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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi n. 500 posti di
allievo agente di polizia penitenziaria maschile, riservato, ai
sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.86 del 29/10/2010
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:0E009213
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/11/2010
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato dalla legge
1° febbraio 1989, n. 53 e di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2001, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina
transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive modificazioni;
Visto l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche);
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331) e successive modificazini/integrazioni
introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore);
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'art. 16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo»;
Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001,n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno
capo alla diretta responsabilita' gestionale del Direttore Generale
del personale e della formazione del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale
del personale e della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;
Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
Finanziaria 2010»;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di n. 500 allievi agenti della polizia
penitenziaria maschile riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno
ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge,
in servizio o in congedo;

Decreta:


Art. 1


Posti disponibili per l'assunzione


1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a
complessivi n. 500 posti di allievo agente di polizia penitenziaria
maschile, riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto
2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge,
che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato
o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno
nelle Forze Armate.
2. In ragione delle esigenze degli istituti penitenziari il
personale cosi' reclutato sara' destinato a prestare servizio
immediatamente negli istituti penitenziari posti nei seguenti
provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria nella
misura di seguito indicata e ferma restando la facolta' di modifiche
con ulteriore eventuale provvedimento, sulla base del mutamento delle
esigenze che dovesse verificarsi, i posti sono cosi' ripartiti.

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

3. Numero 5 posti sono riservati, subordinatamente al possesso
degli altri requisiti, ai candidati che abbiano conseguito
l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione agli istituti
penitenziari della provincia di Bolzano. Nella domanda i concorrenti
dovranno obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o
tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati,
qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in
ordine di graduatoria. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752.
4. L'Amministrazione Penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2010-2011.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per la partecipazione


1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge
relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici
impieghi;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute
nell'art. 14, comma 1, lettera n), n. 1 della legge 15 dicembre 1990,
n. 395 e negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 165. Il rapporto altezza -
peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione
del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia
atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
2) I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3 


Esclusione dal concorso


1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva
in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal
concorso con decreto del Direttore Generale del personale della
formazione.
7. Non sono ammessi al concorso, i candidati che abbiano svolto
servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma
breve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA);
8. Non sono ammessi al concorso i candidati che, nello stesso
anno, abbiano gia' presentato domanda di partecipazione ad altri
concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di
Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare della
Croce Rossa.

                               Art. 4 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei
confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria -
Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento.
5. Il Responsabile del trattamento e' il dirigente per la
Direzione generale del personale e della formazione preposto alla
gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria.

                               Art. 5 


Domanda di partecipazione


1. Le domande di partecipazione al concorso, sono
obbligatoriamente redatte sull'apposito modello come da fac-simile e
allegato al presente bando e, altresi', disponibile sul sito web
http://www.polizia-penitenziaria.it/ .
2. I soli candidati in servizio nelle Forze armate quali
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), impiegati in
missione all'estero, potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia'
citato allegato.
3. La domanda sottoscritta degli interessati, deve essere
trasmessa entro e non oltre il termine di giorni trenta, che decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», al Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale
del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi polizia
penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
4. La domanda di cui al comma 3 e' inoltrata:
a) per il personale impiegato in Italia, al Comando di Corpo
presso il quale il candidato presta servizio che provvedera' alla sua
trasmissione all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo;
b) per il personale impiegato in missione all'estero, presso il
Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende che provvedera'
alla sua trasmissione con il mezzo piu' celere. Dell'avvenuta
presentazione della domanda fara' fede la ricevuta rilasciata dal
Comando del Reparto cui essa viene presentata;
c) per i candidati in congedo, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento all'indirizzo di cui al comma 3) del presente
articolo. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'Ufficio
postale accettante. L'avviso di ricevimento dovra' essere conservato
dal candidato, al fine di documentare l'avvenuto invio della domanda
entro i termini prescritti. Sulla busta, sul tagliando di spedizione
e sull'avviso di ricevimento deve essere riportato il seguente
codice: VFP1/03;
d) per i candidati in congedo residenti all'estero, tramite la
competente autorita' diplomatica o consolare che provvedera' a
trasmetterla all'indirizzo di cui al comma 3).
5. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il
giorno iniziale e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza
e' prorogata al primo giorno seguente non festivo.
6. Nella presentazione delle domande:
a) i Comandi di Corpo interessati per i militari in servizio
dovranno compilare ed inoltrare all'indirizzo di cui al comma 3) del
presente articolo, unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, copia conforme dell'attestato di servizio previsto dal
decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005, come da fac-simile in
allegato 2, chiuso tassativamente alla data di scadenza di
presentazione delle domande. Domande ed attestati senza essere
spillati dovranno essere recapitati all'indirizzo di cui al comma 3)
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
scadenza della domanda;
b) i candidati in congedo di cui al precedente comma 3) lettere
c) e d), dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di
partecipazione al concorso copia dell'attestato di servizio previsto
dal decreto Ministeriale 28 luglio 2005, come da fac-simile in
allegato 2, rilasciato dall'ultimo Reparto/Ente di servizio all'atto
del congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1).
7. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non
risponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi
postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad
eventi di forza maggiore.

