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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Concorso per l'attribuzione di due borse di studio per lo svolgimento
di attivita' di perfezionamento all'estero per la classe di scienze
sociali, settore di economia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.20 del 10/3/2000
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:000E2214
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41, istitutiva della Scuola;
Visto lo statuto della Scuola emanato con decreto direttorale
n. 4437 del 2 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le norme in
materia di borse di studio universitarie;
Visto il decreto interministeriale del 19 aprile 1990, emesso dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il Ministero del tesoro relativo alla determinazione
della misura minima delle borse di studio, nonche' dei limiti e della
natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
Vista la nota del M.U.R.S.T. prot. n. 4107 del 12 maggio 1990,
concernente l'utilizzazione dei fondi destinati alla copertura delle
borse di studio di cui alla legge n. 398/1989;
Vista la legge n. 15/1968;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998;
Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della classe di
scienze sociali n. 177 del 6 settembre 1999 e n. 188 del 27 settembre
1999;
Vista la deliberazione del senato accademico n. 51 della seduta
del 20 gennaio 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione concorso
 
E' indetto un concorso, per i titoli e colloquio, per
l'attribuzione di due borse di studio per l'attivita' di
perfezionamento all'estero per la classe di scienze sociali.

                               Art. 2.
 
Borse di studio per il perfezionamento all'estero
 
Le borse di studio, della durata di sei mesi, dell'importo lordo
di L. 15.000.000 ciascuna, sono bandite per le seguenti aree:
una per l'area di "Analisi delle strutture dei mercati";
una per l'area di "Politica ed economia dei sistemi
pensionistici".

                               Art. 3.
 
Requisiti richiesti
 
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
1) possesso del diploma di laurea in economia conseguito presso
una universita' italiana (ovvero titolo di studio conseguito
all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad
accordi internazionali oppure con le modalita' di cui all'art. 332
del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592);
2) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
3) eta' non superiore ai ventinove anni alla data di scadenza
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
4) godimento di un reddito personale complessivo annuo lordo
non superiore a L. 15.000.000, con riferimento al periodo di imposta
coincidente con l'anno solare nel quale e' effettivamente erogata la
borsa. Nel caso in cui all'anno solare di maggior fruizione della
borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di
altra origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra
natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi
natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva.
Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo'
disporre in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato
provvedimento.
L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di inviare ai
competenti uffici distrettuali delle imposte il nominativo del
vincitore della borsa di studio, affinche' gli uffici stessi
procedano agli opportuni accertamenti sull'effettiva consistenza del
reddito personale dell'interessato.

                               Art. 4.
 
Domande di partecipazione
 
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo il fac-simile allegato, corredate della
documentazione richiesta, devono essere presentate o fatte pervenire,
in plico unico, al Direttore della Scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento S. Anna, via G. Carducci n. 40 -
56100 Pisa, entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si considerano altresi' prodotte in tempo utile le domande
spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Gli interessati dovranno redigere le domande unicamente secondo
il fac-simile allegato, che e' parte integrante del presente bando.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono
tutti gli elementi di cui al fac-simile suddetto e/o prive della
documentazione di cui all'art. 5 del presente bando.
Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del
nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del
concorso cui egli intende partecipare. Il nome ed il cognome del
candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori
presentati.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
 
Documenti da allegare
 
Alla domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti,
redatti in carta semplice:
a) documentazione, convalidata da un docente della Scuola
afferente al settore di economia, sull'impegno formale di svolgere
attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere od
internazionali di livello universitario con l'indicazione del
relativo periodo;
b) dichiarazione di accoglimento da parte del responsabile
della istituzione estera che il candidato intende frequentare;
c) dichiarazione di conoscenza della/e lingua straniera/e
(specificare quali e il livello: scolastico - buono - ottimo);
d) dichiarazione degli esami previsti dal corso di laurea
nonche' la votazione riportata in ciascuno di essi;
d) eventuali pubblicazioni ed altri titoli, che l'interessato
ritenga utili ai fini del giudizio della commissione. Qualora le
pubblicazioni ed i titoli non siano presentati in originale ma in
copia, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4
della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, attestante complessivamente la conformita'
degli stessi ai rispettivi originali;
f) elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

                               Art. 6.
 
