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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 393 allievi
agenti del Corpo forestale dello Stato riservato ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma
annuale, in servizio o in congedo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.11 del 10/2/2015
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE
Località:Nazionale
Codice atto:15E00490
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/3/2015

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO

Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante "Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia", e successive modificazioni, tra le quali quelle da
ultimo apportate con il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 16, concernente, tra l'altro,
l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le Forze di
polizia;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art.
26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per l'accesso ai
ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima
dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149 e il decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento
dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in
possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato
che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che
espleta funzioni di polizia, nonche' l'art. 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che ha stabilito, ai sensi della
citata legge n. 149/90, i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai
corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo
forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e tenuto conto dei relativi principi generali;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, ed in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 3,
concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il
titolo preferenziale relativo all'eta';
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, e successive modificazioni, recante il regolamento sul
limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per
il Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modificazioni, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro della difesa 16
aprile 2009, con il quale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dall'art. 2268, comma 1, n.
1029, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state
emanate le "disposizioni applicabili alle procedure di selezione per
la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato,
riservate ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo";
Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale lo Stato maggiore
della difesa, I Reparto personale, Ufficio reclutamento, stato,
avanzamento, ha evidenziato l'abrogazione, ai sensi del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, dei concorsi delle Forze
di polizia per reclutamenti nelle Forze armate di VFP4, a decorrere
dal 1° gennaio 2016, ed ha altresi' comunicato l'impossibilita', per
l'anno 2015, di allocare sul bilancio della Difesa specifiche risorse
per l'immissione di personale VFP4 nei ranghi delle Forze armate;
Visto il ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale
dello Stato, preso atto dei posti gia' disponibili;
Valutate le attuali complessive disponibilita' finanziarie
derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
dicembre 2010, 18 ottobre 2011, 21 gennaio 2013, 23 settembre 2013 e
8 settembre 2014, di autorizzazione alle assunzioni in relazione alle
cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai sensi dell'art.
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dell'art.
1, commi 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 1,
comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Considerato, nell'ambito delle predette disponibilita', che le
risorse residue dopo aver utilizzato o accantonato quelle per le
prioritarie necessita' degli altri ruoli del Corpo forestale dello
Stato consentono, al termine della relativa procedura concorsuale,
l'immissione diretta di n. 393 unita' nel ruolo iniziale degli agenti
ed assistenti;
Considerato che le sopra citate immissioni in ruolo dei vincitori
restano comunque subordinate alle autorizzazioni e alle risorse che
risulteranno effettivamente disponibili, al termine della procedura
concorsuale;
Visto il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato del 5
ottobre 2012, e successive modificazioni, sui trasferimenti a domanda
e sulle assegnazioni di personale di nuova nomina;
Viste le note 4 novembre 2014, n. 85968 e 10 dicembre 2014, n.
69812, rispettivamente dell'Igop e della Funzione pubblica di
rimodulazione delle autorizzazioni ad assumere nonche' di
autorizzazione a bandire;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative;
Ritenuto di bandire un concorso, per titoli ed esami, per la
nomina di n. 393 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato,
riservato ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, da ammettere direttamente al corso di
formazione;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso riservato
e destinatari della riserva


