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UNIVERSITA' DI TORINO

Concorso pubblico, per esami, ai fini dell'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca (XVII ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.55 del 13/7/2001
Ente:UNIVERSITA' DI TORINO
Località:Torino  (TO)
Codice atto:001E5815
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/8/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4
relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il regolamento dell'Universita' di Torino in materia di
dottorato di ricerca;
Vista la relazione della commissione ricerca scientifica del
senato accademico;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna;
Viste le delibere del senato accademico del 5 marzo e del
4 giugno 2001;
Sentito il direttore amministrativo;
Considerato ogni opportuno elemento;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Torino.
E' indetto il concorso pubblico, per esami, ai fini
dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati:
----> Vedere elenco da pag. 65 a pag. 85 <----

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea ovvero
di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. I
candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno,
ai soli fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere, fare esplicita richiesta di dichiarazione di equipollenza
nella domanda di partecipazione al concorso corredandola dei
documenti tradotti e legalizzati dalle ambasciate competenti secondo
le nome vigenti, utili a consentire al collegio dei docenti le
dichiarazioni di equipollenza in parola.
I candidati stranieri possono consultare il sito ISASUT per
ulteriori spiegazioni in inglese all'indirizzo Internet:
http://to41w2.to.infn.it/isasut/index.htm> E' consentita la partecipazione agli esami di ammissione anche a
coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro il 31 agosto
2001.

                               Art. 3.
E' consentita, altresi', la partecipazione di candidati residenti
all'estero, che potranno essere ammessi ai corso sulla base della
sola valutazione dei titoli, cosi' come previsto dal punto 4
dell'art. 6 del regolamento in materia del dottorato di ricerca di
questa universita'. Tali candidati dovranno compilare la domanda di
cui all'allegato B e produrre copia di titoli e pubblicazioni ivi
indicati.
Ogni dottorato di ricerca potra' destinare sino a meta' dei posti
ai candidati di cui al comma precedente. Nel caso in cui tali posti
non venissero assegnati, essi saranno aggiunti alla graduatoria
ordinaria del dottorato in questione.
La commissione giudicatrice, sulla base della valutazione del
materiale prodotto, sfilera' una graduatoria di merito in una
sessione antecedente a quella prevista per le prove concorsuali. Tale
graduatoria sara' pubblicata sul sito Internet dell'universita'
(http://www.rettorato.unito.it/per chi
studia/dottorato/dottorati/dottorato.htm). In caso di esito negativo
i candidati potranno comunque partecipare alle prove previste per la
sessione ordinaria di concorso dello stesso dottorato.
In caso di ammissione al corso, il collegio dei docenti, al
compimento del primo anno, procede ad una severa verifica delle
attitudini alla ricerca e del profitto agli studi dei candidati in
parola.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, a macchina o
in stampatello, utilizzando lo schema di cui all'allegato A
(pubblicato sul sito web http://www.rettorato.unito.it/per chi
studia/dottorato/dottorati/dottorato.htm) o fotocopia dello stesso,
dovra' essere indirizzata all'area ricerca e relazioni
internazionali, sezione dottorati e affari generali - via Bogino, 9 -
10123 Torino e presentata, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
secondo una delle seguenti modalita', con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, pena l'irricevibilita' della domanda stessa:
1) direttamente alla sezione dottorati e affari generali
dell'area ricerca e relazioni internazionali, via Bogino, 9, Torino,
nei seguenti orari: dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 11 e il
martedi' e il giovedi' anche dalle 14 alle 15,30;
2) a mezzo raccomandata a.r. La data di spedizione e' stabilita
e comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione il candidato dichiarera' con
chiarezza, sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso,
specificando il codice di avviamento postale e il numero di telefono
(Per quanto riguarda i cittadini stranieri segnalare, possibilmente,
un recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in
Italia, eletti quale proprio domicilio);
l'esatta denominazione del dottorato di ricerca al cui concorso
si intende partecipare;
la eventuale partecipazione sulla base della sola valutazione
dei titoli;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta o che conseguira' entro il 31 agosto 2001,
nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' gli estremi della eventuale dichiarazione di
equipollenza gia' ottenuta;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
di ricerca secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
presentazione dei titoli nel caso trattasi di partecipazione ai
sensi dell'art. 3 del presente bando.

                               Art. 5.
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accettare la preparazione e le attitudini alla
ricerca scientifica del candidato. E' compresa nella prova orale
anche una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere
indicate dal candidato.

