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UNIVERSITA' DI ROMA TRE

Concorso per l'ammissione alla formazione dottorale (XXI Ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.50 del 24/6/2005
Ente:UNIVERSITA' DI ROMA TRE
Località:-
Codice atto:05E03530
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/7/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente
il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale 01 del 3 gennaio
2005;
Visti i propri decreti relativi all'istituzione dei dottorati di
ricerca presso l'Ateneo;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione relative all'istituzione delle scuole dottorali
presso l'Ateneo, nonche' i conseguenti decreti istitutivi;
Acquisite le delibere dei dipartimenti interessati;
Vista la delibera di attivazione del Ciclo assunta dal senato
accademico in data 24 maggio 2005;
Vista la delibera di attivazione del Ciclo assunta dal consiglio
di amministrazione in data 31 maggio 2005;
Sentito il direttore amministrativo;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
XXI Ciclo della formazione dottorale: anno accademico 2005/2006
 
E' attivato il XXI Ciclo della formazione dottorale
dell'Universita' Roma Tre, articolato in dottorati di ricerca (di
seguito indicati come dottorati) e scuole dottorali (di seguito
indicati come scuole), di seguito elencati, aventi sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi Roma Tre, per
l'ammissione ai quali e' indetto pubblico concorso per esami.
Tutti i corsi hanno durata di tre anni accademici e rilasciano il
titolo di dottore di ricerca.
Per i posti a titolo oneroso identificati con la dicitura «con
tassa a carico del dipartimento» nessun esborso e' richiesto ai
dottorandi. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, gli studenti in situazione
di handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al
sessantasei per cento, qualora vincitori di posto con tassa a carico,
saranno esonerati totalmente dal pagamento dietro presentazione di
idonea certificazione.
L'attribuzione delle borse convenzionate e' subordinata alla
effettiva stipula della relativa convenzione con l'ente e/o
universita' erogante: in caso di mancata stipulazione le conseguenti
determinazioni (riduzione degli ammessi al corso, trasformazione in
posto a titolo oneroso o assegnazione di altra borsa) sono rimesse
agli organi accademici centrali.
Oltre a quelle gia' indicate nel bando potranno rendersi
disponibili altre borse di studio triennali (borse convenzionate o
borse finanziate dal MIUR su progetti di ricerca di interesse
nazionale); l'attribuzione di tali eventuali borse sara' deliberata
dal senato accademico su proposta del collegio dei docenti;
l'individuazione del dottorando cui attribuire la borsa, che potra'
essere esclusivamente uno tra i candidati risultati idonei in questo
concorso, seguira' le norme previste dal regolamento di ateneo in
materia di dottorato di ricerca.
 
----> vedere TABELLA da pag. 25 a pag. 27 della G.U. <----

                               Art. 2.
 
Partecipazione al concorso
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione a ciascun dottorato ed a ciascuna scuola di cui al
precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro
che sono in possesso, all'atto della presentazione della domanda, di
qualsiasi laurea (almeno quadriennale) conseguita secondo
l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999, ovvero di qualsiasi laurea specialistica.
2. Possono inoltre presentare domanda di partecipazione al
concorso di ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto
di cui al comma precedente entro il giorno antecedente la data di
svolgimento della prima prova concorsuale, evidenziata sul sito web
all'indirizzo di cui sopra. In tal caso l'ammissione al concorso
sara' disposta «con riserva» ed i candidati dovranno, in sede di
prima prova concorsuale, presentare un certificato di laurea ovvero
sottoscrivere l'apposito modulo di autocertificazione di avvenuto
conseguimento del titolo.
3. Possono inoltre presentare domanda di partecipazione al
concorso di ammissione - sotto condizione della prescritta
dichiarazione di equipollenza - coloro che hanno conseguito o sono in
procinto di conseguire un titolo accademico estero. Qualora il titolo
accademico conseguito all'estero non sia gia' stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR) questo dovra' essere
preventivamente riconosciuto equipollente dal collegio al solo fine
dell'ammissione al corso. A tal fine se ne dovra' fare espressa
menzione nella domanda di partecipazione. Al fine dell'ammissione al
concorso la dichiarazione ministeriale di equipollenza, o i documenti
(tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) utili a consentire
al collegio la dichiarazione di equipollenza in parola dovranno
pervenire al dipartimento sede del dottorato o della scuola
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno antecedente la data di
svolgimento della prima prova concorsuale, evidenziata sul sito web
all'indirizzo di cui sopra.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
Per partecipare ai concorsi il candidato deve iscriversi
unicamente per via telematica tramite il sito web dell'Universita'
Roma Tre all'indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/
rendendo
tutte le dichiarazioni richieste nel modulo on line secondo
le istruzioni ivi indicate. La incompleta compilazione della domanda
impedira' l'inoltro della stessa.
Il termine per la presentazione on line e' fissato alle ore 24.00
del giorno 26 luglio 2005.
Al termine della procedura di inserimento della richiesta on line
sara' possibile stampare la ricevuta che attesta l'avvenuto regolare
inoltro della domanda di partecipazione, che non dovra' essere
inviata all'ateneo.
Il candidato deve fare una domanda di iscrizione per ciascun
concorso cui intende partecipare.
Nessun contributo economico e' richiesto per la partecipazione ai
concorsi.
Laddove per la partecipazione al concorso sia prescritta la
presentazione - oltre alla domanda on line - di altra documentazione
(titoli, lettere di presentazioni, copia della tesi, etc.) questa
dovra' essere inviata direttamente al dipartimento sede del dottorato
o della scuola, ove dovra' pervenire improrogabilmente entro la data
di svolgimento della prima prova concorsuale, evidenziata sulla
pagina web all'indirizzo di cui all'art. 1.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/1992, che abbiano necessita' di ausilio o di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove dovranno far pervenire
entro il 31 agosto 2005, a mezzo raccomandata a/r indirizzata al
dipartimento sede del dottorato o della scuola, esplicita richiesta
in tal senso.
E' onere dei candidati comunicare eventuali cambiamenti del
proprio recapito: l'amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dello stesso, ne' per eventuali disguidi postali.

