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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
«Sviluppo rurale sostenibile, territorio e ambiente» - XXVI ciclo -
A.A. 2010/2011.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 14/12/2010
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:0E010757
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/12/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto l'art. 29 dello statuto dell'Ateneo;
Visto il regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi di
dottorato dell'Universita' degli studi di Perugia, emanato con
decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto rettorale n. 1772 del 9 settembre 2010, con cui
e' stato stabilito l'ammontare del contributo per la partecipazione a
prove d'accesso e sono state stabilite le fasce di contributo per
l'accesso, nonche' la frequenza ai corsi a decorrere dall'A.A.
2010/2011;
Visto il decreto rettorale 2632 del 3 dicembre 2010, che verra'
portato a ratifica del senato accademico nella prima seduta utile,
con cui e' stato disposto di attribuire al corso di dottorato di
ricerca in «Sviluppo rurale sostenibile, territorio e ambiente»,
afferente alla scuola di dottorato in «Scienze agrarie, veterinarie,
ambientali ed alimentari», XXVI ciclo A.A. 2010/2011 - la borsa di
studio finanziata sul Fondo giovani ricercatori relativa all'ambito
di indagine prioritaria «Valorizzazione dei prodotti tipici
dell'agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi
di caratterizzazione e garanzia di qualita'», A.A. 2010/2011 - e e'
stata disposta l'istituzione e attivazione del suddetto corso di
dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 2633 del 3 dicembre 2010, con cui
e' stata disposta l'istituzione e attivazione del suddetto corso di
dottorato di ricerca, salva la ratifica del decreto rettorale n.
2632/2010 da parte del senato accademico;
Vista la nota del coordinatore del corso suddetto in data 6
dicembre 2010, prot. entrata n. 53199, con cui viene richiesta
l'immediata emanazione del bando di concorso, in deroga alla
normativa vigente;

Decreta:


Art. 1


Indizione


E' indetto presso l'Universita' degli studi di Perugia pubblico
concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca di seguito
indicato:
scuola di dottorato in «scienze agrarie, veterinarie, ambientali
ed alimentari»;
dott. n. 18]: sviluppo rurale sostenibile, territorio e ambiente;
durata: 3;
borse disponibili: 2 (ateneo);
posti disponibili: 4;
universita' consorziate: -;
coordinatore: Casadei;
lauree richieste per l'ammissione: vecchio ordinamento:
«Biotecnologie agrarie-vegetali», «Economia ambientale», «Economia e
commercio», «Fisica», «Informatica», «Ingegneria (dati studenti
comuni a piu' corsi di laurea)», «Ingegneria civile», «Ingegneria
civile e difesa del suolo», «Ingegneria civile per la difesa del
suolo e pianificazione territoriale», «Ingegneria edile», «Ingegneria
edile-architettura», «Ingegneria forestale», «Ingegneria per
l'ambiente e il territorio», «Matematica», «Pianificazione
territoriale ed urbanistica», «Pianficazione territoriale urbanistica
ed ambientale», «Scienze agrarie», «Scienze e tecnologie agrarie»,
«Scienze e tecnologie alimentari», «Scienze e tecnologie delle
produzioni animali»; nuovo ordinamento - laurea specialistica in:
classi di laurea: 4/S - Architettura e ingegneria edile, 7/S -
Biotecnologie agrarie, 20/S - Fisica, 23/S - Informatica, 28/S -
Ingegneria civile, 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio,
45/S - Matematica, 50/S - Modellistica matematica fisica per
l'ingegneria, 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale, 64/S - Scienze dell'economia, 74/S - Scienze e gestione
delle risorse rurali e forestali, 77/S - Scienze e tecnologie
agrarie, 78/S - Scienze e tecnologie agro-alimentari, 79/S - Scienze
e tecnologie agrozootecniche, 82/S - Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio, 83/S - Scienze economiche per l'ambiente
e la cultura.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi. L'eventuale aumento del numero delle
borse di studio sara' determinato con decreto rettorale, prima
dell'espletamento delle prove di ammissione, e pubblicato all'albo
dell'Ateneo e nel sito web dell'Universita'.
Per quanto riguarda l'ammissione di idonei in soprannumero, si
rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, punto c), dall'art.
22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3, del regolamento d'Ateneo in
materia di scuole e di corsi di dottorato.
L'efficacia del presente bando e' condizionata alla ratifica da
parte del senato accademico del decreto rettorale n. 2632 del 3
dicembre 2010; pertanto ove il senato accademico non dovesse
ratificare il citato provvedimento, verrebbero meno l'istituzione ed
attivazione del corso di dottorato di ricerca in «Sviluppo rurale
sostenibile, territorio e ambiente», afferente alla scuola di
dottorato in «Scienze agrarie, veterinarie, ambientali ed
alimentari», XXVI ciclo - A.A. 2010/2011, e, conseguentemente, anche
il presente bando di ammissione al suddetto corso di dottorato.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione di cui al precedente articolo coloro i quali siano in
possesso, alla data di scadenza del presente bando, di diploma di
laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in
vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, come modificato dal
decreto ministeriale n. 270/2004, o di laurea specialistica o
magistrale, conseguita presso universita' italiane, in conformita' a
quanto precisato all'art. 1 del presente bando di concorso in merito
alle lauree richieste per l'ammissione, ovvero di analogo titolo
accademico conseguito presso universita' straniere, riconosciuto
equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini
dell'ammissione al corso.
I candidati con titolo di studio conseguito presso universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a consentire al consiglio della scuola interessata la dichiarazione
di equipollenza in parola, in particolare: il diploma di laurea, in
originale o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in
lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e relativa
dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza diplomatica o
consolare italiana competente per territorio nel Paese di
conseguimento del titolo.
Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta
documentazione non potranno essere considerate ammissibili.
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati A
e A1 (quest'ultimo solo in caso di richiesta di equipollenza), che
fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in
essi richiesti.

