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UNIVERSITA' DI PAVIA

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 7/4/2000
Ente:UNIVERSITA' DI PAVIA
Località:Pavia  (PV)
Codice atto:000E3198
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:8/5/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente la
realizzazione della parita' uomo-donna sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto legge 21 aprile 1995 n. 120 convertito in legge
21 giugno 1995 n. 236 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, 1o comma della legge 3 luglio 1998, n. 210 che
trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico disciplinari;
Vista la legge n. 68 del 12 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1999 che ha rettificato il
decreto ministeriale 26 febbraio 1999;
Visto il decreto rettorale 5554 del 1o giugno 1999 con cui e'
stato emanato il Regolamento sulle modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
Vista la richiesta di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia deliberata dal Consiglio della facolta' di economia;
Considerato che il posto richiesto a concorso dalla facolta'
trova disponibilita' nei rispettivi organici e gode della relativa
copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Tipologia concorsuale
 
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia presso la facolta' di economia e per il seguente settore
scientifico disciplinare:
 
Facolta' di Economia - P01A - Economia politica - posti 1
 
Analisi economica
Dinamica economica
Economia politica (anche in P01E, P01F, P01G, P01H)
Istituzioni di economia
Macroeconomia
Microeconomia
Storia dell'economia politica
Non possono partecipare alla valutazione comparativa i professori
universitari di ruolo di prima se seconda fascia inquadrati nello
stesso settore scientifico-disciplinare.
I candidati possono presentare un numero massimo di cinque
pubblicazioni scientifiche.
Nel caso di invio di un numero di pubblicazioni superiore, la
Commissione provvedera' a valutare le stesse in ordine cronologico di
stampa, partendo dalle piu' recenti e fino al numero consentito.
All'idoneo chiamato dal Consiglio di facolta' sara' richiesta la
seguente tipologia di impegno scientifico e didattico:
"Si richiede la conoscenza di competenze specifiche di
macroeconomia e degli sviluppi piu' avanzati della disciplina; in
particolare il candidato deve dimostrare di conoscere e di saper
applicare i modelli teorici rilevanti e le metodologie quantitative
piu' opportune per analizzare i problemi della crescita, delle
fluttuazioni cicliche, dell'inflazione e della disinflazione in un
contesto dinamico. La padronanza delle moderne metodologie analitiche
e quantitative non dovrebbe essere disgiunta dalla conoscenza della
storia dell'analisi".

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura o nei settori affini
indicati all'art. 1;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative, esclusa la presente, presso questa od altre sedi
universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione dei candidati italiani
 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila il modulo della domanda (modello A allegato al presente
decreto) fornito anche per via telematica
(http.//www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/bando6187.htm) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata, potra' consegnare a mano - a questa Universita' (Ufficio
Protocollo) Corso Strada Nuova, n. 65 - Pavia, Io piano, nei giorni
lunedi', martedi' e mercoledi' dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore
13.30 alle ore 16 e nei giorni giovedi' e venerdi' dalle ore 8.30
alle ore 13.30, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. A tal
fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Rettore di questo Ateneo (Corso Strada Nuova, n. 65 - 27100 Pavia)
entro il predetto termine perentorio. A tal fine fara' fede il timbro
e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico
disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico disciplinari, devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da nubile il nome ed il cognome acquisito con il
matrimonio.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di non essere professore universitario di ruolo di prima e
seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico
disciplinare per il quale presenta la domanda od in uno di quelli ad
esso affini indicati all'art. 1;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di
esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi
Universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento.
La mancanza di dichiarazioni di cui ai punti 3), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'Ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
1) fotocopia del codice fiscale;
2) curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' clinico
assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali e'
richiesto;
3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
4) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni
prodotte;
5) pubblicazioni;
6) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I titoli possono essere prodotti:
a) in originale, oppure
b) in copia autenticata ovvero
c) in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, compilando l'allegato C.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando
l'allegato C.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Universita',
a controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione dei candidati stranieri
 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila il modulo della domanda (modello B allegato al presente
decreto) fornito anche per via telematica
(http.//www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/bando6187.htm) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata, potra' consegnare a mano - a questa Universita' (Ufficio
Protocollo), Corso Strada Nuova, n. 65 - 27100 Pavia, Io piano, nei
giorni lunedi', martedi' e mercoledi' dalle ore 8.30 alle ore 12 e
dalle ore 13.30 alle ore 16 e nei giorni giovedi' e venerdi' dalle
ore 8.30 alle ore 13.30, entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione per
via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Rettore di questo Ateneo (Corso Strada Nuova, n. 65 - 27100 Pavia)
entro il predetto termine perentorio. A tal fine fara' fede il timbro
e la data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico
disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico disciplinari, devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) di non essere professore di ruolo di prima e seconda fascia
inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale
presenta la domanda od in uno di quelli ad esso affini indicati
all'art. 1;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di
esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi
Universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta".
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'Ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
1) fotocopia del codice fiscale;
2) curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' clinico
assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali e'
richiesto;
3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
4) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni
prodotte;
5) pubblicazioni;
6) elenco, in duplice copia di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C;
oppure
b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Universita',
a controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

                               Art. 5.
 
