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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre capitani e due
tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle
armi dell'Arma aeronautica - Anno 2000.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.82 del 20/10/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E9843
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/11/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
le norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il
riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233, concernente il riordinamento
del ruolo servizi dell'Aeronautica militare e successive
modificazioni;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge
20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato nel giornale ufficiale del ministero della difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e
successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento delle attivita' amministrative e dei procedimenti
di decisione e controllo, e successive modificazioni e integrazioni,
in particolare la legge 16 giugno 1991, n. 191;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, concernente
le disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Tenuto conto delle esigenze ordinative e funzionali
dell'Aeronautica militare di indire un concorso, per titoli ed esami,
per il transito di ufficiali di complemento delle armi dell'Arma
aeronautica in ferma dodecennale nel corrispondente ruolo speciale
del servizio permanente;
Constatato che sussistono le condizioni per indire detto
concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
cinque ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale
delle armi dell'Arma aeronautica cosi' suddivisi:
tre capitani;
due tenenti.
2. Il concorso e' riservato ai capitani ed ai tenenti di
complemento del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica in
ferma dodecennale di cui all'art. 54, comma 4-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, cosi' come modificato dall'art.
21 del decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216.
3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare, a
domanda, i capitani e i tenenti di complemento del ruolo speciale
delle armi dell'Arma aeronautica provenienti dal ruolo naviganti che,
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di
cui al successivo art. 3, si trovino in servizio in quanto vincolati
alla ferma dodecennale prevista dall'art. 4 della legge 19 maggio
1986, n. 224, e che:
a) abbiano maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a 2
anni;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modificazioni.
2. Gli ufficiali dovranno inoltre essere riconosciuti in possesso
dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio
incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo del
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, da accertarsi ai
sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1990 e successive
modificazioni e integrazioni. Detta idoneita' dovra' essere mantenuta
fino alla data di transito nel servizio permanente.

                               Art. 3.
 
Compilazione ed inoltro delle domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere:
redatte in carta semplice, in duplice copia, utilizzando il
modello in Allegato "A", che costituisce parte integrante del
presente decreto, osservando le istruzioni riportate sul modello
stesso;
firmate per esteso dagli ufficiali interessati (la firma in
calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa,
non richiede l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione
comportera' la non ammissione al concorso;
presentate dagli ufficiali interessati, a pena di decadenza,
entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai comandi di appartenenza.
2. Nelle domande, indirizzate al Ministero della difesa -
direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione, via XX Settembre n.
123/A - 00187 Roma, gli ufficiali, consapevoli delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, dovranno indicare:
a) grado, cognome e nome, anzianita' di grado, data e luogo di
nascita, codice fiscale e reparto/ente di appartenenza;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto;
c) l'eventuale possesso di titoli di merito utili ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 7, non risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica;
d) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
tra quelli indicati nell'allegato "D" che costituisce parte
integrante del presente decreto;
e) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso.
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata a mezzo
telegramma al Ministero della difesa direzione generale per il
personale militare I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali -
2a sezione - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande
 
