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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Selezione pubblica per l'assunzione di sette unita' di personale con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di
due anni, con orario di lavoro a tempo pieno, da destinare
nell'ambito dell'area B, posizione economica B3, all'espletamento
delle attivita' di supporto nel settore della ricerca.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 2/9/2005
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:05E05092
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:7
Scadenza:3/10/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           Dipartimento per la programmazione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione
 
IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse umane del ministero
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare gli articoli 35 e 36;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuativo
della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»,
con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 37 del citato
decreto legislativo n. 165/2001, al fine di garantire pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, relativa a norme in materia
di servizio di leva e servizio civile in sostituzione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente le nuove norme
sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, ed in particolare l'art. 1
che, nel quadro degli interventi finanziari per l'universita' e la
ricerca, prevede assunzioni di personale a tempo determinato;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto «Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Accertata la disponibilita' di 7 posti, per l'assunzione di un
pari numero di personale con contratto di lavoro a tempo determinato
da destinare all'espletamento delle attivita' di supporto del settore
ricerca, stabilite dall'art. 1 della citata legge n. 315/1998,
disponibilita' derivante dalla scadenza dei contratti dei vincitori
della selezione indetta con D.D.G. 24 marzo 2003 (4 posti) e dalle
vacanze risultanti dall'esito della selezione indetta con D.D.G.
26 giugno 2004 (3 posti);
Ravvisata, quindi, l'esigenza di effettuare le assunzioni a tempo
determinato di 7 unita' di personale da destinare allo svolgimento
delle attivita' di supporto alla realizzazione dei programmi di cui
alla menzionata legge 315/1998;
Ritenuto che l'eccezionalita' di tali interventi consente di
fissare in due anni la durata delle assunzioni di cui trattasi;
Accertata la disponibilita' dei fondi necessari per la copertura
finanziaria delle sopra citate assunzioni, che andra' a gravare sul
fondo appositamente istituito dall'art. 1, 1° comma, lettera d),
della legge 3 agosto 1998, n. 315, per gli interventi di supporto
alla ricerca;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetta una selezione pubblica per l'assunzione di 7 unita' di
personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di due anni, con orario di lavoro a tempo pieno, pari a
trentasei ore settimanali, da destinare all'espletamento delle
attivita' di supporto nel settore della ricerca, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 3 agosto 1998, n. 315.
Detto personale sara' inquadrato, per la durata del contratto a
tempo determinato, nell'area B, posizione economica B3, del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
«Ministeri».

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione alla selezione pubblica di cui all'art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) eta' non inferiore agli anni 18;
2) cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
3) diploma di maturita' di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado. I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero,
dovranno gia' essere stati riconosciuti ed attestati, dalla
competente autorita', equipollenti a quelli previsti, in base ad
accordi internazionali o in base alla normativa vigente;
4) idoneita' fisica all'impiego;
5) posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
6) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano
esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure che
siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della
vigente normativa contrattuale.
I candidati comunitari di cittadinanza diversa da quella italiana
devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, anche i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
 
La domanda di ammissione alla selezione, da presentare in carta
semplice, deve essere redatta in modo conforme allo schema allegato
1) al presente bando, e dovra' essere inviata a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento o con posta celere con avviso di
ricevimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca - Dipartimento per la Programmazione Ministeriale, del
Bilancio, delle Risorse Umane e dell'Informazione - Direzione
generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari
Generali - Ufficio Secondo - Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami».
Non verranno prese in considerazione le domande di ammissione
alla selezione non conformi allo schema allegato 1), ne' le domande
prive di sottoscrizione con firma autografa.
Parimenti, non verranno prese in considerazione le domande
inoltrate in ritardo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile
al candidato.
Ai fini dell'accertamento della tempestivita' nella presentazione
della domanda, fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per richiedere, in relazione al
proprio handicap, i benefici previsti dall'art. 20 della medesima
legge, con riguardo all'ausilio necessario nonche' all'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di
esame, dovranno corredare la domanda con una certificazione,
rilasciata da apposita struttura sanitaria, nella quale vanno
specificati gli elementi essenziali utili, per porre
l'Amministrazione nelle condizioni di predisporre per tempo i mezzi e
gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla
selezione.
La firma in calce alla domanda deve essere apposta
dall'interessato in forma leggibile e per esteso e non necessita di
autentica. Alla domanda dovra' essere allegato, in carta semplice,
copia di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione giudicatrice sara' cosi' composta: un dirigente o
equiparato, con funzione di presidente, due esperti nelle materie
oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato appartenente all'Area C. La commissione sara' nominata con
successivo provvedimento del Direttore Generale per le Risorse Umane
del Ministero, Acquisti e Affari Generali.

                               Art. 5.
 
