere
ed individuare l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo
attribuibile per le pubblicazioni e' di 2 punti.
I punti di cui alla lettera d), numeri 1), 2), 3) e 4) sono
attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'articolo 1, comma
1), lettera a); i punti di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7), 8)
e 9) sono attribuibili per tutti i posti a concorso.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 2 del
presente articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini di una
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, e'
onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa ciascuno
dei titoli di merito posseduti che dovranno essere espressamente
dichiarati nella domanda medesima. La domanda dovra' eventualmente
essere corredata dalla documentazione probatoria relativa ai predetti
titoli o dall'apposita dichiarazione di cui all'allegato C al
presente decreto.

                               Art. 11 


Graduatorie di merito


1. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito
espresse in centesimi:
a) per l'ammissione all'11° corso AUFP, ausiliari del ruolo
normale del Corpo di stato maggiore, suddivise per i relativi posti a
concorso;
b) per l'ammissione all'11° corso AUFP, ausiliari del ruolo
normale del Corpo del genio navale;
c) per l'ammissione all'11° corso AUFP, ausiliari del ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici;
d) per l'ammissione all'11° corso AUFP, ausiliari del ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti;
e) per l'ammissione all'11° corso AUFP, ausiliari del ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto;
f) per l'ammissione all'11° corso AUFP, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo di stato maggiore;
g) per l'ammissione all'11° corso AUFP, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto;
Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando:
a) il punteggio riportato nella prova scritta;
b) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di
merito di cui al precedente articolo 10.
2. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'articolo 1 del presento
decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione. A parita' od in assenza di titoli di preferenza,
sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu'
giovane d'eta', in applicazione dell'articolo 3, comma 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9
della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione
generale per il personale militare con distinti decreti
interdirigenziali e pubblicate nel giornale ufficiale della difesa.
Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale. Inoltre esse saranno pubblicate nel foglio d'ordini
della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito
www.persomil.difesa.it.
Il Comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla
Direzione generale per il personale militare a convocare per la
frequenza del corso i vincitori del concorso.
Se alcuni dei posti rimangono scoperti per rinuncia, decadenza o
dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia navale ha
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al
decimo giorno dalla data di inizio del corso stesso, ferme restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente articolo
1 del presente decreto.
4. I posti resi disponibili, in quanto non ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, di qualsiasi Corpo e ruolo
(escluse le capitanerie di porto), potranno essere portati in aumento
a quelli previsti per qualsiasi altro Corpo e ruolo (escluse le
capitanerie di porto), secondo le indicazioni che saranno fornite
dallo Stato maggiore della Marina. I posti resi disponibili per il
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, potranno essere
portati in aumento a quelli disponibili per il ruolo speciale del
Corpo delle capitanerie di porto e viceversa.
5. Le graduatorie definitive degli ammessi al corso saranno
approvate con distinti decreti interdirigenziali (uno per il ruolo
normale ed uno per il ruolo speciale) e pubblicate nel foglio
d'ordini della Marina.
6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste, presumibilmente, da febbraio 2012 alla Direzione generale
per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico (tel.
06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

                               Art. 12 


Svolgimento del corso


1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente articolo 11 saranno ammessi al corso sotto
riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei
requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto. Il corso avra'
una durata di circa dodici settimane ed avra' inizio,
presumibilmente, nel mese di settembre 2012. Gli ammessi riceveranno,
all'indirizzo indicato nella domanda, lettera raccomandata o
telegramma o e-mail contenente l'invito a presentarsi per assumere
servizio presso l'Accademia navale in Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso. In caso di impossibilita' ad ottemperare tempestivamente alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di
prevista presentazione al Comando dell'Accademia navale - Ufficio
concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno (fax. n. 0586/238222),
il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto,
potra' concedere un differimento della data di presentazione che in
nessun caso potra' essere successiva alla conclusione della prima
settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria,
nonche' dei certificati di cui al precedente articolo 7, comma 2,
lettera h). Se militari in servizio dovranno indossare l'uniforme.
4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in
ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale dei vari Corpi della Marina militare.
Essi dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e, in
qualita' di allievi, saranno assoggettati alle leggi ed ai
regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati
dall'Accademia navale.
5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina
militare ausiliari del ruolo normale o speciale dei vari Corpi della
Marina militare.
Allo scopo l'Accademia navale, al termine della prima decade di
corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia'
alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali , dai sottufficiali e dal
ruolo dei volontari di truppa delle altre Forze armate, se non
conseguono la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale o del ruolo speciale dei vari Corpi della Marina
militare, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale
categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di
durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio.
6. Durante la frequenza del corso AUFP e durante l'espletamento
del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla
Direzione generale per il personale militare - a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di
Stato, nel Corpo della Guardia forestale, nel Corpo della Polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ovvero in
altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata
instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di
sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale senza
partecipazione ad ulteriore concorso sia previsto il transito nel
servizio permanente.
7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno
un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia navale, ovvero gli assegni del grado rivestito
all'atto dell'ammissione se provenienti dai sottufficiali e dai
volontari di truppa in servizio permanente o in ferma / rafferma. Ai
medesimi si applicano le disposizioni in materia di conservazione del
posto di lavoro per tutto il periodo della ferma (decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e legge 3 maggio
1955, n. 370).

                               Art. 13 


Nomina ad ufficiale in ferma prefissata


1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
a) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo del genio navale;
c) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici;
d) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti;
e) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
f) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo di stato maggiore;
g) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso
di formazione. La predetta media, che sara' espressa in centesimi,
sara' calcolata dall'Accademia navale.
3. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati ufficiali ed
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare.
4. Dopo la nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno
essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso
l'Accademia navale, della durata e con le modalita' che saranno
stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino
ad un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
a) ammessi ad una ulteriore ferma annuale, previo superamento
di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino ad un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato maggiore della Marina e previo loro consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a
bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
7. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in
congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo
collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato dalla Direzione generale per il personale militare,
competente ad esprimere giudizio sull'avanzamento, su proposta dei
superiori gerarchici.
8. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

                               Art. 14 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il
personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti, per il tramite del Comando
dell'Accademia navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti dal Comando dell'Accademia navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.

                               Art. 15 


Esclusioni


1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso allievi ufficiali
in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi con
provvedimento motivato dal Comando dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i
concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata, se
il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter
selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

                               Art. 16 


Prospettive di carriera per gli ufficiali
in ferma prefissata


1. I guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di
porto sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado
superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di
permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non hanno superato il
giorno di compimento del 40° anno di eta', ai concorsi per il
reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all'articolo 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all'articolo 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di
merito.

                               Art. 17 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando dell'Accademia navale per le finalita' di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
precitato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali:
a) il Comandante dell'Accademia navale;
b) i responsabili dei reparti/enti di cui al precedente
articolo 3, comma 2;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
5.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2011

Il Generale di divisione aerea: Roberto ZAPPA

L'Ammiraglio ispettore capo (CP): Marco BRUSCO

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