1. I Comandi interessati dovranno istruire le domande di
partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 degli
ufficiali alle loro dipendenze, provvedendo a:
a) certificare la data di presentazione, apponendo negli
appositi spazi in calce al documento il timbro dell'Ente, la data ed
il numero di protocollo;
b) controllare in via preliminare che la domanda sia compilata
in tutte le sue parti e in conformita' al modello di cui all'allegato
"A" al presente decreto;
c) redigere apposito documento caratteristico relativo
all'ufficiale, chiuso alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso per:
"Partecipazione al concorso per il transito nel ruolo speciale delle
armi dell'Arma aeronautica";
d) far compilare dall'organo sanitario competente la
dichiarazione medica di cui al modello in allegato "B". La data della
suddetta dichiarazione non dovra' essere anteriore a quella di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
e) comunicare telegraficamente alla direzione generale per il
personale militare I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali -
2a Sezione, entro il terzo giorno successivo alla scadenza del
termine di presentazione delle domande, i nominativi degli ufficiali
che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso;
f) far pervenire, a mezzo corriere, alla direzione generale per
il personale militare I Reparto 1a Divisione reclutamento ufficiali -
2a sezione, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo la scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui al precedente art. 3, comma 1:
l'originale della domanda di partecipazione al concorso, con
i relativi eventuali allegati, corredata della dichiarazione medica,
redatta in carta semplice su modello conforme al gia' citato allegato
"B" al presente decreto, attestante l'idoneita' psico-fisica del
candidato al servizio militare incondizionato quale ufficiale in
servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica;
fotocopia autenticata del libretto personale dell'ufficiale
completo ed aggiornato in tutte le sue parti;
fotocopia integrale autenticata dello stato di servizio
del-l'ufficiale;
dichiarazione di completezza della documentazione matricolare
e caratteristica dell'ufficiale, firmata dall'interessato;
g) custodire la seconda copia della domanda, con relativi
eventuali allegati;
h) informare tempestivamente la direzione generale per il
personale militare I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
2a Sezione di ogni variazione successiva riguardante la posizione
dell'ufficiale (promozione, trasferimento, collocamento in congedo e
recapito, invio frequenza corsi, provvedimenti medico-legali, etc.),
fino all'eventuale approvazione della graduatoria.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
commissione esaminatrice del concorso, composta da:
a) un ufficiale generale del ruolo delle armi dell'Arma
aeronautica, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello
del ruolo delle armi dell'Arma Aeronautica, membri;
c) un dipendente civile dell'amministrazione della Difesa
appartenente all'area funzionale "C", posizione non superiore a
"C/2", segretario senza diritto di voto.

                               Art. 6.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove di esame consisteranno in:
due prove scritte con quesiti a risposta sintetica;
una prova orale consistente in un colloquio sulle materie
riportate nell'allegato "C", che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Le due prove scritte del concorso, ciascuna della durata
massima di 6 ore, consistenti, la prima in quesiti a risposta
sintetica su argomenti di cultura generale attinenti a discipline
storiche, sociali e politico-geografiche e la seconda in quesiti a
risposta sintetica su argomenti di cultura tecnico-professionale,
avranno luogo, rispettivamente, nei giorni 21 e 22 novembre 2000
presso la sala riunioni internazionali del Palazzo Aeronautica -
viale dell'Universita' n. 4 - Roma, con inizio non prima delle ore 9.
Di eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
delle prove scritte del concorso sara' data comunicazione agli
interessati.
3. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, presso la
suddetta sede entro le ore 8,30 del giorno indicato al precedente
com-ma 2, muniti di carta d'identita' o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero o blu; la carta sara' fornita sul posto.
I candidati assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi non ammessi a sostenere la
prova stessa.
Per ogni prova scritta la commissione preposta formulera'
preventivamente, in adunata segreta, tre gruppi di quesiti a risposta
sintetica e li chiuderanno in distinti plichi sigillati. Prima
dell'inizio di ciascuna prova scritta uno dei candidati sara'
invitato a scegliere, mediante sorteggio, il gruppo di quesiti su cui
vertera' la prova.
Per quanto concerne le modalita' inerenti lo svolgimento delle
prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
citato nelle premesse.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna
delle prove scritte avranno riportato una votazione non inferiore a
70/100.
I candidati che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento delle stesse, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito, a partire dal
quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle prove,
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito via
XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma tel. 06/47355941.
4. La prova orale del concorso vertera' sulle materie e sui
programmi riportati nel gia' citato allegato "C" al presente decreto.
La stessa avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti
nella comunicazione inviata agli ammessi a mezzo lettera raccomandata
o telegramma presso il recapito indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
Tale comunicazione sara' estesa anche al comando dell'Ente di
appartenenza degli ufficiali.
5. La direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova, la facolta'
di riconvocare ad altra data gli ufficiali che, per documentate cause
di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale nel
giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/4827347)
entro il giorno stesso di convocazione, inviando documentazione
probatoria dei motivi dell'assenza.
6. Qualora per sopravvenute esigenze si rendesse necessario
modificare i giorni o la sede della prova orale, la Direzione
Generale per il personale militare provvedera' a darne tempestiva
comunicazione ai candidati a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
7. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato una votazione di almeno 70/100.
8. Gli ufficiali potranno fruire, compatibilmente con le esigenze
di servizio, della licenza straordinaria per esami fino ad un massimo
di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei quarantacinque
giorni a tale titolo spettanti. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa, di
norma, nell'intera misura per la preparazione alla prova orale,
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci
giorni, per la prova scritta.
Qualora l'ufficiale non sostenesse le prove d'esame per cause
dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
9. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove d'esame
indossando l'uniforme di servizio.
10. I candidati che per qualunque causa non dovessero presentarsi
alle prove d'esame nei giorni stabiliti, salvo quanto previsto dal
precedente comma 5 per la prova orale, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

