Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quattordici atleti
riconosciuti di interesse nazionale e paralimpico dal Comitato
italiano paralimpico, che saranno inquadrati nei ruoli degli agenti
tecnici del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente
tecnico.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.77 del 27/9/2022
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:22E12298
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:14
Scadenza:27/10/2022

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli
ispettogi e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui devono essere
in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e
seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i
relativi atti attuativi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» come
modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l'art.
28, che dispone «Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di eta' per il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente
«Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, l'art. 44, recante «Tesseramento e reclutamento di
atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di
Stato - Fiamme oro»;
Visto l'art. 1, comma 961-bis, lettera b), della legge 30
dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 17-bis del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto l'art. 77 del «Regolamento di servizio dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza», di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la
costituzione dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2022, n.
103, recante il «Regolamento relativo ai requisiti e alle modalita'
di accesso, nonche' ai requisiti di idoneita' psicofisica per gli
atleti paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme oro» della
Polizia di Stato e al reimpiego del personale non piu' idoneo
all'attivita' sportiva paralimpica»;
Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza del 28 febbraio 2019, recante: «Modalita'
per l'impiego nella Sezione paralimpica dei Gruppi sportivi «Polizia
di Stato - Fiamme oro» del personale della Polizia di Stato inidoneo
al servizio di Polizia ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo
d'onore»;
Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di quattordici atleti da assegnare ai gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Sezione paralimpica Fiamme oro», da
inquadrare nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici del personale
della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o
tecnica, con la qualifica di agente tecnico;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per il
reclutamento nei gruppi sportivi della Polizia di Stato «Sezione
paralimpica Fiamme oro», di quattordici atleti riconosciuti di
interesse nazionale e paralimpico dal Comitato italiano paralimpico
(di seguito C.I.P.), che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e
assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente
tecnico.
2. I quattordici posti messi a concorso, per l'accesso alla
qualifica iniziale del suddetto ruolo degli agenti tecnici, sono
ripartiti come segue:
a) Un atleta, di sesso femminile, disciplina scherma in
carrozzina, specialita' fioretto, categoria di disabilita' A (Codice
01SC);
b) Un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma in
carrozzina, specialita' spada, sciabola, categoria di disabilita' A
(Codice 02SC);
c) Un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma in
carrozzina, specialita' spada, fioretto, categoria di disabilita' A
(Codice 03SC);
d) Un atleta, di sesso femminile, disciplina scherma in
carrozzina, specialita' fioretto, categoria di disabilita' B (Codice
04SC);
e) Un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro con l'arco,
specialita' arco olimpico individuale, categoria di disabilita' W2
(Codice 01TA);
f) Un atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a segno,
specialita' carabina aria compressa in piedi (R4), carabina aria
compressa a terra (R5), carabina a fuoco 50 mt a terra (R9),
categoria di disabilita' SH2 (Codice 01TS);
g) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'
50 mt stile libero, 400 mt stile libero, 100 mt dorso, 100 mt
farfalla, 200 mt misti, categorie di disabilita' S13, SM13, SB13
(Codice 01NU);
h) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita'
100 mt stile libero, 100 mt dorso, 100 mt farfalla, 100 mt rana, 200
mt misti categorie di disabilita' S10, SB9, SM10 (Codice 02NU);
i) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita'
100 mt stile libero, 400 mt stile libero, categorie di disabilita'
S6, SB5, SM6 (Codice 03NU);
l) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita'
50 mt stile libero, 100 mt stile libero, 100 mt farfalla, categorie
di disabilita' S9, SM9, SB8 (Codice 04NU);
m) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'
100 mt rana, categorie di disabilita' S5, SB4, SM5 (Codice 05NU);
n) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'
100 mt stile libero, 200 mt stile libero, 200 mt misti, categorie di
disabilita' S5, SB4, SM5 (Codice 06NU);
o) Un atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino,
specialita' slalom speciale, slalom gigante, super gigante, super
combinata, categoria di disabilita' SITTING - LW 12/1 (Codice 01SA);
p) Un atleta, di sesso maschile, disciplina snowboard,
specialita', snowboard cross, banked slalom, categoria di disabilita'
UL (UPPER LIMB) (Codice 01SN).
3. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' delle
discipline sopra indicate non risultassero coperti, l'amministrazione
puo' assegnarli ad altra disciplina tra quelle indicate al comma 2.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione e cause di esclusione