                               Art. 3 


Domande di ammissione


La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo lo schema allegato
(allegato A - allegato A1 nel caso di richiesta di equipollenza),
debitamente firmata, con firma autografa, a pena di esclusione, ed
indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di
Perugia - piazza dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia, dovra'
pervenire entro il termine perentorio del 20 dicembre 2010, mediante
il servizio postale o mediante consegna diretta all'ufficio
protocollo dell'Ateneo nei giorni ed orari di apertura dello stesso.
Ai fini del rispetto del termine perentorio del 20 dicembre 2010
per la presentazione della domanda di partecipazione, fara' fede solo
il timbro di arrivo del protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno
irricevibili le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorche'
spedite entro il termine del 20 dicembre 2010 prima indicato.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza
necessita' di autenticazione, in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita', pena
l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in corso di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiarare in calce alla
fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000:
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero telefonico,
il fax e l'indirizzo di posta elettronica, con espresso impegno a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, si richiede
l'indicazione di un recapito italiano o della propria Ambasciata in
Italia, eletta quale proprio domicilio;
2) indicazione del singolo ed esatto nome del corso di dottorato,
per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso per
l'ammissione;
3) la propria cittadinanza;
4) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini stranieri comunitari o extracomunitari);
5) il titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi dell'art. 1
quale requisito di ammissione, nonche' la data di conseguimento e
l'universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero il
titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) se conseguito
presso una universita' straniera;
6) la/e lingua/e straniera/e la cui conoscenza sara' oggetto
della prova di lingua in sede di prova orale;
7) la lingua in cui si chiede di sostenere tutte le prove di
esame (se diversa da quella italiana);
8) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
9) di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
borsa di studio M.A.E.;
10) di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana;
11) solo per i portatori di handicap: l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (si dovra' produrre, in allegato alla domanda
di partecipazione, idonea certificazione medica, in originale o copia
autenticata, attestante la disabilita' che da' diritto ai benefici
richiesti, a pena di decadenza dai benefici richiesti);
12) di accettare tutte le previsioni contenute nel presente
bando.
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della
corretta produzione della documentazione richiesta per l'ammissione
al presente concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa che
le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui
possono essere dichiarati stati, qualita' personali e fatti
tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono essere
dichiarati stati, qualita' personali, fatti che siano a diretta
conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato che la
fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un
titolo di studio, di un titolo di servizio e' conforme all'originale)
possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dai cittadini italiani e dai
cittadini dell'Unione europea; i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l'immigrazione e la
condizione dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che
l'utilizzabilita' delle dichiarazioni sostitutive suddette sia
consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di
provenienza, nei limiti di tali previsioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorieta' sono regolarmente rese se sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero se sono
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia (viene allegato al
bando uno schema di tali dichiarazioni: allegato B).
L'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora
dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
fotocopia di un documento di identita';
quietanza attestante il versamento di € 60,00 da effettuarsi su
apposito modulo (contraddistinto, oltre che dal nome del dottorato,
anche dal numero che il corso stesso ha come riferimento nel bando)
scaricabile al sito internet www.unipg.it/studenti «Dottorati di
ricerca» (in nessun caso si procedera' al rimborso del sopra citato
contributo);
titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme:
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in
Italia: certificazione, in originale o copia autenticata, o copia
dichiarata conforme all'originale, conformemente all'allegato B, ai
sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, ovvero autocertificazione resa mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso del titolo di studio posseduto, richiesto ai
sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, nonche' la data di
conseguimento, l'universita' che lo ha rilasciato e la relativa
votazione;
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio
all'estero: il diploma di laurea in originale o copia autenticata,
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato
(ove necessario) e relativa dichiarazione di valore a cura della
Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo, nonche' i documenti
utili a consentire al consiglio della scuola interessata la
dichiarazione di equipollenza (vedere N.B.);
i titoli valutabili in relazione al corso di dottorato di cui al
presente bando (vedere successivo art. 4), nel rispetto delle forme
di seguito specificate a pena di non valutazione:
originale o copia autenticata;
(limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati, vedere N.B.) copia
dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando
l'allegato B;
(limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati, vedere N.B.)
autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta',
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando l'allegato B; tale forma di
presentazione del titolo non e' valida per le tesi di laurea, le
pubblicazioni e le lettere di referenza, che presuppongono, ai fini
della valutazione, la lettura dei rispettivi contenuti;
ai titoli redatti in lingue diverse da quelle italiana, francese,
inglese, tedesca e spagnola, deve essere allegata una traduzione, in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui e' consentito (vedere
N.B.), redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal
candidato stesso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 utilizzando l'allegato B.
Le pubblicazioni sono valutabili se edite (ivi compresi gli
estratti di stampa) entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande. Per le pubblicazioni stampate in Italia
anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere stati adempiuti gli
obblighi di cui al decreto luogotenenziale n. 660/1945; se stampate
in Italia successivamente a tale data, deve essere stato effettuato
il deposito legale nelle forme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006, purche' prodotti secondo le
modalita' sopraindicate.
Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati,
comprese le pubblicazioni, deve essere riportata la dicitura:
«Domanda di ammissione al corso di dottorato di ricerca in
............................................. dell'Universita' degli
studi di Perugia - XXVI ciclo», nonche' il mittente.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non saranno prese in considerazione le domande e la
documentazione prevista dal presente articolo che non siano prodotte
nel termine stabilito dal presente decreto.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti all'ufficio
concorsi (numeri telefonici 075/5852219-2333 - e-mail:
rossana.ragni@unipg.it).
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilita' per
eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni
relative al concorso per cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi postali o
telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4 


