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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 2/8/2016
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:16E03793
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per la programmazione, il coordinamento
e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente «Istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega
al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare
l'art. 1, comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura
di chiamata di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti
dall'art. 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge,
come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
prorogato al 31 dicembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni,
concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico
disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi
dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante Rettifica relativa
all'Allegato D al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei
professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, «Regolamento recante criteri e
parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita'
di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi
dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 19 giugno 2012, con il quale e' stato approvato lo
Statuto del Consorzio CINECA;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale e' stato
costituito il Comitato tecnico per la validazione delle procedure
informatiche da utilizzare ai fini dell'abilitazione scientifica
nazionale;
Visto l'esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del
predetto Comitato tecnico, nelle quali e' stata effettuata la
validazione delle menzionate procedure informatiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo Unico in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 luglio 2016, n. 602, recante «Determinazione dei
valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del
decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120»;
Vista la nota direttoriale del 14 giugno 2016, con la quale la
direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il
finanziamento delle istituzioni della formazione superiore ha chiesto
alla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) di
provvedere alla formulazione della proposta della lista degli atenei
idonei ad ospitare i lavori delle commissioni di abilitazione;
Vista la nota della CRUI del 27 luglio 2016, avente ad oggetto la
proposta delle universita' da sorteggiare quali sedi per le procedure
di abilitazione scientifica nazionale;
Visto l'esito del sorteggio effettuato in data 28 luglio 2016 al
fine di individuare le Universita' sedi per le procedure di
abilitazione scientifica nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 1531 del 29 luglio 2016, con il
quale e' stata avviata la procedura per la formazione delle
commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia;

Decreta:


Art. 1


Oggetto della procedura


1. Ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 95/2016, e' indetta la procedura per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore
concorsuale di cui al decreto ministeriale 855/2015 come da Allegato
1 al presente decreto.