1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta';
d) possedere le qualita' di condotta previste dall'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
e) possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado o
equipollente;
f) essere stati riconosciuti da parte del C.I.P. atleta di
interesse nazionale e paralimpico;
g) essere tesserati presso le Federazioni sportive nazionali
riconosciute dal C.I.P;
h) essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi
paralimpici elencati all'art. 8 del presente bando;
i) possesso dell'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
riferita alla disciplina sportiva per la quale concorrono, ai sensi
dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 23 giugno 2022, n.
103.
l) possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio di polizia
da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale n. 103/2022. I requisiti di idoneita' debbono essere
posseduti dai candidati al momento dello svolgimento degli
accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento
successivo non rileva ai fini dell'idoneita'.
2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 del presente
articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai limiti
di eta', a pena di esclusione, sino al termine della procedura
concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo
n. 95 del 2017.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che sono stati
sottoposti a misura di sicurezza o che hanno riportato condanne
penali a proprio carico e anche non definitive per delitti non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o
lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.
4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
delle qualita' di condotta, nonche' le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle
dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la
responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti
in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una
dichiarazione non veritiera.
5. L'amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettere f), g) e
h), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili
per la partecipazione al concorso.
6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva».
7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o
piu' dei requisiti prescritti, e' disposta in ogni momento con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione - modalita' telematica


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la
procedura informatica disponibile sul portale all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it .
A quest'ultima procedura informatica il candidato puo' accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it ;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal
Comune di residenza.
Si potra' accedere con tre modalita':
1. «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE«;
2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell'app «Cie ID».
2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al
concorso deve essere presentata con le modalita' sopra indicate da
uno dei genitori, purche' esercente la responsabilita' genitoriale, o
in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore.
Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», i genitori del candidato minorenne devono
sottoscrivere ed inviare l'autorizzazione all'assunzione (All.1), con
copia fronte/retro dei loro documenti di identita', all'indirizzo PEC
dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it .
3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda
online, unitamente alla domanda di partecipazione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
l'attestazione debitamente compilata dal C.I.P. (All.2),
controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla
quale sono indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati al
successivo art. 8, che intendono far valere ai fini della
determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione il
C.I.P. deve, altresi', indicare se i candidati siano attualmente
riconosciuti «atleta di interesse nazionale e paralimpico». Il
mancato invio della suddetta attestazione con le modalita' ed entro i
termini sopraindicati comportera' l'esclusione dalla procedura
concorsuale.
4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico non ricevera'
piu' dati.

                               Art. 4 


Compilazione della domanda di partecipazione


1. I candidati, o chi per essi se minorenni, devono dichiarare
nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente
intestata per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al
concorso;
f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanna, anche ai sensi dell'art. 444
codice di procedura penale, ed anche non definitiva, per delitti non
colposi, o di non essere imputato in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. In caso contrario, il candidato dovra' precisare la
data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha
emanato, o presso la quale pende il procedimento;
h) di non essere stati, per motivi diversi dall'inidoneita'
psico-fisica, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare;
i) il titolo di studio richiesto, con la data del suo
conseguimento, l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e la
votazione conseguita;
l) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994, nonche' all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
m) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva per
la quale si concorre;
n) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
o) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione,
l'attestazione di cui al precedente art. 3, comma 3, compilata dal
C.I.P., controfirmata per presa visione e conferma.
2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo
PEC, dichiarato nella domanda, presso il quale intende inviare e
ricevere le comunicazioni relative al concorso nonche' qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla
dichiarazione di cui al precedente art. 4, lettera g), fino al
termine del corso di formazione previsto, se risultera' vincitore del
concorso. A tal fine, l'interessato deve inviare detta comunicazione,
unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identita',
in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it. Per i candidati
minorenni le suddette comunicazioni devono essere effettuate con le
modalita' sopra indicate da uno dei genitori, purche' esercente la
responsabilita' genitoriale, o in mancanza di questi ultimi dal
tutore del minore.
3. La domanda di partecipazione e' limitata ad una sola
disciplina tra quelle elencate all'art. 1 del presente bando, che
deve essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di
riferimento.
4. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito.
5. L'amministrazione non e' responsabile qualora i candidati non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell'indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o
recapito.
6. Tramite l'accesso al portale «concorsi online», sezione «le
mie domande», il candidato puo' scaricare, in versione PDF
stampabile, copia della domanda che ha trasmesso.

                               Art. 5 


Fasi di svolgimento del concorso


1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamenti psicofisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione dei titoli sportivi.
2. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei
titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli
accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma.

                               Art. 6 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, e qualifiche equiparate, ed e' composta da:
a) un funzionario di qualifica dirigenziale della carriera dei
funzionari di Polizia in servizio presso la Direzione centrale per
gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di
Stato;
b) un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia, con
qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso uffici,
reparti e istituti periferici dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza aventi competenza sul territorio della Citta' metropolitana
di Roma capitale;
c) un rappresentante del C.I.P.
2. Uno dei componenti, compreso il Presidente, di cui al comma
precedente, deve prestare servizio presso l'Ufficio per i gruppi
sportivi della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato
del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.