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
nomina di trecentonovantatre (393) allievi agenti del Corpo forestale
dello Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
congedo, da ammettere direttamente alla frequenza del prescritto
corso di formazione. In particolare possono partecipare al concorso
esclusivamente:
a) i giovani che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione hanno gia' completato
almeno una volta come volontari la ferma prefissata di un anno, siano
essi ormai in congedo o ancora o di nuovo in servizio presso le Forze
armate;
b) i giovani che alla data medesima stiano prestando servizio
in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno da almeno 6
mesi, restando, in tal caso, l'ammissione al corso di formazione
comunque subordinata al completamento della ferma.
2. Il numero dei posti di cui al comma 1 puo' essere aumentato, a
discrezione dell'Amministrazione, qualora le autorizzazioni alle
assunzioni rilasciate prima dell'avvio del corso consentano
un'ulteriore copertura delle vacanze esistenti nel ruolo degli agenti
ed assistenti.
3. Non puo', pena l'esclusione, partecipare al concorso, in
quanto non rientra nella categoria di cui al comma 1 alla quale il
medesimo e' riservato, colui che abbia svolto servizio nelle Forze
Armate esclusivamente come volontario in ferma breve (VFB) ovvero
volontario in ferma annuale (VFA).
4. I posti a concorso sono ripartiti tra le sedi di servizio del
Corpo secondo il seguente piano di distribuzione territoriale:
Friuli: 2;
Veneto: 18;
Lombardia: 79;
Piemonte: 53;
Liguria: 30;
Emilia Romagna: 77;
Toscana: 22;
Puglia: 55;
Basilicata: 24;
Calabria: 33.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse ampliato il numero
dei posti da coprire con assunzioni di idonei presenti nella
graduatoria finale del concorso bandito con il presente decreto, la
distribuzione territoriale degli ulteriori posti sara' effettuata,
nel rispetto della pianta organica, tenendo conto degli ambiti
regionali con maggior carenza di personale del ruolo degli agenti ed
assistenti e di personale in genere.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, prima dell'assegnazione alla
sede di servizio, il numero di posti previsti dalla distribuzione
territoriale di cui al comma 4 per il singolo ambito regionale
divenisse superiore a quello dei posti vacanti nell'ambito stesso in
base alla pianta organica, l'Amministrazione, per l'eccedenza,
individuera' negli altri ambiti i posti da coprire, in piena
discrezionalita', comunque nel rispetto della pianta organica.
7. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di
formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro
che superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale
dello Stato e prendono servizio presso la sede assegnata.
8. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo; qualora, invece, sia inferiore al
quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non
coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i
cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
9. Le assunzioni saranno disposte in subordine alle
autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente in
materia, comunque nei limiti di disponibilita' numerica e finanziaria
operanti al termine della procedura concorsuale. Resta impregiudicata
la facolta' del capo del Corpo forestale dello Stato di revocare o
annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare la prova e
gli accertamenti concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei
posti a concorso, di sospendere, differire o contingentare
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili o in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano
o limitino le assunzioni. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed esami".

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Per la partecipazione al concorso, ai soggetti destinatari
della riserva di cui all'art. 1 e' altresi' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) non aver gia' presentato, nello stesso anno, domanda di
partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali
delle altre quattro Forze di polizia ad ordinamento civile o militare
(Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza e Penitenziaria). Tale
requisito non e' richiesto ai volontari in ferma prefissata in
congedo;
b) eta' non superiore a trenta anni, con esclusione di
qualsiasi elevazione. Pertanto, non sono ammessi coloro che hanno
gia' compiuto il trentesimo anno alla data di scadenza del bando
mentre sono ammessi coloro il cui trentesimo compleanno e' proprio
nell'ultimo giorno disponibile per la presentazione della domanda o
in un giorno successivo;
c) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo
grado o equipollente;
d) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato ai sensi della normativa vigente;
e) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato ai sensi della normativa vigente;
f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non
colposo;
g) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
h) non essere sottoposto a misura di prevenzione;
i) non essere destinatario di provvedimento di espulsione,
destituzione, licenziamento o dispensa per persistente insufficiente
rendimento da una Forza armata o di polizia o da altra pubblica
amministrazione o da pubblici uffici, ovvero di decadenza da un
impiego pubblico conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidita' non sanabile, o di qualsiasi altro
provvedimento equivalente ai precedenti comunque denominato;
l) cittadinanza italiana;
m) non essere escluso dall'elettorato politico attivo.
2. Per le idoneita' di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, la
normativa vigente, in relazione ad assunzioni nella carriera del
personale non direttivo e non dirigente con funzioni di polizia, e'
attualmente quella di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 e, per la
statura, quella di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411. In particolare si
evidenzia che per l'idoneita' psico-fisica sono attualmente richiesti
i seguenti requisiti:
a) sana e robusta costituzione fisica, non considerata
sussistente in presenza delle imperfezioni ed infermita' elencate
all'art. 2 del D.P.R 27 febbraio 1991, n. 132;
b) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie.
Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del
visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi;
d) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia
audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 hz,
all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel
all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita
percentuale totale biauricolare entro il 20%);
e) apparato dentario tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque, debbono essere presenti: i dodici denti
frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu'
di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli
elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3. Devono altresi', ad
eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), essere
conservati sino alla data di decorrenza della nomina ad allievo
agente.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualita' morali, quello dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale e quello dell'assenza nell'anno in corso
di domande di partecipazione a concorsi di un'altra Forza di polizia
ed in ogni caso a verificare la veridicita' delle dichiarazioni del
candidato in merito al possesso degli altri requisiti prescritti per
la partecipazione al concorso e in merito all'appartenenza alla
categoria alla quale il medesimo e' riservato.