                               Art. 2 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui
all'articolo 1, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 95/2016, durante tutto l'anno e secondo i termini di
seguito indicati:
a) I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro e non oltre le ore
15.00 (ora italiana) del 2 dicembre 2016;
b) II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro e
non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 3 aprile 2017;
c) III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro e non
oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 4 agosto 2017;
d) IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro e non
oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 5 dicembre 2017;
e) V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro e non
oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 6 aprile 2018.
2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere
presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata
dal Comitato Tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 95/2016, accessibile dal sito
http://abilitazione.miur.it. La domanda e' compilata in lingua
italiana o in lingua inglese ed e' presentata con le seguenti
modalita':
a) per i professori e ricercatori in servizio presso le
universita' italiane, mediante l'apposita sezione presente nel «sito
docente» (https://loginmiur.cineca.it/). In tal caso saranno altresi'
utilizzate le informazioni gia' presenti con riferimento a ciascun
candidato;
b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla
lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente
nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/).
3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di residenza;
e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle
comunicazioni relative alla presente procedura;
f) per i professori e i ricercatori in servizio presso le
universita' italiane il settore concorsuale e il settore scientifico
disciplinare di afferenza;
g) indicazione del settore concorsuale nell'ambito di quelli di
cui all'Allegato 1 al presente decreto, e della fascia dei professori
universitari per cui si presenta la domanda di partecipazione.
4. La domanda e' corredata dai seguenti elementi:
a) indicazione di eventuali periodi di congedo obbligatorio con
la relativa certificazione;
b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai
sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 120/2016, nel numero massimo
previsto all'Allegato B del medesimo decreto, riportato all'Allegato
2 del presente decreto, con l'indicazione di quelle soggette a
copyright ; le pubblicazioni, a pena di esclusione, devono essere
caricate in formato elettronico (.pdf);
c) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della valutazione
dell'impatto della produzione scientifica (Allegato A del D.M.
120/2016 - titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui
agli Allegati C e D del D.M. 120/2016 e con riferimento
esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti, tenuto conto
che:
i. per i settori concorsuali bibliometrici, l'elenco include
esclusivamente le pubblicazioni correttamente associate e
convalidate, a cura del candidato, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono
prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta
associazione;
ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, l'elenco deve
essere integrato dalla copia anastatica caricata in formato
elettronico (.pdf) delle pagine della pubblicazione o di altra
documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per gli articoli su
rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice
ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele)
l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono
prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta
attestazione.
d) elenco dei titoli posseduti di cui all'Allegato A del D.M.
120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), eventualmente integrato
dalla documentazione attestante gli stessi, da caricare in formato
elettronico (.pdf);
e) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento dei dati
personali e alla pubblicazione sul sito del Ministero nella parte
riservata alle procedure di abilitazione dell'elenco dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla procedura
di abilitazione, del giudizio collegiale e dei giudizi individuali
espressi dalla competente commissione nazionale, dei pareri pro
veritate secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto
del decreto legislativo n. 196 del 2003; dalla dichiarazione di
essere a conoscenza che, in caso di accertamento da parte
dell'Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in
domanda e rilevanti ai fini dell'abilitazione, il candidato potra'
essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura e l'abilitazione
eventualmente conferita potra' essere revocata.
5. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere
perfezionata attraverso l'invio della relativa scheda di sintesi,
generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in
lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro
che optano per la compilazione della domanda in lingua inglese),
secondo una delle seguenti modalita':
a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalita'; in questo caso la
predetta scheda di sintesi dovra' essere firmata e poi caricata per
l'invio elettronico in formato «.p7m» tramite l'apposita sezione
della procedura telematica;
b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda
da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in formato
elettronico (.pdf) del proprio documento di identita'; entrambi i
documenti devono essere caricati e inviati tramite l'apposita sezione
della procedura telematica.
Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano
state redatte e presentate in modalita' diverse da quelle indicate.
6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. n. 445 del 2000. Il
Ministero si riserva la facolta' di verificare la correttezza di
quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con
conseguente esclusione del candidato in caso di dichiarazioni non
veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione.
7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per
piu' di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a
presentare una domanda distintamente per ogni fascia e settore
concorsuale.
8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la
presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, decorre il
termine di venti giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente
di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4, lettera c),
sono calcolati i valori degli indicatori dell'attivita' scientifica
di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del
quadrimestre e che sono resi noti ai candidati attraverso la
pubblicazione sul sito docente (https://loginmiur.cineca.it/) di
ciascun candidato. Il candidato e' tenuto a collegarsi al predetto
sito docente con le stesse credenziali utilizzate per la
registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere
visione del valore dei propri indicatori di impatto della produzione
scientifica. Nessun avviso sara' inviato dall'Amministrazione al
candidato. I suindicati indicatori relativi a ciascun candidato
devono essere confrontati con i valori-soglia riferiti al settore
concorsuale per il quale e' stata presentata domanda, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del presente decreto.
9. Il candidato puo' ritirare la propria domanda di
partecipazione entro e non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione
degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro della domanda
puo' essere presentato dal candidato esclusivamente con le stesse
modalita' telematiche previste per la presentazione della stessa.
10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall'articolo 7, comma
6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili
istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 3 


Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori per i candidati
all'abilitazione scientifica nazionale


1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati
all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato C, comma
2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali
bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali
e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1,
lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati
all'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'Allegato D, comma
2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali
non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli
temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 2 e 4,
comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.
3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati
e ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si
applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.M. 602/2016.

                               Art. 4 


Sedi delle procedure


1. Le universita' sedi delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, sono indicate,
per ciascun settore concorsuale, nell'Allegato 1 al presente decreto.
Con motivata richiesta della Commissione e compatibilmente con il
rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche
della sede ospitante la procedura.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle
procedure.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita' nomina,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne
assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa
vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' relative alle fasi
della procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione
sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'
statali e del contributo di funzionamento delle Universita' non
statali legalmente riconosciute.