Modalita' di svolgimento delle procedure Preselezione e prova
selettiva
 
Al fine di garantire l'imparzialita' ed assicurare economicita' e
celerita' di espletamento delle procedure, la prova selettiva sara'
preceduta da una preselezione dei candidati sulla base dei titoli,
dichiarati ed allegati dai medesimi nella domanda. Saranno ammessi
alla prova selettiva un numero di candidati pari a 10 volte il numero
dei posti, individuati al precedente art. 1 del presente avviso,
fermo restando che tutti coloro che avranno conseguito il medesimo
punteggio dell'ultimo candidato ammissibile rientreranno nel novero
dei candidati ammessi a sostenere la prova selettiva.
Preselezione: ai fini dell'attribuzione del punteggio, nella fase
di preselezione, l'Amministrazione prendera' in considerazione
esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda e ad essa
obbligatoriamente allegati.
Verra' quindi predisposta apposita graduatoria, utilizzando i
criteri di seguito elencati:
a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio
richiesto. E' attribuito un punteggio fino al massimo di punti 4 in
relazione alla votazione conseguita, espressa in sessantesimi o in
centesimi, secondo quanto sotto specificato:
da 36/60 a 41/60 oppure da 60/100 a 69/100 punti 1;
da 42/60 a 47/60 oppure da 70/100 a 79/100 punti 2;
da 48/60 a 53/60 oppure da 80/100 a 89/100 punti 3;
da 54/60 a 60/60 oppure da 90/100 a 100/100 punti 4;
b) precedenti rapporti di lavoro e di impiego di dipendenza,
contratti di collaborazione e contratti a termine con le
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del decreto legislativo
del 30 marzo 2001, n. 165, a tempo determinato, purche' non conclusi
per demerito:
punti 0,50, fino ad un massimo di punti 3, per ciascun
periodo continuativo di novanta giorni di servizio a tempo
determinato;
ulteriori 0,50 punti, fino a un massimo di punti 3, per
ciascun periodo continuativo di 90 giorni di servizio a tempo
determinato prestato nel settore della ricerca nel M.I.U.R. oppure
nell'ambito del Comparto ricerca.
Prova selettiva: La prova selettiva, tesa ad accertare il grado
di professionalita' necessario per il raggiungimento degli
obiettivi,consistera' nella soluzione, in tempi predeterminati, di
appositi quiz a risposta multipla, su temi specifici, formulati dalla
commissione, concernenti le materie indicate nel programma allegato
al presente avviso, in un colloquio sulle medesime materie, nonche'
in una traduzione dalla lingua straniera prescelta dal candidato tra
Inglese, Francese, Spagnolo o Tedesco (allegato 2).
Per la valutazione della prova la commissione dispone
complessivamente di 10 punti: essa si intende superata qualora il
candidato riporti una votazione non inferiore a 7 decimi.

                               Art. 6.
 
Comunicazione ai candidati ammessi alle prove
 
Questo Ministero comunichera', con raccomandata a.r., ad ogni
singolo candidato ammesso a sostenere la prova selettiva, il giorno,
l'ora ed il luogo dove si svolgera' la prova di esame.
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                               Art. 7.
 
Graduatoria generale di merito
 
Al termine delle procedure di selezione, la commissione
esaminatrice formulera' la graduatoria generale di merito, sommando
la votazione conseguita nelle prove selettive ed il punteggio
relativo ai titoli prodotti, valutati nella preselezione.
A norma dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191, a parita' di punteggio, precede nella graduatoria il
candidato piu' giovane di eta'.
La graduatoria generale di merito sara' pubblicata sul sito del
MIUR: http//www.miur.it>

                               Art. 8.
 
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro
 
I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti,
all'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale,
saranno invitati a presentare, entro trenta giorni, i seguenti
documenti in regola con le norme vigenti su bollo:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestanti il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione pubblica:
cittadinanza;
godimento dei diritti politici oppure i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
mancanza di condanne penali oppure l'esistenza di condanne
penali riportate, precisando eventuali provvedimenti di amnistia,
perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, etc., anche se
nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere indicati, qualsiasi sia la loro natura;
2) certificato rilasciato da una A.S.L. oppure da ufficiale
sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto
e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo
nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da
qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne specifica
menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare
l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e
regolare rendimento di lavoro.
Il documento di cui al punto 2) dovra' essere di data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a
produrlo.
La capacita' lavorativa dei portatori di handicap e' accertata
dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori della selezione; colei o colui che non sia
riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla
visita viene dichiarato decaduto e depennato dalla graduatoria dei
vincitori della selezione;
3) dichiarazione attestante l'assenza di altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di situazioni di incompatibilita' di cui
all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001; l'eventuale
esistenza di situazioni di incompatibilita' obbliga il vincitore ad
optare per il nuovo impiego e a presentare la relativa dichiarazione
di opzione.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipula del
contratto, oppure si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi.
I certificati rilasciati ai cittadini stranieri dalle competenti
autorita' dello Stato di appartenenza devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata e conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, oppure da un traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del
codice penale e, nei casi piu' gravi, possono comportare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 9.
 
Assunzione in servizio
 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto «Ministeri», un contratto finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato - Area
B, posizione economica B3.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni caso
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne ha costituito
il presupposto.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' regolato dal
contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto e di
amministrazione, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie.
Il rapporto di lavoro e' immediatamente risolto in caso di
mancata assunzione in servizio del vincitore nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento; in tal caso
l'Amministrazione, valutati i motivi - compatibilmente con le
esigenze di funzionamento dei propri uffici -, proroga il termine per
l'assunzione.
Il rapporto di lavoro instaurato a tempo determinato non potra'
convertirsi in alcun caso in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il trattamento economico spettante ai vincitori all'atto
dell'assunzione in servizio corrisponde all'importo iniziale
dell'area B, posizione economica B3.
Il periodo di prova ha la durata di quattro settimane; decorso
tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.

                              Art. 10.
 
Norma finale
 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati per le finalita' di gestione della procedura selettiva e
dell'eventuale rapporto di lavoro. Per eventuali ulteriori
informazioni rivolgersi al Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione
Ministeriale, del Bilancio, delle Risorse Umane e dell'Informazione -
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e
Affari Generali Ufficio Secondo viale Trastevere 76/A - 00153 Roma.
Roma, 23 agosto 2005
Il direttore generale: Bruno Pagnani

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