                               Art. 3 


Presentazione della domanda di partecipazione e
successiva presentazione di ulteriore documentazione


1. Il termine perentorio per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e' di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale
"Concorsi ed esami". In caso di piu' domande da parte dello stesso
candidato nel predetto termine, e' considerata valida unicamente
l'ultima presentata.
2. Le domande di partecipazione al concorso sono compilate e
presentate esclusivamente on-line tramite la procedura informatica
disponibile sul sito www.corpoforestale.it, seguendo le istruzioni
per la compilazione fornite sul detto sito dal sistema automatizzato
e tenendo presente che, per il rispetto del termine di cui al comma
1, rileva il momento dell'invio, registrato dal sistema informatico
del destinatario Corpo forestale dello Stato, a prescindere dal
momento di accesso alla domanda on-line. Il candidato e' tenuto a
presentare la domanda on-line e non deve consegnarla o spedirla in
forma cartacea. Salvo quanto previsto al comma 5, l'aspirante
partecipante che invia la domanda per posta o altro canale diverso da
quello previsto al presente comma non sara' ammesso al concorso.
3. L'effettiva presentazione della domanda on-line puo' essere
comprovata dal diretto interessato solo tramite apposita "ricevuta
della domanda" che puo' essere salvata su computer e/o stampata in
occasione dell'invio della domanda (vale a dire dopo l'invio ma
necessariamente prima di uscire dalla procedura relativa alla
specifica domanda on-line) o che, comunque, nelle ventiquattro ore
successive all'invio stesso verra' trasmessa dal sistema
automatizzato all'indirizzo e-mail che il candidato e' tenuto a
comunicare quale requisito indispensabile per il completamento della
procedura di presentazione on-line della domanda. In caso di mancato
ricevimento della "ricevuta della domanda" nel predetto termine, il
candidato sprovvisto della stessa puo' contattare l'Amministrazione
tramite le modalita' indicate sul sito.
4. L'Amministrazione archivia la domanda pervenuta on-line e la
stampa per farla sottoscrivere al candidato in occasione della prova
o degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, per
la conferma dell'autenticita' dell'avvenuto inoltro. La domanda
presentata on-line non puo' essere modificata in occasione della
sottoscrizione.
5. Solo qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di
presentazione delle domande di partecipazione venisse comunicata, sul
citato sito, l'indisponibilita' del sistema automatizzato, i
candidati, nel termine di cui al comma 1, possono inviare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda in formato
cartaceo, debitamente sottoscritta, all'indirizzo che verra' fornito
sul sito nell'ambito della predetta eventuale comunicazione,
unitamente al fac-simile di domanda; in tal caso l'effettiva
presentazione della domanda cartacea puo' essere comprovata dal
diretto interessato solo tramite l'avviso di ricevimento della
raccomandata e la data di presentazione e' la data di spedizione,
comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante. In mancanza
della comunicazione di indisponibilita' del sistema automatizzato, e'
nulla qualsiasi domanda di partecipazione trasmessa per posta, anche
raccomandata a/r, o comunque tramite qualsiasi altra via, anche
telematica, diversa da quella prevista al comma 2.
6. I candidati in servizio, oltre a conservare la "ricevuta della
domanda" di partecipazione al concorso per portarla al seguito in
occasione della prova scritta d'esame, dovranno consegnare una copia
della ricevuta presso il Comando di appartenenza sollecitamente e
comunque non oltre il 31 marzo 2015. I Comandi/Reparti/Enti,
acquisita copia della ricevuta della domanda di partecipazione al
concorso, provvederanno a compilare ed inviare nel piu' breve tempo
possibile, per via telematica al Corpo forestale dello Stato -
Ispettorato generale -Divisione 13, l'estratto della documentazione
di servizio, redatto come da fac-simile in "Allegato 1", attestato
alla data di scadenza di presentazione delle domande, riportante
esclusivamente le notizie riferite ai periodi prestati, a qualunque
titolo, come VFP1, anche in rafferma annuale, e firmato dal
Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato per presa
visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. Le modalita' di
spedizione ed il relativo termine saranno specificati con apposita
comunicazione agli Stati maggiori interessati.
7. Tutti i candidati, sia in servizio che in congedo, devono
altresi' prestare attenzione a quanto previsto al successivo art. 8,
in merito ai documenti da presentare in occasione degli accertamenti
di idoneita' psico-fisica ed attitudinale (estratto della
documentazione di servizio relativo al periodo o ai periodi prestati
in qualita' di VFP1, anche in rafferma annuale, titoli valutabili ai
fini del punteggio non gia' attestati dall'estratto della
documentazione di servizio, titoli preferenziali rilevanti a parita'
di merito).

