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MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo
normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina militare al
ventesimo corso AUFP.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.69 del 4/9/2020
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:20E09696
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
codice dell'ordinamento militare e successive modifiche ed
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche ed
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020, con
il quale e' stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione di complessivi centotrentasette allievi ufficiali in
ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare, al 20° corso
AUFP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 16 giugno 2020;
Ravvisata l'esigenza riprogrammare e modificare parzialmente le
fasi del concorso in argomento successivamente alla prolungata
interruzione dovuta all'emergenza COVID-19;
Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0237187 del 16 giugno 2020, il quale prevede che, in caso di
assenza/impedimento del gen. B. Santella Lorenzo, quale vice
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, a cui e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti
di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale
delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, ovvero in caso di
assenza di conferimento di detto incarico, i medesimi atti sono
adottati dal brig. gen. C.C.r.n. Croce Massimo, quale vice direttore
generale della Direzione generale per il personale militare;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 1, comma 1 del citato
decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle
premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 1 (Posti a concorso). - 1. E' indetto un concorso, per
titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale
dei Corpi della Marina militare al 20° e al 21° corso AUFP, come di
seguito specificati:
a) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, trentacinque posti,
di cui:
1) nove posti per il Corpo del Genio della Marina -
specialita' genio navale, di cui:
uno per ingegneri elettrici;
uno per chimici;
uno per ingegneri meccanici;
sei per ingegneri navali;
2) due posti per il Corpo del Genio della Marina -
specialita' armi navali;
3) dieci per il Corpo del Genio della Marina - specialita'
infrastrutture, di cui:
quattro per ingegneri elettrici;
sei per ingegneri civili o architetti;
4) quattordici per il Corpo sanitario militare marittimo, di
cui:
dodici per medici;
due per farmacisti;
b) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trentadue posti, di
cui:
1) ventiquattro per il Corpo di Stato Maggiore;
2) due per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi
navali, per il successivo impiego nei reparti subacquei della Marina
militare;
3) sei per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui:
tre veterinari;
tre psicologi;
c) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quaranta per il Corpo
delle Capitanerie di porto;
d) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trenta per il Corpo
delle Capitanerie di porto.»

                               Art. 2 

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 2, commi 3 e 7 del
citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato
nelle premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 2 (Riserve di posti). - ...omissis...
3. Dei quaranta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), quattro sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
...omissis...
7. Dei trenta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera d), tre sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.»

                               Art. 3 

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma 1, lettera a),
primo alinea e lettera l), numeri 10, 11, 12, 13 e 14 del citato
decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle
premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 3 (Requisiti). - 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1
possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di
compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi ai
concorsi per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
e lettera b), numeri 1), numero 3), lettera c) e lettera d);
...omissis...
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
...omissis...
10) per i ventiquattro posti per il Corpo di Stato Maggiore e
per i trenta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, da
ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 1) e lettera d), diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato
dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modifiche ed integrazioni, per l'ammissione ai
corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea;
11) per i due posti per il Corpo del Genio della Marina -
specialita' armi navali, da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), uno dei seguenti titoli
di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche ed integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea, in:
meccanica, meccatronica ed energia;
elettronica ed elettrotecnica;
informatica e telecomunicazioni;
b) laurea (triennale) in:
L07, classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale;
L08, classe delle lauree in ingegneria dell'informazione;
L09, classe delle lauree in ingegneria industriale;
L17, classe delle lauree in scienze dell'architettura;
L28, classe delle lauree in scienze e tecnologie della
navigazione;
L30, classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche;
L31, classe delle lauree in scienze e tecnologie
informatiche;
L32, classe delle lauree in scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura;
12) per i tre posti per il Corpo sanitario militare marittimo -
veterinari, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea, laurea magistrale LM-42
(Medicina veterinaria) con abilitazione all'esercizio della
professione;
13) per i tre posti per il Corpo sanitario militare marittimo -
psicologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea, laurea magistrale
LM-51 (Psicologia) con abilitazione all'esercizio della professione.
14) per i quaranta posti per il Corpo delle Capitanerie di
porto, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4
(Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (Biologia),
LMG/01 (Giurisprudenza), LM-18 (Informatica), LM-23 (Ingegneria
civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (Ingegneria
delle telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-31
(Ingegneria gestionale), LM-32 (Ingegneria informatica), LM-33
(Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35 (Ingegneria
per l'ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale), LM-54 (Scienze chimiche), LM-60 (Scienze
della natura), LM-72 (Scienze e tecnologie della navigazione), LM-74
(Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione), LM-92 (Teorie della comunicazione).
...omissis...»