Pubblicazioni
 
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini
della valutazione comparativa, vanno inviate unitamente alla domanda
ed agli altri titoli entro il termine perentorio di cui all'art. 3.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato
o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente comma non
potranno essere prese in considerazione dalle Commissioni
giudicatrici.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia" e
devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie
delle pubblicazioni sono conformi all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore
ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o
pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia
nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale
Procura della Repubblica".
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie
linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate
nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito il
concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con
annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a
cui partecipa.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.

                               Art. 6.
 
Esclusione dalla valutazione comparativa
 
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del Rettore.

                               Art. 7.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
Commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle Commissioni giudicatrici.

                               Art. 8.
 
Ricusazione
 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile,
devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e
comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e'
sopravvenuta purche' anteriore alla data di insediamento della
Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto
dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come successiva
causa di ricusazione.

                               Art. 9.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
Rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il
curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da
ciascun candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione;
c) congruenza della complessiva attivita' del candidato con le
discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari
che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare;
f) rinomanza nel settore scientifico-disciplinare stabilita
anche sulla base di inviti ufficiali a presentare relazioni sia su
riviste che a Congressi internazionali;
g) rilevanza dei premi e dei riconoscimenti conseguiti in
relazione all'attivita' scientifica.
A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico ovvero con riferimento alle
scienze motorie in campo tecnico-addestrativo relativamente ai
settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, i candidati sostengono:
1) una discussione sui titoli scientifici presentati;
2) una prova didattica (nell'ambito di una disciplina del
settore scientifico disciplinare oggetto del bando e dal candidato
stesso indicata) su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal
fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti
dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formera'
oggetto della lezione.
La prova orale e' pubblica.
Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in
cui le medesime avranno luogo e' notificato agli interessati tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento di dette prove.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                              Art. 10.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati e li trasmette ai competenti organi accademici per i
successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il
Rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato
gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il
termine.
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La
nomina e' disposta con decreto rettorale e decorre di norma dal
1o novembre ovvero in una data anteriore, in caso di attivita'
didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico ai
sensi del comma 1o dell'art. 6 della legge n. 370/1999.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati chiamati
entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati
in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte di altre facolta' di questo Ateneo o di altre Universita' che
non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa
che rinunciano alla nomina presso l'Universita' degli studi di Pavia
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri Atenei.

                              Art. 11.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
I candidati possono richiedere, entro tre mesi dall'espletamento
della procedura di valutazione comparativa, la restituzione della
documentazione presentata. Trascorso il termine, l'Universita' non e'
piu' responsabile della conservazione e restituzione della
documentazione. La restituzione sara' effettuata entro due mesi della
richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.

                              Art. 12.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal Rettore.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della comunita'
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d), ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato
straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato attestante la cittadinanza;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) devono essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato don decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.

                              Art. 13.
 
Nomina dei vincitori
 
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto
rettorale e decorre di norma dal 1o novembre successivo ovvero in una
data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella
parte residua dell'anno accademico ai sensi del comma 1 dell'art. 6
della legge n. 370/1999.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione
nazionale, composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari e
un associato confermato.
La Commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica
svolta dal professore associato nel triennio anche sulla base di una
motivata relazione del Consiglio di facolta'.
Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel
ruolo dei professori associati con diritto al relativo trattamento
economico.
Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato
potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa
la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il
docente e' dispensato dal servizio.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Divisione del
personale dell'Universita' degli studi di Pavia e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 15.
 
Responsabile del procedimento
 
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la sig.ra Maria Paternesi, collaboratore
amministrativo presso la ripartizione personale docente - ufficio
concorsi - di questa Universita'.

                              Art. 16.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la legge n. 370 del 19 ottobre
1999 ed il decreto rettorale n. 5554 del 1o giugno 1999 con il quale
e' stato emanato il Regolamento sulle modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori, la vigente normativa universitaria e quella in
materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Pavia, 9 marzo 2000
Il rettore: Schmid

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