Selezione per l'accesso


Corso di dottorato afferente alla scuola di dottorato in «Scienze
agrarie, veterinarie, ambientali ed alimentari» dottorato n. 18]:
Sviluppo rurale sostenibile, territorio e ambiente.
Selezione, per titoli ed esami, in cui:
sono titoli valutabili:
la tesi di laurea;
le pubblicazioni;
le esperienze professionali o altri titoli;
le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri;
le prove d'esami consistono in una prova scritta ed in un
colloquio, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica, nel settore o nei settori
scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato per
cui il candidato ha presentato domanda di ammissione. La prova orale
comprende anche la verifica della conoscenza di una o piu' lingue
straniere, mediante apposito colloquio, nel rispetto delle competenze
linguistiche indicate nella domanda di partecipazione.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 30 punti riservati ai titoli, 40 punti riservati alla prova
scritta e 30 punti alla prova orale. La commissione procede alla
determinazione, nella seduta preliminare, dei criteri di valutazione
dei titoli e delle prove d'accesso.
La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione prima
dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale
soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 28/40. La prova orale si intende superata
con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano. Tale richiesta del candidato e'
subordinata alla espressa accettazione da parte della commissione
giudicatrice, che sara' comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove d'accesso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale, la
commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
attribuito alle due prove e alla valutazione dei titoli.
Diario prove. Le prove d'esame si svolgeranno come segue:
prova scritta: 22 dicembre 2010, ore 14.30;
prova orale: 23 dicembre 2010, ore 10.30.
Le prove si svolgeranno presso un'aula del dipartimento di
ingegneria civile ed ambientale, sito presso la facolta' di agraria,
via Borgo XX Giungo n. 74 - Perugia.
Il presente diario ha valore di convocazione formale e, pertanto,
non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell'ora e nel
luogo di espletamento della prova sopraindicati comportera'
l'esclusione del candidato per rinuncia, qualunque ne sia la causa.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame di cui al
presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita', passaporto,
patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi,
tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione
dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
I verbali delle selezioni devono essere trasmessi
all'amministrazione che provvede con decreto rettorale
all'approvazione degli atti del concorso, ovvero al rinvio degli
stessi alla commissione per eventuali regolarizzazioni ed
integrazioni. Dopo l'approvazione, le graduatorie vengono pubblicate
sul sito web e all'albo dell'Universita'.
Ai candidati e' consentito l'accesso agli atti nei modi stabiliti
dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento di Ateneo in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
L'amministrazione puo' rinviare l'accesso al momento della
conclusione del concorso.