                               Art. 4 

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 9, comma 2 e comma 7,
lettere a) e b) del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3
giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 9 (Prova scritta). - ...omissis...
2. Tutti concorrenti che hanno presentato la domanda di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),
b), c) e d) e che non riceveranno comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima
dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di
avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa
ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui al
precedente art. 5, comma 5. Gli stessi dovranno avere al seguito
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
...omissis...
7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, al
solo scopo di individuare i concorrenti da ammettere agli
accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, redigera'
distinte graduatorie provvisorie nei limiti numerici di seguito
indicati:
a) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) numero 1, primo
alinea, uno;
2) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, secondo
alinea, cinque;
3) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1, terzo
alinea, cinque;
4) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, quarto
alinea, sette;
5) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 2, sei;
6) per il Corpo del Genio della Marina - specialita'
infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3),
primo alinea, due;
7) per il Corpo del Genio della Marina - specialita'
infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3),
secondo alinea, tredici;
8) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea, venti;
9) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), numero 4), secondo alinea, sei;
b) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), numero 1), ottanta;
2) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), dodici;
3) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea, nove;
4) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea, nove;
c) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie
di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): settantadue;
d) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie
di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d): cinquantatre'.
...omissis...

                               Art. 5 

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 10, comma 2, lettera b)
e comma 10, lettera c) del citato decreto interdirigenziale n. 8/1D
del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 10 (Accertamenti psico-fisici). - ...omissis...
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la
seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
...omissis...
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali
(componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), numero 2):
...omissis...
3) originale o copia conforme del certificato medico, in
corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto; ovvero per
le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove
indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle
selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in
medicina dello sport. Fermo restando quanto previsto al successivo
comma 3, la mancata o difforme presentazione di tale certificato
comportera' l'esclusione dal concorso;
...omissis...
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
...omissis...
c) che partecipano al concorso per l'ammissione al 20° e al 21°
corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), numeri 1), 3) e 4), c) e
d), ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale con
coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad eccezione della carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, la quale,
indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica
somato-funzionale dell'apparato AV, non puo' essere motivo di
inidoneita' con conseguente esclusione dal concorso, a mente
dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle
premesse. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato
nell'allegato "E" che costituisce parte integrante del presente
decreto.
...omissis...
g) soppressa.»

                               Art. 6 

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 11, comma 1 del
citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato
nelle premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 11 (Accertamento attitudinale). - 1. Contestualmente agli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i concorrenti
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente
art. 8, comma 1, lettera c) all'accertamento attitudinale,
consistente nello svolgimento di una serie di prove (test,
questionari, prove di performance, intervista attitudinale
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza
armata nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le
modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per gli
accertamenti attitudinali» e con riferimento alla pubblicazione
SMMRESTAV-001 recante «Profili attitudinali del personale della
Marina militare» emanate rispettivamente dal Comando scuole della
Marina militare e dallo Stato Maggiore della Marina e vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' nelle
seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici
indicatori attitudinali:
omissis...»

                               Art. 7 

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 15, comma 1, le
lettere j), k), l), m), n) e o) del citato decreto interdirigenziale
n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 15 (Graduatorie di merito). - 1. La commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), al
termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla
formulazione di distinte graduatorie di merito:
...omissis...
j) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato
Maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero
1);
k) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio
della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
l) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario
militare marittimo - veterinari, di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera b), numero 3), primo alinea;
m) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario
militare marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 3), secondo alinea;
n) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle
Capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c);
o) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle
Capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d).
...omissis...»

                               Art. 8 

Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 16, commi 5 e 8 del
citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato
nelle premesse, e' cosi' modificato:
«Art. 16 (Svolgimento del 20° e del 21°corso allievi ufficiali
in ferma prefissata (AUFP) e nomina). - ...omissis...
5. Il 20° e 21° corso AUFP, con presumibile inizio
rispettivamente a gennaio e aprile 2021, si svolgeranno con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2002, citato
nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti
militari, con la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata e
dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma volontaria di
trenta mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati
dall'Accademia navale.
...omissis...
8. Gli allievi che, nell'ambito del corso cui sono stati
ammessi, supereranno gli esami di fine corso saranno nominati,
rispettivamente:
...omissis...»

                               Art. 9 

Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 17 agosto 2020

Il vice direttore generale: Croce

 

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