                               Art. 7 


Convocazione all'accertamento
dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale


1. I candidati sono convocati per essere sottoposti
all'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale in
base al calendario che sara' pubblicato sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it il 2 novembre 2022. Tale pubblicazione ha
valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati
interessati.
2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validita' e, a pena di
esclusione, di un certificato di idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono, recante
data non anteriore a trenta giorni dalla data di presentazione degli
accertamenti. I requisiti di idoneita' fisica di cui devono essere in
possesso i candidati ai concorsi pubblici per titoli per l'accesso
alla «Sezione paralimpica Fiamme oro» sono quelli richiesti per
l'attivita' sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri fissati
dal C.I.P.
3. Gli stessi candidati devono altresi' presentare, a pena di
esclusione, un certificato anamnestico, come da modello allegato al
presente bando (All.3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato.
In tale occasione, gli stessi possono presentare eventuali
integrazioni di titoli sportivi, attestati dal C.I.P., conseguiti
dall'atleta nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda
di partecipazione e la data di scadenza della stessa.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i
candidati sono sottoposti da parte della commissione medica ad una
visita consistente in:
a) raccolta anamnestica;
b) esame obiettivo generale;
c) esami di laboratorio per la ricerca di sostanze psicoattive;
d) valutazione psichiatrica.
5. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e
psichici a cura di una commissione composta da un primo dirigente
medico della Polizia di Stato, che la presiede, e da due funzionari
della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo
dirigente medico.
6. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti
psico-fisici sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte
di una commissione di selettori composta da un dirigente della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, appartenente
al ruolo degli psicologi, che la presiede, e da quattro funzionari
della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a direttore
tecnico superiore del ruolo degli psicologi della carriera dei
funzionari tecnici di Polizia.
7. Le funzioni di Segretario delle predette commissioni sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori
tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' diretto ad
accertare, secondo la tab. B del regolamento l'idoneita' del
candidato ai soli fini del servizio di polizia svolto nella «Sezione
paralimpica Fiamme oro» nonche' delle attivita' in sede di reimpiego,
la sussistenza dei requisiti attitudinali indicati dal decreto del
Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, nei limiti di
compatibilita' con i particolari requisiti psicofisici previsti.
9. I giudizi delle commissioni per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano
l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita' del candidato. Si
applicano, in proposito, le disposizioni di cui all'art. 3, comma
7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
10. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal
concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza.

                               Art. 8 


Titoli valutabili


1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli
sportivi certificati dal C.I.P. acquisiti negli ultimi ventiquattro
mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, che
devono corrispondere a quelli di seguito elencati:
a) Paralimpiadi: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il 10°
posto, record olimpico (fino a punti 40 per il primo posto);
b) Campionati mondiali: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il
10° posto, record mondiale (fino a punti 35 per il primo posto);
c) Classifica finale di Coppa del mondo: dal 1° al 10° posto a
scalare, oltre il 10° posto (fino a punti 30 per il primo posto);
d) Campionati europei: dal 1° al 10° posto a scalare, oltre il
10° posto, record europeo (fino a punti 25 per il primo posto);
e) Prove di Coppa del mondo: dal 1° al 10° posto a scalare,
oltre il 10° posto (fino a punti 15 per il primo posto);
f) Campionati italiani: dal 1° al 3° posto (fino a punti 10 per
il primo posto).
2. La valutazione dei titoli e' limitata a quelli indicati nella
domanda di partecipazione da parte dei candidati risultati idonei,
purche' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della commissione, e costituiscono parte integrante degli
atti del concorso.
4. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 8 e
per l'attribuzione dei relativi punteggi.

                               Art. 9 


Produzione dei titoli di preferenza


1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso di possedere titoli di preferenza dovranno far pervenire al
Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni dal
superamento dei previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali,
la documentazione attestante il possesso dei predetti titoli, ovvero
la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (All.4), a pena del mancato
riconoscimento degli stessi.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicata al
comma 1 deve essere trasmessa via PEC all'indirizzo
dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it, con copia fronte/retro di un
valido documento d'identita', in formato PDF.

                               Art. 10 


Graduatorie


1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito
relative alle singole discipline sportive sulla base del punteggio
finale attribuito a ciascun candidato.
2. A parita' di merito, sono applicate le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative
alle singole discipline sportive, sulla base dei punteggi complessivi
attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo
stesso decreto e' approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le
graduatorie del concorso sono pubblicate sul sito istituzionale della
Polizia di Stato e di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                               Art. 11 


Nomina dei vincitori


1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici
del ruolo degli agenti e assistenti tecnici del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica
ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto
corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina.

                               Art. 12 


Trattamento dei dati personali


1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati,
presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai
relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla
posizione giuridico-economica dei candidati, o per altre finalita'
previste dalla legge.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali
e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in
Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

                               Art. 13 


Diritto di accesso alla documentazione amministrativa


1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente,
possono essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC:
dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it per istanze attinenti
alla procedura concorsuale od ai lavori della commissione
esaminatrice;
dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it per istanze attinenti
ai lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici;
dipps.333con3@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori
della commissione per gli accertamenti attitudinali.

                               Art. 14 


Provvedimenti di autotutela


1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

                               Art. 15 


Avvertenze finali


1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al
presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte
integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente decreto.
Roma, 21 settembre 2022

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Giannini

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!