                               Art. 5 


Commissione giudicatrice


La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al corso
di dottorato di ricerca sara' formata e nominata in conformita' alla
normativa vigente presso l'Universita' degli studi di Perugia.
La commissione entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della nomina dovra' espletare tutte le prove concorsuali previste dal
bando di concorso.

                               Art. 6 


Ammissione al corso


La graduatoria di merito, approvata all'esito del presente
concorso, viene pubblicata sul sito web e all'albo dell'Universita'.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il
corso di dottorato. In caso di parita' di merito, ai fini della
graduatoria prevale il candidato piu' giovane di eta', ma per
l'assegnazione delle borse di studio prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non procedano
all'immatricolazione, ai sensi dell'art. 7 del presente bando, entro
il 30 dicembre 2010. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Per quanto riguarda l'ammissione di idonei in soprannumero, si
rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, punto c), dall'art.
22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3, del regolamento d'Ateneo in
materia di scuole e di corsi di dottorato.

                               Art. 7 


Documenti per l'immatricolazione


I candidati ammessi al corso devono presentare, entro il termine
perentorio del 30 dicembre 2010, i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al corso contenente:
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione
o corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato.
I cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
b) una fotocopia del documento di identita' in corso di
validita'.

                               Art. 8 


Borse di studio


Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione del corso di
dottorato di ricerca - XXVI ciclo, di cui al presente bando,
l'importo delle borse non puo' essere inferiore a quanto determinato
dall'art. 1, comma 1, lettera a), legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni. Esso e' aumentato del 50 per cento in caso
di soggiorno all'estero. Per le borse di studio finanziate da enti
esterni, l'eventuale incremento dell'importo conseguente ad
attuazioni di disposizioni legislative e/o regolamentari, sara'
corrisposto dall'Ateneo solo a seguito dell'effettiva erogazione da
parte dell'ente finanziatore.
Le borse sono assegnate dalla commissione giudicatrice secondo
l'ordine della graduatoria di merito. A parita' di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi della
normativa vigente.
Ove un vincitore borsista, rinunci in corso d'anno alla borsa,
questa verra' assegnata al primo vincitore non borsista, per la parte
residua. Nel caso di borsa finanziata in base ad un accordo con
soggetti pubblici e/o privati, in cui sia stato specificato un
progetto di ricerca, il dottorando subentrante dovra' accettare di
proseguire la ricerca finanziata. La rinuncia alla borsa s'intende
definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il corso.
L'assegnazione di una borsa per la frequenza di un corso e' di
regola compatibile con altri redditi, nei limiti stabiliti dalla
legge.
Se e' ammesso al corso un pubblico dipendente, il suo trattamento
e' quello previsto dalle leggi in materia.
La borsa e' erogata per l'intera durata del corso. Il pagamento
avviene al massimo ogni bimestre.
Ove una o piu' borse attribuite al corso non siano assegnate,
esse, su richiesta del consiglio della scuola, possono essere
utilizzate per la stessa scuola nel successivo ciclo. L'eventuale
importo residuo di una borsa, derivante da rinuncia od esclusione di
un dottorando, che non sia stata assegnata ad altro dottorando non
borsista, puo' essere utilizzato per aumentare i posti assegnati alla
medesima scuola nel ciclo successivo, qualora sia possibile integrare
il residuo. In caso contrario l'importo residuo sara' comunque
riassegnato l'anno successivo alla stessa scuola.

                               Art. 9 


Contributi per l'accesso e la frequenza


Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione del corso di
dottorato di ricerca - XXVI ciclo, di cui al presente bando,
l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso e' graduato secondo
fasce di condizione economica definite come segue:
dottorandi che non fruiscono di borse di studio o che fruiscono
di borse finanziate da soggetti pubblici o privati di cui all'art. 3,
comma 1, punto d), del regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di
corsi dottorato:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

dottorandi che non fruiscono di borse di studio finanziate con
fondi di cui alle lettere a), b) e c), comma 1 dell'art. 3 del
regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi dottorato:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

I dottorandi di cui alla prima tabella, per poter ottenere la
riduzione dell'importo del contributo devono presentare al momento
dell'iscrizione la documentazione relativa al reddito sui modelli
disponibili presso l'ufficio dottorato e assegni di ricerca e in rete
al sito www.unipg.it/studenti, alla voce dottorati di ricerca.