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Scuola esclusivamente per le finalita' di gestione del
concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal
concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Scuola.

                               Art. 7.
 
Modalita' della valutazione
 
Il concorso e' per titoli e colloquio.
Per la valutazione dei titoli e l'esame dei candidati e'
costituita una apposita commissione su proposta della classe di
scienze sociali.
La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale.
Il colloquio e' inteso ad accertare il grado di preparazione del
candidato, sia in termini generali che in relazione al programma di
attivita' di perfezionamento proposto dallo stesso.
La commissione ha a disposizione 100 punti cosi' ripartiti:
pubblicazioni ed altri titoli: massimo 40 punti;
colloquio: massimo 60 punti.
Sono considerati idonei i candidati che hanno riportato almeno
70/100 del punteggio complessivo.
La convocazione per il colloquio, con l'indicazione della sede e
della data in cui il medesimo avra' luogo, e' comunicata agli
interessati tramite telegramma.
Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere
muniti di documento di riconoscimento valido.

                               Art. 8.
 
Espletamento del concorso
 
Nella seduta preliminare la commissione giudicatrice determina i
criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi di cui
all'art. 7.
La valutazione dei titoli dovra' comunque precedere il colloquio
stesso.
Al termine dei lavori la commissione formula una graduatoria
generale e, sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni
candidato per ciascuna delle voci indicate dal precedente articolo,
formula una graduatoria di merito.
Il giudizio della commissione e' insindacabile.
Il direttore, con proprio decreto, approva gli atti del concorso
e dichiara il vincitore dello stesso.
La graduatoria suddetta e' resa pubblica mediante affissione
all'albo della Scuola per un periodo di quindici giorni entro il
quale potranno proporsi eventuali impugnative.

                               Art. 9.
 
Accettazione della borsa
 
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti,
il candidato dichiarato vincitore dovra' far pervenire, a pena di
decadenza, alla Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento S. Anna di Pisa, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione,
la seguente documentazione, in carta semplice:
1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
2) fotocopia del codice fiscale;
3) autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, e
successive modificazioni ed integrazioni, attestante il reddito
personale complessivo annuo lordo di cui fruira' l'interessato
nell'anno solare di maggior fruizione della borsa;
4) estratto dell'atto di nascita;
5) certificato di cittadinanza italiana.
In sostituzione dei certificati previsti ai punti 4) e 5), i
vincitori potranno presentare all'ufficio competente un documento di
riconoscimento in corso di validita', come previsto dall'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

                              Art. 10.
 
Conferimento e conferma della borsa
 
La borsa di studio viene attribuita con decreto direttoriale
secondo l'ordine della graduatoria.
L'attivita' di perfezionamento all'estero non potra' essere
iniziata prima dell'emanazione del provvedimento di conferimento
della borsa.
L'eventuale conferma della borsa di studio, per non piu' di sei
mesi, puo' essere disposta su motivata richiesta del borsista,
corredata dal nuovo progetto di ricerca convalidato dal responsabile
dell'istituzione estera. Detta richiesta, indirizzata al direttore
della Scuola sara' sottoposta al parere della commissione
giudicatrice del presente concorso, a tale scopo riconvocata.
Ai fini della conferma l'interessato dovra' mantenere, per la
durata dell'attivita' all'estero, il possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 3, punto 2) e punto 4), in base ai quali ha ottenuto
il conferimento della borsa di studio.
Il venire meno di uno dei predetti requisiti comporta la
decadenza dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per
l'interessato di darne tempestiva comunicazione a questa Scuola,
incorrendo nelle penalita' previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia in caso di mancato adempimento.
Se l'assegnatario rinuncia, prima che lo stesso abbia iniziato
l'attivita' di perfezionamento all'estero, subentra altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Al termine della sua permanenza all'estero, e comunque al termine
di ciascun anno in caso di conferma della borsa stessa, il borsista
dovra' presentare una relazione scientifica sull'attivita' svolta.
Essa sara' oggetto di verifica da parte del docente della Scuola di
cui al precedente art. 5.