                               Art. 4 


Contenuto della domanda di partecipazione


1. E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda:
a) il proprio cognome e nome, la data e il comune di nascita,
il preciso indirizzo di residenza anagrafica e il codice fiscale (le
candidate coniugate devono indicare esclusivamente il cognome da
nubile);
b) di aver piena consapevolezza della categoria alla quale e'
riservato il concorso nonche' degli specifici requisiti di idoneita'
psico-fisica e attitudinale e delle specifiche qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' di
possedere anche gli altri requisiti, dichiarando esplicitamente il
possesso della cittadinanza italiana;
c) il titolo di studio posseduto;
d) il motivo dell'eventuale mancata iscrizione nelle liste
elettorali o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), comprese
le applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, qualsiasi precedente penale a proprio carico
iscrivibile nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, gli
eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico, le eventuali
segnalazioni di operatori di polizia giudiziaria che lo riguardano o
lo hanno riguardato in passato delle quali e' a conoscenza, gli
eventuali procedimenti amministrativi per applicazione di misure di
sicurezza o prevenzione o gli eventuali procedimenti pendenti o
pregressi per l'applicazione di tali misure, in ogni caso
specificandone la natura;
f) gli eventuali precedenti rapporti di servizio come
dipendente di pubbliche amministrazioni e, qualora non dipendenti da
dimissioni volontarie o da scadenza dell'eventuale termine, le cause
di cessazione degli stessi;
g) gli eventuali provvedimenti di espulsione da una Forza di
polizia o armata, quelli di destituzione da pubblici uffici e gli
equivalenti comunque denominati;
h) l'eventuale assenza degli atti e di quant'altro previsto a
una qualsiasi delle lettere d), e), f) e g);
i) l'ultimo servizio in qualita' di volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale (VFP1 in rafferma)
o in ferma prefissata quadriennale (VFP4), o comunque nelle Forze
armate, fornendo in merito obbligatoriamente le seguenti
informazioni:
qualita' (VFP1, rafferma annuale, ecc.);
Forza armata ove ha prestato o presta tale servizio
(Esercito, Marina od Aeronautica);
se ancora in servizio o ormai in congedo;
data di decorrenza giuridica dell'arruolamento per il detto
ultimo servizio ed eventuale data di congedo, nonche' la
denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio.
I candidati che abbiano svolto precedenti periodi da VFP1, anche
da VFP1 in rafferma, devono, altresi', indicare le date di inizio e
fine di tali periodi;
l) di essere a conoscenza che il diario della prova sara'
comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV
serie speciale "Concorsi ed esami", del giorno indicato all'art. 7,
comma 1, e che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti;
m) di aver preso conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso;
n) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.
2. Solo qualora diverso dalla residenza anagrafica, il candidato,
oltre all'indirizzo di residenza anagrafica, deve inserire nella
domanda la precisa indicazione del recapito, completo di numero di
codice di avviamento postale, al quale intende ricevere le
comunicazioni concernenti il concorso. Ogni successiva variazione
dell'indirizzo scelto per le comunicazioni (residenza anagrafica o
apposito distinto recapito) deve essere tempestivamente comunicata a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Corpo forestale dello Stato, Ispettorato generale,
Divisione 13, via Carducci, 5 - 00187 Roma; in alternativa e' ammessa
comunicazione telematica di variazione dell'indirizzo unicamente
tramite PEC, all'indirizzo concorsi@pec.corpoforestale.it.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte o
incomplete indicazioni dell'indirizzo di residenza, o dell'apposito
distinto recapito, da parte dei candidati, ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del relativo cambiamento, ne' di eventuali
disguidi postali non imputabili a propria colpa.
3. I titoli preferenziali previsti all'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
eventualmente posseduti dal candidato hanno rilevanza, in caso di
parita' di punteggio nella graduatoria finale solo se gia' posseduti
dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Il
relativo possesso e' dichiarato dal candidato in occasione degli
accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale di cui
all'art. 8.

