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UNIVERSITA' DI SALERNO

Concorso interno nazionale, per titoli ed esami
per la copertura di tre posti di vice-dirigente

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 14/12/1999
Ente:UNIVERSITA' DI SALERNO
Località:Salerno  (SA)
Codice atto:99E10018
Sezione:Enti locali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:13/1/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto l'art. 64 dello statuto dell'Universita' degli studi di
Salerno;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed, in particolare, gli
articoli 14 e 15;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997, n.
127, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Visto il C.C.N.L. del comparto del personale delle universita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della
Repubblica italiana, n. 132 del 7 giugno 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed, in
particolare, l'art. 16;
Visto il "Regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato di
personale tecnico ed amministrativo" dell'Universita' degli studi di
Salerno, emanato con decreto rettorale 18 giugno 1999, n. 3431, e
pubblicato con nota circolare del 22 giugno 1999, prot. n. 13591;
Vista la deliberazione con la quale, nella seduta del 22 luglio
1999, il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di
Salerno ha autorizzato l'assunzione di n. 26 unita' di personale
dell'area funzionale amministrativo-contabile e la conseguente
variazione della dotazione organica;
Visto il decreto direttoriale 29 settembre 1999, n. 4538, con il
quale e' stata data attuazione alla predetta deliberazione;
Vista la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione
dell'Universita' degli studi di Salerno, nella seduta del 14 ottobre
1999, ha disposto, a carico dei partecipanti, l'obbligo di effettuare
un versamento di L. 15.000 per le spese relative all'organizzazione
ed all'espletamento del concorso;
Attesa la necessita' di avviare, in conformita' a quanto previsto
dal citato decreto direttoriale, le procedure concorsuali per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
pieno, di cinque posti di vice-dirigente, nona qualifica funzionale,
dell'area amministrativo-contabile;
Considerato che due dei cinque posti verranno coperti mediante
corso-concorso riservato al personale in servizio presso le
universita' e gli istituti di istruzione universitaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso interno nazionale, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di vice-dirigente, nona qualifica
funzionale, dell'area amministrativo-contabile presso l'Universita'
degli studi di Salerno.
E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento economico.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
E' ammesso a partecipare al concorso il personale delle universita'
e degli istituti di istruzione universitaria appartenente all'ottava
e alla settima qualifica funzionale dell'area
amministrativo-contabile che abbia maturato, alla data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione, rispettivamente un'anzianita' di quattro ed otto anni di
effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia, in
economia e commercio, in scienze statistiche demografiche ed
attuariali, in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche e
sociali.
L'anzianita' prevista nel precedente comma e' aumentata di
ulteriori cinque anni di effettivo servizio per il personale
sprovvisto di diploma di laurea e comunque in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.
693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.

                               Art. 3.
Termine di presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e
corredate dai titoli professionali e di servizio che il candidato
ritenga utile produrre ai fini della valutazione prevista dal
successivo art. 6, possono essere presentate direttamente o spedite,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi di Salerno - Ripartizione
II "Risorse umane", ufficio personale tecnico ed amministrativo, via
Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno), entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile
purche' vengano consegnate o spedite entro il termine suindicato.
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata
dall'ufficio personale tecnico ed amministrativo

                               Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', a pena di esclusione:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo, la data di nascita e la residenza;
e) la qualifica funzionale ed il profilo professionale di
appartenenza, l'anzianita' di effettivo servizio maturata nella
qualifica e la sede di servizio;
d) gli eventuali periodi per i quali sia stato adottato un
provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
e) il possesso del diploma di laurea richiesto dall'art. 2, primo
comma, con l'indicazione dell'istituzione universitaria che lo ha
rilasciato e dell'anno accademico in cui e' stato conseguito, ovvero,
nell'ipotesi prevista dall'art. 2, secondo comma, il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con l'indicazione
dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui e'
stato conseguito;
f) la lingua straniera scelta tra quelle indicate nel successivo
art. 7;
g) i titoli professionali e di servizio posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione;
h) i titoli di preferenza, a parita' di merito e a parita' di
titoli, di cui all'art. 8 del presente bando, posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte
le dichiarazioni suindicate.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a pena di
esclusione dal concorso, copia del versamento di L. 15.000, da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 254847, intestato
all'Universita' degli studi di Salerno, quale contributo per le spese
relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso.

                               Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 36, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e sara' nominata con provvedimento
del direttore amministrativo. Alla commissione potranno essere
aggregati altri componenti per l'espletamento della prova di lingua
straniera

                               Art. 6.
Titoli professionali e di servizio
Ai fini della valutazione dei titoli professionali e di servizio, i
candidati debbono allegare alla domanda di ammissione al concorso, in
originale o in copia autenticata, i documenti che ne attestino il
possesso.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia.
Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri
previamente individuati la commissione giudicatrice, conformemente a
quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, procedera' alla valutazione
dei titoli per le categorie e con i punteggi di seguito specificati:
1) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 2 (due)
punti;
2) lavori originali che attengono all'attivita' propria
dell'amministrazione che ha indetto il concorso, fino ad un massimo
di 2 (due) punti;
3) altri titoli di servizio, fino ad un massimo di 1 (un) punto.
Ai sensi degli artt. 8, comma 1, e 12, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sostituiti
rispettivamente dagli artt. 8 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, la valutazione dei titoli e'
effettuata dopo l'espletamento delle prove scritte e prima che si
proceda alla correzione degli elaborati ed e' resa nota ai candidati
prima dello svolgimento del colloquio.