                               Art. 5 


Lavori delle commissioni


1. Ciascuna commissione si insedia entro quindici giorni dal
decreto di nomina presso l'universita' in cui si espletano le
procedure di abilitazione, ed elegge tra i propri componenti il
presidente e il segretario. Nella stessa riunione, la commissione,
prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalita'
organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei
titoli per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte
per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal D.M. 120/2016.
In particolare, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, la
commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla
specificita' del settore concorsuale e distintamente per la prima e
per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui
all'allegato A, del D.M. 120/2016, ai numeri da 2 a 11 e ne
definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha
validita' per l'intera durata dei lavori della commissione, anche nel
caso in cui uno o piu' commissari siano sostituiti e puo' essere
rivista solo nel caso in cui la commissione decada per il mancato
rispetto dei termini di conclusione delle valutazione dei candidati.
Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due
giorni al responsabile unico del procedimento individuato ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, il quale, coaudiuvato dal Ministero, ne
assicura la pubblicita' sul sito dedicato alle procedure di
abilitazione per tutta la durata dei lavori. La predetta
pubblicazione, in ogni caso, e' effettuata entro cinque giorni dalla
comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
determinazioni deliberate dalla commissione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il
termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la
commissione accede per via telematica alle domande dei candidati
contenenti l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
nonche' la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo
2. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite
codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno
dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni
soggette a copyright da parte dei commissari avviene nel rispetto
della normativa vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del
diritto d'autore.
3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una
fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati
valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico
disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.M. 602/2016,
si prevede:
a) per i candidati afferenti al settore scientifico disciplinare
per cui sono stati individuati valori-soglia differenziati,
l'applicazione di tali valori-soglia;
b) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un
settore scientifico disciplinare per il quale non sono stati
individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione dei
valori-soglia del settore concorsuale;
c) per i restanti candidati, l'applicazione dei valori-soglia del
settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui
alla lettera a) nel caso in cui il candidato presenti un profilo
coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La
valutazione di detta coerenza e' di competenza della commissione che,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di
presentazione della domanda, indica, dandone sintetica motivazione,
nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che
sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli
indicatori di cui all'articolo 2, comma 8.
4. La commissione, nello svolgimento dei lavori, puo' avvalersi
della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di
esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i),
della legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta
di uno o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della
commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso in cui si proceda
alla valutazione di candidati afferenti ad un settore
scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale
oggetto della procedura, non e' rappresentato nella commissione.
Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto dal comma
2, ultimo periodo.
5. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato
giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori
differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli
articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 120/2016, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, e
fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni
scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della
domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle
attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Posto che all'art. 6, lettera
a), del D.M. 120/2016 e' prescritta come condizione necessaria la
valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica,
attestata dal possesso da parte del candidato di parametri almeno
pari al valore-soglia in almeno due indicatori, la commissione puo'
motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di tale
requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al
comma 4 e' adeguatamente motivato.
6. La commissione attribuisce l'abilitazione con almeno tre voti
favorevoli su cinque.
7. La commissione e' tenuta a concludere la valutazione di
ciascuna domanda entro tre mesi decorrenti dalla scadenza di ogni
singolo quadrimestre nel corso del quale e' presentata la
candidatura. Decorso tale termine, e' avviata la procedura di
sostituzione della commissione, con le modalita' di cui all'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 e fermi
restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica, con l'assegnazione alla
nuova commissione di un termine non superiore a tre mesi per la
conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova commissione, nella
prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto
motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell'ipotesi
di modifica dei criteri di valutazione di cui al comma 1, i candidati
possono ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi
alla pubblicazione dei nuovi criteri.
8. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per ciascuna
fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti
tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su
ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove
acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche' la
relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte
integrante e necessaria dei verbali. Entro dieci giorni dalla
conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla
Commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al
Ministero, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi
venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'art. 16,
comma 3, lettera e) primo periodo della legge n. 240 del 2010.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi
individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate
sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta
giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore
concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per
l'intera durata dell'abilitazione.
10. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 240 del
2010 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 3, comma 3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, la durata
dell'abilitazione e' pari a sei anni decorrenti dalla data di
pubblicazione dei risultati.
11. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la
preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore
concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel
corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della
domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione e' preclusa la
presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la
stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della
stessa.

                               Art. 6 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, sono
titolari del trattamento dei dati personali forniti dai candidati
all'abilitazione il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Direzione generale per la programmazione, il
coordinamento, e il finanziamento delle istituzioni della formazione
superiore, via Michele Carcani n. 61 - 00153 Roma, e le universita'
sedi delle procedure di Abilitazione, come individuate dall'Allegato
1. Tali dati sono raccolti, per le finalita' di gestione delle
procedure di abilitazione, dai titolari del trattamento, secondo le
modalita' previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio
CINECA, via Magnanelli n. 6/3 - 40033, Casalecchio di Reno, Bologna.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' individuato nel
direttore del CINECA.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione
dei candidati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale e per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi
e secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 95/2016.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonche' sui siti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dell'Unione europea e di tutte le
Universita' italiane.
Roma, 29 luglio 2016

Il direttore generale: Livon

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