                              Art. 11.
 
Differimento o interruzione del periodo di godimento della borsa
 
Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzione del
periodo di godimento della borsa verranno consentiti, su apposita
istanza, al vincitore che dimostri di dover soddisfare gli obblighi
militari di leva o che si trovi nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che l'istituzione estera
interessata rilasci formale nulla-osta in merito.
In tali casi dovra' essere esibito, unitamente al predetto nulla-
osta, rispettivamente:
una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, come previsto
dall'art. 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, nella quale dovra' essere indicata la data di inizio e
quella presumibile in cui avra' termine il servizio militare;
un certificato medico nel quale dovranno essere indicati i
periodi di astensione obbligatoria ai sensi della citata legge
n. 1204/1971.
Il borsista che interrompa l'attivita' e' tenuto a darne
tempestiva comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione
definitiva egli decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed e'
obbligato alla restituzione di quanto eventualmente percepito oltre
la data di decadenza e, comunque, oltre la data di regolare
svolgimento dell'attivita' attestata dal responsabile
dell'istituzione estera frequentata dal borsista. Tale obbligo non
sussiste allorche' la mancata conclusione dell'attivita' derivi da
causa non imputabile al borsista.

                              Art. 12.
 
Pagamento della borsa
 
Il pagamento della borsa di studio verra' corrisposto in due
rate, il cui singolo ammontare sara' fissato nel decreto direttoriale
di conferimento alle seguenti scadenze:
prima rata: non prima di trenta giorni dalla data prevista per
l'inizio dell'attivita', previa comunicazione scritta della data
stessa da parte del borsista;
seconda rata: al termine della permanenza all'estero, previa
presentazione dell'attestazione resa dal responsabile della
istituzione estera di regolare svolgimento dell'attivita' stessa e
della relazione scientifica di cui all'art. 10 del presente bando di
concorso.
Nel caso in cui l'attivita' di perfezionamento all'estero abbia
durata inferiore ai sei mesi, l'importo della borsa sara'
proporzionalmente ridotto.

                              Art. 13.
 
Regime giuridico della borsa
 
Il borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche ed
e' tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti dal decreto di
concessione della borsa, pena la decadenza dalla stessa.
La non osservanza delle norme statutarie o regolamentari
dell'istituzione estera frequentata dal borsista comporta la
decadenza dal godimento della borsa.
La borsa di studio di cui al presente bando non puo' essere
cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca del borsista.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Il godimento della borsa di studio non si configura come un
rapporto di lavoro, essendo finalizzato al perfezionamento del
laureato borsista.
Il dipendente pubblico che fruisca della borsa di studio in
parola puo' chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni, previsto per gli ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca dall'art. 2, della legge n. 476/1984. Il periodo
di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne'
a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Alle borse di cui al presente bando si applicano le disposizioni
in materia di agevolazione fiscale di cui all'art. 6 della legge
3 novembre 1989, n. 398, che richiama il disposto dell'art. 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.

                              Art. 14.
 
Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli
 
I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro novanta
giorni, dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di
merito, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla
Scuola oppure richiederne la spedizione con tassa postale a loro
carico. Trascorso il periodo suddetto, l'amministrazione non sara'
responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli.
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento
alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e nella legge
30 novembre 1989, n. 398, nonche' alle altre disposizioni
ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
Il presente decreto sara' reso pubblico mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Pisa, 15 febbraio 2000
Il direttore: Varaldo

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