                               Art. 10 


Attivita' dei dottorandi


Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione del corso di
dottorato di ricerca - XXVI ciclo, di cui al presente bando, i
diritti ed i doveri del dottorando sono stabiliti dai regolamenti
delle scuole.
In ogni caso il dottorando ha diritto:
a) ad essere seguito da un tutore;
b) alla verifica annuale del suo progetto formativo e di ricerca;
c) alla sospensione della frequenza in caso di maternita' o di
grave malattia. Se la sospensione dura piu' di trenta giorni e'
sospesa anche l'erogazione della borsa, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
In ogni caso il dottorando ha il dovere:
a) di svolgere il programma formativo stabilito;
b) di non compiere attivita' incompatibili con la frequenza del
corso e comunque di rendere noto lo svolgimento di ogni ulteriore
attivita' compiuta che potrebbe essere incompatibile con la frequenza
del corso;
c) di presentare al collegio dei docenti, al termine di ogni
anno, la relazione sulle attivita' svolte e sullo stato di
avanzamento della ricerca;
d) d'iscriversi, se ammessi, all'anno successivo entro il 31
dicembre di ogni anno;
e) di non iscriversi contemporaneamente a piu' corsi o ad una
scuola di specializzazione;
f) di presentare, al termine del corso, una tesi di ricerca che
giunga ad esprimere una valutazione personale sui temi trattati;
g) di versare i contributi di cui all'art. 28 del presente
regolamento.
Il dottorando e' escluso:
a) in caso di giudizio negativo del collegio dei docenti espresso
a fine anno o per gravi inadempienze nell'attivita' di formazione;
b) in caso di svolgimento di attivita' incompatibili con la
frequenza del corso, fra le quali rientrano le prestazioni di lavoro
non autorizzate dal collegio dei docenti;
c) per assenze ingiustificate;
d) in caso di mancato pagamento dei contributi annuali.
L'esclusione e' deliberata dal collegio dei docenti e disposta
dal direttore della scuola. L'interessato puo' appellarsi, entro
quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, al senato
accademico che e' tenuto a deliberare nei successivi sessanta giorni
anche eventualmente per mezzo di una commissione appositamente
costituita.
L'esclusione comporta la revoca della borsa con l'obbligo di
restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno per cui e'
stato emesso il provvedimento. In ogni caso il dottorando
inadempiente non sara' ammesso a sostenere l'esame finale per il
conseguimento del titolo.

                               Art. 11 


Conferimento del titolo


Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione del corso di
dottorato di ricerca - XXVI ciclo, di cui al presente bando, il
titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si consegue a
seguito del superamento dell'esame finale, consistente nella
discussione pubblica della tesi da tenersi entro il 28 febbraio di
ogni anno. L'esame puo' essere ripetuto una sola volta, senza proroga
della borsa di studio. La tesi puo' essere redatta anche in lingua
straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Successivamente al rilascio del titolo, l'Universita' cura il
deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali
di Roma e Firenze.
Gli accordi di cooperazione interuniversitari internazionale
possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del
titolo.

                               Art. 12 


Restituzione della documentazione presentata per l'ammissione


I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla
data di pubblicazione all'albo dell'Universita' del provvedimento di
approvazione degli atti del concorso, non computando il periodo di
sospensione dei termini giudiziari, ed entro i successivi due mesi,
la restituzione della documentazione presentata.
La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a
persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra,
l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della
restituzione della documentazione.

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di gestione
della presente procedura e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli studi
di Perugia.

                               Art. 14 


Responsabile del procedimento


Responsabile del procedimento di cui al presente decreto e' la
dott.ssa Rossana Ragni - e-mail: rossana.ragni@unipg.it, tel.
075/5852219-2333 - fax 075/5855168.

                               Art. 15 


Pubblicita'


Il presente decreto verra' pubblicato all'albo ufficiale
dell'Ateneo, nel sito web al seguente indirizzo telematico:
http://www.unipg.it/studenti alla voce «dottorati di ricerca» e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».

                               Art. 16 


Disposizioni finali


Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alla
normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto
stabilito dal Regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi di
dottorato, emanato con decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008.
Perugia, 6 dicembre 2010

Il rettore: Bistoni

 

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