                               Art. 7.
Prove d'esame
Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in un colloquio.
Una delle prove scritte, a contenuto teorico-pratico, vertera' su
argomenti di legislazione universitaria e sara' diretta ad accertare
l'attitudine dei candidati alla corretta soluzione, sotto il profilo
della legittimita', della convenienza, dell'efficienza e
dell'economicita' organizzativa, di questioni connesse con le
attivita' istituzionali delle universita'.
L'altra prova scritta vertera' su argomenti di diritto civile o di
diritto amministrativo.
Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonche' sul diritto del lavoro e sulla contabilita' pubblica e
comprendera', inoltre, l'accertamento della conoscenza, a livello
elementare, di una lingua straniera scelta dal candidato tra la
lingua inglese e quella francese.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non possono
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
Il diario delle prove scritte sara' notificato ai candidati almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, secondo
quanto espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sostituito
dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1996, n. 693.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore ai
21/30 o equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova, secondo quanto previsto dall'art. 6,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte.
Il colloquio, che si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superato se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico
dipendente;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita'
o patente.

                               Art. 8.
Titoli di preferenza e di precedenza
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire, di propria iniziativa, al direttore amministrativo
dell'universita' degli studi di Salerno - Ripartizione II, ufficio
personale tecnico ed amministrativo, via Ponte don Melillo - 84084
Fisciano (Salerno), entro il termine perentorio di quindici giorni
dall'espletamento della prova medesima, i documenti, in originale o
in copia autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza
e/o di precedenza, valutabili a parita' di merito e a parita' di
titoli.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia.
Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la precedenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, se
due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio,
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.

                               Art. 9.
Graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni
complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla somma
del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli professionali e
di servizio, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del
voto ottenuto in quella orale.
Ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito
saranno altresi' valutati, secondo quanto previsto dall'art. 8 del
presente bando, i titoli di preferenza e/o di precedenza.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti concorsuali, nonche' la graduatoria finale di merito, e
dichiarati i vincitori del concorso.
La graduatoria finale sara' pubblicata mediante affissione
nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Salerno, presso
la sede del rettorato.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria resta efficace per un termine di diciotto mesi dalla
data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di posti
che dovessero risultare vacanti o rendersi disponibili e di quelli
eventualmente non coperti con il corso-concorso.

                              Art. 10.
Presentazione dei documenti di rito
All'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, i
vincitori del concorso sono invitati a presentare, entro il termine
di trenta giorni, i seguenti documenti:
a) copia integrale dello stato matricolare aggiornato;
b) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego;
e) certificato medico, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge n. 837
del 25 luglio 1996, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un
medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la sana e
robusta costituzione, l'idoneita' fisica e psichica al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni
che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di
malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica.
Per coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi',
una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita',
non e' di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, i vincitori del concorso sono tenuti altresi' a
presentare, entro lo stesso termine, una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, con la quale attestino:
a) di non svolgere attivita' che diano luogo ad incompatibilita';
b) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso.
I vincitori del concorso, entro lo stesso termine previsto dal
precedente comma, sono tenuti a regolarizzare in bollo la domanda di
partecipazione, eventuali documenti richiesti dal bando e gia'
presentati e quelli richiesti per l'ammissione all'impiego.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva
la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, l'Amministrazione non dara' luogo alla
stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei
medesimi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                              Art. 11.
Nomina e periodo di prova
Con la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato i vincitori del concorso, che risulteranno in possesso
di tutti i requisiti prescritti, assumeranno la qualifica di vice
dirigente di ruolo in prova, nona qualifica funzionale dell'area
amministrativo-contabile, con diritto al trattamento economico
previsto dalle norme in vigore.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'Amministrazione, valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi.
Ai fini del compimento del periodo di prova, si terra' conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo',
in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal
momento dell'avvenuta notifica alla controparte.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie
maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
I vincitori di concorso non potranno ottenere il trasferimento
presso altra sede nei primi tre anni di servizio.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati e ad utilizzarle esclusivamente per le
finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed alla
gestione del rapporto di lavoro.

                              Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia concorsuale nonche' alle disposizioni
contenute nel "Regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato di
personale tecnico ed amministrativo" dell'Universita' degli Studi di
Salerno.
Fisciano, 8 novembre 1999
Il direttore amministrativo: Ricciardi
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