                               Art. 7.
 
Titoli di merito
 
1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5
valutera' i seguenti titoli di merito, per i quali avra'
complessivamente a disposizione 45 punti cosi' ripartiti:
a) titoli di servizio: fino a 30 punti.
Sara' valutato il complesso delle qualita' militari e
professionali del candidato desumibili dai documenti matricolari e
caratteristici acquisite negli anni di servizio da ufficiale
dell'Aeronautica militare.
b) altri titoli: fino a 15 punti.
Sara' valutato ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza
risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla
domanda di partecipazione al concorso o dalle dichiarazioni
sostitutive eventualmente rese dai concorrenti.
Detti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande ed essere espressamente
indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
2. I titoli di merito saranno valutati dalla commissione
esaminatrice dopo le prove scritte di cui al precedente art. 6 e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati.

                               Art. 8.
 
Graduatoria di merito
 
1. La graduatoria di merito del concorso, nella quale gli idonei
saranno distinti in base al grado rivestito, sara' formata dalla
commissione sommando:
la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
il voto riportato nella prova orale;
il punteggio attribuito ai titoli di merito di cui al
precedente art. 7.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
3. A parita' di punteggio, nell'approvazione della graduatoria si
terra' conto dei titoli di preferenza dichiarati dal concorrente
nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                               Art. 9.
 
Nomina in servizio permanente effettivo
 
1. Gli ufficiali idonei che nella graduatoria di merito, distinta
in base al grado rivestito, siano compresi nel numero di posti di cui
al precedente art. 1, saranno dichiarati vincitori e nominati,
rispettivamente, tenenti o capitani in servizio permanente effettivo
del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica.
All'atto del transito, sara' applicata una detrazione di
anzianita' di due anni, senza effetto sul trattamento economico
percepito.
I vincitori del concorso saranno iscritti in ruolo con
l'anzianita' cosi' rideterminata ed a parita' di anzianita' secondo
l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli
speciali aventi uguale o maggiore anzianita'.
2. La nomina a tenente o capitano in servizio permanente
effettivo sara' conferita con successivo decreto presidenziale,
subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri eventualmente prescritta dalle norme
finanziarie vigenti e all'accertamento, anche postumo, dei requisiti
di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 2, comma 1,
del presente decreto.
3. La direzione generale per il personale militare si riserva di
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dagli ufficiali risultati vincitori del
concorso nella domanda di partecipazione al concorso medesimo e nelle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
5. Gli ufficiali transitati in servizio permanente effettivo del
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica mantengono l'obbligo
di completamento della ferma dodecennale precedentemente contratta.

                              Art. 10.
 
Riscatto dei servizi resi
 
1. I vincitori, nominati ufficiali in servizio permanente
effettivo del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica,
possono chiedere a domanda il riscatto dei servizi prestati ai fini
della liquidazione dell'indennita' di buonuscita I.N.P.D.A.P. e
dell'indennita' supplementare della cassa ufficiali, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 19 maggio 1986, n. 224, citata
nelle premesse.

                              Art. 11.
 
Esclusioni
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti.

                              Art. 12.
 
Corso istruzionale
 
1. I vincitori del concorso che avranno accettato la nomina
frequenteranno un corso di aggiornamento con le modalita' e della
durata stabilite dall'Aeronautica militare.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa direzione generale per il personale
militare I reparto, 1a divisione reclutamento ufficiali, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2000
Il tenente generale: Simeone

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