                               Art. 6.
I candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione
per le prove scritte ed orali, solo se le date gia' precisate
all'art. 1 dovessero subire variazioni. In tal caso il diario della
prova scritta, con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e
dell'ora sara' comunicato agli interessati a mezzo telegramma,
inviato almeno quindici giorni prima della data prevista. Prima che
abbia inizio la prova scritta, la commissione puo' chiedere ai
partecipanti la eventuale rinuncia dei termini di venti giorni tra le
due prove del concorso. La predetta rinuncia sottoscritta dai
candidati fara' parte integrante del verbale concorsuale. I candidati
saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo previa
presentazione di un valido documento d'identita'.

                               Art. 7.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo, con relativi
supplenti, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti o delle istituzioni
pubbliche e private di ricerca e altri soggetti ai sensi dell'art. 4,
comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.

                               Art. 8.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle prove. E' ammesso al
colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una
votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se
il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le
prove di concorso la commissione compila la graduatoria generale di
merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato
nelle singole prove. Tale graduatoria verra' resa pubblica mediante
affissione presso i locali del dipartimento nel quale si sono svolte
le prove.

                               Art. 9.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso
per il dottorato di ricerca. In caso di rinuncia degli aventi
diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine
della graduatoria.
I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
essere ammessi al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al
bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito Internet
dell'universita'. Per l'assegnazione di tali borse si fara' ricorso
alla graduatoria.
Possono altresi' essere ammessi al dottorato di ricerca, in
sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che
risultino idonei al corso, purche' titolari di borse di studio a
qualsiasi titolo conferite.

                              Art. 10.
I candidati risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'area ricerca e relazioni internazionali, sezione
dottorati e affari generali - via Bogino, 9 - 10123 Torino, entro il
termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa
comunicazione, la sottoelencata documentazione in carta libera:
1) certificato di maturita' o titolo straniero equivalente;
2) certificato di equipollenza per i cittadini stranieri;
3) una fotografia, formato tessera, firmata sul retro;
4) fotocopia del documento di identita';
5) certificato di laurea con votazione;
6) domanda di iscrizione al dottorato;
7) dichiarazione di non contemporanea iscrizione a scuole di
specializzazione ovvero perfezionamento;
8) dichiarazione del coordinatore del corso da cui risulti
l'inizio dell'attivita'.
La predetta documentazione e' soggetta ad integrazione nel caso
di godimento della borsa di studio secondo quanto disposto
all'art. 12.
Si ricorda che i candidati vincitori hanno la facolta' di
presentare autocertificazione, per quanto riguarda la documentazione
ai punti 1 e 5.

                              Art. 11.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 12.
Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo lordo non
superiore ai 15.000.000 di lire (7746,85 Euro), secondo il numero di
borse di studio messe a concorso, e' conferita, ai sensi della
normativa vigente e secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di
studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca.
A parita' di merito prevale la valutazione sulla situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997.
L'importo annuale della borsa di studio e' pari a L. 20.450.000
(Euro 10561,54) assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S, a
gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso, ferme restando le condizioni di reddito
di cui al comma precedente.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipato con
cadenza non superiore al bimestre. L'importo della borsa di studio e'
aumentato per eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura
del 50% per un periodo complessivo che non superi l'esatta meta'
della durata del corso.
I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni sono
tenuti a informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su
eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con
l'ente finanziatore.
E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia,
se la sospensione e' di durata superiore a trenta giorni, non puo'
essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato
di ricerca, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e
vincitore di una borsa di studio e' collocato, a domanda, fino
dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegno.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e
previdenza.

                              Art. 13.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita'
previste dal collegio dei docenti.
Una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa, che
non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca dei dottorandi, puo' essere prevista previa autorizzazione
del coordinatore del dottorato.
Ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4 gli ammessi al
dottorato di ricerca presso strutture della facolta' di medicina e
chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui
afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita'
assistenziale.
Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio dei docenti, il quale
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'
e dell'operosita' dimostrate, approvera' il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero ne stabilira' l'esclusione. Ottenuto il
parere favorevole, sara' obbligo dei dottorandi provvedere
all'iscrizione all'anno successivo entro il 31 ottobre di ciascun
anno, pena l'esclusione dallo stesso (salvo autorizzazione rettorale
all'iscrizione ritardata per giustificati motivi).

                              Art. 14.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Torino, si consegue alla conclusione
del corso, previo superamento dell'esame finale, subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo'
essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altre sedi.

                              Art. 15.
La commissione per l'esame finale verra' nominata dal rettore,
sentito il collegio dei docenti, e sara' composta da tre membri
scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo,
qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso.
La predetta commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
istituzioni pubbliche e private di ricerca.

                              Art. 16.
I curricula ed i collegi docenti sono consultabili sul sito
Internet di cui all'art. 4.

                              Art. 17.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Torino, 25 giugno 2001
Il rettore: Bertolino

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