                               Art. 5 


Esclusioni dal concorso
in relazione agli articoli precedenti


1. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se appartiene alla categoria
alla quale e' riservato il concorso, se possiede tutti i requisiti di
partecipazione elencati nel bando di concorso, se il termine di
presentazione non e' ancora scaduto e se le modalita' di
presentazione della propria domanda ed il relativo contenuto siano
conformi alle prescrizioni del bando. L'Amministrazione completa le
verifiche solo in riferimento ai candidati che superano la prova e
gli accertamenti di idoneita'. La mancata esclusione dalla prova e
dagli accertamenti di idoneita' non costituisce, percio',
riconoscimento dell'appartenenza alla categoria alla quale e'
riservato il concorso di cui all'art. 1, ne' del possesso dei
requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, ne' sana l'eventuale
tardivita' o invalidita' della domanda di partecipazione in
riferimento a quanto previsto agli articoli 3 e 4.
2. L'ammissione ad una qualsiasi fase concorsuale, nonche'
l'inserimento nella graduatoria finale del concorso ed i
provvedimenti di dichiarazione di vincitore del concorso, di nomina
diretta ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato sono da
intendersi disposti sempre con riserva, subordinatamente all'assenza
di riscontro, in qualsiasi momento possibile, di uno dei motivi
elencati al comma 3.
3. Per i seguenti motivi l'esclusione dal concorso puo' avvenire
in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del capo del Corpo
forestale dello Stato:
non appartenenza alla categoria alla quale il concorso e'
riservato ai sensi dell'art. 1;
difetto anche di uno solo dei requisiti di partecipazione di
cui all'art. 2;
mancata osservanza del termine di presentazione della domanda
di cui al comma 1 dell'art. 3;
non rispetto delle altre modalita' di presentazione della
domanda previste all'art. 3, compresa la non sottoscrizione,
contemplata al comma 4, della stampa della domanda inviata on line in
occasione della prova o degli accertamenti di idoneita' psico-fisica
ed attitudinale o la non sottoscrizione della domanda da spedire in
forma cartacea nella sola ipotesi di cui al successivo comma 5;
qualsiasi altra invalidita' della domanda derivante
dall'effettivo contenuto rispetto a quello richiesto all'art. 4;
elementi della domanda di partecipazione che, esplicitamente o
implicitamente, costituiscono dichiarazione o evidenziazione di non
appartenenza alla predetta categoria o di difetto di anche uno solo
dei predetti requisiti di partecipazione.
4. Per gli stessi motivi di cui al comma 3, con decreto del capo
del Corpo forestale dello Stato puo' essere disposto l'annullamento
dell'inserimento nella graduatoria finale del concorso e degli altri
provvedimenti di cui al comma 2, con conseguente decadenza dalle
qualifiche e dai benefici acquisiti.

                               Art. 6 


Svolgimento del concorso


1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle seguenti fasi
concorsuali:
a) prova scritta d'esame;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale;
d) valutazione dei titoli.
2. Solo i candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame e
classificatisi, in ordine di merito, entro la posizione n. 800 o a
parita' con la stessa, sono convocati per essere sottoposti agli
accertamenti delle idoneita' fisica, psichica ed attitudinale,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 16 aprile 2009.
3. Il mancato superamento degli accertamenti di cui alla seconda
o terza fase concorsuale comporta la non ammissione alla relativa
fase successiva.

                               Art. 7 


Prova scritta d'esame


1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono, comunque con riserva ai sensi dell'art. 6, tenuti a
presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento e della
ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, per sostenere la prova scritta d'esame, nelle sedi, nei
giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami" del 5 maggio 2015 e
sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato
(www.corpoforestale.it sotto la voce "concorsi"). La pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova e' escluso dal concorso.
3. La prova scritta consiste nella soluzione in tempo
predeterminato di un questionario articolato su novanta (90) domande
con risposta a scelta multipla di cui venti (20) di lingua inglese e
informatica (uso delle apparecchiature informatiche e delle piu'
diffuse applicazioni di videoscrittura, foglio elettronico, data
base), quarantacinque (45) su argomenti di cultura generale e sulle
materie previste dai vigenti programmi della scuola dell'obbligo e
venticinque (25) a carattere logico-deduttivo.
4. La commissione esaminatrice e' composta e nominata ai sensi
dell'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 16 aprile 2009 e dispone sia per
l'effettuazione della prova scritta d'esame che per la valutazione
dei titoli. Per la prova, stabilisce, preventivamente, per quanto non
gia' fissato nel bando, i criteri di valutazione degli elaborati e di
attribuzione del relativo punteggio, nonche' le modalita' di
svolgimento della prova, compresa la durata della medesima.
5. I questionari da sottoporre ai partecipanti alla prova scritta
d'esame sono estratti dalla commissione esaminatrice, di volta in
volta, tra i quesiti che saranno pubblicati sul sito
"www.corpoforestale.it" previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami",
contestuale o successivo alla pubblicazione del calendario della
prova.
6. L'attribuzione del punteggio agli elaborati viene effettuata
con apparecchiatura a lettura ottica ed idoneo software. Il punteggio
conseguito nella prova da ogni partecipante e' reso disponibile sul
sito internet www.corpoforestale.it
7. Il candidato si considera idoneo alla prova scritta d'esame se
riporta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. Sono
ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 8 i
soli idonei alla prova classificatisi, in ordine di merito, entro la
posizione n. 800 o a parita' con la stessa.
8. L'elenco dei candidati che accedono agli accertamenti di cui
all'art. 8, nell'ordine del punteggio riportato nella prova scritta
d'esame e, a pari merito, in ordine alfabetico, e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale
"Concorsi ed esami" del giorno che verra' reso noto contestualmente
alla pubblicazione del calendario della prova scritta d'esame, di cui
al comma 1, salvo rinvio ad una successiva pubblicazione. E' comunque
reso disponibile l'esito della prova scritta.
9. L'eventuale esclusione dalla procedura di uno o piu' candidati
gia' inseriti nell'elenco pubblicato ai sensi del comma 8, anche
prima dello svolgimento degli accertamenti di cui all'art. 8, non
comporta slittamento utile ai fini dell'ammissione alla successiva
fase concorsuale di altri candidati non gia' in elenco. Solo qualora
il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui all'art.
8, per qualsiasi motivo, risultasse inferiore al numero dei posti
messi a concorso, l'Amministrazione si riserva la facolta' di
convocare un'ulteriore aliquota di candidati idonei alla prova
scritta d'esame.