                               Art. 6 


Compilazione della domanda


1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda di cui all'art. 5 dopo aver preso visione delle
disposizioni previste dal presente bando, di cui sottoscrive la piena
conoscenza. Nel modello deve essere indicata dal concorrente,
nell'apposito campo «Codice Concorso» in alto a sinistra, la sigla
«VFP1/03».
2. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a segnalare
tempestivamente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento -
con dichiarazione sottoscritta, completa di copia fotostatica di un
proprio documento di identita' in corso di validita':
ogni variazione di indirizzo;
ogni cambio di Reparto di appartenenza ;
l'eventuale congedamento da volontario in ferma prefissata di
un anno (VFP1) con la relativa data all'indirizzo di cui al comma 3)
dell'art. 5 del presente bando.
3. Il concorrente, con la sottoscrizione della domanda esprime il
consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo
riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale e si
assume le responsabilita' penali ed amministrative per eventuali
dichiarazioni mendaci.

                               Art. 7 


Comunicazione agli aspiranti


1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - tutte le
comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
3. In nessun caso l'Amministrazione si assume responsabilita'
circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o
tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata
ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre
comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.

                               Art. 8 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d'esame di cui al successivo art. 9 del presente decreto, nominata
con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione,
e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica
non inferiore a dirigente penitenziario e da altri quattro funzionari
del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica
non inferiore all'ottava ovvero un funzionario dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente all'area terza.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area terza.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del Presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, sono nominati un presidente supplente, quattro
componenti supplenti e un segretario supplente, con decreto del
Direttore Generale del personale e della formazione.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la Commissione con successivo decreto puo' essere integrata
di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni.

                               Art. 9 


Prova d'esame


1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti
di un idoneo documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso,
per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce
requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso,
nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 21
dicembre 2010, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto
rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito
http://www.polizia-penitenziaria.it/ .
2. La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
3. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie
di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo.
5. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
6. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
7. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
8. La prova si intende superata dai candidati che abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi.
9. Ferma restando le riserve di cui all'art. 1 del presente
bando, sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo
art. 11, i candidati risultati idonei alla prova scritta e
classificatisi tra i primi 2000 in ordine di merito, sono, inoltre,
ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente collocatosi all'ultimo posto. Qualora il numero degli
idonei al termine degli accertamenti di cui al successivo art. 11
risulti inferiore al numero dei posti a concorso, l'Amministrazione
si riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di
candidati risultati idonei alla prova culturale.

                               Art. 10 


Modalita' di svolgimento della prova


1. Durante la prova d'esame, e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della Commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare seco
carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e
con l'esterno.
3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso
dal concorso.
4. L'esito della prova culturale e' comunicato unicamente ai
candidati ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.

                               Art. 11 


Accertamenti psico-fisici


1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati non esclusi
dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo,
giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla
visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del
Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero
della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n.
443/92.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area terza.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta ai sensi
del quarto comma dell'art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art.
120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal Direttore Generale del personale e della formazione.

                               Art. 12 


Accertamenti attitudinali


1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di
una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario, e composta
da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto
Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero
da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area terza.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con
decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del
Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico individuabile
secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e composta da due
dirigenti penitenziari in qualita' di componenti.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore Generale del personale e della formazione.

                               Art. 13 


Documentazione Amministrativa


1. Ai candidati risultati idonei alla prova selettiva, verranno
loro trasmessi tramite posta due modelli appositamente predisposti
dall'Amministrazione penitenziaria:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte
dal candidato e consegnato in sede di esame di accertamento
psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non
autenticata del proprio documento d'identita', con il quale egli
attesti i requisiti per la partecipazione alle riserve dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso e quelli necessari per
dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o
preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi'
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni speciali di legge
vigenti;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

                               Art. 14 


Graduatoria di merito


1. Ultimata la prova d'esame e i successivi accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, la Commissione di cui all'art. 8 redige
per i soli aspiranti idonei alle prove la graduatoria di merito
secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;
b) i titoli di seguito indicati da desumere dall'attestato di
servizio previsto dal comma 4 dell'art. 5, del presente bando e
dichiarati dai candidati in sede di presentazione di domanda di
partecipazione al concorso:
valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di
Volontario in ferma prefissata di un anno;
missioni in teatro operativo fuori area;
valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica;
riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
titoli di studio;
conoscenza accertata secondo standard Nato, di una o piu'
lingue straniere;
esito dei concorsi di istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
eventuali altri attestati e brevetti.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
4. I titoli valutati, ed i relativi punteggi sono riportati su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti
del concorso.

                               Art. 15 


Graduatoria finale


1. Il Direttore Generale del personale e della formazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze previste dall'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita', e' data preferenza al candidato
piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15
maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n.
191.
4. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia con
avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le impugnazioni previste dalla legge.

                               Art. 16 


Corsi di formazione e assegnazione


1. I vincitori del concorso, sono nominati allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del
personale e della formazione e avviati a frequentare un corso
preordinato alla loro formazione professionale, nei modi previsti
dall'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
successive modificazioni.
2. Superati gli esami finali sono nominati agenti del Corpo
stesso e sono assegnati agli Istituti dell'Amministrazione
penitenziaria posti nelle sedi indicate nell'art. 1.
3. I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
4. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
sono dichiarati decaduti dalla nomina.
5. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al
precedente art. 1 comma 3, una volta superati gli esami finali del
predetto corso di formazione, sono assegnati come prima sede di
servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli Organi di
tutela.
Roma, 7 ottobre 2010

Il direttore generale: Turrini Vita

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