                               Art. 4.
 
Procedura concorsuale
 
L'esame di ammissione al corso consiste in piu' prove, di cui una
orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica.
Sulla pagina web all'indirizzo di cui al precedente art. 1 sono
indicate distintamente per ciascun dottorato e per ciascuna scuola
(eventualmente articolate per sezioni/aree):
le modalita' di articolazione della procedura concorsuale, che
puo' anche prevedere una preselezione sulla base della documentazione
richiesta ai candidati;
le materie o le tematiche oggetto delle prove d'esame.
Per i cittadini stranieri e' richiesta adeguata conoscenza della
lingua italiana.

                               Art. 5.
 
Svolgimento delle prove
 
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
Roma Tre, a partire dalla data evidenziata per ciascun concorso sulla
pagina web all'indirizzo di cui all'art. 1, nei locali che verranno
indicati con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario delle prove concorsuali, con l'indicazione del giorno,
del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara'
comunicato (a cura del dipartimento sede del dottorato o della
scuola) agli ammessi al concorso tramite raccomandata con avviso di
ricevimento (o telegramma) inviata quindici giorni prima della data
fissata per la prima prova.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 6.
 
Commissioni d'esame
 
Le commissioni per gli esami di ammissione ai dottorati ed alle
scuole saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.

                               Art. 7.
 
Valutazione delle prove
 
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle prove.
E' ammesso alla/e prova/e orale/i il candidato che abbia
conseguito nella/e prova/e precedenti un punteggio non inferiore a
40/60. In caso di piu' prove sara' considerata la media tra le prove
stesse, che dovra' risultare non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga
un punteggio non inferiore a 40/60. In caso di piu' prove orali sara'
considerata la media tra le prove stesse che dovra' risultare non
inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla/e prova/e orale/i la
commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo del dipartimento presso cui si
e' svolta la prova.
Al termine di tutte le prove d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei punteggi
ottenuti (max 120/120) dai candidati nelle singole prove.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi e attribuzione delle borse
 
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
dottorato e per ogni scuola (o sezione di essa).
A parita' di merito, per la fruizione delle borsa, prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
Le borse sono attribuite ai candidati ai sensi dell'art. 12 del
regolamento di ateneo; l'assegnazione delle eventuali specifiche
tematiche di ricerca sara' deliberata dal collegio dei docenti.
L'attribuzione di eventuali borse convenzionate su specifiche
tematiche di ricerca conseguira' all'assegnazione da parte del
collegio di queste ultime.

                               Art. 9.
 
Documentazione da presentare per l'iscrizione
 
I candidati risultati vincitori secondo la graduatoria saranno
ammessi al corso nel caso formalizzino la loro iscrizione secondo le
modalita' che saranno comunicate loro - per il tramite delle
commissioni giudicatrici - dall'ufficio ricerca: in caso di mancata,
incompleta o tardiva formalizzazione subentrera' nella posizione il
successivo candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo dottorato o scuola dottorale.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui attuale importo annuo e' di
Euro 10561,54 al lordo della quota a carico del borsista della
ritenuta previdenziale, sono conferite ai vincitori, ai sensi e con
le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine
della graduatoria.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta.

                              Art. 11.
 
Rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Roma, 21 giugno 2005
Il rettore: Fabiani

 

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