                               Art. 8 


Accertamenti dell'idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale


1. La convocazione agli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale dei candidati inseriti nell'elenco di cui all'art. 7,
comma 8, con l'indicazione di sede, giorno e orario in cui il
candidato deve presentarsi, munito di un documento di riconoscimento
in corso di validita', per sottoporsi agli stessi, e' pubblicata sul
Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e sul sito
Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it). Di
tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale
"Concorsi ed esami" del giorno che verra' reso noto contestualmente
alla pubblicazione del calendario della prova scritta d'esame, di cui
all'art. 7, comma 1, salvo rinvio ad una successiva pubblicazione o
salvo convocazione individuale a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. La convocazione contiene l'indicazione della documentazione
sanitaria, da esibire alla commissione, relativa agli accertamenti
clinici ai quali devono sottoporsi i candidati presso le strutture
pubbliche specificate nella lettera stessa, nei trenta giorni
antecedenti la data per la quale convocati. La commissione potra'
disporre, comunque, l'effettuazioni di ogni ulteriore indagine
(compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale.
3. In occasione degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale:
a) i candidati, al fine della valutazione dei titoli delle
categorie F) e G) di cui al successivo art. 9, comma 5, qualora non
gia' riportati nell'estratto della documentazione di servizio,
dovranno presentare, pena il loro mancato riconoscimento, la
documentazione attestante il loro conseguimento entro la data
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
b) i candidati sono tenuti a presentare apposita dichiarazione
sostitutiva, sottoscritta ai sensi della normativa vigente,
attestante i titoli preferenziali di cui all'art. 4, comma 3,
eventualmente posseduti, evidenziandone il possesso sin da data non
successiva a quella di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena il
mancato riconoscimento di tali titoli;
c) i candidati in congedo devono comunque produrre anche
l'estratto della documentazione di servizio relativo al periodo o ai
periodi di servizio prestato in qualita' di VFP1, anche in rafferma
annuale, come da fac-simile (allegato 1), firmato dal Comandante di
Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato stesso per presa visione ed
accettazione dei dati in esso contenuti;
d) i candidati in servizio sono tenuti, qualora abbiano
prestato periodi da VFP1, anche in rafferma annuale, a produrre
l'estratto della documentazione di servizio relativo a tali
precedenti periodi, firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente
nonche' dal candidato stesso per presa visione ed accettazione dei
dati in esso contenuti (gli obblighi di documentazione tramite invio
telematico a carico del Comando di appartenenza, di cui all'art. 3,
comma 6, riguardano, infatti, solo i periodi in corso alla data di
scadenza del bando).
4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da un'apposita
commissione medica composta e nominata ai sensi dell'art. 7, comma 2,
del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 16 aprile 2009. I candidati, a tal fine, sono sottoposti a
un esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio.
5. Accertata la non idoneita' in relazione ad uno specifico
requisito fisico o psichico, la commissione medica puo' rinunciare a
portare a termine le verifiche degli ulteriori requisiti
psico-fisici, in tal caso comunque mettendo in evidenza nel verbale
l'elenco degli accertamenti non eseguiti.
6. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici sono
sottoposti alle prove attitudinali da parte di un'apposita
commissione di selettori composta e nominata ai sensi dell'art. 7,
comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 16 aprile 2009.
7. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con
un componente della commissione. Su richiesta del selettore, la
commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede
collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia
risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede
collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione, cui
compete il giudizio di idoneita'.
8. La non presentazione nel luogo, nel giorno e nell'ora
stabiliti per ognuno dei vari accertamenti comporta l'esclusione dal
concorso, disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello
Stato.
9. Il giudizio di idoneita' o non idoneita', espresso dalla
singola competente commissione, e' definitivo e comporta, in caso di
non idoneita', l'esclusione dal concorso. La motivazione del giudizio
di non idoneita', unitamente alla norma sulla quale si fonda il
giudizio, e' in ogni caso portata a conoscenza del candidato in
occasione dell'adozione del giudizio stesso o, in data successiva,
con comunicazione scritta individuale. Il giudizio espresso dalla
commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, ovvero
dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, e'
definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal
concorso, disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello
Stato.

                               Art. 9 


Titoli valutabili


1. La valutazione dei titoli e' effettuata a cura della
commissione esaminatrice nei confronti dei soli candidati idonei alla
prova scritta d'esame e agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
2. Sono valutati i soli titoli posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
3. I titoli militari di cui alle categorie A), B), C), D) ed E)
di cui al comma 5 ammessi a valutazione sono quelli acquisiti durante
il periodo o i periodi prestati dai candidati quali volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP1), anche in rafferma annuale. Tali
titoli militari saranno tratti dall'estratto della documentazione di
servizio che perverra' al C.F.S.
4. Al fine della valutazione dei titoli di cui alle categorie F)
e G) di cui al comma 5, qualora non gia' riportati nell'estratto
della documentazione di servizio, i candidati devono presentare, agli
accertamenti dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, pena il
loro mancato riconoscimento, la documentazione attestante il loro
conseguimento.
5. Le categorie dei titoli, che devono essere posseduti alla data
di scadenza del bando, ammessi a valutazione ed il punteggio massimo
da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
Categoria A): valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica relativa al servizio svolto in qualita' di VFP1: fino
a punti 1;
Categoria B): sanzioni disciplinari riportate durante il
servizio effettivamente prestato, ad esclusione dei periodi di
addestramento: fino a punti -2;
Categoria C): missioni in teatro operativo fuori area: fino a
punti 0,2;
Categoria D): riconoscimenti, ricompense e benemerenze: fino a
punti 0,4;
Categoria E): periodo complessivo di servizio svolto in
qualita' di VFP1, anche in rafferma annuale:
se superiore all'anno: punti 0,1;
se superiore a due anni: punti 0,2;
Categoria F): titolo di studio: fino a punti 0,8;
Categoria G): titoli considerati utili ai fini del servizio nel
Corpo forestale dello Stato: fino a punti 2,4, cosi' ripartiti:
G1) fino a punti 0,8 per certificazioni informatiche
riconosciute a livello europeo ed internazionale;
G2): fino a punti 0,8 per conoscenza, accertata secondo
standard NATO, della lingua inglese; ovvero possesso di certificati o
attestati che dimostrino una profonda conoscenza della medesima
lingua;
G3): fino a punti 0,8 per patenti di guida C e D ed
equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari.
6. Nell'ambito delle suddette singole categorie, per quanto non
specificato dal bando, la commissione esaminatrice determina i titoli
valutabili, gli specifici punteggi ed i relativi criteri di
valutazione e attribuzione.
7. I titoli valutati di cui al comma 5 ed i relativi punteggi
attribuiti sono riportati su documentazione, costituita da apposite
schede individuali o da tabulato collettivo, sottoscritta dal
Presidente e da tutti i componenti della commissione, da allegare al
verbale conclusivo delle operazioni di valutazione dei titoli.

                               Art. 10 

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori,
nomina ad allievo agente, ammissione al corso di formazione o alla
ferma prefissata quadriennale

1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la
graduatoria finale del concorso formata dai soli candidati giudicati
idonei agli accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale di
cui all'art. 8, secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo
dato dalla somma del punteggio ottenuto nella prova scritta d'esame
(max 30) con il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli (max
5). A parita' di punteggio rileva la preferenza derivante dal
possesso, documentato ai sensi dell'art. 8, di titoli preferenziali
e, in mancanza di tali titoli o comunque in caso di ulteriore
parita', precede in graduatoria il candidato piu' giovane d'eta', ai
sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I
candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso, secondo
l'ordine della stessa e fino alla copertura dei posti messi a
concorso, sono dichiarati vincitori del concorso.
2. L'approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei
vincitori di cui al comma 1 sono disposte con decreto del capo del
Corpo forestale dello Stato. Tale decreto e' inviato all'Organo di
controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale
dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale "Concorsi ed esami". L'avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti e dalla data di pubblicazione decorre il termine,
rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al
Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199. La pubblicazione non riapre i termini per eventuali
impugnative connesse a giudizi di non idoneita' conseguenti agli
accertamenti di cui all'art. 8 che restano decorrenti dalla
comunicazione all'interessato della motivazione e della norma su cui
risulta fondato il giudizio di non idoneita', di regola contestuale
al completamento degli accertamenti. La graduatoria finale del
concorso e', altresi', consultabile sul sito internet
www.corpoforestale.it.
3. L'inserimento nella graduatoria finale del concorso, la
dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina ad allievo agente
e l'ammissione al corso sono, in ogni caso, da intendersi disposti
con riserva, subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art.
11 e, comunque, al non disconoscimento, in qualsiasi momento,
dell'appartenenza alla categoria di cui all'art. 1 e del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso di cui all'art. 2. Prima
dell'inizio del corso, il Corpo forestale dello Stato si riserva la
facolta' di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica
gia' accertata ai sensi dell'art. 8; nei confronti di coloro che non
risultino piu' idonei e' dichiarata la decadenza dal diritto alla
nomina ad allievo o, se gia' disposta, la relativa revoca.
4. I candidati che non si presentano, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del
prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla
nomina, con conseguente possibilita' di convocazione di altri
candidati idonei a seguito di scorrimento della graduatoria.

                               Art. 11 


Documenti da produrre
all'atto dell'assunzione in servizio


1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in
servizio, saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di
giorni trenta, le certificazioni, ovvero le relative dichiarazioni
sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sotto elencati
requisiti:
a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) la non esclusione dall'elettorato politico attivo;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non
dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di
presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno
attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della
cittadinanza e non erano esclusi dall'elettorato politico attivo
anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
4. Gli uffici del Corpo forestale dello Stato provvedono ad
effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso,
e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. La dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta,
altresi', in qualunque momento, la decadenza dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della
documentazione indicata nel presente articolo, il mancato
completamento della documentazione, o l'omessa regolarizzazione della
stessa, entro giorni trenta dal ricevimento dell'apposito invito,
implichera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato.

                               Art. 12 


Corso di formazione e nomina ad agente


1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto
a permettere il conseguimento dell'istruzione professionale
necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di
polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del
territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso sono
fissati, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, con decreto del capo del Corpo forestale dello
Stato.
2. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete,
ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
il trattamento economico previsto per gli allievi agenti della
Polizia di Stato.
3. Gli allievi agenti che dichiarino di rinunciare al corso sono
dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con il Corpo
forestale dello Stato.
4. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza, nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate all'art.
5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
5. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto
del capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non
superano gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di
ogni rapporto con il Corpo. Gli allievi agenti che superano gli esami
finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale del corso,
agenti del Corpo forestale dello Stato e prestano giuramento.

                               Art. 13 


Assegnazione alla sede di servizio


1. L'assegnazione alla sede, in relazione alla nomina ad agente,
e' disposta secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, tenendo
conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dal personale
da assegnare, compatibilmente con le prioritarie esigenze di
servizio.
2. Le sedi di servizio cui assegnare gli agenti sono individuate
con decreto del capo del Corpo prima della fine del corso. Le sedi
sono individuate nel rispetto di quanto previsto all'art. 1.
3. Per i vincitori titolari di diritto a scegliere, in via
provvisoria, la sede di servizio in base alla legge 104/92, si tiene
conto di tale diritto, senza pregiudicare i diritti di chi precede in
graduatoria, nell'ambito dei posti della pianta organica disponibili
negli ambiti territoriali di cui all'art. 1; i vincitori del concorso
non possono far valere aspettative di assegnazione ad ambiti diversi
da quelli esplicitamente ed esclusivamente considerati dal presente
bando.

                               Art. 14 


Spese


1. Le spese per i viaggi da e per le sedi della prova scritta
d'esame, le sedi degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale e le sedi del corso di formazione, quelle per il vitto e
l'alloggio in occasione delle varie fasi concorsuali, nonche' quelle
per gli accertamenti clinici richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 2,
sono a carico dei candidati.

                               Art. 15 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti
presso il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale -
Divisione 13, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati per le finalita' medesime nonche', successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato,
nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del decreto
legislativo 196/2003, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13
- via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma, titolare del trattamento. Il
responsabile del trattamento e' il direttore della suddetta Divisione
13.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" e
sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente.
Roma, 3 febbraio 2015

Il Capo del Corpo
forestale dello Stato
Patrone

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